§ 6.3.8 - Legge Regionale 11 novembre 1975, n. 69.
Integrazione dell'articolo 1 della legge regionale 14 ottobre 1965, n. 20, concernente: «Autorizzazione all'acquisto di beni immobili per [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 gestione dei beni
Data:11/11/1975
Numero:69


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.      Sono a carico dei concessionari le spese per i consumi di energia elettrica ad uso illuminazione ed industriali, acqua, gas e riscaldamento.
Art. 5.      Gli oneri derivanti dalla provvista degli immobili di cui all'articolo 1 graveranno sul capitolo 5001 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1975 e su quelli [...]
Art. 6.      Le indennità di occupazione dovute per la concessione degli alloggi saranno introitate al capitolo 351 - redditi di beni patrimoniali indisponibili - dello stato di previsione dell'entrata del [...]


§ 6.3.8 - Legge Regionale 11 novembre 1975, n. 69.

Integrazione dell'articolo 1 della legge regionale 14 ottobre 1965, n. 20, concernente: «Autorizzazione all'acquisto di beni immobili per uffici, enti ed istituti, dipendenti dalla Regione».

(B.U. 24 novembre 1975, n. 71).

 

Art. 1. [1]

     1. S'intendono autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 14 ottobre 1965, n. 20, integrato dall'articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, anche l'acquisto, la costruzione e la sistemazione di fabbricati ad uso di stazioni forestali - sede, uffici e foresteria - con annesse abitazioni per assicurare le necessità di servizio e di alloggio del personale del Corpo forestale regionale.

     2. La concessione degli alloggi di cui al comma 1 è disciplinata con apposito regolamento, predisposto dalla Direzione regionale delle foreste di concerto con la Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, che stabilisce i relativi requisiti ed ogni altra modalità applicativa.

 

     Art. 2. [2]

 

     Art. 3. [2]

 

     Art. 4.

     Sono a carico dei concessionari le spese per i consumi di energia elettrica ad uso illuminazione ed industriali, acqua, gas e riscaldamento.

 

     Art. 5.

     Gli oneri derivanti dalla provvista degli immobili di cui all'articolo 1 graveranno sul capitolo 5001 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1975 e su quelli corrispondenti per gli esercizi successivi per un importo massimo annuo di lire 70 milioni nei limiti dei rispettivi stanziamenti.

 

     Art. 6.

     Le indennità di occupazione dovute per la concessione degli alloggi saranno introitate al capitolo 351 - redditi di beni patrimoniali indisponibili - dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975 ed a quelli corrispondenti degli esercizi successivi.

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 21 della L.R. 12 febbraio 1998, n. 3.

[2] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.R. 12 febbraio 1998, n. 3.

[2] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.R. 12 febbraio 1998, n. 3.