§ 5.7.51 - L.R. 24 luglio 1986, n. 30.
Modifiche e integrazioni di leggi regionali operanti nel settore dei beni culturali. Nuovi interventi a favore dell'edilizia bibliotecaria e museale.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.7 istituzioni ed attività culturali
Data:24/07/1986
Numero:30


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 26. 


§ 5.7.51 - L.R. 24 luglio 1986, n. 30. [1]

Modifiche e integrazioni di leggi regionali operanti nel settore dei beni culturali. Nuovi interventi a favore dell'edilizia bibliotecaria e museale.

(B.U. 24 agosto 1986, n. 74).

 

CAPO I

Organi collegiali consultivi per le biblioteche e per i musei

 

Art. 1. [2]

     [È istituito presso la Direzione regionale dell'istruzione, della formazione professionale, delle attività e beni culturali, il Comitato regionale per i musei [3].

     Il predetto Comitato svolge funzioni consultive e propositive e contribuiscono alla determinazione della politica culturale della Regione nel settore museale; in particolare esprime parere:

     1) sull'organizzazione e sul funzionamento dei sistemi bibliotecari, e dei musei pubblici della regione;

     2) sui piani per lo sviluppo dei servizi museali nella regione, con particolare riguardo all'istituzione di nuovi musei e alla classificazione di quelli esistenti;

     3) sull'ordinamento e sui programmi dei corsi di formazione e aggiornamento professionale del personale museale, previsto dall'articolo 24 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60;

     4) su ogni altro problema, di carattere generale o particolare, che nei settori di rispettiva competenza venga loro sottoposto in relazione alle finalità della presente legge. [4]

     Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, e resta in carica per la durata della legislatura; continuano peraltro ad esercitare le loro funzioni fino alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dei decreti di nomina dei nuovi Comitati [5].

     I componenti che per qualsiasi causa vengano a mancare nel periodo in cui è in carica il rispettivo organo consultivo, sono sostituiti secondo la procedura prevista per la nomina e durano in carica per il restante periodo.

     Il Comitato può articolarsi in gruppi di lavoro a carattere permanente o temporaneo, per la disamina di problemi specifici o di singoli progetti [6].

     Ogni qualvolta sia ritenuto utile, il Presidente potrà far partecipare ai lavori del Comitato rappresentanti di Amministrazioni, Enti e Associazioni, nonché esperti interessati agli argomenti in esame, senza diritto di voto [7].]

 

     Art. 2. [8]

     [Il Comitato regionale per le biblioteche è così composto:

     1) dall'Assessore regionale all'istruzione, alla formazione professionale, alle attività e beni culturali, quale Presidente;

     2) dal Direttore del Servizio dei beni culturali, quale Vicepresidente;

     3) dai Direttori delle biblioteche comunali dei capoluoghi di provincia (per la provincia di Gorizia, dal Direttore della Biblioteca Statale Isontina);

     4) da tre rappresentanti dei sistemi bibliotecari territoriali esistenti in regione, scelti dall'Assessore regionale all'istruzione, alla formazione professionale, alle attività e beni culturali, in modo da garantire nel tempo un'opportuna rotazione dei medesimi;

5) da un rappresentante della «Narodna in Studijska Knjiznica - Biblioteca Nazionale Slovena e degli Studi» di Trieste;

     6) dal Soprintendente per i beni archivistici del Friuli-Venezia Giulia o da un suo delegato;

     7) da un rappresentante dell'Università degli Studi di Trieste, designato dalla Facoltà di Lettere e Filosofia, tra i docenti di biblioteconomia, paleografia e diplomatica o materia affine;

     8) da un rappresentante dell'Università degli Studi di Udine, designato dalla Facoltà di Lettere e Filosofia tra i docenti del corso di laurea in conservazione dei beni culturali a indirizzo archivistico e librario;

     9) da un rappresentante dell'Associazione Italiana Biblioteche - Sezione del Friuli-Venezia Giulia.

     10) da un rappresentante delle Biblioteche ecclesiastiche.

     Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato della Direzione regionale dell'istruzione, della formazione professionale, delle attività e beni culturali.]

