Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.10 calamità naturali |
Data: | 30/12/1985 |
Numero: | 54 |
Sommario |
Art. 1. Per la prosecuzione, il completamento e l'esecuzione di opere di sistemazione idrogeologica, e per la revisione prezzi relativa ad opere già appaltate, da realizzare con le procedure previste [...] |
Art. 2. (Omissis) |
Art. 3. Per gli oneri previsti dalla presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l'anno 1985, viene istituito al Titolo II - [...] |
Art. 4. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione |
§ 4.10.153 - L.R. 30 dicembre 1985, n. 54.
Finanziamento di opere di sistemazione idrogeologica nei bacini montani delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976. Nuove norme di procedura per la realizzazione delle opere di sistemazione idraulico-forestale.
(B.U. 30 dicembre 1985, n. 133).
Per la prosecuzione, il completamento e l'esecuzione di opere di sistemazione idrogeologica, e per la revisione prezzi relativa ad opere già appaltate, da realizzare con le procedure previste dalla
(Omissis) [1].
Per la realizzazione di dette opere si fa riferimento alle norme contenute negli articoli 1 e 2 della
La prosecuzione o il completamento di opere di sistemazione idraulico- forestale sarà eseguito dagli enti o dagli uffici che hanno redatto i relativi progetti già approvati.
Per gli oneri previsti dalla presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l'anno 1985, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Direzione regionale delle foreste - Categoria IX - il capitolo 6201 con la denominazione: «Spese per la prosecuzione, il completamento e l'esecuzione di opere di sistemazione idrogeologica e per la revisione prezzi di opere già appaltate, da utilizzare, con le procedure previste dalla
Al predetto onere di lire 25.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 9 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi): di detta somma, l'importo di lire 10.000 milioni corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1984 e trasferita, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della
Sul precitato capitolo 6201 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 7 miliardi, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1985.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Comma sostituito dall'art. 11 della