§ 4.10.189 - Legge Regionale 4 maggio 1992, n. 15.
Ulteriori norme procedurali per la formazione degli strumenti urbanistici e per la programmazione ed attuazione degli interventi regionali [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:04/05/1992
Numero:15


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6.      (Omissis)
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10.  Programma annuale degli interventi di prevenzione e relative disposizioni procedurali.
Art. 11.  Piano regionale delle sistemazioni geologiche.
Art. 12.  Contenuti del Piano.
Art. 13.  Ulteriori interventi di competenza della Direzione regionale della protezione civile.
Art. 14.  Semplificazione di procedure tecnico-amministrative.
Art. 15.      1.


§ 4.10.189 - Legge Regionale 4 maggio 1992, n. 15.

Ulteriori norme procedurali per la formazione degli strumenti urbanistici e per la programmazione ed attuazione degli interventi regionali di prevenzione dei rischi naturali. Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 9 maggio 1988, n. 27 e 28 agosto 1982, n. 68.

(B.U. 7 maggio 1992, n. 52 - Suppl. straord. n. 5).

 

TITOLO I

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

ALLA LEGGE REGIONALE 9 MAGGIO 1988, N. 27

 

Art. 1. [1]

     [1. L'articolo 8 della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, è abrogato.]

 

     Art. 2. [2]

     [1. L'articolo 9 della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).]

 

     Art. 3. [3]

     [1. Dopo l'articolo 9 della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, è aggiunto il seguente articolo:

     (Omissis).]

 

     Art. 4. [4]

     [1. All'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, il comma I è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. All'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti commi:

     (Omissis).]

 

     Art. 5. [5]

     [1. L'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).]

 

     Art. 6.

     (Omissis) [6].

 

     Art. 7. [7]

     [1. Dopo l'articolo 12 della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, è aggiunto il seguente articolo:

     (Omissis).]

 

     Art. 8. [8]

     [1. All'articolo 14, comma 2, della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, dopo le parole «del comma 1» sono aggiunte le parole «di competenza della Direzione regionale della protezione civile».

     2. All'articolo 14, comma 3, della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, dopo le parole «del comma 1» sono aggiunte le parole «di competenza della Direzione regionale dell'ambiente».]

 

     Art. 9. [9]

     [1. Dopo l'articolo 14 della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, è aggiunto il seguente articolo:

     (Omissis).]

 

TITOLO II

INTERVENTI DELLA DIREZIONE REGIONALE DELL'AMBIENTE IN MATERIA DI

PREVENZIONE DA CALAMITA' NATURALI

 

     Art. 10. Programma annuale degli interventi di prevenzione e relative disposizioni procedurali.

     1. In deroga alle procedure previste dall'articolo 5 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, gli interventi di cui all'articolo 4, primo comma, lettera b), della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, relativi alle opere di prevenzione da calamità naturali di competenza della Direzione regionale dell'ambiente, vengono inseriti in un programma annuale di interventi di prevenzione.

     2. Il programma di cui al comma 1 viene predisposto dalla Direzione regionale dell'ambiente, sentita la Direzione regionale della protezione civile, nel rispetto, qualora approvate, delle previsioni del Piano regionale delle sistemazioni geologiche di cui all'articolo 11, comprendente le segnalazioni provenienti dagli enti locali o da altra fonte, e, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 11, secondo comma, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, viene adottato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente [10].

     3. Con la predetta deliberazione sono fissate le priorità degli interventi ed è definita per ciascuno di essi l'applicazione dell'articolo 4 o dell'articolo 6 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68.

     4. Nel caso di interventi diretti di cui all'articolo 4 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, la Direzione regionale dell'ambiente può avvalersi delle Direzioni provinciali dei servizi tecnici per la progettazione e la direzione dei lavori.

     5. Per l'esecuzione degli interventi di prevenzione di cui al comma 4 si applicano le disposizioni di cui al Capo IV della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46.

 

     Art. 11. Piano regionale delle sistemazioni geologiche.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a dotarsi del Piano regionale delle sistemazioni geologiche, per la realizzazione del quale può anche far ricorso a studi professionali o ad istituti specializzati, utilizzando altresì gli studi geologici predisposti dai Comuni e dalle Comunità montane.

     2. Il Piano è predisposto a cura della Direzione regionale dell'ambiente.

     3. Sul progetto di Piano è richiesto il parere degli enti locali territorialmente interessati, delle Direzioni regionali della pianificazione territoriale, delle foreste e parchi e della viabilità e trasporti, che deve essere espresso entro 60 giorni dalla richiesta; in difetto il parere s'intende favorevolmente espresso.

     4. Il Piano, eventualmente rielaborato sulla base delle indicazioni degli enti e delle direzioni consultate, viene approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa e previo parere del Comitato tecnico regionale a sezioni riunite.

     5. Il Piano approvato è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed è valido a tempo indeterminato. Esso è sottoposto a revisione ogniqualvolta mutino le condizioni fisiche del territorio. Il Piano può inoltre essere revisionato in ogni tempo quando sopravvengano motivi che determinano la necessità o la convenienza di migliorarlo o integrarlo, sia integralmente che per singole zone. La procedura di revisione o modifica è la stessa di quella prevista per l'approvazione.

 

     Art. 12. Contenuti del Piano.

