Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.2 opere pubbliche |
Data: | 18/10/1967 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 18. Attribuzioni dell'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana. |
Art. 19. Classificazione dei comprensori. |
Art. 20. Approvazione dei piani generali di massima. |
Art. 21. Approvazione dei programmi annuali delle opere. |
Art. 22. Opere di difesa delle acque. |
Art. 23. Sistema di esecuzione delle opere e procedimento di formazione dei contratti. |
Art. 24. Approvazione dei progetti esecutivi. |
Art. 25. Stipulazione dei contratti. |
Art. 26. Approvazione dei contratti. |
Art. 27. Gestione delle opere - Rinunce e transazioni - Revisione dei prezzi. |
Art. 28. Attribuzioni particolari del Direttore regionale dell'agricoltura, del Direttore regionale delle foreste e di altri dirigenti dell'Assessorato. |
Art. 29. Dichiarazione di ultimazione della bonifica e riparto della spesa. |
Art. 30. Ricomposizione delle proprietà frammentarie. |
Art. 31. Modalità di esecuzione delle opere urgenti. |
Art. 32. Comitato consultivo per le bonifiche. |
Art. 33. Attribuzioni del Comitato consultivo per le bonifiche. |
Art. 34. Attribuzioni della Giunta regionale e del suo Presidente. |
Art. 35. Attribuzioni dell'Assessore all'agricoltura, alle foreste e all'economia montana. |
Art. 36. Cessazione della disciplina provvisoria di cui all'art. 44 della L.R. 2 marzo 1966, n. 3. |
Art. 37. Materie di competenza comune. |
Art. 41. Applicabilità delle norme statali in materia di opere pubbliche. |
Art. 45. |
Art. 46. Attribuzioni particolari del Dirigente regionale del Servizio dell'Urbanistica. |
Art. 47. Attribuzioni della Giunta regionale e del suo Presidente. |
Art. 48. Attribuzioni dell'Assessore ai lavori pubblici. |
Art. 48 bis. Regolamento di rapporti patrimoniali fra Istituti autonomi provinciali per case popolari. |
Art. 49. |
Art. 50. Costituzione dei Comitati. |
Art. 51. Convocazione dei Comitati. |
Art. 52. Riunioni dei Comitati. |
Art. 53. Compensi ai componenti dei Comitati tecnici provinciali e circondariale. |
Art. 54. Compensi ai componenti del Comitato tecnico regionale del Comitato consultivo per le bonifiche e del Comitato urbanistico regionale. |
Art. 65. Decorrenza della nuova disciplina normativa. |
Art. 66. Cessazione di efficacia di alcune disposizioni transitorie. |
Art. 67. Personale. |
Art. 68. Disposizioni finanziarie. |
Art. 69. Entrata in vigore della legge. |
§ 4.2.7 - Legge Regionale 18 ottobre 1967, n. 22.
Esercizio di funzioni amministrative in materia di opere pubbliche, di urbanistica e di edilizia popolare - Istituzione di uffici ed organi tecnici regionali. [*]
(B.U. 18 ottobre 1967, n. 31).
PARTE I
OPERE DI COMPETENZA DELLA REGIONE
TITOLO I
OPERE DIPENDENTI DALL'ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
Artt. 1. - 17 ter. [1]
TITOLO II
OPERE DIPENDENTI DALL'ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA,
DELLE FORESTE E DELL'ECONOMIA MONTANA
CAPO I
Definizione delle sfere di competenza
Art. 18. Attribuzioni dell'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana.
Nell'esercizio delle attribuzioni demandategli dall'articolo 7 della
Salvo che sia diversamente disposto nel presente Titolo, l'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana svolge, infine, per quanto di competenza della Regione, ogni altra funzione amministrativa che, riguardo ad opere o lavori attinenti alle materie elencate nell'articolo 4, n. 2, dello Statuto, le leggi statali demandano al Ministero dell'agricoltura e delle foreste [2].
Art. 19. Classificazione dei comprensori.
Alla classificazione dei comprensori di bonifica integrale di I categoria di cui all'articolo 3 del
Alla classificazione dei comprensori di bonifica integrale di II categoria, alla delimitazione e classificazione dei comprensori di bonifica montana, ai sensi dell'articolo 14 della
Art. 20. Approvazione dei piani generali di massima.
I piani generali di bonifica integrale e di bonifica montana, con le annesse direttive di massima per la trasformazione dell'agricoltura, i piani di massima per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani ed i piani di riordino fondiario sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, sentito il parere del Comitato regionale consultivo dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana [3].
