§ 3.17.24 - Legge Regionale 16 novembre 1982, n. 76.
Ordinamento della formazione professionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.17 istruzione e formazione professionale
Data:16/11/1982
Numero:76


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Libertà delle iniziative formative.
Art. 3.  Attività ed interventi.
Art. 4.  Le iniziative formative.
Art. 5.  Raccordi con il sistema produttivo.
Art. 6.  Attività di ricerca applicata.
Art. 7.  Raccordi con il sistema scolastico.
Art. 8.  Piano regionale per la formazione professionale.
Art. 9.  Attuazione del piano regionale.
Art. 10.  Criteri e modalità per la concessione dei contributi e finanziamenti.
Art. 11.  Rendiconti.
Art. 12.  Vigilanza.
Art. 13.  Commissione regionale per la formazione professionale e Comitati provinciali per il mercato del lavoro.
Art. 14.  Funzioni della Commissione regionale e dei Comitati provinciali.
Art. 15.  Ordinamento didattico dei corsi.
Art. 16.  Prove di accertamento.
Art. 17.  Enti gestori.
Art. 18.  Sedi di formazione professionale.
Art. 19.  Riconoscimento di idoneità dei centri di formazione professionale.
Art. 20.  Obblighi degli enti gestori di centri riconosciuti.
Art. 21.  Diritti degli allievi.
Art. 22.  Organi collegiali.
Art. 23.  Consiglio di centro.
Art. 24.  Composizione del Consiglio di centro.
Art. 25.  Collegio dei docenti.
Art. 26.  Composizione del Collegio dei docenti.
Art. 27.  Assemblea degli allievi.
Art. 28.  Albo regionale dei docenti della formazione professionale.
Art. 29.  Disciplina delle assunzioni.
Art. 30.  Commissione paritetica.
Art. 31.  Mobilità del personale e riconversione.
Art. 40. 
Art. 41. 
Art. 42.  Ordinamento degli uffici.
Art. 43.  Compiti della Direzione.
Art. 44.  Servizio della programmazione didattica.
Art. 45.  Servizio tecnico-patrimoniale.
Art. 46.  Servizio di ragioneria e del personale.
Art. 47.  Organizzazione degli uffici.
Art. 48.  Personale dell'I.R.Fo.P..
Art. 49.  Personale del centro alberghiero di Marina di Aurisina.
Art. 50.  Disposizioni finali e transitorie.
Art. 51.  Formazione degli apprendisti.
Art. 52.  Accesso ai Fondi comunitari e al Fondo di rotazione.
Art. 53. 
Art. 54. 
Art. 55. 
Art. 56. 
Art. 57. 
Art. 58. 
Art. 59. 
Art. 60. 
Art. 61. 
Art. 62. 
Art. 63. 
Art. 64. 
Art. 65. 


§ 3.17.24 - Legge Regionale 16 novembre 1982, n. 76. [1]

Ordinamento della formazione professionale.

(B.U. 16 novembre 1982, n. 102).

 

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1. Finalità.

     L'attività di formazione professionale è diretta a costituire un servizio pubblico finalizzato a garantire ai giovani e agli adulti in età lavorativa una preparazione professionale specifica che renda effettivo il diritto al lavoro favorendo la piena occupazione mediante l'inserimento dei giovani in attesa di prima occupazione e dei disoccupati nelle attività lavorative, il reinserimento di lavoratori coinvolti nei processi di ristrutturazione produttiva, la mobilità professionale nell'ambito di una politica di riequilibrio economico e sociale.

     La presente legge informandosi ai principi stabiliti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, attua una gestione sociale e democratica di tutta l'attività formativa nel territorio regionale attraverso la partecipazione degli Enti locali, delle forze sociali, sindacali, imprenditoriali, degli operatori del settore e degli allievi.

     Il sistema regionale di formazione professionale tende a realizzare il necessario collegamento tra il sistema scolastico generale ed il mercato del lavoro.

     Le iniziative di formazione professionale sono rivolte a tutti i cittadini che hanno assolto l'obbligo scolastico o ne siano stati prosciolti e siano in possesso dei requisiti previsti per ciascun tipo di iniziativa.

     Alle iniziative di formazione professionale possono essere ammessi anche cittadini stranieri, ospiti per ragioni di lavoro o di formazione, nell'ambito degli accordi internazionali e delle leggi vigenti.

     Le iniziative della formazione professionale devono tener conto delle esigenze della minoranza slovena per la salvaguardia delle sue caratteristiche etniche e culturali.

     Nella realizzazione delle iniziative formative la Regione, nel rispetto delle esigenze della programmazione, si ispira ai principi del pluralismo istituzionale, sociale e culturale.

     La presente legge fissa i diritti e gli obblighi dei soggetti che svolgono le attività di formazione professionale dalla stessa previste.

 

     Art. 2. Libertà delle iniziative formative.

     L'esercizio delle attività di formazione professionale è libero.

     Qualora le iniziative formative siano gestite direttamente dalla Regione ovvero dalla stessa finanziate la partecipazione e la fornitura del materiale tecnico didattico necessario sono gratuite e la frequenza degli allievi viene favorita con forme adeguate di promozione e di assistenza, ivi incluse eventuali particolari provvidenze per i lavoratori rientranti dall'estero, per gli affetti da minorazioni e per gli invalidi.

     Agli oneri derivanti dall'organizzazione di corsi rivolti a personale dipendente da Enti pubblici o istituiti per corrispondere a particolari esigenze di aziende singole o associate o riguardanti liberi professionisti o finalizzati al conseguimento di patenti di mestiere, sono chiamati a contribuire anche gli Enti, le aziende, i professionisti e gli operatori interessati. Per particolari tipi di corsi può altresì essere richiesto ai partecipanti una tassa di iscrizione od un contributo a titolo di rimborso spese.

 

     Art. 3. Attività ed interventi.

     Per conseguire le finalità di cui al precedente articolo 1, la Regione provvede:

     a) alla programmazione delle iniziative formative;

     b) alla definizione dell'ordinamento didattico dei corsi;

     c) all'attuazione, attraverso l'I.R.Fo.P., di attività di formazione professionale e degli altri compiti di cui al Titolo VI della legge regionale 18 maggio 1978, n. 42, come modificato dalla presente legge, concedendo all'Istituto stesso apposito finanziamento annuale;

     d) all'assegnazione di contributi e finanziamenti per lo svolgimento delle attività di formazione professionale;

     e) alla realizzazione di attività di studio, analisi, ricerca e valutazione, attività di carattere seminariale di breve durata, di informazione professionale su temi specifici, attività di progettazione, di coordinamento tecnico amministrativo di progetti complessi, anche per il tramite delle sedi regionali degli Enti di formazione professionale [2];

     f) all'orientamento professionale per i candidati e per i frequentanti i corsi formativi; a tal fine la Regione prende gli opportuni accordi con l'autorità scolastica competente per lo svolgimento coordinato delle attività di orientamento scolastico e professionale, sentite le indicazioni programmatiche dei consigli scolastici distrettuali.

     Per la realizzazione dei suddetti interventi la Regione può avvalersi della consulenza di Enti pubblici e privati specializzati, nonché di esperti e della assistenza tecnica dell'ISFOL; a tal fine l'Assessore all'istruzione, alla formazione professionale e alle attività culturali è autorizzato, previa deliberazione della Giunta regionale e sentita la Commissione regionale per la formazione professionale, a stipulare apposite convenzioni.

 

     Art. 4. Le iniziative formative.

