Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.2 opere pubbliche |
Data: | 02/05/1988 |
Numero: | 25 |
Sommario |
Art. 1. Programmi regionali di opere pubbliche di competenza degli enti locali. |
Art. 2. Finanziamento degli interventi regionali. |
Art. 3. Erogazione dei contributi regionali. |
Art. 4. Rivalsa nei confronti degli enti beneficiari. |
Art. 5. Interessi moratori. |
Art. 6. Norma finanziaria. |
Art. 7. Entrata in vigore. |
§ 4.2.75 - Legge Regionale 2 maggio 1988, n. 25.
Provvedimenti a favore degli enti locali per agevolare l'accesso ai mutui della Cassa depositi e prestiti.
(B.U. 3 maggio 1988, n. 53).
CAPO I
Contributi agli enti locali per l'esecuzione di opere pubbliche finanziate
con mutui della Cassa depositi e prestiti
Art. 1. Programmi regionali di opere pubbliche di competenza degli enti locali.
1. La Regione Friuli-Venezia Giulia sulla base delle procedure e degli interventi previsti dalia presente legge provvede agli adempimenti di cui all'articolo 10, commi 4 e 5, del
2. La Giunta regionale approva annualmente il programma di opere pubbliche di competenza degli enti locali da realizzarsi con il finanziamento della Cassa depositi e prestiti e con il concorso finanziario della Regione, previa consultazione dei rappresentanti delle sezioni regionali del Friuli- Venezia Giulia dell'U.P.I., dell'A.N.C.I. e dell'U.N.C.E.M., nonché dei presidenti delle Amministrazioni provinciali o loro delegati.
3. Per il finanziamento delle opere comprese nel programma di cui al comma 2 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in capitale od in annualità in misura non inferiore al cinque per cento della spesa, a valere sulle leggi regionali di intervento, relative alle seguenti opere:
a) opere igienico-sanitarie, ai sensi degli articoli 3 e 6 della
b) impianti di smaltimento dei rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 31 della
c) municipi e cimiteri, ai sensi degli articoli 1 e 2 della
d) reti di distribuzione di gas combustibile, ai sensi dell'articolo 3 della
e) edilizia scolastica, ai sensi degli articoli 2, 3 e 6 della
f) viabilità locale, ai sensi dell'articolo 11 della
4. Per il finanziamento delle opere comprese nel programma di cui al comma 2, l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere alle Amministrazioni provinciali contributi annui costanti, per un periodo non superiore ad anni venti, nella misura massima del 5 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per l'acquisto, costruzione, ristrutturazione o completamento di edifici destinati a sedi delle Amministrazioni provinciali od a sedi di uffici pubblici, cui le Amministrazioni provinciali siano tenute a provvedere.
5. Le domande di contributo, a valere sulle relative leggi regionali d'intervento, per opere comprese nel programma di cui al comma 2, sono presentate all'Amministrazione regionale non oltre i termini prescritti per l'inoltro delle richieste di finanziamento alla Cassa depositi e prestiti, in deroga ad eventuali altri termini fissati dalla normativa vigente.
6. Alle opere comprese nel programma di cui alla presente legge si applica la disciplina prevista dalla
Art. 2. Finanziamento degli interventi regionali.
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3 dell'articolo 1 fanno carico, relativamente ai contributi in capitale, ai sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988:
a) capitolo 2815, a fronte dello stanziamento non utilizzato al 31 dicembre 1987 e trasferito, ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della
b) capitolo 2920, a fronte dello stanziamento non utilizzato al 31 dicembre 1987 e trasferito, ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della
c) capitolo 2981, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità, per gli interventi di cui alla lettera c);
d) capitolo 3095, a fronte dello stanziamento non utilizzato al 31 dicembre 1987 e trasferito, ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della
e) capitoli 5714 e 5715, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità, per gli interventi di cui alla lettera e);
f) capitolo 3408, a fronte dello stanziamento non utilizzato al 31 dicembre 1987 e trasferito, ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della
2. Per gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 3, lettera a), relativamente ai contributi in annualità, è autorizzato, nell'anno 1988, per le finalità previste dall'articolo 3 della
3. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2007.
4. L'onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 2814 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
6. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 3, lettere b), c) e d), relativamente ai contributi in annualità, fanno carico, rispettivamente, ai capitoli 2924, 2980 e 3093 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità.
7. Per gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 3, lettera e) relativamente ai contributi in annualità, è autorizzato, nell'anno 1988, per le finalità previste dagli articoli 2 e 5 del Capo I della
8. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.250 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2007.
9. L'onere complessivo di lire 3.750 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 5710 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
10. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
11. Per gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 3, lettera f), è autorizzato nell'anno 1988, per le finalità previste dall'articolo 11, comma 1, lettera c), della
12. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2007.
