Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 agricoltura e foreste |
Data: | 01/09/1979 |
Numero: | 58 |
Sommario |
Art. 1. Al fine di sostenere il ruolo primario dell'agricoltura regionale, che manifesta una perdurante esigenza di rinnovamento delle strutture, nel quadro degli indirizzi e degli obiettivi [...] |
Art. 2. L'Amministrazione regionale, per quanto si riferisce agli interventi relativi alla costruzione od ampliamento di ricoveri zootecnici, sentita la II Commissione consiliare permanente, adotterà [...] |
Art. 3. All'accertamento delle violazioni, di cui all'articolo 1 - escluse quelle delegate ai sensi del precedente articolo 2 - provvedono i funzionari regionali, di qualifica non inferiore a quella di [...] |
Art. 4. Le percentuali di contributo previste all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 48, sono aumentate, per quanto riguarda gli interventi dell'articolo 4 della legge [...] |
Art. 5. Per gli interventi di cui all'articolo 1 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 48, come modificato dal precedente articolo 4, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1979, la spesa di lire [...] |
Art. 6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari a cooperative agricole per l'acquisto di fabbricati e pertinenze (ivi compresi impianti, macchinari, attrezzature, [...] |
Art. 7. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Centro regionale per la fecondazione artificiale delle specie animali allevate un contributo straordinario nella misura massima dell'80% [...] |
Art. 8. Per gli interventi di cui all'articolo 1, secondo comma, ed all'articolo 2 della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, nonché all'articolo 1 della legge [...] |
Art. 9. Per gli interventi previsti dagli articoli 43 e 44 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modifiche e integrazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1979, l'ulteriore spesa di [...] |
Art. 10. Per gli interventi previsti dall'articolo 1 della legge regionale 13 giugno 1973, n. 48 e successive modifiche e integrazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1979, l'ulteriore spesa [...] |
Art. 11. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29 e successive modifiche e integrazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1979, l'ulteriore spesa di lire 850 [...] |
Art. 12. Per gli interventi previsti dall'articolo 4 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16 e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1979, l'ulteriore spesa [...] |
Art. 13. Per gli interventi previsti dall'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33 e successive modifiche e integrazioni è autorizzata la spesa di lire 393 milioni per l'esercizio [...] |
Art. 14. «Per gli interventi previsti dall'articolo 2, lettera a) della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33 e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata, nell'esercizio finanziario 1979, la [...] |
Art. 15. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare la somma di lire un miliardo all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia secondo le [...] |
Art. 19. (Omissis) |
Art. 20. Per gli interventi previsti dall'articolo 7 della legge regionale 12 agosto 1975, n. 57, è autorizzata nell'esercizio finanziario 1979 l'ulteriore spesa di lire 300 milioni. |
Art. 21. (Omissis) |
Art. 22. (Omissis) |
Art. 23. L'aumento di importo a lire 100 milioni, introdotto dall'articolo 12 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 48 si estende anche ai progetti previsti al punto 4 all'articolo 33 della legge [...] |
Art. 24. La disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 21 della legge regionale 13 aprile 1978, n. 24, va riferita anche alle opere rientranti nella competenza dell'Assessorato regionale [...] |
Art. 25. Le cooperative agricole che ricadono nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976, delimitate ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, possono beneficiare [...] |
Art. 26. Gli oneri previsti dal precedente articolo 5 fanno carico al capitolo 7319 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979 1982 e del bilancio per l'esercizio [...] |
Art. 27. Per le finalità previste dal precedente articolo 6 è autorizzata la spesa di lire 2200 milioni per l'esercizio 1979. |
Art. 28. Per le finalità previste dal precedente articolo 7 è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l'esercizio 1979. |
Art. 29. Gli oneri previsti dal precedente articolo 8 fanno carico al capitolo 7236 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l'esercizio [...] |
Art. 30. Gli oneri previsti dal precedente articolo 9 fanno carico al capitolo 7235 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l'esercizio [...] |
Art. 31. Gli oneri previsti dal precedente articolo 10 fanno carico al capitolo 7248 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l'esercizio [...] |