     Le iniziative formative promosse dalla Regione, in attuazione dei principi di cui al precedente articolo 1, tendono a realizzare un sistema di formazione permanente diretto:

     a) alla qualificazione di coloro che abbiano assolto l'obbligo scolastico o ne siano stati prosciolti e non abbiano mai svolto attività di lavoro;

     b) all'acquisizione di specifiche competenze professionali per coloro che siano in possesso del diploma di scuola secondaria superiore;

     c) alla formazione professionale degli apprendisti in conformità ai principi di cui al secondo comma dell'articolo 16 della legge n. 845/1978;

     d) alla qualificazione, riqualificazione o specializzazione dei lavoratori;

     e) alla qualificazione, all'aggiornamento, alla riqualificazione o alla specializzazione di lavoratori disoccupati o coinvolti in processi di riconversione o addetti a lavorazioni soggette ad innovazione tecnologica;

     f) alla riqualificazione dei lavoratori colpiti da esiti post- traumatici o da subentrate condizioni sanitarie che impongano una riconversione professionale;

     g) alla preparazione, all'aggiornamento e al perfezionamento professionale dei dirigenti, quadri ed operatori dell'industria, dell'agricoltura, della forestazione, del commercio, dell'artigianato, del turismo e dei servizi, dei dirigenti, quadri ed operatori della cooperazione, nonché dei lavoratori autonomi e dei loro collaboratori;

     h) alla preparazione al conseguimento di particolari patenti di mestiere e di autorizzazioni all'esercizio di attività professionali;

     i) all'aggiornamento del personale insegnante della formazione professionale, degli educatori della prima infanzia, degli educatori specializzati, istruttori e personale dei servizi socio-sanitari e di assistenza domiciliare, delle comunità educative e dei servizi per gli handicappati, fatte salve le competenze statali in materia;

     l) all'aggiornamento ed al perfezionamento professionale del personale addetto alle attività ed ai servizi della Regione, degli Enti locali e di altri enti pubblici.

     Le iniziative formative possono essere soggette, agli effetti di una corretta funzionalità, ad una particolare regolamentazione, da emanarsi da parte della Giunta regionale, qualora lo richieda la presenza di allievi handicappati fisici, psichici, sensoriali e disadattati, fatta salva la possibilità di realizzare iniziative formative speciali destinate a quegli allievi che non siano in grado di partecipare, neppure con adeguata assistenza, alle iniziative ordinarie, in armonia con le finalità previste dalla legge regionale 21 dicembre 1981, n. 87; in tali casi la Giunta regionale determina l'ammontare e le modalità del relativo contributo.

     Nel caso dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 10, comma 18, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - Legge finanziaria 2012), al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto dal sesto comma dell'articolo 1, la Regione è autorizzata a prevedere, nell'ambito della propria attività regolamentare e amministrativa, disposizioni specifiche volte a favorire lo svolgimento di percorsi formativi in lingua veicolare slovena anche prevedendo delle deroghe al numero minimo di partecipanti e garantendo la sostenibilità economica del percorso [3].

     Limitatamente alle effettive possibilità di attuazione, le iniziative formative possono essere organizzate, d'intesa con gli organi del Ministero di grazia e giustizia, anche negli istituti di prevenzione e pena.

     Tutte le iniziative formative del presente articolo possono essere adottate in collaborazione con le Università o con altri Istituti di ricerca scientifica.

 

     Art. 5. Raccordi con il sistema produttivo.

     La programmazione e l'attuazione delle iniziative di cui all'articolo precedente si fondano sulla rilevazione dell'evoluzione del mercato del lavoro e sulle previsioni del suo andamento quantitativo e qualitativo in stretto raccordo con le prospettive e le esigenze di occupazione.

     Al fine di soddisfare tali esigenze e per una migliore organizzazione del lavoro, il sistema formativo favorisce l'alternanza tra cicli di studio ed esperienze di lavoro.

     La Regione promuove e disciplina, per gli allievi dei corsi di formazione professionale, adeguati periodi di stage aziendale per il cui svolgimento vengono stipulate, tra aziende ed enti gestori di corsi, sentite le rappresentanze sindacali o aziendali, apposite convenzioni nelle quali sono stabilite la durata e le modalità delle iniziative. In ogni caso l'attività svolta dagli allievi è finalizzata all'apprendimento e non a scopi di produzione aziendale.

     La Regione può intervenire finanziariamente a favore degli enti gestori per le maggiori spese da questi sostenute per lo svolgimento dei periodi di stage aziendale.

     Al fine di un maggior raccordo tra sistema formativo e realtà produttiva gli enti gestori sono autorizzati a prendere gli opportuni accordi con le imprese per l'utilizzo di dipendenti di queste ultime in qualità di docenti presso i centri di formazione professionale. Gli enti sono altresì autorizzati, per lo svolgimento di corsi di formazione professionale nel settore dell'artigianato, ad avvalersi degli artigiani cui, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, sia stata attribuita la qualifica di maestro artigiano.

 

     Art. 6. Attività di ricerca applicata.

     Il raccordo tra il sistema regionale di formazione professionale ed il sistema produttivo può svilupparsi anche mediante attività di ricerca applicata da effettuarsi presso i centri di formazione professionale.

     Tale attività di ricerca, finalizzata all'utilizzo delle potenzialità strumentali ed umane dei centri di formazione professionale, particolarmente in funzione di sostegno alla piccola industria ed alle strutture artigiana e commerciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, deve tendere a diventare punto di riferimento del sistema regionale di formazione professionale, anche come strumento di una politica attiva del lavoro.

     Con il regolamento di esecuzione di cui al successivo articolo 53 saranno disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.

 

     Art. 7. Raccordi con il sistema scolastico.

     Il sistema regionale di formazione professionale è organizzato in armonia col sistema scolastico generale quale risulta dalle leggi statali e dai principi che lo informano.

     Allo scopo di consentire una concreta attuazione di quanto stabilito al comma precedente, la Regione, mediante apposite convenzioni, può mettere a disposizione del sistema scolastico attrezzature e personale idonei allo svolgimento di attività di lavoro e di formazione tecnologica nell'ambito della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore e può altresì utilizzare le sedi e le attrezzature degli istituti di istruzione secondaria superiore per la realizzazione delle attività di formazione professionale.

     Ai fini dell'innovazione metodologico-didattica e della ricerca educativa, la Regione adotta provvedimenti intesi a facilitare la cooperazione fra le iniziative di formazione professionale e le istituzioni di istruzione secondaria e superiore.

 

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI INTERVENTO

 

     Art. 8. Piano regionale per la formazione professionale.

     Al fine di assicurare agli interventi nel settore della formazione professionale organicità e rispondenza agli indirizzi della programmazione regionale, la Regione elabora ed approva ogni anno, nel quadro di una programmazione pluriennale ed in coerenza con le previsioni del piano di sviluppo, un piano per la formazione professionale che, per la parte a carico della Regione stessa, costituisce momento attuativo del piano pluriennale di spesa.

     Entro il mese di agosto gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero della pubblica istruzione, le organizzazioni imprenditoriali e sindacali, nonché, per i territori di rispettiva competenza, i Comitati costituiti presso le Amministrazioni provinciali ai sensi del successivo articolo 13 e i consigli scolastici distrettuali, forniscono all'Osservatorio del mercato regionale del lavoro e alla Direzione regionale dell'istruzione le proprie indicazioni al fine dell'individuazione dei fabbisogni di formazione professionale, in relazione alle previsioni di sviluppo socio-economico ed all'andamento del mercato del lavoro, nonché degli obiettivi da raggiungere globalmente, a livello regionale e provinciale, nel campo della qualificazione e specializzazione, finalizzati al primo inserimento nel lavoro e di quelli da attuare ai sensi del precedente articolo 3.

     La stima dei fabbisogni di formazione e gli obiettivi vengono determinati, secondo le indicazioni dell'Osservatorio del mercato regionale del lavoro, dalla Giunta regionale - sentita la Commissione regionale per la formazione professionale - entro il mese di ottobre e comunicata, unitamente ai parametri di finanziamento dei corsi, stabiliti ai sensi dell'articolo 10 della presente legge, agli enti gestori, i quali devono formulare le loro proposte di attività entro il successivo mese di dicembre.

     Nell'ambito dei fabbisogni e degli obiettivi determinati con le modalità di cui al precedente comma, la Direzione regionale dell'istruzione coordina ed integra le proposte di attività, al fine dell'elaborazione del piano regionale per la formazione professionale.

     Il progetto di piano viene predisposto dall'Assessore all'istruzione, alla formazione professionale e alle attività culturali ed è sottoposto al parere della Commissione di cui al successivo articolo 13.

     La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'istruzione, alla formazione professionale e alle attività culturali, approva il progetto definitivo di piano entro il mese di febbraio.

     Il mancato inoltro delle indicazioni di cui al secondo e terzo comma del presente articolo non costituisce impedimento all'attuazione delle previste procedure di formazione del Piano.

