Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.2 economia montana |
Data: | 22/04/1994 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo della legge regionale 25 maggio 1993, n. 26. |
Art. 2. Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 25 maggio 1993 n. 26. |
Art. 3. Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 25 maggio 1993, n. 26. |
Art. 4. Integrazione dell'articolo 3 della legge regionale 25 maggio 1993, n. 26. |
Art. 5. Norma transitoria. |
Art. 6. Entrata in vigore. |
§ 3.2.19 - Legge Regionale 22 aprile 1994, n. 4.
Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 25 maggio 1993, n. 26.
(B.U. 27 aprile 1994, n. 17).
Art. 1. Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo della
1. In via di interpretazione autentica, per funzioni relative alle opere di bonifica montana e di sistemazione idraulico-forestale previste dalle vigenti leggi, di cui al comma 2 dell'articolo 1 della
2. Rimangono di competenza degli Ispettorati ripartimentali delle foreste le manutenzioni ed i ripristini delle opere di bonifica e di sistemazione idraulico-forestale.
Art. 2. Modifica dell'articolo 2 della
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della
(Omissis).
Art. 3. Modifica dell'articolo 3 della
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 3 della
(Omissis).
Art. 4. Integrazione dell'articolo 3 della
1. Al completamento delle opere di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), n. 2, della
Art. 5. Norma transitoria.
1. Nella prima applicazione dell'articolo 2, gli effetti dell'atto di proroga della gestione commissariale decorrono dalla data di scadenza della precedente proroga trimestrale.
Art. 6. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.