 

     Art. 3. [9]

     [Il Comitato regionale per i musei è così composto:

     1) dall'Assessore regionale all'istruzione, alla formazione professionale, alle attività e beni culturali, quale Presidente;

     2) dal Direttore del Servizio dei beni culturali, quale Vicepresidente;

     3) dai Direttori dei musei pubblici di storia e arte dei capoluoghi di provincia (Musei Provinciali di Gorizia, Civico Museo di Storia e Arte di Pordenone, Civici Musei e Gallerie d'Arte Antica e Moderna di Udine, Civici Musei di Storia e Arte e Civico Museo «P. Revoltella» di Trieste) o dai Conservatori ad essi preposti;

     4) dai Direttori dei Civici Musei di Storia Naturale dei capoluoghi di provincia o dai Conservatori ad essi preposti;

     5) da un rappresentante dei musei archeologici, da un rappresentante dei musei ecclesiastici e da un rappresentante dei musei etnografici, scelti dall'Assessore regionale all'istruzione, alla formazione professionale, alle attività e beni culturali, in modo da garantire nel tempo un'opportuna rotazione dei medesimi;

     6) dal Soprintendente per i beni ambientali e architettonici, archeologici, artistici e storici del Friuli-Venezia Giulia o da un suo delegato;

     7) dal Soprintendente per i beni archivistici del Friuli-Venezia Giulia o da un suo delegato;

     8) da un rappresentante dell'Università degli Studi di Trieste, designato dal Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia, tra i docenti di storia dell'arte, museologia o materia affine;

     9) da un rappresentante dell'Università degli Studi di Udine designato dal Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia, tra i docenti del corso di laurea in conservazione dei beni culturali.

     Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato della Direzione regionale dell'istruzione, della formazione professionale, delle attività e beni culturali.]

 

     Art. 4. [10]

     [In conseguenza di quanto disposto dai precedenti articoli, è abrogato il Capo IIIº del Titolo Iº della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, così come modificato con la legge regionale 1º settembre 1979, n. 57.

     Ogni qualvolta nella legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, così come modificata con le leggi regionali 1º settembre 1979, n. 57, 23 novembre 1981, n. 77 e 16 agosto 1982, n. 52, si faccia menzione del Consiglio regionale delle biblioteche e dei musei, la menzione si intende riferita, a seconda della competenza, al Comitato regionale per le biblioteche o al Comitato regionale per i musei.]

 

CAPO II

Nuovi interventi a favore dell'edilizia bibliotecaria e museale

 

     Art. 5.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Province, Comuni, Consorzi di Comuni e altri enti, istituzioni, cooperative e associazioni operanti nel settore, contributi annui costanti, per un periodo non superiore ai 20 anni, nella misura dell'8% della spesa riconosciuta ammissibile per l'acquisto, la costruzione, il ripristino, il riattamento, l'attrezzatura e l'arredamento di locali destinati a musei [11].

     La spesa ammissibile comprende anche quella per l'eventuale acquisto dell'area necessaria, una quota non superiore all'8% del costo complessivo per spese generali, tecniche e di collaudo, nonché l'onore derivante dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per l'acquisto di attrezzature e di arredamento.

 

     Art. 6.

     Le domande di concessione dei contributi previsti dal precedente articolo 5 devono essere presentate alla Direzione regionale dell'istruzione della formazione professionale, delle attività e beni culturali entro il 31 gennaio di ciascun anno.

     Nella prima applicazione della presente legge, le domande dovranno essere presentate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore dalla legge medesima.

     Le domande stesse devono essere corredate da una relazione illustrativa della natura e dell'entità dei lavori da eseguire e dal preventivo sommario della spesa, con l'indicazione dei mezzi di finanziamento.

 

     Art. 7.

     I mutui eventualmente contratti da Province, Comuni, e Consorzi di Comuni per le finalità previste dal precedente articolo 5 possono essere garantiti per capitale e interessi dalla Regione.

 

CAPO III

Ulteriori modificazioni della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, concernente «Interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti  bibliotecari e museali, per la tutela degli immobili di valore artistico, storico o ambientale, degli archivi storici e dei beni mobili culturali del Friuli-Venezia Giulia»

 

     Artt. 8. - 10.