Art. 21. Approvazione dei programmi annuali delle opere. [4]
Art. 22. Opere di difesa delle acque. [5]
Art. 23. Sistema di esecuzione delle opere e procedimento di formazione dei contratti. [4]
Art. 24. Approvazione dei progetti esecutivi. [4]
Art. 25. Stipulazione dei contratti. [6]
Alle aste pubbliche ed alle licitazioni private presiede il Dirigente del servizio cui compete la progettazione dell'opera. Allo stesso è altresì demandata la stipulazione dei contratti.
Art. 26. Approvazione dei contratti. [6]
Gli atti di aggiudicazione definitiva a seguito di aste pubbliche o di licitazioni private, ed i contratti sono approvati dall'Assessore all'agricoltura, alle foreste ed al'economia montana.
L'approvazione dell'atto di aggiudicazione o del contratto può essere negata, non solo per motivi di legittimità, ma anche per gravi ragioni di interesse pubblico. In quest'ultimo caso, il provvedimento è adottato dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana.
Art. 27. Gestione delle opere - Rinunce e transazioni - Revisione dei prezzi. [4]
Art. 28. Attribuzioni particolari del Direttore regionale dell'agricoltura, del Direttore regionale delle foreste e di altri dirigenti dell'Assessorato. [4]
Art. 29. Dichiarazione di ultimazione della bonifica e riparto della spesa.
Spetta all'Assessore all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana:
a) di dichiarare la ultimazione della bonifica;
b) di esercitare le attribuzioni già demandate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi degli articoli 11 e 12 del
Art. 30. Ricomposizione delle proprietà frammentarie.
Le attribuzioni già devolute al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi del Capo IV del
CAPO II
Disciplina speciale per le opere urgenti
Art. 31. Modalità di esecuzione delle opere urgenti. [8]
CAPO III
Istituzione ed attribuzioni dell'organo
consultivo regionale per le bonifiche [9]
Art. 32. Comitato consultivo per le bonifiche.
Presso l'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana, è istituito il Comitato consultivo per le bonifiche.
Il Comitato è composto dai seguenti membri [1]0:
1) l'Assessore all'agricoltura, alle foreste e all'economia montana, in veste di Presidente;
2-4) i Dirigenti regionali del Servizio agrario, del Servizio forestale e del Servizio dell'economia montana dell'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana [1]1;
5) il capo dell'Ufficio legislativo e legale della Regione;
6) il Dirigente regionale dei lavori pubblici;
7) il Dirigente regionale del Servizio dell'urbanistica;
8) il Capo del Servizio amministrativo dell'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana;
9) il Dirigente regionale dell'Assessorato dell'igiene e della sanità;
10-15) sei esperti eletti con voto limitato dal Consiglio regionale che non siano amministratori o dipendenti degli Enti concessionari od esecutori di opere di cui al presente titolo; di tali esperti almeno tre debbono essere scelti fra ingegneri e laureati in scienze agrarie o forestali, residenti nel territorio regionale, che siano docenti universitari od esercitino da almeno dieci anni la libera professione;
16) un esperto in scienze geologiche designato dalla Giunta regionale [1]2.
Saranno chiamati, altresì, a far parte del Comitato con voto deliberativo:
17) un esperto designato dalla Unione regionale dei Consorzi di bonifica [1]3;
18) un funzionario, con qualifica non inferiore a quella di Direttore di sezione, designato dal Magistrato alle Acque di Venezia.
L'Assessore all'agricoltura, alle foreste e all'economia montana può, di volta in volta, far intervenire, con voto consultivo, alle sedute del Comitato, a seconda delle materie da trattare, anche altri Dirigenti di Servizi regionali, nonché, per la trattazione di speciali problemi, studiosi e tecnici di chiara fama ed esperti di Enti locali dei territori interessati alla materia in esame.