     Il piano regionale per la formazione professionale definito con la procedura di cui ai commi precedenti e comprendente l'attività da svolgere nel periodo tra il 1º settembre ed il 31 agosto, prevede [4]:

     a) i corsi gestiti dall'I.R.Fo.P. e da altri Enti ammessi a finanziamento regionale, e le rispettive sedi di svolgimento;

     b) il programma degli interventi di cui al successivo articolo 9, lettere e) ed f).

     La procedura di cui sopra non si applica alle iniziative con sbocco occupazionale garantito, realizzate in accordo con le parti sociali interessate, nonché alle iniziative di aggiornamento, riconversione, specializzazione e riqualificazione dirette ai lavoratori che già operano nei vari settori produttivi, in quanto soggette ad esigenze occasionali ed urgenti.

     In tali casi i corsi sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle indicazioni fornite dai comitati provinciali per il mercato del lavoro, sentita la Commissione regionale per la formazione professionale.

 

     Art. 9. Attuazione del piano regionale.

     La Direzione regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali ad avvenuta approvazione del piano provvede alla sua attuazione mediante concessione di contributi e finanziamenti a favore degli Enti compresi nel piano per le seguenti finalità:

     a) l'esercizio di attività di formazione professionale;

     b) l'eventuale assistenza ai partecipanti ai corsi mediante la fornitura di vitto-convitto;

     c) l'eventuale integrazione delle spese di gestione dei centri riconosciuti qualora connesse a circostanze eccezionali, ovvero all'effettuazione di iniziative formative a carattere sperimentale;

     d) idonei interventi di assistenza psico-pedagogica, tecnica e sanitaria, nei confronti degli allievi con particolare riguardo a quelli affetti da disturbi del comportamento o da menomazioni psichiche, fisiche o sensoriali, al fine di assicurarne il completo inserimento nell'attività formativa e favorirne l'integrazione sociale;

     e) l'acquisto, o la fornitura attraverso contratti «leasing», delle attrezzature e degli arredi tecnico-didattici per i centri di formazione professionale;

     f) l'acquisto delle aree e degli immobili, la costruzione, l'ampliamento, il completamento e l'adattamento di edifici destinati o da destinare a sedi permanenti dei centri di formazione professionale.

     Nella spesa ammissibile a contributo è compreso l'onere che il soggetto beneficiario deve assumersi, a titolo di rivalsa, in dipendenza della applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

     Gli allievi sono tenuti a concorrere, in base alle condizioni economiche del rispettivo nucleo familiare, alle spese di cui alla precedente lettera b) e l'intervento regionale è differenziato a seconda della partecipazione degli stessi.

     Il concorso nelle spese non si attua relativamente ai corsi per i quali la convittualità sia elemento essenziale ai fini didattici.

     La concessione dei contributi e finanziamenti previsti dal presente articolo è autorizzata altresì per le iniziative, non comprese nel piano di formazione, di cui al penultimo comma del precedente articolo 8.

 

     Art. 10. Criteri e modalità per la concessione dei contributi e finanziamenti.

     1. I contributi di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 9 sono determinati sulla base di costi fissi calcolati applicando tabelle standard di costi unitari [5].

     2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati in misura non superiore al 95 per cento dopo l'inizio dell'attività formativa [6].

     3. La restante quota viene erogata entro centottanta giorni dalla presentazione del rendiconto costituito dalla documentazione atta a dimostrare l'avvenuta regolare realizzazione dell'attività [7].

     4. La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per la formazione professionale, definisce con regolamento le tabelle standard e le regole per la loro applicazione [8].

     4 bis. L'ammontare degli interventi di cui alla lettera c) dell'articolo 9 è determinato, di volta in volta, dalla Giunta regionale, sentita la Commissione di cui all'articolo 13 [9].

     5. I contributi per le finalità di cui alle lettere e) ed f) del precedente articolo possono essere concessi avuto riguardo alla spesa riconosciuta ammissibile, anche fino a totale copertura della spesa stessa [10].

     6. Limitatamente alle forniture con contratti «leasing» possono essere concessi contributi annui costanti, per un periodo non superiore a 5 anni, nella misura del 20 per cento del valore dale attrezzature [11].

     7. Le attrezzature e gli arredi tecnico-didattici per i quali è stato concesso il contributo di cui all'articolo 9 lettera e), sono vincolati alla loro destinazione per il periodo indicato nel provvedimento di concessione del contributo medesimo.

     8. Gli immobili per i quali è stato concesso il contributo di cui all'articolo 9, lettera f), sono vincolati alla loro destinazione per un periodo di 20 anni dalla conclusione dei lavori ovvero per un periodo superiore indicato nel provvedimento di concessione del contributo stesso, il vincolo è annotato nei libri tavolari e nei registri immobiliari a cura ed a carico degli enti beneficiari [12].

     9. La Giunta regionale può tuttavia disporre, in casi eccezionali lo svincolo anticipato verso restituzione del contributo corrisposto ridotto del 5% per ogni anno trascorso.

     10. La restituzione secondo i criteri del comma precedente è altresì dovuta nell'ipotesi di cui al successivo articolo 20, ultimo comma.

 

     Art. 11. Rendiconti.

     Gli enti beneficiari dei contributi e finanziamenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente articolo 9, devono presentare il relativo rendiconto, secondo le modalità stabilite dalla Direzione regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali, entro il 31 dicembre dell'anno in cui ha avuto termine l'attività oggetto dell'intervento regionale.

     Il mancato adempimento costituisce causa di decadenza dei contributi e finanziamenti già concessi ed impedimento alla concessione di ulteriori.

 

     Art. 12. Vigilanza.

     La Regione esercita la vigilanza tecnica ed amministrativa anche mediante ispezioni su tutte le attività di formazione professionale previste dall'articolo 8 e dall'articolo 17, ultimo comma, della presente legge e sui progetti di cui al successivo articolo 52, ed impartisce le opportune istruzioni e direttive per l'esatto adempimento delle norme vigenti [13].

     Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, l'Amministrazione regionale può avvalersi, oltreché del personale del Servizio della formazione professionale, di esperti e tecnici esterni; a tale fine l'Assessore regionale all'istruzione è autorizzato a stipulare, previa deliberazione della Giunta regionale, apposite convenzioni.

 

TITOLO III

COMMISSIONE REGIONALE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E COMITATI

PROVINCIALI PER IL MERCATO DEL LAVORO

 

     Art. 13. Commissione regionale per la formazione professionale e Comitati provinciali per il mercato del lavoro.

     1. La Regione assicura la partecipazione e la consultazione permanente tramite la Commissione regionale per la formazione professionale già istituita con la legge regionale 18 maggio 1978, n. 42, ed i Comitati provinciali per il mercato del lavoro di cui al presente articolo [14].

     2. La Commissione è così composta:

     a) l'Assessore regionale all'istruzione, alla formazione professionale e alle attività culturali in qualità di Presidente;

     b) il Direttore regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali;

     c) il Direttore regionale del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'emigrazione;

     d) il Presidente dell'Osservatorio del mercato regionale del lavoro o un suo delegato;

     e) il Direttore del Servizio della formazione professionale;

     f) il Direttore dell'IRFoP;

     g) tre rappresentanti designati dagli enti gestori dei corsi di formazione professionale finanziati dalla Regione;

     h) tre rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative;

     i) tre rappresentanti dei lavoratori autonomi designati dalle associazioni maggiormente rappresentative;

     l) tre rappresentanti dei lavoratori dipendenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

     m) i Presidenti delle Amministrazioni provinciali o loro delegati;

     n) il Direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione o un suo delegato;

     o) il Sovrintendente scolastico regionale o un suo delegato;

     p) un esperto nel settore scolastico formativo in lingua slovena designato dalla Giunta regionale.

     3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del Servizio della formazione professionale.

     4. Alla sua prima riunione la Commissione regionale elegge due Vicepresidenti, di cui uno con funzioni vicarie.

     5. La Commissione delibera a maggioranza di voti con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

     6. I membri della Commissione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, restano in carica per la durata della legislatura ed esercitano le loro funzioni fino alla nomina della nuova Commissione.