Art. 32. Gli oneri previsti dal precedente articolo 11 fanno carico al capitolo 7247 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l'esercizio [...] |
Art. 33. Gli oneri previsti dal precedente articolo 12 fanno carico al capitolo 7239 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l'esercizio [...] |
Art. 34. Gli oneri previsti dal precedente articolo 13 fanno carico al capitolo 7242 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l'esercizio [...] |
Art. 35. Per gli oneri previsti dal precedente articolo 14, nello stato di previsione della spesa del piano per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, viene istituito al [...] |
Art. 36. Per gli oneri previsti dal precedente articolo 15, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 viene [...] |
Art. 37. Per le finalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 5 giugno 1978, n. 55, come integrato dal precedente articolo 16, è autorizzato, nell'esercizio 1979, l'ulteriore limite d'impegno [...] |
Art. 38. Gli oneri previsti dal precedente articolo 20 fanno carico al capitolo 7255 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 19791982 e del bilancio per l'esercizio [...] |
Art. 39. In relazione al disposto di cui al precedente articolo 21 la denominazione del capitolo 7320 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio [...] |
Art. 40. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 3.1.55 - Legge Regionale 1 settembre 1979, n. 58. [1]
Provvidenze in favore di alcuni comparti produttivi agricoli e disposizioni riguardanti snellimento di procedure. [2]
(B.U. 3 settembre 1979, n. 94).
CAPO I
Principi programmatici
Al fine di sostenere il ruolo primario dell'agricoltura regionale, che manifesta una perdurante esigenza di rinnovamento delle strutture, nel quadro degli indirizzi e degli obiettivi fondamentali del piano agricolo nazionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare nei comparti ritenuti maggiormente suscettibili di positivi incrementi come la zootecnia, la viticoltura, la ortoflorofrutticoltura ed altri, gli interventi previsti dai successivi articoli della presente legge.
CAPO II
Disposizioni procedurali
L'Amministrazione regionale, per quanto si riferisce agli interventi relativi alla costruzione od ampliamento di ricoveri zootecnici, sentita la II Commissione consiliare permanente, adotterà criteri, differenziati per la zona di montagna, di collina e di pianura, atti a favorire la costituzione di allevamenti economicamente validi specie sotto il profilo della loro dimensione, con particolare considerazione per le iniziative proposte da aziende diretto-coltivatrici singole ed associate, che prevedono un incremento della consistenza del bestiame in allevamento, sempreché nel triennio precedente non abbiano beneficiato di provvidenze rivolte allo stesso scopo.
All'accertamento delle violazioni, di cui all'articolo 1 - escluse quelle delegate ai sensi del precedente articolo 2 - provvedono i funzionari regionali, di qualifica non inferiore a quella di segretario o equiparata, addetti agli Uffici e Servizi cui compete istituzionalmente la cura della osservanza delle leggi e dei regolamenti nelle materie di competenza regionale, a ciò espressamente incaricati dal dirigente preposto alla Direzione regionale o al Servizio autonomo, od agli Uffici regionali, rispettivamente competenti, nonché gli organi ed agenti regionali a ciò direttamente designati dalle leggi ovvero gli organi ed agenti di polizia locale urbana e rurale [3].
Sono esclusi da tali procedure gli interventi elencati nell'ultimo comma dell'articolo 6 della
La norma di cui al precedente primo comma diverrà efficace dalla data in cui saranno regolarmente insediati i Comitati specificati nel comma stesso e comunque a partire dal 1º gennaio 1980.
CAPO III
Interventi per sopperire ai maggiori oneri
Le percentuali di contributo previste all'ultimo comma dell'articolo 1 della
Per gli interventi di cui all'articolo 1 della
CAPO IV
Interventi per l'acquisto da parte di cooperative di impianti
esistenti per l'esercizio di attività produttive
L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari a cooperative agricole per l'acquisto di fabbricati e pertinenze (ivi compresi impianti, macchinari, attrezzature, arredamenti e scorte) da destinare all'esercizio di attività di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici.
Detto contributo sarà corrisposto nella misura massima dell'80% della spesa ritenuta congrua da una Commissione di esperti, istituita con Decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme delibera della Giunta medesima.
Ai fini dell'ammissibilità della spesa potranno essere compresi anche gli oneri derivanti dalla stipulazione del contratto nonché quelli di carattere tributario previsti per legge a carico della cooperativa.