Le funzioni di Vice Presidente del Comitato sono attribuite al Dirigente di qualifica più elevata, fra quelli menzionati ai numeri 2-4 del secondo comma. In caso di pari qualifica, si ha riguardo all'anzianità nella qualifica, secondo i criteri stabiliti nell'articolo 15 del
Art. 33. Attribuzioni del Comitato consultivo per le bonifiche. [7]
Il Comitato consultivo per le bonifiche esprime parere:
1) sugli affari indicati nel Titolo III, all'art. 37;
2) sui progetti e sugli altri elaborati tecnici concernenti opere di bonifica integrale e montana ed opere nei bacini montani, quando sia prevista una spesa che - riferita all'intera opera - ecceda l'importo di lire 50 milioni [1]4;
3) su qualunque mutazione che si traduca in variazioni sostanziali ai progetti ed agli elaborati, di cui al precedente numero 2), ovvero in un aumento della previsione di spesa, superiore al quinto;
4) sui progetti di cui all'art. 40, sesto comma, della
5) sui piani di ricomposizione delle proprietà frammentarie;
6) sui piani economici delle proprietà silvo-pastorali della Regione e di altri enti;
7) sui criteri di ripartizione della spesa delle opere di bonifica, quando, in ordine ai medesimi, l'Assessore all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana debba adottare i provvedimenti di cui all'art. 29, lettera b);
8) sulla costituzione dei Consorzi di bonifica integrale, di bonifica montana e di miglioramento fondiario, sul raggruppamento dei loro uffici, sulla fusione, scissione e soppressione dei Consorzi medesimi e sulla modifica dei loro confini territoriali;
9) sugli affari menzionati ai numeri 1), 4) e 5) del primo comma dell'art. 12, quando trattisi di opere disciplinate dal presente Titolo, salvo quanto stabilito dall'art. 28, numero 1), lettera c);
10) sulla determinazione di nuovi prezzi per le opere disciplinate dal presente Titolo, salvo quanto stabilito dall'art. 28, numero 1), lettera d);
11) sulla concessione di proroghe dei termini contrattuali per l'esecuzione delle opere disciplinate dal presente Titolo, quando l'importo di tali opere superi lire 50 milioni;
12) sulle proposte di revisione dei prezzi contrattuali delle opere pubbliche regionali, disciplinate dal presente Titolo;
13) in ogni altro caso previsto da leggi regionali.
Il Comitato consultivo per le bonifiche dà, infine, parere su ogni altro argomento che l'Assessore all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana ritenga di sottoporre al suo esame.
CAPO IV
Provvedimenti relativi ai Consorzi di
bonifica integrale, di bonifica montana
e di miglioramento fondiario
Art. 34. Attribuzioni della Giunta regionale e del suo Presidente.
Alla costituzione dei Consorzi di bonifica integrale, di bonifica montana e di miglioramento fondiario, al raggruppamento dei loro uffici, alla fusione, alla scissione ed alla soppressione dei Consorzi medesimi ed alla modifica dei loro confini territoriali, si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, alle foreste e all'economia montana. Allo stesso modo vengono adottati, nei casi legislativamente previsti, i provvedimenti di controllo sugli organi consorziali ed i provvedimenti di controllo sostitutivo.
Art. 35. Attribuzioni dell'Assessore all'agricoltura, alle foreste e all'economia montana. [4]
Art. 36. Cessazione della disciplina provvisoria di cui all'art. 44 della
Dalla data stabilita nell'articolo 65 cessa di avere applicazione, per la parte relativa ai consorzi di bonifica integrale, di bonifica montana e di miglioramento fondiario, l'articolo 44 della
TITOLO III
DISPOSIZIONI COMUNI AI TITOLI I E II
CAPO I
Attribuzioni comuni del Comitato tecnico regionale
e del Comitato consultivo per le bonifiche
Art. 37. Materie di competenza comune. [7]
Sugli affari appresso elencati deve essere sentito il parere sia del Comitato tecnico regionale, sia del Comitato consultivo per le bonifiche:
1) classificazione dei comprensori di bonifica integrale, delimitazione e classificazione dei comprensori di bonifica montana, delimitazione dei bacini montani, variazione dei rispettivi perimetri;
2) piani generali di bonifica integrale e di bonifica montana, piani di massima per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani;
3) opere idrauliche non incluse nei piani generali di cui al precedente numero 2);
4) progetti di regolamenti concernenti opere pubbliche regionali;
5) progetti di disciplinari-tipo per l'esecuzione di opere regionali.
CAPO II
Collaudi
Artt. 38. - 40. [1]6
CAPO III
Rinvio alla disciplina normativa statale
Art. 41. Applicabilità delle norme statali in materia di opere pubbliche. [4]
PARTE II
URBANISTICA - EDILIZIA POPOLARE ACQUE
PUBBLICHE ED IMPIANTI ELETTRICI
CAPO I
Urbanistica
Artt. 42. - 44. [1]6
Art. 46. Attribuzioni particolari del Dirigente regionale del Servizio dell'Urbanistica.