     7. Relativamente ai membri di cui alle lettere h), i) l), e p), la nomina a componente della Commissione è incompatibile con la qualifica di amministratore di enti di formazione professionale.

     8. Per la partecipazione ai lavori della Commissione non sono previsti compensi o rimborsi spese [15].

     9. La mancata o ritardata designazione di alcuni membri non pregiudica la costituzione e l'attività della Commissione.

     10. Le Amministrazioni provinciali provvedono a dotarsi di Comitati provinciali per il mercato del lavoro, presieduti dai Presidenti delle Province o da Assessori loro delegati, di cui dovranno far parte rappresentanti dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, del Provveditorato agli studi, delle associazioni dei datori di lavoro, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, dell'IRFoP e degli altri enti di formazione professionale finanziati dalla Regione e operanti nel territorio della provincia.

 

     Art. 14. Funzioni della Commissione regionale e dei Comitati provinciali.

     La Commissione regionale per la formazione professionale è organo consultivo dell'Amministrazione regionale nel settore.

     In quanto tale la Commissione esprime pareri:

     1) sulla stima dei fabbisogni formativi, sui progetti di piano per la formazione professionale e sulle eventuali modifiche e integrazioni, nonché sulle iniziative di cui al penultimo comma del precedente articolo 8;

     2) sui parametri di finanziamento dei corsi;

     3) sull'ammontare degli interventi di cui alle lettere b) c) e d) del precedente articolo 9;

     4) sull'ordinamento didattico dei corsi stabilito secondo quanto previsto dal successivo articolo 15;

     5) sulle proposte di sperimentazione didattica a livello regionale;

     6) sulle innovazioni da apportare alla normativa del settore;

     7) sul riconoscimento dell'idoneità dei centri a svolgere attività di formazione professionale secondo quanto previsto dal successivo articolo 19;

     8) su ogni altro argomento per il quale il parere sia previsto da leggi o regolamenti regionali, nonché su ogni altra questione sottoposta al suo esame dall'Assessore regionale all'istruzione, formazione professionale e attività culturali.

     Spetta ai Comitati provinciali per il mercato del lavoro, limitatamente al territorio di rispettiva competenza:

     a) fornire indicazioni e proposte in merito al fabbisogno annuale di attività formativa ed alle iniziative di cui agli ultimi due commi del precedente articolo 8;

     b) esprimere pareri sull'attività dell'IRFoP e degli altri enti di formazione professionale finanziati dalla Regione, nonché sui piani di intervento di cui All'articolo 9, lettere e) ed f).

 

TITOLO IV

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

 

     Art. 15. Ordinamento didattico dei corsi.

     L'ordinamento didattico dei corsi è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale all'istruzione, alla formazione professionale ed alle attività culturali, in conformità alla disciplina nazionale delle qualifiche professionali in rapporto a fasce di mansioni e funzioni professionali omogenee e nel rispetto delle diverse proposte formative, sentita la Commissione di cui all'articolo 13 della presente legge.

     L'ordinamento prevede:

     a) i requisiti di ammissione, i contenuti didattici e la durata del corso;

     b) le attrezzature e le dotazioni indispensabili;

     c) le modalità di effettuazione delle prove finali;

     d) i titoli ed i requisiti richiesti per accedere all'insegnamento.

     I corsi di prima formazione sono articolati in uno o più moduli, in ogni caso non più di quattro ed hanno una durata massima complessiva di 2400 ore, salvo quanto previsto dal successivo comma. Gli allievi vengono inseriti nei corsi al modulo corrispondente alle conoscenze ed alle esperienze professionali possedute.

     Non è ammessa la percorrenza utile continua di più di quattro moduli non intercalata da idonee esperienze di lavoro, fatta eccezione per gli allievi portatori di menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali ed eventualmente sentita la Commissione di cui all'articolo 13 per i corsi di particolare livello artistico e di alto contenuto tecnologico.

     La strutturazione modulare e l'adozione di sistemi di alternanza tra esperienze formative ed esperienze di lavoro possono essere estese a tutte le iniziative di formazione professionale.

 

     Art. 16. Prove di accertamento.

     1. I corsi di qualificazione, riqualificazione e specializzazione si concludono con prove finali d'accertamento dell'idoneità degli allievi.

     2. Alle prove finali non sono ammessi privatisti, salvo il caso degli apprendisti che chiedano di essere ammessi ai sensi dell'articolo 51 della presente legge.

     3. Dette prove si svolgono dinanzi a commissioni esaminatrici composte secondo quanto previsto dai successivi commi. Le commissioni sono nominate dal direttore della struttura regionale competente in materia di formazione professionale [16].

     3 bis. Sono fatte salve le diverse composizioni delle commissioni esaminatrici eventualmente previste da normative nazionali riferite a specifici interventi formativi [17].

     4. Le prove finali dei corsi tenuti in lingua slovena saranno svolte nella stessa lingua. A tal fine la Commissione esaminatrice sarà preferenzialmente composta da Commissari di lingua slovena. Delle commissioni fanno parte:

     a) un funzionario regionale, di livello non inferiore al V, con funzioni di presidente;

     b) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

     c) un rappresentante del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale;

     d) un esperto in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

     e) un esperto in rappresentanza delle organizzazioni imprenditoriali o professionali di categoria;

     f) il Direttore del centro o un suo delegato e un docente del corso designato dal Collegio dei docenti.

     5. Ai componenti le commissioni d'esame spetta il trattamento previsto dalle vigenti norme relative agli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale.

     6. La Commissione può avvalersi per i propri lavori dell'assistenza, senza titolo né compenso, di altri insegnanti del corso.

     6 bis. In caso di assenza di uno o più dei componenti designati, il Presidente ha facoltà di nominare uno o più sostituti tra i docenti del corso [18].

     7. Ai componenti delle commissioni d'esame spetta un'indennità oraria di 10 euro per un massimo di 8 ore nella giornata. Agli stessi spetta inoltre il rimborso delle spese di viaggio secondo quanto previsto per i dipendenti regionali [19].

     8. Il giudizio di idoneità è espresso in decimi; gli allievi che non abbiano superato le prove vengono giudicati «non idonei».

     9. Gli allievi dichiarati «non idonei» possono ripetere, per una sola volta, l'intero corso, se il ciclo è annuale, o i moduli del secondo anno se il ciclo è biennale.

     10. Agli allievi che abbiano superato le prove finali è rilasciato un attestato di qualifica o di specializzazione valido ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dell'accesso alle diverse classi della scuola secondaria superiore, ai sensi e nei limiti dell'articolo 11 della legge medesima.

     11. Gli attestati di cui sopra costituiscono titolo per l'ammissione ai pubblici concorsi.

     12. Ai soggetti portatori di handicaps che non abbiano raggiunto il livello di professionalità richiesto per il conseguimento dell'attestato di qualifica, viene rilasciata, in sostituzione, una relazione che certifica le specifiche capacità e le conoscenze acquisite dall'allievo.

     13. Al termine dei corsi per i quali non siano previste prove di idoneità, viene rilasciato agli allievi, previo colloquio finale, un attestato di frequenza con l'eventuale indicazione del profitto raggiunto.

     14. Il colloquio è organizzato a cura dell'ente gestore e l'Amministrazione regionale ha facoltà di farvi partecipare un proprio rappresentante.

     15. Al termine dei corsi per i quali non sia previsto il rilascio di un attestato di qualifica o di specializzazione, viene rilasciato agli allievi, previo superamento di una prova finale, un attestato di frequenza [20].

     16. La prova finale dei corsi di cui al comma 15 si svolge dinanzi a una commissione esaminatrice interna, costituita e organizzata a cura dell'ente gestore, e l'Amministrazione regionale ha facoltà di farvi partecipare un proprio rappresentante [21].

 

TITOLO V

STRUTTURE E MODALITA' DI GESTIONE

 

     Art. 17. Enti gestori.

     Le iniziative formative finanziate dalla Regione possono essere svolte da enti che possiedano i seguenti requisiti:

     1) avere tra i propri fini istituzionali la formazione professionale;

     2) disporre di strutture, capacità organizzative e attrezzature idonee;

     3) non perseguire scopi di lucro;

     4) garantire il controllo sociale delle attività;

     5) applicare per il personale il contratto nazionale di lavoro della categoria cui appartengono, compatibilmente con la vigente normativa regionale in materia di formazione professionale;

     6) rendere pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di attività.

