§ 4.2.70 - Legge Regionale 2 luglio 1986, n. 27.
Disposizioni per l'utilizzo dei mutui finalizzati di cui all'articolo 12 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 6 (Bilancio pluriennale [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 opere pubbliche
Data:02/07/1986
Numero:27


Sommario
Art. 1.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare gli interventi previsti dall'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, così come sostituito dall'articolo 3 della legge [...]
Art. 2.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la costruzione di un impianto centralizzato di depurazione e relative opere fognarie per il disinquinamento dell'area dell'Alto Tagliamento [...]
Art. 3.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare gli interventi previsti dall'articolo 25 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 19, con il ricavato dei mutui autorizzati con il primo [...]
Art. 4.      Gli oneri previsti dal precedente articolo 1 fanno carico al capitolo 8422 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l'anno 1986, [...]
Art. 5.      Per gli oneri previsti dal precedente articolo 2, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l'anno 1986, viene istituito al Titolo [...]
Art. 6.      Per gli oneri previsti dal precedente articolo 3, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l'anno 1986 viene istituito al Titolo [...]
Art. 7.      Per l'esecuzione delle opere relative a strade statali ed autostrade previste, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22, nel programma stralcio triennale di cui al [...]
Art. 8.      Per l'esecuzione delle opere di viabilità di interesse regionale previste, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22, nel programma stralcio triennale di cui al primo [...]
Art. 9.      Allo scopo di concorrere al finanziamento dei lavori di prosecuzione del raccordo autostradale «A28» Portogruaro-Pordenone fino a Conegliano, l'Amministrazione regionale è autorizzata a [...]
Art. 10.      Per gli oneri previsti dal precedente articolo 7, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l'anno 1986 viene istituito al Titolo [...]
Art. 11.      Per gli oneri previsti dal precedente articolo 8, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l'anno 1986 viene istituito al Titolo [...]
Art. 12.      Per gli oneri previsti dal precedente articolo 9, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l'anno 1986 viene istituito al Titolo [...]
Art. 13.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.2.70 - Legge Regionale 2 luglio 1986, n. 27. [1]

Disposizioni per l'utilizzo dei mutui finalizzati di cui all'articolo 12 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 6 (Bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1986).

(B.U. 3 luglio 1986, n. 64).

 

CAPO I

Interventi nel settore delle opere pubbliche di preminente interesse locale

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare gli interventi previsti dall'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, così come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 14 aprile 1983, n. 27, con il ricavato dei mutui autorizzati con il primo comma, lettera b), dell'articolo 12 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 6, fino all'importo complessivo di lire 57.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 13.500 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987 e lire 30.000 milioni per l'anno 1988.

 

     Art. 2.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la costruzione di un impianto centralizzato di depurazione e relative opere fognarie per il disinquinamento dell'area dell'Alto Tagliamento a monte della confluenza con il fiume Fella con il ricavato dei mutui autorizzati con il primo comma, lettera b), dell'articolo 12 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 6, fino all'importo complessivo di lire 10.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987.

 

     Art. 3.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare gli interventi previsti dall'articolo 25 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 19, con il ricavato dei mutui autorizzati con il primo comma, lettera b), dell'articolo 12 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 6, fino all'importo complessivo di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987.

 

     Art. 4.

     Gli oneri previsti dal precedente articolo 1 fanno carico al capitolo 8422 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l'anno 1986, il cui stanziamento viene elevato di complessive lire 57.000 milioni, suddivise in ragione di lire 13.500 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987 e lire 30.000 milioni per l'anno 1988.

     Al predetto onere complessivo di lire 57.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 12 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

     Sul precitato capitolo 8422 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 13.500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 «Fondo riserva di cassa» del medesimo stato di previsione.

 

     Art. 5.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 2, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l'anno 1986, viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 9 - Categoria IX - il capitolo 8310 con la denominazione: «Spese per la costruzione di un impianto centralizzato di depurazione e relative opere fognarie per il disinquinamento dell'area dell'Alto Tagliamento, finanziate con contrazione di mutuo» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 10.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987.

     Al predetto onere complessivo di lire 10.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 12 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

     Sul precitato capitolo 8310 viene altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 5.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 «Fondo riserva di cassa» del medesimo stato di previsione.

 

     Art. 6.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 3, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l'anno 1986 viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 8423 con la denominazione: «Finanziamenti regionali per la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti urbani e relative attrezzature, finanziati con contrazione di mutuo» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987.

     Al predetto onere di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 12 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

     Sul precitato capitolo 8423 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 «Fondo riserva di cassa» del medesimo stato di previsione.

 

CAPO II

Interventi per la realizzazione di opere di viabilità

 

     Art. 7.

