Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 30. Credito |
Capitolo: | 30.4 credito all'artigianato |
Data: | 23/01/1970 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. L'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie situate nel territorio della provincia di Udine, costituito con legge 31 luglio [...] |
Art. 2. La regione Friuli-Venezia Giulia è autorizzata a partecipare al fondo di dotazione dell'Istituto mediante conferimento il cui ammontare complessivo non potrà superare [...] |
Art. 3. Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 31 luglio 1957, n. 742, è sostituito dal seguente |
Art. 4. La regione Friuli-Venezia Giulia può far affluire al Fondo di rotazione, costituito con legge 18 ottobre 1955, n. 908, proprie somme, il cui ammontare sarà stabilito, di [...] |
Art. 5. Le somme indicate nell'articolo precedente saranno depositate in un conto corrente fruttifero presso la tesoreria regionale e costituiranno, nell'ambito del Fondo di [...] |
Art. 6. |
Art. 7. Gli istituti e le aziende di credito previsti dall'art. 35 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni, operanti nel territorio della regione [...] |
§ 30.4.13 – L. 23 gennaio 1970, n. 8.
Modifiche alla legge 31 luglio 1957, n. 742, ed alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, in materia di credito a medio termine alle attività industriali e provvidenze creditizie a favore dell'artigianato della regione Friuli-Venezia Giulia.
(G.U. 10 febbraio 1970, n. 35).
L'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie situate nel territorio della provincia di Udine, costituito con
La regione Friuli-Venezia Giulia è autorizzata a partecipare al fondo di dotazione dell'Istituto mediante conferimento il cui ammontare complessivo non potrà superare l'apporto del tesoro dello Stato al medesimo fondo di dotazione.
Le somme occorrenti a tal fine saranno stanziate nel bilancio della Regione.
Il secondo comma dell'articolo 9 della
(Omissis).
La regione Friuli-Venezia Giulia può far affluire al Fondo di rotazione, costituito con
Dette somme saranno destinate a promuovere iniziative economiche in tutto il territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, sempre secondo le finalità e con le modalità ed agevolazioni, anche fiscali, stabilite dalla citata legge e dalle successive sue integrazioni.
Le somme indicate nell'articolo precedente saranno depositate in un conto corrente fruttifero presso la tesoreria regionale e costituiranno, nell'ambito del Fondo di rotazione di cui alla predetta
Dette somme saranno gestite mediante le casse di risparmio della regione con l'osservanza delle modalità stabilite in apposita convenzione da stipularsi tra la Regione, il presidente del Fondo di rotazione e le casse di risparmio interessate.
Il comitato di gestione di cui all'art. 4 della
Il comitato di gestione è tenuto a trasmettere alla regione una relazione annuale sull'attività del fondo.
Gli istituti e le aziende di credito previsti dall'art. 35 della
Alle operazioni di cui al presente articolo, nonchè a tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità relativi alle stesse ed alla loro esecuzione ed estinzione, sono estesi i privilegi di cui all'articolo 40 della
[1] Articolo così sostituito dall'art. 5 della