     La Regione per l'attuazione di particolari iniziative formative può avvalersi di imprese e loro consorzi qualora possiedano i requisiti di cui al punto 2) del precedente comma.

 

     Art. 18. Sedi di formazione professionale.

     La Regione, salvo quanto disposto dall'ultimo comma del precedente articolo 17, attua i corsi e le altre iniziative formative mediante l'attività dei centri di formazione professionale dell'IRFoP e degli altri enti indicati nello stesso articolo.

     I centri di formazione professionale sono strutture didattiche destinate alla formazione professionale, dotate, stabilmente ed in misura adeguata, di ambienti, laboratori, servizi, attrezzature e del personale necessario per un efficiente funzionamento.

     Quando il tipo degli impianti produttivi e dei macchinari, ovvero le tecnologie impiegate lo rendano necessario, l'Amministrazione regionale può in ogni caso autorizzare gli enti gestori dei corsi allo svolgimento totale o parziale degli stessi nelle aziende; l'Amministrazione regionale può altresì autorizzare l'effettuazione di corsi presso botteghe gestite da maestri artigiani, imprese agricole e commerciali specializzate, anche a gestione familiare.

     Le attività di cui al comma precedente, finalizzate all'apprendimento e non a scopi di produzione aziendale, sono poste in essere in base ad apposite convenzioni stipulate tra gli enti gestori dei corsi e le imprese interessate.

     Nel caso di particolari interventi suggeriti da esigenze didattiche di tempestività, duttilità e temporaneità, o nel caso di particolari difficoltà organizzative, le iniziative formative possono essere svolte presso sedi occasionali.

 

     Art. 19. Riconoscimento di idoneità dei centri di formazione professionale.

     Gli enti di cui al primo comma dell'articolo 17, per accedere al finanziamento regionale delle attività di formazione professionale, devono ottenere il riconoscimento di idoneità dei centri in cui le attività si svolgono. Il riconoscimento è concesso dalla Giunta regionale, sentita la Commissione di cui all'articolo 13, su domanda dell'ente interessato, nella quale devono essere indicati la sede del centro, l'organico del personale, i servizi, le attrezzature e gli arredi tecnici in dotazione. Esso è subordinato:

     a) alla rispondenza delle iniziative alle esigenze della programmazione regionale, quale risulta dal piano annuale di formazione professionale;

     b) alla idoneità degli elementi di cui al comma precedente;

     c) al possesso delle necessarie capacità tecniche e formative ed alla sussistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 17.

 

     Art. 20. Obblighi degli enti gestori di centri riconosciuti.

     Gli enti gestori di centri riconosciuti ai sensi del precedente articolo 19 sono tenuti:

     a) a mantenere in efficienza i locali e le attrezzature, con l'osservanza dal punto di vista tecnico ed antinfortunistico, delle vigenti norme di legge ed a dotarli del personale necessario;

     b) a garantire la partecipazione democratica attraverso la costituzione degli organi collegiali disciplinati dalla presente legge;

     c) a realizzare le iniziative formative comprese nel piano regionale, nel rispetto delle norme della presente legge, sulla base degli ordinamenti didattici di cui al precedente articolo 15;

     d) a sottoporsi alle ispezioni ed ai controlli didattici, tecnici ed amministrativi previsti dal precedente articolo 12.

     In caso di inosservanza dei suddetti obblighi, la Giunta regionale, previa eventuale diffida a regolarizzare entro congruo termine gli adempimenti dovuti, delibera la revoca del riconoscimento del centro al quale si riferiscono gli inadempimenti contestati.

 

 

     Art. 21. Diritti degli allievi.

     Ai frequentanti i corsi di formazione professionale finanziati dalla Regione si applicano le agevolazioni di cui agli articoli 12 e 13 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

     Gli allievi dei corsi sono assicurati, in ottemperanza alle leggi vigenti, contro gli infortuni sul lavoro, per tutte le attività didattiche, ivi comprese quelle svolte in azienda o comunque in luoghi diversi dalla sede dei corsi.

     A tal fine si considerano quali «datori di lavoro» ai sensi dell'articolo 9 del T.U. 30 giugno 1965, n. 1124, gli enti cui i corsi e le iniziative fanno capo.

 

TITOLO VI

LA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA NELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

 

     Art. 22. Organi collegiali.

     La Regione si propone di realizzare, nel rispetto della disciplina della formazione professionale e delle competenze e responsabilità proprie del personale dirigente, ispettivo e docente, la partecipazione nella gestione della formazione professionale.

     A tal fine, in ogni centro di formazione professionale, sono istituiti i seguenti organi:

     - Consiglio di centro;

     - Collegio dei docenti;

     - Assemblea degli allievi.

     Le modalità di funzionamento di detti organi verranno stabilite con apposito Regolamento.

 

     Art. 23. Consiglio di centro.

     Il Consiglio di centro, nel rispetto degli indirizzi generali e delle norme di funzionamento dell'ente gestore e delle direttive impartite dall'Amministrazione regionale, esercita funzioni di controllo sociale e consultive.

     Le funzioni di controllo sociale concernono le seguenti materie:

     a) programma annuale delle attività parascolastiche;

     b) utilizzazione dei servizi sociali a favore degli allievi;

     c) espulsione degli allievi dal centro per motivi disciplinari.

     Le funzioni consultive concernono le seguenti materie:

     a) calendario di attività formativa dei corsi;

     b) sperimentazione di tecniche e metodi didattici;

     c) attività di riqualificazione e di aggiornamento del personale;

     d) modalità e fasi di realizzazione del programma didattico dei corsi e delle singole materie;

     e) orario del personale docente e non docente, per il periodo di non attività didattica;

     f) scelta dei libri di testo e del materiale didattico proposti dai docenti, tenuto conto del programma didattico dei corsi e delle singole materie.

 

     Art. 24. Composizione del Consiglio di centro.

     Il Consiglio di centro è così composto:

     a) il Direttore del centro;

     b) tre rappresentanti del personale docente;

     c) due rappresentanti del personale non docente;

     d) tre rappresentanti dei genitori degli allievi;

     e) tre rappresentanti degli allievi;

     f) un rappresentante delle associazioni degli imprenditori dell'agricoltura, industria, artigianato, commercio e servizi in quanto interessati all'attività del centro;

     g) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dell'agricoltura, industria, artigianato, commercio e servizi in quanto interessati all'attività del centro;

     h) un rappresentante del distretto scolastico.

     Nei centri con un numero di corsi inferiore o uguale a cinque, le rappresentanze di cui ai punti b), c), d), ed e) sono ridotte come di seguito indicato:

     b) due rappresentanti del personale docente;

     c) un rappresentante del personale non docente;

     d) due rappresentanti dei genitori degli allievi;

     e) due rappresentanti degli allievi.

     Qualora presso il centro sia operante, a cura dell'ente gestore, un convitto, il responsabile di quest'ultimo, o un suo delegato, può partecipare alle riunioni del consiglio di centro.

     Ove nello stesso centro siano svolti corsi per giovani e corsi per lavoratori, la rappresentanza degli allievi è distribuita in misura proporzionale al numero degli allievi che frequentano i due tipi di corsi.

     La designazione dei rappresentanti del personale docente, non docente, dei genitori e degli allievi, avviene attraverso elezioni da parte delle rispettive assemblee.

     Il Direttore, quale componente di diritto del consiglio, svolge le funzioni di segretario-coordinatore.

     In caso di assenza o impedimento del Direttore, le funzioni di segretario-coordinatore sono espletate dal docente più anziano di età.

     Il Consiglio di centro entra in funzione con la comunicazione da parte dell'ente gestore alla Direzione regionale dell'istruzione, dei nominativi dei componenti il Consiglio.

 

     Art. 25. Collegio dei docenti.

     Il Collegio dei docenti propone all'ente gestore del centro:

     - il calendario di attività formativa dei corsi;

     - le modalità e fasi di realizzazione del programma didattico dei corsi e delle singole materie;

     - la sanzione disciplinare dell'espulsione per gli allievi del centro;

     - la strutturazione dell'orario nel periodo di non attività didattica;

     - la scelta dei libri di testo e del materiale didattico tenuto conto del programma didattico dei corsi e delle singole materie;

     - le iniziative di sperimentazione di tecniche e metodi didattici nonché di aggiornamento dei docenti del centro.