     1. Il Piano regionale delle sistemazioni geologiche, anche in armonia con quanto previsto dall'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, deve contenere:

     a) la mappatura, su cartografia in scala opportuna, di tutti i dissesti interessanti la pubblica incolumità;

     b) schede tecniche con indicazioni qualitative e quantitative sulla natura dei dissesti individuati;

     c) la formulazione di criteri tecnici generali per il contenimento dei dissesti ed il relativo risarcimento ambientale;

     d) le norme di attuazione del piano;

     e) la compilazione di progetti-pilota in zone particolarmente significative;

     f) la formulazione di un piano economico generale.

 

     Art. 13. Ulteriori interventi di competenza della Direzione regionale della protezione civile.

     1. Le competenze in capo alla Direzione regionale dell'ambiente relative agli interventi di pronto soccorso di cui al Titolo II ed alle attribuzioni di cui al Titolo III della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, sono trasferite alla Direzione regionale della protezione civile.

     2. Ai fini di cui al comma 1, restano immutate le competenze esercitate dalle Direzioni provinciali dei Servizi tecnici.

 

     Art. 14. Semplificazione di procedure tecnico-amministrative.

     1. Le disposizioni speciali di cui al Capo I ed agli articoli 10 e 11 del Capo III della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 e successive modificazioni ed integrazioni, relative ai lavori di costruzione, ricostruzione, ampliamento, adattamento, sistemazione e manutenzione di edifici appartenenti od in uso alla Regione, sono estese all'esecuzione di lavori ed interventi non richiedenti la predisposizione di specifico progetto, quali scavi, sgomberi, trivellazioni geognostiche, puntellazioni e magisteri assimilabili, di competenza della Direzione regionale dell'ambiente.

     2. La competenza all'attuazione delle procedure di cui al comma 1 è demandata, in analogia alle corrispondenti attribuzioni previste in materia di finanza regionale, all'Assessore regionale all'ambiente, al Direttore regionale dell'ambiente ed ai Direttori dei servizi della Direzione medesima.

 

TITOLO III

NORME FINANZIARIE

 

     Art. 15.

     1. [Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 14 della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, come integrato dall'articolo 8 della presente legge, relativamente agli interventi di competenza della Direzione regionale dell'ambiente, fanno carico al capitolo 2200 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992] [11].

     2. [Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 14 della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, come integrato dall'articolo 8 della presente legge, relativamente agli interventi di competenza della Direzione regionale della protezione civile, e quelli derivanti dall'articolo 13 della presente legge, relativamente al trasferimento di competenza per gli interventi di pronto soccorso di cui al Titolo II ed alle attribuzioni di cui al Titolo III della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, fanno carico al capitolo 4150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992] [12].

     3. [Per le finalità previste dall'articolo 14 bis della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, come inserito dall'articolo 9 della presente legge, è autorizzata la spesa complessiva di lire 80 milioni, suddivisa in ragione di lire 20 milioni per l'anno 1992 e lire 60 milioni per l'anno 1993] [13].

     4. [Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 è istituito - alla Rubrica n. 11 - programma 0.5.2. - spese di investimento - Categoria 2.2. - Sezione IV - il capitolo 2220 [2.1.220.5.04.27] con la denominazione «Spese per la predisposizione e la redazione della cartografia geologico-tecnica e geologico-formazionale del territorio regionale» con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 80 milioni, suddiviso in ragione di lire 20 milioni per l'anno 1992 e lire 60 milioni per l'anno 1993] [14].

     5. [Sul precitato capitolo 2220 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 20 milioni] [15].

     6. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 11 fanno carico al capitolo 2490 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, che presenta sufficiente disponibilità. Nella denominazione del precitato capitolo 2490, dopo la locuzione «idrografici e lagunari» viene inserita la locuzione «nonchè per la predisposizione del Piano regionale delle sistemazioni geologiche».

     7. Per le finalità previste dagli articoli 10 e 14 è autorizzata la spesa di lire 20 milioni per l'anno 1992.

     8. Il predetto onere di lire 20 milioni fa carico al capitolo 2542 dello stato di previsione più volte citato, il cui stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, viene elevato di lire 20 milioni per l'anno 1992.

     9. All'onere complessivo di lire 100 milioni in termini di competenza, suddiviso in ragione di lire 40 milioni per l'anno 1992 e lire 60 milioni per l'anno 1993, ed all'onere complessivo di lire 40 milioni in termini di cassa si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 2490 dello stato di previsione precitato.

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 11 agosto 2009, n. 16.

[2] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 11 agosto 2009, n. 16.

[3] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 11 agosto 2009, n. 16.

[4] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 11 agosto 2009, n. 16.

[5] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 11 agosto 2009, n. 16.

[6] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 19 maggio 1994, n. 8.

[7] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 11 agosto 2009, n. 16.

[8] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 11 agosto 2009, n. 16.

[9] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 11 agosto 2009, n. 16.

[10] Comma così modificato dall'art. 101 della L.R. 17 giugno 1993, n. 47.

[11] Comma abrogato dall'art. 19 della L.R. 11 agosto 2009, n. 16.

[12] Comma abrogato dall'art. 19 della L.R. 11 agosto 2009, n. 16.

[13] Comma abrogato dall'art. 19 della L.R. 11 agosto 2009, n. 16.

[14] Comma abrogato dall'art. 19 della L.R. 11 agosto 2009, n. 16.

[15] Comma abrogato dall'art. 19 della L.R. 11 agosto 2009, n. 16.