CAPO V
Contributo straordinario al Centro regionale per la fecondazione
artificiale delle specie animali allevate
L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Centro regionale per la fecondazione artificiale delle specie animali allevate un contributo straordinario nella misura massima dell'80% della spesa ammissibile per lavori di completamento di strutture e relative attrezzature e pertinenze ivi compresi gli uffici e gli alloggi per gli addetti.
CAPO VI
Interventi per favorire l'esecuzione di infrastrutture di interesse agrario
e forestale, di riordini fondiari e di opere comuni a più fondi
Per gli interventi di cui all'articolo 1, secondo comma, ed all'articolo 2 della
CAPO VII
Contributi per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario
Per gli interventi previsti dagli articoli 43 e 44 del
Per gli interventi previsti dall'articolo 1 della
Per gli interventi previsti dalla
Per gli interventi previsti dall'articolo 4 della
CAPO VIII
Contributi per la difesa da avversità atmosferiche
Per gli interventi previsti dall'articolo 3 della
«Per gli interventi previsti dall'articolo 2, lettera a) della
CAPO IX
Interventi all'E.R.S.A. per sostegno della cooperativa Friulcarne
L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare la somma di lire un miliardo all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia secondo le finalità previste dall'articolo 2 della
CAPO X
Interventi per il credito agrario d'esercizio
Artt. 16. - 18.
(Omissis) [5].
(Omissis) [6].
Per gli interventi previsti dall'articolo 7 della
CAPO XI
Disposizioni riguardanti modifiche precedenti leggi e snellimento di
procedure
(Omissis) [7].
(Omissis) [8].
L'aumento di importo a lire 100 milioni, introdotto dall'articolo 12 della
La disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 21 della
Le cooperative agricole che ricadono nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976, delimitate ai sensi dell'articolo 4 della
CAPO XII
Norme finanziarie
Gli oneri previsti dal precedente articolo 5 fanno carico al capitolo 7319 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979 1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 2000 milioni per l'esercizio 1979.
Al predetto onere di lire 2000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 (Rubrica n. 5 - Partita n. 1 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Per le finalità previste dal precedente articolo 6 è autorizzata la spesa di lire 2200 milioni per l'esercizio 1979.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7329 - con la denominazione «Contributi straordinari a cooperative agricole per l'acquisto di fabbricati e pertinenze da destinare all'esercizio di attività produttive» e con lo stanziamento di lire 2200 milioni per l'esercizio 1979.
Al predetto onere di lire 2.200 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 (Rubrica n. 5 - Partita n. 1 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Per le finalità previste dal precedente articolo 7 è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l'esercizio 1979.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7330 con la denominazione: «Contributo straordinario al Centro regionale per la fecondazione artificiale delle specie animali allevate per lavori di completamento di strutture e relative attrezzature e pertinenze» e con lo stanziamento di lire 350 milioni per l'esercizio 1979.
Al predetto onere di lire 350 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 (Rubrica n. 5 - Partita n. 1 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Gli oneri previsti dal precedente articolo 8 fanno carico al capitolo 7236 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 500 milioni per l'esercizio 1979.
Al predetto onere di lire 500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 (Rubrica n. 5 - Partita n. 1 dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Gli oneri previsti dal precedente articolo 9 fanno carico al capitolo 7235 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 500 milioni per l'esercizio 1979.
Al predetto onere di lire 500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 (Rubrica n. 5 - Partita n. 1 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Gli oneri previsti dal precedente articolo 10 fanno carico al capitolo 7248 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 600 milioni per l'esercizio 1979.
Al predetto onere di lire 600 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 (Rubrica n. 5 - Partita n. 1 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Gli oneri previsti dal precedente articolo 11 fanno carico al capitolo 7247 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 850 milioni per l'esercizio 1979.
Al predetto onere di lire 850 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 (Rubrica n. 5 - Partita n. 1 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Gli oneri previsti dal precedente articolo 12 fanno carico al capitolo 7239 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 4 miliardi per l'esercizio 1979.