     Il Collegio inoltre:

     - elegge i rappresentanti dei docenti nel Consiglio di centro;

     - dispone la sanzione disciplinare della sospensione dalle lezioni per gli allievi del centro, su proposta dei docenti del corso;

     - stabilisce, su proposta dei docenti del corso, la non ammissibilità alle prove finali degli allievi che presentino rilevanti carenze di preparazione;

     - stabilisce un calendario di massima delle supplenze del personale eventualmente assente con altro personale del centro;

     - valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività formativa.

 

     Art. 26. Composizione del Collegio dei docenti.

     Il Collegio dei docenti è composto da tutti i docenti di ruolo o a tempo indeterminato, dai docenti a tempo determinato e da chi, di fatto, eserciti mansioni di insegnamento nel centro, nonché dal Direttore del centro stesso con funzioni di presidente.

 

     Art. 27. Assemblea degli allievi.

     Gli allievi hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali del centro per un numero di ore pari al due per cento dell'ammontare complessivo delle ore programmate per il corso.

     Le assemblee costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli allievi.

     Durante lo svolgimento delle assemblee gli allievi che non vi partecipano devono essere comunque presenti all'interno del centro.

     In relazione agli argomenti da trattare, al numero degli allievi ed alla disponibilità dei locali, e con le modalità di cui ai precedenti tre commi, la Assemblea di centro può articolarsi in assemblee di corso.

     Come primo adempimento, l'Assemblea degli allievi deve darsi un regolamento che viene approvato dall'ente gestore sentito il Consiglio di centro.

     L'Assemblea elegge nel proprio seno i rappresentanti degli allievi nel Consiglio di centro.

     Il Direttore o un suo rappresentante può partecipare all'Assemblea; il Direttore può disporne la interruzione in caso di palese impossibilità di svolgimento della stessa.

 

TITOLO VII

PERSONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

 

     Art. 28. Albo regionale dei docenti della formazione professionale.

     Presso la Direzione regionale dell'istruzione è istituito l'albo regionale dei docenti della formazione professionale finalizzato alla regolamentazione delle assunzioni e della mobilità.

     L'albo è suddiviso per provincia e per gruppi omogenei di discipline di insegnamento ed è articolato in due sezioni:

     a) nella prima sono iscritti i docenti impiegati con contratto a tempo indeterminato presso centri di formazione riconosciuti;

     b) nella seconda sono iscritti gli aspiranti ad ottenere un rapporto di insegnamento, in possesso dei requisiti professionali stabiliti dal Ministero del lavoro ai sensi dell'articolo 9, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dalla normativa regionale.

     Gli interessati sono iscritti su loro domanda e possono chiedere in qualunque momento la cancellazione dall'albo.

 

     Art. 29. Disciplina delle assunzioni.

     Dovendo procedere a nuove assunzioni, gli enti gestori dei centri riconosciuti sono tenuti, nel rispetto delle singole proposte formative e delle vigenti leggi in materia di collocamento, ad utilizzare gli eventuali lavoratori con contratto a tempo indeterminato in mobilità o con orario ridotto, avuto riguardo alla qualifica professionale necessaria per la realizzazione degli interventi previsti; in mancanza, per il personale docente, gli enti devono far ricorso al personale comunque iscritto all'albo e che disponga dei requisiti richiesti.

     In caso di non reperibilità nell'albo, i docenti devono in ogni modo possedere i requisiti richiesti per l'insegnamento ai sensi dell'articolo 9, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

     Le norme del presente articolo non si applicano nei confronti dei liberi professionisti o esperti che possono essere saltuariamente impiegati in attività di insegnamento a condizione che la loro prestazione non possa configurarsi come rapporto di lavoro subordinato, né dal punto di vista dello stato giuridico, né per quanto riguarda la durata della prestazione stessa.

 

     Art. 30. Commissione paritetica.

     Per la formazione e la tenuta dell'albo è istituita presso la Direzione regionale dell'istruzione una Commissione paritetica composta da:

     a) l'Assessore regionale all'istruzione, alla formazione professionale e alle attività culturali o un suo delegato in qualità di presidente;

     b) tre rappresentanti degli enti gestori dei centri di formazione professionale riconosciuti;

     c) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative .

     Svolge le funzioni di segretario un funzionario della Direzione regionale dell'istruzione di livello non inferiore al V.

     I membri della Commissione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e permangono in carica per la durata della legislatura.

     Spettano alla Commissione paritetica i seguenti compiti:

     1) controllo della gestione dell'albo di cui al precedente articolo 28;

     2) verifica dello stato occupazionale del personale degli enti gestori dei centri riconosciuti in conseguenza dell'approvazione del piano annuale di formazione professionale;

     3) proposte per la determinazione dei criteri per l'attuazione della mobilità del personale di cui sopra;

     4) individuazione delle esigenze di aggiornamento e riqualificazione.

     Ai componenti la Commissione spetta il trattamento previsto dalle vigenti norme relative agli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale.

 

     Art. 31. Mobilità del personale e riconversione.

     Allo scopo di salvaguardare i livelli occupazionali, in caso di eventuale ristrutturazione dei centri riconosciuti, si attua la mobilità del personale della formazione professionale.

     Qualora la programmazione regionale e le esigenze del mercato del lavoro comportino per gli enti gestori dei centri riconosciuti la necessità di provvedere ad una rilevante trasformazione dei reparti esistenti, la Regione può intervenire, promuovendo od autorizzando ed assumendone gli oneri, idonei corsi di riconversione per il relativo personale docente a tempo indeterminato.

     In deroga a quanto stabilito dall'articolo 17, primo comma, della presente legge i corsi di riconversione possono essere svolti anche dalle Università o da istituti di ricerca scientifica.

     Nei casi di cui al presente articolo è autorizzata la concessione agli enti di contributi a copertura degli oneri connessi con la retribuzione del personale da riconvertire per il periodo strettamente necessario alla riconversione.

 

TITOLO VIII

MODIFICHE AL TITOLO VI DELLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1978, N. 42

ISTITUTO REGIONALE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

 

     Artt. 32. - 39.

     (Omissis) [22].

 

     Art. 40. [23]

     Al secondo comma dell'articolo 38 della legge regionale 18 maggio 1978, n. 42, le parole « .... il mese di ottobre .... » vengono sostituite dalle parole « .... il mese di novembre .... »

 

     Art. 41. [24]

     All'articolo 39 della legge regionale 18 maggio 1978, n. 42, viene aggiunto il seguente ultimo comma:

     (Omissis) [25].

 

TITOLO IX

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI DELL'I.R.Fo.P.

 

     Art. 42. Ordinamento degli uffici.

     L'I.R.Fo.P. si avvale, per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, di una Direzione da cui dipendono i centri regionali di formazione professionale ed i seguenti servizi:

     1) Servizio della programmazione didattica

     2) Servizio tecnico-patrimoniale

     3) Servizio di ragioneria e del personale.

 

     Art. 43. Compiti della Direzione.

     La Direzione assicura il coordinamento delle attività dei diversi servizi e il loro regolare funzionamento svolgendo inoltre i compiti non espressamente attribuiti alla competenza dei servizi medesimi.

     Spetta in particolare alla Direzione curare la segreteria degli organi istituzionali e gli affari generali di interesse dell'Istituto ivi compresi studi, ricerche, servizio stampa e pubbliche relazioni.

 

     Art. 44. Servizio della programmazione didattica.

     Il Servizio svolge tutti i compiti di programmazione, di studio, di coordinamento e di controllo dell'attività didattica, ivi compresi quelli amministrativi e tecnici strettamente connessi, ove non attribuiti ad altri Servizi.

 

     Art. 45. Servizio tecnico-patrimoniale.

     Il Servizio provvede allo svolgimento di tutti i compiti di carattere tecnico-patrimoniale riguardanti le attività dell'Istituto, ivi compresi quelli inerenti il servizio di provveditorato.

 

     Art. 46. Servizio di ragioneria e del personale.