Il Dirigente regionale del Servizio dell'urbanistica svolge le funzioni già attribuite alla competenza della Sezione urbanistica del Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Trieste e trasferite alla Regione in forza del
CAPO II
Edilizia popolare
Art. 47. Attribuzioni della Giunta regionale e del suo Presidente. [1]8
Art. 48. Attribuzioni dell'Assessore ai lavori pubblici. [1]8
Art. 48 bis. Regolamento di rapporti patrimoniali fra Istituti autonomi provinciali per case popolari. [1]9
CAPO III
Acque pubbliche ed impianti elettrici
PARTE III
COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI COMITATI
Art. 50. Costituzione dei Comitati. [1]8
Art. 51. Convocazione dei Comitati. [1]8
Art. 52. Riunioni dei Comitati. [1]8
Art. 53. Compensi ai componenti dei Comitati tecnici provinciali e circondariale. [1]8
Art. 54. Compensi ai componenti del Comitato tecnico regionale del Comitato consultivo per le bonifiche e del Comitato urbanistico regionale. [1]8
PARTE IV
OPERE Dl COMPETENZA DEGLI ENTI LOCALI ED ISTITUZIONALI
Artt. 55. - 64 ter. [2]3
PARTE V
DISPOSIZIONI VARIE
Artt. 64 bis. - 64 quater. [2]4
PARTE VI [2]5
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 65. Decorrenza della nuova disciplina normativa. [4]
Art. 66. Cessazione di efficacia di alcune disposizioni transitorie. [4]
Art. 68. Disposizioni finanziarie.
Le spese derivanti dalla applicazione degli articolo 53 e 54 della presente legge faranno carico ai sottonotati capitoli dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1967 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci regionali per gli esercizi successivi:
- capitoli 69 e 436 per il funzionamento dei Comitati di cui agli articoli 11 e 14;
- capitoli 69 e 320 per il funzionamento del Comitato di cui all'articolo 32;
- capitoli 69 e 70 per il funzionamento del Comitato di cui all'articolo 42.
Gli oneri delle spese di personale di cui all'articolo 67 della presente legge faranno carico, per i rispettivi assegni ed indennità, ai capitoli 421, 422, 423, 424, 425 e 426 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1967 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci regionali per gli esercizi successivi.
Gli oneri per il funzionamento degli Uffici periferici indicati nell'articolo 16 della presente legge faranno carico ai capitoli 432, 433 e 434 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1967 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci regionali per gli esercizi successivi.
Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 38 della presente legge faranno carico al capitolo 435 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1967 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci regionali per gli esercizi successivi.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1967 sono introdotte le seguenti variazioni:
in diminuzione |
- Cap. 497 «Fondo di riserva per le spese |
impreviste (articolo 42 R.D. 18 novembre 1923, |
n. 2440)» L. 90.000.000 |
|
in aumento |
- Cap. 421 «Stipendi ed altri assegni fissi, |
compresi i rimborsi e gli oneri assistenziali, |
assicurativi e previdenziali degli impiegati, |
nuovi assunti e comandati, in servizio presso |
l'Assessorato dei lavori pubblici (Spesa fissa |
ed obbligatoria) L. 45.000.000 |
- Cap. 422 «Compensi per lavoro straordinario |
agli impiegati, nuovi assunti e comandati, in |
servizio presso l'Assessorato dei lavori |
pubblici (articolo 1 D.L.P. 27 giugno 1946, n. |
19 e successive modificazioni)» L. 3.000.000 |
- Cap. 423 «Indennità di primo impianto al |
personale, nuovo assunto e comandato, in |
servizio presso l'Assessorato dei lavori |
pubblici (articolo 4 L.R. 21 novembre 1964, n. |
3, e |
obbligatoria)» L. 4.000.000 |
- Cap. 424 «Indennità 'ad personam' al personale |
comandato in servizio presso l'Assessorato dei |
lavori pubblici (articolo 2 L.R. 21 novembre |
1964, n. 3) (Spesa obbligatoria)» L. 2.000.000 |
- Cap. 425 «Compensi speciali in eccedenza ai |
limiti stabiliti, per il lavoro straordinario, |
in relazione a particolari esigenze, al |
personale in servizio presso l'Assessorato dei |
lavori pubblici (articolo 6 D.L.P. 27 giugno |
1946, n. 19)» L. 2.500.000 |
- Cap. 432 «Spese per l'acquisto di mobili, |
macchine da scrivere ed altre macchine, |
apparecchiature ed impianti occorrenti per |
l'attrezzatura degli uffici» L. 25.000.000 |
- Cap. 433 «Spese per l'acquisto, l'esercizio, |
l'assicurazione e la manutenzione dei mezzi di |
trasporto» L. 5.000.000 |
- Cap. 434 «Spese per l'acquisto di materiale di |
cancelleria, di stampati, di duplicazioni e |
riproduzioni grafiche, di rilegature ed altre |
varie di ufficio e di economato» L. 3.500.000 |
-------------- |
TOTALE L. 90.000.000 |
Alla presunta maggiore spesa annua di lire 400 milioni per gli esercizi futuri, si provvederà con l'incremento previsto per detti esercizi nel gettito della quota erariale di imposta generale sull'entrata assegnata alla Regione ai sensi dell'articolo 49, punto 5, dello Statuto regionale.