Al predetto onere di lire 4 miliardi si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 (Rubrica n. 5 - Partita n. 5 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi), corrispondente a parte della quota non utilizzata nell'esercizio 1978 e trasferita ai sensi del secondo comma dell'articolo 7 della
Gli oneri previsti dal precedente articolo 13 fanno carico al capitolo 7242 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 393 milioni per l'esercizio 1979.
Al predetto onere di lire 393 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 (Rubrica n. 5 - Partita n. 1 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 14, nello stato di previsione della spesa del piano per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, viene istituito al Titolo II - Sezione V
- Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7332 con la denominazione:
«Contributi per gli interventi previsti dall'articolo 2, lettera a) della
integrazioni», e con lo stanziamento di lire 716.500.000 per l'esercizio
1979, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito
fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della
spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per
l'esercizio finanziario 1979 (Rubrica n. 5 - Partita n. 5 - dell'elenco n.
5 allegato al piano ed al bilancio medesimi), corrispondente a parte della
quota non utilizzata nell'esercizio 1978 e trasferita ai sensi del secondo
comma dell'articolo 7 della
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 15, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 viene istituito al Titolo II
- Sezione V - Rubrica n. 5 Categoria XI - il capitolo 7331 con la
denominazione: «Contributo all'Ente regionale per lo sviluppo
dell'agricoltura nella Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia per sovvenire
l'organismo a carattere cooperativistico costituito ai sensi dell'articolo
2 della
concessione agli aderenti di anticipi sui conferimenti» e con lo
stanziamento di lire 1 miliardo per l'esercizio 1979, cui si fa fronte
mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto
al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano
finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l'esercizio
finanziario 1979 (Rubrica n. 5 - Partita n. 5 - dell'elenco n. 5 allegato
al piano ed al bilancio medesimi), corrispondente a parte della quota non
utilizzata nell'esercizio 1978 e trasferita ai sensi del secondo comma
dell'articolo 7 della
Per le finalità previste dall'articolo 6 della
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1979 al 1983.
L'onere di lire 2000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 500 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1979, fa carico al capitolo 7323 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 2000 milioni per il piano, di cui lire 500 milioni per l'esercizio 1979.
In relazione al disposto di cui all'articolo 16 della presente legge la denominazione di detto capitolo 7323 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 viene così modificata: «Concorso negli interessi sui prestiti di esercizio ad ammortamento sino a 5 anni per l'acquisto di bestiame, di macchine ed attrezzature avicole e zootecniche, nonché di trattrici, macchine ed attrezzature per l'attività agricola».
Al predetto onere di lire 2000 milioni, di cui lire 500 milioni per l'esercizio 1979, si fa fronte come segue:
- per lire 500 milioni relativi all'esercizio 1979, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 (Rubrica n. 5 - Partita n. 5 dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi), corrispondente a parte della quota non utilizzata nell'esercizio 1978 e trasferita ai sensi del secondo comma dell'articolo 7 della
- per le restanti lire 1500 milioni con la maggiore entrata di pari importo accertata sul capitolo 51 dello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982, il cui stanziamento viene elevato per il piano di lire 1500 milioni.
L'onere relativo all'annualità autorizzata per l'esercizio finanziario 1983 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l'esercizio medesimo.
Gli oneri previsti dal precedente articolo 20 fanno carico al capitolo 7255 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 19791982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 300 milioni per l'esercizio 1979.
Al predetto onere di lire 300 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 (Rubrica n. 5 - Partita n. 5 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi), corrispondente a parte della quota non utilizzata nell'esercizio 1978 e trasferita ai sensi del secondo comma dell'articolo 7 della
In relazione al disposto di cui al precedente articolo 21 la denominazione del capitolo 7320 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 viene modificata sostituendo la parola «avicunicole» con la parola «allevate».
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 1 della
[2] Per quanto concerne la denominazione degli Assessorati e/o delle Direzioni regionali vedi ora il combinato disposto degli art. 7, 2 e 6 della
[3] Comma così sostituito dall'art. 22 della
[4] Vedi l'interpretazione autentica di cui all'art. 13 della
[5] Norme modificative ed integrative degli artt. 6 - 7 - 9 della
[6] Norma modificativa dell'art. 7 della
[7] Norma modificativa dell'art. 4 della
[8] Norma modificativa dell'art. 20 della