     Il Servizio provvede ad esercitare il controllo contabile sugli atti dell'Istituto alla predisposizione del bilancio di previsione e del rendiconto ed agli atti necessari per la liquidazione ed il pagamento delle spese e l'accertamento e la riscossione delle entrate.

     Svolge inoltre tutti i compiti connessi allo stato giuridico, normativo ed economico del personale assunto dall'Istituto ai sensi della presente legge, nonché le attribuzioni demandate dall'amministrazione regionale per il personale del ruolo unico.

 

     Art. 47. Organizzazione degli uffici.

     Nell'ambito della dotazione organica dell'Istituto stabilita ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, su proposta del Consiglio di amministrazione, è fissato il contingente di ciascun centro dell'Istituto medesimo.

     L'assegnazione del personale all'interno delle singole unità organizzative è disposta secondo quanto previsto dall'articolo 4 della citata legge regionale n. 53/1981.

     Nell'ambito dei criteri stabiliti dal Consiglio di amministrazione all'atto della predisposizione del piano annuale di attività, viene attuata, tra i vari centri dell'Istituto, la mobilità del personale necessaria alla realizzazione delle iniziative comprese nel piano stesso, secondo la procedura prevista dalla vigente normativa sul personale regionale.

 

     Art. 48. Personale dell'I.R.Fo.P..

     Alla copertura dei posti previsti per l'Istituto dal D.P.G.R. di cui all'articolo 3 della legge regionale 53/1981 si provvederà con personale del ruolo unico regionale.

     Nella prima applicazione della presente legge, nel limite massimo di 120 unità, suddivise per livello retributivo funzionale secondo quanto stabilito dalla allegata tabella, si provvederà all'inquadramento, con effetto dal 1º gennaio 1983, tramite prova d'esame teorica e/o tecnico- pratica e valutazione degli eventuali titoli, del personale assunto dall'I.R.Fo.P. a tempo determinato.

     A detta prova è ammesso a partecipare il personale in servizio nell'anno formativo 1981/82.

     Sono valutati ai fini del precedente comma solo i contratti relativi a prestazioni di lavoro a tempo pieno o di almeno 20 ore settimanali.

     La ripartizione tra specializzazioni dei posti previsti per ciascun livello funzionale - retributivo nell'allegata tabella, il programma e le modalità di svolgimento della prova d'esame, finalizzata all'inserimento nel ruolo unico regionale, nella posizione giuridica ed economica iniziale del livello funzionale corrispondente a quello stabilito nel contratto di assunzione a termine, in relazione ai diversi profili professionali e, relativamente alla specializzazione didattica, per gruppi di materie omogenee, saranno determinati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa su proposta dell'Assessore all'istruzione, sentito il Consiglio di amministrazione dell'I.R.Fo.P. e le organizzazioni sindacali.

     Nel suddetto decreto sarà stabilita altresì la composizione della Commissione esaminatrice, di cui un membro, escluso il Presidente, viene designato congiuntamente dalle rappresentanze sindacali di cui all'articolo 66 della legge regionale 53/1981.

     (Omissis) [26].

     L'Istituto può altresì assumere temporaneamente personale docente in sostituzione degli insegnanti di ruolo in congedo straordinario, in aspettativa, trasferiti ad altra struttura regionale, oppure cessati dal servizio, fino al termine dell'anno formativo [27].

     Limitatamente alle attività da svolgere in sedi isolate o occasionali l'Istituto può assumere a tempo determinato e per il periodo strettamente necessario allo svolgimento dei corsi, personale docente, amministrativo e di servizio nella misura massima di venti unità per ciascuna sede.

     Per i docenti da assumere con contratto a tempo determinato l'Istituto può utilizzare il personale eventualmente disponibile nell'albo di cui al precedente articolo 28.

     Al personale assunto a tempo determinato, viene attribuito il trattamento economico previsto per la posizione tabellare iniziale del corrispondente livello funzionale del personale regionale.

     Nel caso di corsi alberghieri, al personale vengono attribuiti lo stato giuridico e il trattamento economico previsti nel contratto nazionale di lavoro per il settore alberghiero ad esclusione degli insegnanti di materie teoriche ai quali spetta il trattamento di cui al precedente comma.

 

     Art. 49. Personale del centro alberghiero di Marina di Aurisina.

     Al centro alberghiero di Marina di Aurisina è destinato un contingente di personale non superiore a 74 unità.

     Alla copertura di tali posti si fa fronte con il personale del ruolo ad esaurimento di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 11 aprile 1979, n. 15, e, per i posti disponibili, mediante assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dalla Regione, previo superamento di una prova d'esame a carattere tecnico-pratico, di personale al quale si applicano le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico contenute nel contratto nazionale di lavoro del settore alberghiero; al direttore del centro alberghiero si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti di albergo.

     Il personale del citato ruolo ad esaurimento ha facoltà di richiedere, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'assunzione a tempo indeterminato con l'applicazione delle norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico contenute nel contratto nazionale di lavoro del settore alberghiero.

     Nella prima applicazione della presente legge, la prova d'esame di cui al secondo comma è riservata, nel limite massimo di 40 unità, al personale assunto a tempo determinato, che abbia prestato servizio presso il centro alberghiero di Marina di Aurisina per un periodo non inferiore a quello previsto come prova dal citato contratto collettivo.

     Il programma e le modalità di svolgimento della prova d'esame saranno determinati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore all'istruzione, sentito il Consiglio di amministrazione dell'I.R.Fo.P. e le organizzazioni sindacali.

     Nel suddetto deciso sarà stabilita altresì la composizione della Commissione esaminatrice di cui un membro, escluso il Presidente, viene designato congiuntamente dalle rappresentanze sindacali di cui all'articolo 66 della legge regionale 53/1981.

     Per esigenze stagionali connesse con l'attività turistico-ricettiva del centro alberghiero di Marina di Aurisina, l'I.R.Fo.P. è autorizzato ad assumere nel limite massimo di 10 unità, personale con contratto alberghiero a tempo determinato.

 

     Art. 50. Disposizioni finali e transitorie.

     In conseguenza di quanto disposto dal precedente articolo 48 il numero dei posti dell'organico del personale del ruolo unico regionale di cui all'articolo 172 della legge regionale 53/1981 viene aumentato di 120 unità suddivise, per livello retributivo funzionale, secondo quanto indicato nell'allegata tabella.

     Le prove d'esame di cui ai precedenti articoli 48 e 49 dovranno avere luogo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino all'inquadramento del personale di cui all'articolo 48 e all'attuazione di quanto previsto all'articolo 49 l'I.R.Fo.P. è autorizzato a effettuare assunzioni a tempo determinato nel limite strettamente necessario per far fronte alla gestione del piano di formazione professionale approvato dalla Giunta regionale e affidato all'Istituto.

     In attesa dell'emanazione di apposita normativa relativa all'orientamento scolastico e professionale, l'Istituto è autorizzato ad assumere con contratto a tempo determinato il personale necessario per svolgere i compiti che l'amministrazione regionale gli affida in tale settore ai sensi degli articoli 2 e 5 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 10.

     Al suddetto personale si applicherà il trattamento economico di cui al penultimo comma del precedente articolo 48.

 

TITOLO X

NORME PARTICOLARI

 

     Art. 51. Formazione degli apprendisti.

     La formazione professionale degli apprendisti, ai sensi dell'articolo 16 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e della legge 19 gennaio 1955, n. 25, si fonda sull'alternanza dell'esperienza di lavoro presso le aziende con la formazione teorica, che conferisca all'apprendista le nozioni tecniche indispensabili per il conseguimento della qualifica, presso i centri di formazione professionale.

     L'insegnamento teorico deve svolgersi attraverso un monte ore di formazione possibilmente concentrato in un unico periodo dell'anno e si attua mediante idonei cicli promossi o autorizzati dalla Regione.

     La durata e le modalità di svolgimento dei cicli formativi per apprendisti, nonché i relativi moduli didattici, qualora non fossero previsti dai contratti collettivi, vengono determinati dalla Giunta regionale su proposta delle parti sociali e sentita la Commissione regionale per la formazione professionale.

     Durante la frequenza ai corsi gli apprendisti conservano il diritto alla retribuzione.