13. L'onere complessivo di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 3414 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
14. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
15. Per le finalità previste dal comma 4 dell'articolo 1 è autorizzato, nell'anno 1988, il limite di impegno di lire 750 milioni [1].
16. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 750 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2007.
17. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, è istituito, alla Rubrica n. 11 - programma 1.2.5. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 2993 (2.1.233.5.08.15) con la denominazione «Contributi annui costanti a favore delle Amministrazioni provinciali per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione o il completamento di edifici destinati a sedi delle medesime o a sedi di uffici pubblici» e con lo stanziamento complessivo di lire 2.250 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990.
18. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
19. Sul precitato capitolo 2993 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 750 milioni, cui si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dai capitolo 1082 «Fondo riserva di cassa» dello stato d previsione della spesa del bilancio per l'anno 1988.
20. All'onere complessivo di lire 10.500 milioni previsto dal presente articolo si provvede:
a) per lire 9.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990, mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 1170 dello stato di previsione precitato (Rubrica n. 6, Partita n. 4 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti).
b) per lire 1.500 milioni, suddivisi in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990, mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1080 dello stato di previsione predetto.
CAPO II
Disciplina dell'erogazione dei contributi regionali in conto interessi
relativi ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti
Art. 3. Erogazione dei contributi regionali.
1. Il pagamento dei contributi regionali, relativi ai mutui concessi in via definitiva entro il 2 settembre 1982 dalla Cassa depositi e prestiti per l'esecuzione di opere pubbliche, è effettuato direttamente alla Cassa stessa secondo le scadenza previste nei piani di ammortamento, ferma restando l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4.
2. La disciplina prevista dal comma 1 è estesa ai rapporti di mutuo relativamente ai quali l'erogazione da parte dell'Amministrazione regionale dei propri contributi risulta sospesa, a qualsiasi titolo all'entrata in vigore della presente legge.
3. Qualora gli Enti beneficiari non provvedano ad eliminare le ragioni della sospensione dell'erogazione dei contributi regionali, di cui al comma 2, entro il 31 dicembre 1990, l'Amministrazione regionale e le Amministrazioni provinciali delegate a norma dell'articolo 4 della
4. Rimangono sospesi sino al termine del 31 dicembre 1990 gli effetti dei provvedimenti di revoca dell'Amministrazione regionale e delle Amministrazioni provinciali delegate, già intervenuti ai sensi del sostituito comma 3 dell'articolo 3 della
Art. 4. Rivalsa nei confronti degli enti beneficiari.
1. In caso di revoca dei contributi di cui all'articolo 3, l'Amministrazione regionale è autorizzata a recuperare le somme erogate alla Cassa depositi e prestiti rivalendosi nei confronti dell'ente beneficiario di un importo pari alla somma erogata maggiorata degli interessi calcolati con applicazione del tasso attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale, addebitati a partire dalla data dell'erogazione delle singole annualità.
Art. 5. Interessi moratori.
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare alla Cassa depositi e prestiti gli interessi moratori dalla stessa richiesti ed a recuperare le somme erogate rivalendosi, secondo le procedure previste dall'articolo 4, nei confronti degli enti beneficiari titolari dei rapporti di mutuo in ordine ai quali gli interessi siano stati addebitati.
2. Il recupero delle somme di cui al comma 1 non si effettua qualora gli Enti beneficiari abbiano provveduto ad eliminare le ragioni della sospensione dell'erogazione dei contributi regionali [3].
Art. 6. Norma finanziaria.
1. Per le finalità previste dall'articolo 5, è autorizzata la spesa di lire 550 milioni per l'anno 1988.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, è istituito, - alla Rubrica n. 6 - programma 0.1.4. - spese d'investimento - Categoria 2.7. - Sezione XII - il capitolo 936 (2.1.274.3.12.32.) con la denominazione «Anticipazione alla Cassa depositi e prestiti degli interessi moratori da questa addebitati agli enti titolari dei rapporti di mutuo per l'esecuzione di opere pubbliche» e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 550 milioni per l'anno 1988, cui si provvede con l'entrata di pari importo prevista al comma 3.
3. Per l'introito delle somme previste dall'articolo 5, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988 è istituito, al Titolo IV - Categoria 4.3. il capitolo 1535 (4.3.1.) con la denominazione «Recupero delle anticipazioni alla Cassa depositi e prestiti degli interessi moratori addebitati agli enti titolari di rapporti di mutuo con la Cassa medesima» e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 550 milioni per l'anno 1988.
Art. 7. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Vedi il limite d'impegno di cui all'art. 20, comma 7, della
[2] Comma così sostituito dall'art. 61, comma 1 lettera a), della
[2]2/1 Comma aggiunto dall'art. 61, comma 1, lettera b), della
[3] Comma aggiunto dall'art. 62 della