§ 3.1.69 - Legge Regionale 3 ottobre 1981, n. 70.
Norme di modifica e di rifinanziamento di alcune leggi a favore del settore primario.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:03/10/1981
Numero:70


Sommario
Art. 1.      Per la realizzazione di opere pubbliche di accumulo e di provvista di acque destinate, oltre che all'irrigazione, ad uso plurimo e da eseguire a totale carico della Regione, con le procedure e [...]
Art. 2.      Per la realizzazione nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, degli interventi previsti alle lettere a) e b) dell'articolo 1 della legge [...]
Art. 3.      Per gli interventi previsti dall'articolo 1, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per gli esercizi dal 1981 al 1983, la [...]
Art. 4.      Per l'esecuzione di opere di bonifica integrale a totale carico della Regione, nonché per la sistemazione dei corsi d'acqua da realizzare ai sensi dell'articolo 2 del R.D. 13 febbraio 1933, n. [...]
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 18. 
Art. 19.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 3.1.69 - Legge Regionale 3 ottobre 1981, n. 70.

Norme di modifica e di rifinanziamento di alcune leggi a favore del settore primario.

(B.U. 3 ottobre 1981, n. 97).

 

CAPO I

Norme di integrazione e di rifinanziamento di leggi nei settori

dell'irrigazione e del riordino fondiario

 

Art. 1.

     Per la realizzazione di opere pubbliche di accumulo e di provvista di acque destinate, oltre che all'irrigazione, ad uso plurimo e da eseguire a totale carico della Regione, con le procedure e le modalità previste dal R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 6 miliardi per l'esercizio 1981.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare, contestualmente ai provvedimenti di concessione delle opere per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente comma, fino al 90% della spesa ammissibile.

     Per gli oneri previsti dal precedente primo comma, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario, per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria IX - il capitolo 7167 con la denominazione: «Spese per la realizzazione, a totale carico della Regione, di opere pubbliche di accumulo e di provvista di acque destinate, oltre che all'irrigazione, ad uso plurimo» e con lo stanziamento di lire 6 miliardi per l'esercizio 1981.

     Al predetto onere di lire 6 miliardi si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 15 - dell'elenco n. 5 alleato al piano ed al bilancio medesimi).

 

     Art. 2.

     Per la realizzazione nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, degli interventi previsti alle lettere a) e b) dell'articolo 1 della legge regionale 15 luglio 1966, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni nonché degli interventi previsti dall'articolo 1, secondo e terzo comma, della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'esercizio 1981. Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7352 con la denominazione: «Finanziamenti a favore degli interventi, da effettuarsi nelle zone terremotate, previsti dall'articolo 1, lettere a) e b) della legge regionale 15 luglio 1966, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni e dall'articolo 1, secondo e terzo comma, della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni» e con lo stanziamento di lire 8 miliardi per l'esercizio 1981.

     Al predetto onere di lire 8 miliardi si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 43 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

 

     Art. 3.

     Per gli interventi previsti dall'articolo 1, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per gli esercizi dal 1981 al 1983, la spesa complessiva di lire 1.450 milioni di cui lire 200 milioni per l'esercizio 1981.

     La predetta spesa di lire 1.450 milioni fa carico al capitolo 7130 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 1.450 milioni per il piano, di cui lire 200 milioni per l'esercizio 1981.

     Al predetto onere di lire 1.450 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 44 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

 

     Art. 4.

     Per l'esecuzione di opere di bonifica integrale a totale carico della Regione, nonché per la sistemazione dei corsi d'acqua da realizzare ai sensi dell'articolo 2 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 22 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, è autorizzata, per gli esercizi dal 1981 al 1983, la spesa complessiva di lire 2.050 milioni, di cui lire 300 milioni per l'esercizio 1981.

     La predetta spesa di lire 2.050 milioni fa carico al capitolo 7132 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 2.050 milioni per il piano, di cui lire 300 milioni per l'esercizio 1981.

     Al predetto onere di lire 2.050 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 44 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

 

CAPO II

Norme di integrazione e rifinanziamento di leggi riguardanti mutui e prestiti agevolati

 

     Art. 5. [1]

     Per le finalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 5 giugno 1978, n. 55, come integrato dall'articolo 16 della legge regionale 1 settembre 1979, n. 58, è autorizzato nell'esercizio 1981, l'ulteriore limite d'impegno di lire 900 milioni.

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 900 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1981 al 1985.

     L'onere di lire 2.700 milioni corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 900 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1981, fa carico al capitolo 7323 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 2.700 milioni per il piano, di cui lire 900 milioni per l'esercizio 1981.

     Al predetto onere di lire 2.700 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 41 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

     L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli esercizi finanziari 1984 e 1985 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

 

     Art. 6. [2]

     (Omissis) [3].

 

     Art. 7. [4]

     Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 16 maggio 1973 n. 45, come modificata dalla legge regionale 26 aprile 1976, n. 10, sono autorizzati, nell'esercizio 1981, un limite di impegno di lire 500 milioni e, nell'esercizio 1982, un ulteriore limite d'impegno di lire 1.500 milioni.

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale come segue:

     (Omissis).

     L'onere di lire 4.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 500 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1981, fa carico al capitolo 7232 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 4.500 milioni per il piano, di cui lire 500 milioni per l'esercizio 1981.

     Al predetto onere di lire 4.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 3, dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi), e precisamente:

     - per lire 3.500 milioni per il piano, di cui lire 500 milioni per l'esercizio 1981 dalla Partita n. 42;

     - per le restanti lire 1.000 milioni dalla Partita n. 40.

     Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 2011 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

 

     Art. 8. [5]

     A favore dei coltivatori diretti proprietari i cui fondi siano soggetti ad esproprio in misura rilevante per la realizzazione di opere di interesse pubblico potranno essere accordate con priorità le provvidenze di cui alla legge regionale 16 maggio 1973, n. 45. L'importo mutuabile verrà stabilito in base al prezzo ritenuto congruo dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura per il fondo di acquisto anche se il prezzo di mercato da corrispondere al venditore sia maggiore.

 

     Art. 9. [6]

     Per aziende familiari diretto coltivatrici, ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 della legge regionale 16 maggio 1973, n. 45, si intendono quelle aziende per le quali il fabbisogno di manodopera per i terreni da acquistare, calcolato in base a parametri ettaro-coltura stabiliti dalla Giunta regionale, non ecceda di oltre un decimo quello assicurato dal richiedente e dai di lui familiari coltivatori, tenuto conto dei terreni preposseduti dal richiedente medesimo e dai familiari [7].

     In aggiunta al fabbisogno di manodopera per i terreni verrà calcolata - in qualsiasi caso - la manodopera necessaria per l'allevamento di un capo grosso bovino ad ettaro o frazione di ettaro di terreno da acquistare o come sopra preposseduto [8].

     Ai soli fini dell'applicazione di questa disposizione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 31 della legge 26 maggio 1965, n. 590, sono considerati coltivatori anche quei familiari, figli dell'acquirente, che siano studenti di una scuola agraria o della facoltà di agraria.

     L'accertamento dei terreni effettivamente preposseduti dal richiedente e dai suoi familiari coltivatori, di cui al primo comma del presente articolo, avverrà in base a dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

     La superficie massima per azienda valutabile come ammissibile a mutuo ai fini dell'emissione del nulla-osta viene determinata in ettari 30, tra superficie in acquisto e superficie preposseduta dal richiedente e dai suoi familiari coltivatori, elevabile ad ettari 45 se le unità lavorative, di età tra i 14 e 70 anni compresi, del nucleo familiare cui appartiene il richiedente sono più di cinque, ivi compreso il richiedente medesimo [9].

     Agli effetti degli anzidetti limiti i terreni investiti a bosco, a ceduo, a prato stabile e a pascolo si calcolano al 50% [10].

     Sono esclusi da tale limite le operazioni proposte da cooperative agricole di conduzione e gli acquisti di malghe con relativi pascoli [11].

 

     Art. 10. [12]

     A modifica di quanto stabilito all'articolo 2 della legge 16 maggio 1973, n. 45, la misura del tasso di interesse a carico dei mutuatari viene elevata dal 3% al 4,50% annuo.

     L'aumento del tasso agevolato di cui al precedente comma si applica alle operazioni per le quali verrà concesso nulla-osta a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 11. [13]

     Nella concessione dei nulla-osta per l'ottenimento delle agevolazioni di cui alla legge regionale 16 maggio 1973, n. 45, deve essere accordata priorità, nell'ambito di ciascuna delle preferenze previste dall'articolo 7 della legge stessa, alle domande avanzate da imprenditori agricoli di età comprese tra i 18 ed i 40 anni.

 

CAPO III

Provvidenze per agevolare il ricorso al credito agrario di conduzione da

parte di aziende e cooperative agricole

 

     Artt. 12. - 17.

     (Omissis) [14].

 

     Art. 18. [15]

     Per le finalità previste dall'articolo 12 della presente legge è autorizzata per gli esercizi dal 1981 al 1983 l'ulteriore spesa complessiva di lire 6.419 milioni, di cui lire 4.649 milioni per l'esercizio 1981.

     La predetta spesa di lire 6.419 milioni fa carico al capitolo 7250 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 6.419 milioni per il piano, di cui lire 4.649 milioni per l'esercizio 1981.

     Al predetto onere di lire 6.419 milioni si provvede come segue:

     a) per lire 2.960 milioni di cui lire 1.190 milioni per l'esercizio 1981, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio 1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 46 dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi);

     b) per le restanti lire 3.459 milioni per l'esercizio 1981, mediante storno di pari importo dal capitolo 7335 del precitato stato di previsione.

     Conseguentemente allo storno disposto con la lettera b) del precedente comma, il capitolo 7335 di spesa - avente la destinazione prevista dall'assegnazione statale iscritta per l'esercizio 1981 nel capitolo 612 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio stesso, come indicato nella parte A del prospetto delle assegnazioni con destinazione vincolata e per programmi di sviluppo allegato, ai sensi del primo comma dell'articolo 11 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, al quadro generale riassuntivo del piano finanziario per gli esercizi 1981- 1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, - viene sostituito, per l'esercizio 1981, con il capitolo 7272 dello stato di previsione della spesa del bilancio citato.

 

     Art. 19.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[2] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[3] Norma sostitutiva dell'ultimo comma dell'art. 6 della L.R. 5 giugno 1978, n. 55.

[4] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[5] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[6] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[7] Vedi la limitazione di cui all'art. 3, secondo comma, della L.R. 7 maggio 1982, n. 31.

[8] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 7 maggio 1982, n. 31.

[9] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 7 maggio 1982, n. 31.

[10] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 7 maggio 1982, n. 31.

[11] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 7 maggio 1982, n. 31.

[12] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[13] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[14] Articoli abrogati dall'art. 80 della L.R. 13 luglio 1998, n. 12.

[15] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.