     Per l'esecuzione delle opere relative a strade statali ed autostrade previste, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22, nel programma stralcio triennale di cui al primo comma dell'articolo 20, ovvero nei programmi attuativi di cui al terzo comma dell'articolo 2 di detta legge regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese fino all'importo massimo di lire 98.000 milioni con il ricavato dei mutui, e precisamente [1]:

     - per lire 18.000 milioni per l'anno 1986 con quota parte del ricavato del mutuo autorizzato con il quinto comma dell'articolo 12 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 6;

     - per le restanti lire 80.000 milioni, suddivise in ragione di lire 50.000 milioni per l'anno 1986 e lire 30.000 milioni per l'anno 1987, con i mutui autorizzati con il primo comma, lettera a), di detto articolo 12.

 

     Art. 8.

     Per l'esecuzione delle opere di viabilità di interesse regionale previste, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22, nel programma stralcio triennale di cui al primo comma dell'articolo 20, ovvero nei programmi attuativi di cui al terzo comma dell'articolo 2 di detta legge regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese fino all'importo massimo di lire 14.000 milioni per l'anno 1986 con quota parte del ricavato del mutuo autorizzato con il quinto comma dell'articolo 12 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 6.

 

     Art. 9.

     Allo scopo di concorrere al finanziamento dei lavori di prosecuzione del raccordo autostradale «A28» Portogruaro-Pordenone fino a Conegliano, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere alla pari - con quota parte del ricavato del mutuo di cui al quinto comma dell'articolo 12 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 6 - azioni di nuova emissione della «Autovie Venete S.p.A.», Società concessionaria dell'opera ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 531, sino alla concorrenza dell'importo di lire 18.000 milioni.

     Le modalità ed i termini del conferimento di capitale sono regolati da apposita convenzione da stipularsi tra l'Amministrazione regionale e la «Autovie Venete S.p.A.».

 

     Art. 10.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 7, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l'anno 1986 viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti e delle attività emporiali - Categoria IX il capitolo 6599 con la denominazione: «Spese per la realizzazione di opere relative a strade statali ed autostrade in concessione dall'A.N.A.S., finanziate con contrazione di mutuo» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 98.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 68.000 milioni per l'anno 1986 e lire 30.000 milioni per l'anno 1987.

     Al predetto onere complessivo di lire 98.000 milioni si fa fronte come segue:

     - per lire 18.000 milioni, relativi all'anno 1986, mediante la maggior entrata di pari importo prevista sul capitolo 1002 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1986- 1988 e del bilancio per l'anno 1986, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, in termini di competenza, di lire 18.000 milioni per l'anno 1986;

     - per le restanti lire 80.000 milioni mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione della spesa (Rubrica n. 3 - Partita n. 13 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

     Sul precitato capitolo 6599 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 68.000 milioni, cui si fa fronte come segue:

     - per lire 18.000 milioni con la previsione di riscossione, di pari importo, che viene iscritta sul capitolo 1002 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno 1986;

     - per le restanti lire 50.000 milioni mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 «Fondo riserva di cassa dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1986.

 

     Art. 11.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 8, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l'anno 1986 viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti e delle attività emporiali - Categoria IX il capitolo 6600 con la denominazione: «Spese per la realizzazione, il completamento e l'ammodernamento di opere di viabilità di interesse regionale, finanziate con contrazione di mutuo» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 14.000 milioni per l'anno 1986, cui si fa fronte mediante la maggior entrata di pari importo prevista sul capitolo 1002 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l'anno 1986, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, in termini di competenza, di lire 14.000 milioni per l'anno 1986.

     Sul precitato capitolo 6600 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 14.000 milioni, cui si fa fronte con la previsione di riscossione, di pari importo, che viene iscritta sul capitolo 1002 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno 1986.

 

     Art. 12.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 9, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l'anno 1986 viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti e delle attività emporiali - Categoria XII il capitolo 6685 con la denominazione: «Sottoscrizione di nuove azioni della Società «Autovie Venete» S.p.A. per l'aumento del capitale sociale da destinare interamente alla realizzazione del raccordo Pordenone-Conegliano, finanziata con contrazione di mutuo» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 18.000 milioni per l'anno 1986, cui si fa fronte mediante la maggior entrata di pari importo prevista sul capitolo 1002 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l'anno 1986, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, in termini di competenza, di lire 18.000 per l'anno 1986.

     Sul precitato capitolo 6685 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 18.000 milioni, cui si fa fronte con la previsione di riscossione, di pari importo, che viene iscritta sul capitolo 1002 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno 1986.

 

     Art. 13.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[1] Vedi l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 35 della L.R. 30 gennaio 1989, n. 2 e all'art. 103 della L.R. 5 febbraio 1992, n. 4.