Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.6 assistenza scolastica e diritto allo studio |
Data: | 06/07/1984 |
Numero: | 26 |
Sommario |
Art. 7. [2] |
Art. 8. [3] |
Art. 11. |
Art. 12. |
§ 5.6.19 - Legge Regionale 6 luglio 1984, n. 26.
Provvedimenti regionali per l'istruzione.
(B.U. 9 luglio 1984, n. 59).
CAPO I
Modifiche alla
regionali in materia di diritto allo studio»
Artt. 1. - 6.
(Omissis) [1].
Per l'attuazione delle iniziative di orientamento di cui al punto e) dell'articolo 2 della
L'inquadramento verrà disposto a decorrere dal 1º luglio 1984, previo superamento di una prova d'esame teorica e/o tecnico-pratica e valutazione di eventuali titoli. Il programma e le modalità di svolgimento della prova d'esame saranno determinati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentite le organizzazioni sindacali.
In conseguenza di quanto disposto dal precedente primo comma, l'organico del personale dell'Amministrazione regionale è aumentato di 30 unità nella qualifica funzionale di consigliere.
Il personale suddetto potrà essere assegnato a prestare servizio presso le sedi dei Consigli scolastici distrettuali per l'espletamento del servizio di orientamento.
Per lo svolgimento delle iniziative di cui al primo comma la Regione potrà avvalersi della consulenza di esperti o docenti universitari, mediante contratti d'opera.
Le disposizioni di cui agli articoli 4 5 e 6 della presente legge si applicano anche agli atti emessi nell'anno 1983 e non divenuti esecutivi.
CAPO II
Modifiche alla
concernenti contributi per lo sviluppo dell'istruzione universitaria, per
la ricerca scientifica e per corsi speciali di interesse regionale
Artt. 9. - 10.
(Omissis) [4].
CAPO III
Norma finanziaria
Gli oneri per gli assegni fissi, per le ritenute previdenziali ed assistenziali e per le ritenute erariali derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, primo e secondo comma, della presente legge fanno carico ai capitoli 221, 225 e 226 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1984 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli anni successivi.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Articoli abrogati dall'art. 56 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 56 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 56 della
[4] Norme modificative e sostitutive degli artt. 15 e 16 della