Art. 69. Entrata in vigore della legge.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
TABELLA ANALITICA |
|
------------------------------------------------------------------ |
Carriere e Uffici perif. Agricoltura Segreteria |
coeff. Lav. pubbl. del Comitato |
lav. pubbl. |
------------------------------------------------------------------ |
Direttiva: |
900 - - - |
670/500 4 - - |
402/325 4 4 1 |
271/229 4 - - |
------------------------------------------------------------------ |
Concetto: |
500/402 5 - - |
325/271 18 4 - |
229/202 6 11 - |
------------------------------------------------------------------ |
Esecutiva: |
325/271 8 - - |
229/202 22 3 1 |
180/157 12 5 2 |
------------------------------------------------------------------ |
Ausiliaria: |
180/173 - - - |
159/142 - - - |
------------------------------------------------------------------ |
Salariati: |
193 - - - |
167/157 7 3 - |
151 - - - |
------------------------------------------------------------------ |
Totale 90 30 4 |
------------------------------------------------------------------ |
|
|
------------------------------------------------------------------ |
Carriere e Segreteria del Segreteria del Totale |
coeff. Comitato Comitato |
agricoltura urbanistica |
------------------------------------------------------------------ |
Direttiva: |
900 - - - |
670/500 - - 4 |
402/325 1 1 11 |
271/229 - - 4 |
------------------------------------------------------------------ |
Concetto: |
500/402 - - 5 |
325/271 - 1 23 |
229/202 1 1 19 |
------------------------------------------------------------------ |
Esecutiva: |
325/271 - - 8 |
229/202 - 1 27 |
180/157 1 1 19 |
------------------------------------------------------------------ |
Ausiliaria: |
|
180/173 - - - |
159/142 - - - |
------------------------------------------------------------------ |
Salariati: |
193 - - - |
167/157 - - 10 |
151 - - - |
------------------------------------------------------------------ |
Totale 3 5 132 |
------------------------------------------------------------------ |
[*] Per quanto concerne la denominazione degli Assessorati e/o delle Direzioni regionali vedi ora il combinato disposto degli artt. 7, 2 e 6 della
[1] Articoli abrogati dall'art. 44 della
[2] Comma aggiunto dall'art. 6 della
[3] Ai sensi dell'art. 22 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 33 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 80 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 33 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 33 della
[6] Articolo così sostituito dall'art. 9 della
[6] Articolo così sostituito dall'art. 9 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 33 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 33 della
[8] Articolo abrogato dall'art. 8 della
[9] Il Comitato consultivo delle bonifiche previsto dal presente Capo che, ai sensi dell'art. 2 della
[1]10 Vedi anche le integrazioni di cui all'art. 17 della
[1]11 La menzione al Dirigente del Servizio dell'economia montana va riferita al medesimo servizio dipendente però dalla Presidenza della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 12, secondo comma, della
[1]12 Comma così modificato dall'art. 13 della
[1]13 Numero così modificato giusta combinato disposto dagli articoli 13 della
[7] Articolo così sostituito dall'art. 10 della
[1]14 Detto importo già elevato a lire 100 milioni dall'art. 12 della
[1]15 Vedi anche l'estensione di cui all'art. 23 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 33 della
[7] Articolo così sostituito dall'art. 10 della
[1]16 Articoli abrogati dall'art. 44 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 33 della
[1]16 Articoli abrogati dall'art. 44 della
[1]17 Articolo abrogato dall'art. 141 della
[1]18 Articolo abrogato dall'art. 34 della
[1]18 Articolo abrogato dall'art. 34 della
[1]19 Articolo aggiunto dall'art. 1 della
[2]21 Articolo abrogato dall'art. 44 della
[1]18 Articolo abrogato dall'art. 34 della
[1]18 Articolo abrogato dall'art. 34 della
[1]18 Articolo abrogato dall'art. 34 della
[1]18 Articolo abrogato dall'art. 34 della
[1]18 Articolo abrogato dall'art. 34 della
[2]23 Articoli abrogati dall'art. 44 della
[2]24 Parte così aggiunta dall'art. 161 della
[2]25 Parte già formata dagli originari artt. dal 65 al 69 della presente legge e così introdotta dall'art. 16 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 33 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 33 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 33 della