     Le capacità professionali conseguite dagli apprendisti, tramite l'esperienza di lavoro e la frequenza dei cicli di formazione, vengono accertate mediante una prova finale svolta nei modi e termini fissati dall'articolo 16 della presente legge; tale prova ha il valore previsto dall'articolo 18 della legge 19 gennaio 1955, n. 25.

 

     Art. 52. Accesso ai Fondi comunitari e al Fondo di rotazione.

     L'Amministrazione regionale predispone il piano annuale di formazione professionale e gli altri interventi di carattere speciale finalizzando gli stessi all'accesso ai fondi previsti dalle Comunità europee ed, in particolare, al Fondo sociale europeo nonché al Fondo di rotazione istituito con la legge n. 845/1978.

     La Direzione regionale dell'istruzione, della formazione professionale, delle attività e beni culturali è autorizzata ad impartire le necessarie disposizioni alle quali gli enti gestori dei corsi, compresi nel piano di cui all'articolo 8 della presente legge, o degli altri interventi di carattere speciale, sono tenuti ad attenersi per consentire la rendicontazione agli organi delle Comunità Europee nei termini e con le modalità fissate dalle Comunità medesime [28].

     Nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia, possono anche essere autorizzati ad accedere ai fondi di cui al precedente comma istituiti ed organismi pubblici e privati per la realizzazione di progetti coerenti con gli obiettivi del Piano di sviluppo e compatibili con gli interventi posti in essere ai sensi del precedente articolo 8.

     Per consentire l'ammissione ai contributi comunitari di progetti di rilevante interesse regionale e non rientranti nelle previsioni del Fondo di rotazione, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi nei limiti fissati dalle vigenti disposizioni comunitarie.

 

TITOLO XI

NORME FINALI E FINANZIARIE

 

     Art. 53.

     Con regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, saranno disciplinate le modalità di attuazione della legge medesima.

     1 bis. La Regione recepisce con regolamenti gli accordi e le intese Stato Regioni in materia di accreditamento degli enti di formazione professionale [29].

 

     Art. 54.

     Sono abrogati i titoli I, II, III, IV e V della legge regionale 18 maggio 1978, n. 42, la legge regionale 3 novembre 1980, n. 59, e le altre norme incompatibili con la presente legge.

 

     Art. 55.

     Gli oneri derivanti dall'attuazione del precedente articolo 3, primo comma, lettera c), fanno carico al capitolo 8081 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l'esercizio 1982, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

 

     Art. 56.

     Per le finalità di cui al precedente articolo 3, secondo comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l'esercizio 1982 viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 8 - Categoria IX il capitolo 8005 con la denominazione: «Spese per consulenze di Enti pubblici e privati per interventi nel settore della formazione professionale» e con lo stanziamento complessivo di lire 30 milioni, suddiviso in ragione di lire 10 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1982 al 1984.

     All'onere complessivo di lire 30 milioni si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 8078 del precitato stato di previsione.

     Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, lo stanziamento del precitato capitolo 8005 viene riportato nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci medesimi.

 

     Art. 57.

     Per le finalità di cui al precedente articolo 9, primo comma, lettera e), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l'esercizio 1982, viene istituito «per memoria» al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 8 - Categoria XI - il capitolo 8093 con la denominazione «Contributi per l'acquisto e la fornitura di attrezzature e di arredi per i centri di formazione professionale».

     Ai sensi dell'articolo 2 - primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 il precitato capitolo 8093 viene riportato nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci medesimi.

 

     Art. 58.

     Per le finalità di cui al precedente articolo 9, primo comma, lettera f), è autorizzata, per gli esercizi dal 1982 al 1984, la spesa complessiva di lire 900 milioni suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascun esercizio.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l'esercizio 1982, viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 8 - Categoria XI - il capitolo 8094 con la denominazione: «Contributi per l'acquisto di aree ed immobili e per la sistemazione di sedi dei centri di formazione professionale» e con lo stanziamento complessivo di lire 900 milioni suddiviso in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1982 ai 1984.

     Al predetto onere di lire 900 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 8078 del precitato stato di previsione.

 

     Art. 59.

     Gli oneri derivanti dall'attuazione del precedente articolo 9, primo comma, lettere a), b), c) e d) e quelli derivanti dalla concessione dei contributi di cui al precedente articolo 31, ultimo comma, fanno carico al capitolo 8078 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l'esercizio 1982, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

 

     Art. 60.

     Per le finalità di cui al precedente articolo 12, secondo comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l'esercizio 1982, viene istituito al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 8 - Categoria III - il capitolo n. 2809 con la denominazione: «Spese relative alla stipula di convenzioni con esperti e tecnici esterni per la vigilanza e le ispezioni sull'attività di formazione professionale» e con lo stanziamento complessivo di lire 30 milioni suddiviso in ragione di lire 10 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1982 al 1984.

     All'onere complessivo di lire 30 milioni si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 8078 del precitato stato di previsione.

     Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, lo stanziamento del precitato capitolo 2809 viene riportato nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci medesimi.

 

     Art. 61.

     Le spese derivanti dal funzionamento della Commissione regionale per la formazione professionale, istituita con il precedente articolo 13, nonché le spese derivanti dal funzionamento della commissione paritetica istituita con il precedente articolo 30 fanno carico al capitolo 1716 del bilancio per l'esercizio 1982 ed ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi successivi.

 

     Art. 62.

     Le spese derivanti dall'inquadramento del personale di cui al secondo comma del precedente articolo 48 fanno carico, a decorrere dall'esercizio 1983, agli appropriati capitoli del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984.

 

     Art. 63.

     Gli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al secondo comma del precedente articolo 49 fanno carico ai capitoli 221, 225, 226 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1982 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi.

 

     Art. 64.

     Per le finalità previste dall'ultimo comma del precedente articolo 52, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l'esercizio 1982, viene istituito «per memoria» al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 8 - Categoria XI - il capitolo 8095 con la denominazione «Contributi per l'ammissione ai finanziamenti comunitari di progetti regionali inerenti al settore della formazione professionale».

     Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 8095 viene riportato nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci medesimi.

 

     Art. 65.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 

                                                                    TABELLA

 

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   Suddivisione per livello retributivo funzionale del personale di cui

                      all'articolo 48, secondo comma

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VI                                                     livello 3

V                                                     livello 93

IV                                                    livello 11

III                                                    livello 3

II                                                    livello 10

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                                                              120

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[1] Abrogata dall'art. 37 della L.R. 21 luglio 2017, n. 27.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 8 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 24.

[3] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

[4] Comma così modificato dall'art. 34 della L.R. 19 giugno 1985, n. 25.

[5] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[6] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[7] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[8] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[9] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[10] Comma così sostituito dall'art. 68 della L.R. 30 gennaio 1984, n. 4.

[11] Comma così sostituito dall'art. 68 della L.R. 30 gennaio 1984, n. 4.

[12] Comma così sostituito dall'art. 68 della L.R. 30 gennaio 1984, n. 4.

[13] Comma così modificato dall'art. 55 della L.R. 30 gennaio 1986, n. 5.

[14] Erroneamente il presente articolo fa riferimento alla costituzione della Commissione prevista dall'art. 12 della L.R. 18 maggio 1978, n. 42, che in realtà viene abrogato dal successivo art. 54. La presente norma deve intendersi quindi come ricostitutiva della Commissione medesima.

[15] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[16] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 17 aprile 2014, n. 8.

[17] Comma inserito dall'art.  7 della L.R. 17 aprile 2014, n. 8.

[18] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[19] Comma già sostituito dall'art. 7 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11 e così ulteriormente sostituito dall'art. 7 della L.R. 17 aprile 2014, n. 8.

[20] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 24.

[21] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 24.

[22] Norme sostitutive degli artt. 29, e dal 31 al 37 della L.R. 18 maggio 1978, n. 42. L'art. 32 è stato abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[23] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[24] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[25] Testo già inserito nella legge originaria.

[26] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 1º giugno 1987, n. 16. Vedi ora le assunzioni a tempo determinato previste dalla medesima legge regionale.

[27] Comma così modificato dall'art. 169 della L.R. 14 febbraio 1995, n. 8.

[28] Comma aggiunto dall'art. 35 della L.R. 19 giugno 1985, n. 25.

[29] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.