Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.10 calamità naturali |
Data: | 04/05/1992 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. (Omissis) |
Art. 7. |
Art. 8. |
Art. 9. |
Art. 10. Programma annuale degli interventi di prevenzione e relative disposizioni procedurali. |
Art. 11. Piano regionale delle sistemazioni geologiche. |
Art. 12. Contenuti del Piano. |
Art. 13. Ulteriori interventi di competenza della Direzione regionale della protezione civile. |
Art. 14. Semplificazione di procedure tecnico-amministrative. |
Art. 15. 1. |
§ 4.10.189 - Legge Regionale 4 maggio 1992, n. 15.
Ulteriori norme procedurali per la formazione degli strumenti urbanistici e per la programmazione ed attuazione degli interventi regionali di prevenzione dei rischi naturali. Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 9 maggio 1988, n. 27 e 28 agosto 1982, n. 68.
(B.U. 7 maggio 1992, n. 52 - Suppl. straord. n. 5).
TITOLO I
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
ALLA LEGGE REGIONALE 9 MAGGIO 1988, N. 27
[1. L'articolo 8 della
[1. L'articolo 9 della
(Omissis).]
[1. Dopo l'articolo 9 della
(Omissis).]
[1. All'articolo 10 della
(Omissis).
2. All'articolo 10 della
(Omissis).]
[1. L'articolo 11 della
(Omissis).]
(Omissis) [6].
[1. Dopo l'articolo 12 della
(Omissis).]
[1. All'articolo 14, comma 2, della
2. All'articolo 14, comma 3, della
[1. Dopo l'articolo 14 della
(Omissis).]
TITOLO II
INTERVENTI DELLA DIREZIONE REGIONALE DELL'AMBIENTE IN MATERIA DI
PREVENZIONE DA CALAMITA' NATURALI
Art. 10. Programma annuale degli interventi di prevenzione e relative disposizioni procedurali.
1. In deroga alle procedure previste dall'articolo 5 della
2. Il programma di cui al comma 1 viene predisposto dalla Direzione regionale dell'ambiente, sentita la Direzione regionale della protezione civile, nel rispetto, qualora approvate, delle previsioni del Piano regionale delle sistemazioni geologiche di cui all'articolo 11, comprendente le segnalazioni provenienti dagli enti locali o da altra fonte, e, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 11, secondo comma, della
3. Con la predetta deliberazione sono fissate le priorità degli interventi ed è definita per ciascuno di essi l'applicazione dell'articolo 4 o dell'articolo 6 della
4. Nel caso di interventi diretti di cui all'articolo 4 della
5. Per l'esecuzione degli interventi di prevenzione di cui al comma 4 si applicano le disposizioni di cui al Capo IV della
Art. 11. Piano regionale delle sistemazioni geologiche.
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a dotarsi del Piano regionale delle sistemazioni geologiche, per la realizzazione del quale può anche far ricorso a studi professionali o ad istituti specializzati, utilizzando altresì gli studi geologici predisposti dai Comuni e dalle Comunità montane.
2. Il Piano è predisposto a cura della Direzione regionale dell'ambiente.
3. Sul progetto di Piano è richiesto il parere degli enti locali territorialmente interessati, delle Direzioni regionali della pianificazione territoriale, delle foreste e parchi e della viabilità e trasporti, che deve essere espresso entro 60 giorni dalla richiesta; in difetto il parere s'intende favorevolmente espresso.
4. Il Piano, eventualmente rielaborato sulla base delle indicazioni degli enti e delle direzioni consultate, viene approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa e previo parere del Comitato tecnico regionale a sezioni riunite.
5. Il Piano approvato è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed è valido a tempo indeterminato. Esso è sottoposto a revisione ogniqualvolta mutino le condizioni fisiche del territorio. Il Piano può inoltre essere revisionato in ogni tempo quando sopravvengano motivi che determinano la necessità o la convenienza di migliorarlo o integrarlo, sia integralmente che per singole zone. La procedura di revisione o modifica è la stessa di quella prevista per l'approvazione.
Art. 12. Contenuti del Piano.
1. Il Piano regionale delle sistemazioni geologiche, anche in armonia con quanto previsto dall'articolo 17 della
a) la mappatura, su cartografia in scala opportuna, di tutti i dissesti interessanti la pubblica incolumità;
b) schede tecniche con indicazioni qualitative e quantitative sulla natura dei dissesti individuati;
c) la formulazione di criteri tecnici generali per il contenimento dei dissesti ed il relativo risarcimento ambientale;
d) le norme di attuazione del piano;
e) la compilazione di progetti-pilota in zone particolarmente significative;
f) la formulazione di un piano economico generale.
Art. 13. Ulteriori interventi di competenza della Direzione regionale della protezione civile.
1. Le competenze in capo alla Direzione regionale dell'ambiente relative agli interventi di pronto soccorso di cui al Titolo II ed alle attribuzioni di cui al Titolo III della
2. Ai fini di cui al comma 1, restano immutate le competenze esercitate dalle Direzioni provinciali dei Servizi tecnici.
Art. 14. Semplificazione di procedure tecnico-amministrative.
1. Le disposizioni speciali di cui al Capo I ed agli articoli 10 e 11 del Capo III della
2. La competenza all'attuazione delle procedure di cui al comma 1 è demandata, in analogia alle corrispondenti attribuzioni previste in materia di finanza regionale, all'Assessore regionale all'ambiente, al Direttore regionale dell'ambiente ed ai Direttori dei servizi della Direzione medesima.
TITOLO III
NORME FINANZIARIE
1. [Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 14 della
2. [Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 14 della
3. [Per le finalità previste dall'articolo 14 bis della
4. [Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 è istituito - alla Rubrica n. 11 - programma 0.5.2. - spese di investimento - Categoria 2.2. - Sezione IV - il capitolo 2220 [2.1.220.5.04.27] con la denominazione «Spese per la predisposizione e la redazione della cartografia geologico-tecnica e geologico-formazionale del territorio regionale» con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 80 milioni, suddiviso in ragione di lire 20 milioni per l'anno 1992 e lire 60 milioni per l'anno 1993] [14].
5. [Sul precitato capitolo 2220 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 20 milioni] [15].
6. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 11 fanno carico al capitolo 2490 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, che presenta sufficiente disponibilità. Nella denominazione del precitato capitolo 2490, dopo la locuzione «idrografici e lagunari» viene inserita la locuzione «nonchè per la predisposizione del Piano regionale delle sistemazioni geologiche».
7. Per le finalità previste dagli articoli 10 e 14 è autorizzata la spesa di lire 20 milioni per l'anno 1992.
8. Il predetto onere di lire 20 milioni fa carico al capitolo 2542 dello stato di previsione più volte citato, il cui stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, viene elevato di lire 20 milioni per l'anno 1992.
9. All'onere complessivo di lire 100 milioni in termini di competenza, suddiviso in ragione di lire 40 milioni per l'anno 1992 e lire 60 milioni per l'anno 1993, ed all'onere complessivo di lire 40 milioni in termini di cassa si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 2490 dello stato di previsione precitato.
[1] Articolo abrogato dall'art. 19 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 19 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 19 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 19 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 19 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 3 della
[7] Articolo abrogato dall'art. 19 della
[8] Articolo abrogato dall'art. 19 della
[9] Articolo abrogato dall'art. 19 della
[10] Comma così modificato dall'art. 101 della
[11] Comma abrogato dall'art. 19 della
[12] Comma abrogato dall'art. 19 della
[13] Comma abrogato dall'art. 19 della
[14] Comma abrogato dall'art. 19 della
[15] Comma abrogato dall'art. 19 della