     (Omissis) [12].

 

     Art. 11. [13]

     [Nell'articolo 48 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, al terzo comma dopo le parole «di idonea specializzazione» sono inserite le seguenti parole: «con particolare riguardo al diploma di laurea in conservazione dei beni culturali a indirizzo archivistico e librario».[

 

     Art. 12.

     All'articolo 49 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, sono aggiunti i seguenti commi:

     (Omissis) [14].

 

CAPO IV

Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 21 luglio 1971, n. 27, concernente «Catalogazione del patrimonio culturale e ambientale del Friuli-Venezia Giulia e istituzione del relativo inventario» e 1º settembre 1979, n. 57, concernente «Interventi regionali in materia di beni ambientali e culturali.»

 

     Art. 13. [15]

     [All'articolo 2 della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, così come sostituito con l'articolo 1 della legge regionale 17 luglio 1974, n. 30, dopo le parole «anche mediante pubblicazioni» sono aggiunte le seguenti: «e l'organizzazione di mostre e convegni.».]

 

     Artt. 14. - 16. [16]

     (Omissis) [17].

 

     Art. 17. [18]

     [In via di interpretazione autentica, l'organizzazione dei corsi di cui al quarto comma dell'articolo 7 della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, così come modificato con l'articolo 16 della presente legge, comprende tutte le iniziative che si rendono necessarie per la migliore riuscita dei corsi stessi, quali l'organizzazione di conferenze, di convegni, di seminari, di viaggi di studio, di corsi monografici, iniziative editoriali, acquisti di sussidi didattici, trasporto degli allievi, erogazione agli stessi di assegni di studio o dl altre forme di assistenza.]

 

     Art. 18.

     Il personale tecnico specializzato, assunto con contratto a tempo determinato per particolari esigenze, ai sensi dell'articolo 20, quarto e quinto comma della legge regionale 1º settembre 1979, n. 57, che sia in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbia prestato servizio presso la Regione Friuli-Venezia Giulia per almeno un anno nel biennio 1894-1985, e che sia in possesso di tutti i requisiti previsti per l'assunzione agli impieghi regionali, a eccezione del limite di età, può essere inquadrato nel ruolo unico regionale con la qualifica corrispondente a quella in cui presta servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, purché in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso a detta qualifica.

     Qualora il personale di cui al precedente comma non sia in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica in cui presta servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, detto personale è inquadrato nella qualifica corrispondente al titolo di studio posseduto.

     Al personale di cui al presente articolo spetta alla data di inquadramento lo stipendio iniziale previsto per la qualifica di appartenenza dalla Tabella B allegata alla legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49.

     L'inquadramento del personale di cui al presente articolo ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge e viene disposto a domanda degli interessati, da presentarsi entro 60 giorni dalla data medesima.

     L'inquadramento si consegue previo superamento di una prova d'esame teorica e/o tecnico - pratica, i cui criteri e modalità di svolgimento saranno stabiliti dalla Giunta regionale, con apposita deliberazione da approvarsi previo confronto con le rappresentanze sindacali.

 

     Art. 19.

     In conseguenza di quanto disposto dal precedente articolo 18, sono abrogati il quarto ed il quinto comma dell'articolo 20 della legge regionale 1º settembre 1979, n. 57.

 

CAPO V

Altre norme in materia di beni e attività culturali

 

     Art. 20.

     In via di interpretazione autentica del disposto di cui all'articolo 8, secondo comma, della legge regionale 16 agosto 1982, n. 52, l'utilizzazione di una unità del personale iscritto nella graduatoria unica regionale di cui all'articolo 4 della legge regionale 17 dicembre 1980, n. 69, è autorizzata anche successivamente all'inquadramento della medesima unità nei ruoli regionali in applicazione della legge regionale 7 marzo 1983, n. 21.

 

CAPO VI

Norme finanziarie

 

     Art. 21.

     Per le finalità previste dal precedente articolo 5, è autorizzato nell'anno finanziario 1986 un limite di impegno di lire 200 milioni [19].

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 2005.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l'anno 1986 viene istituito al Titolo IIº - Sezione II - Rubrica n. 4 - Categoria XI - il capitolo 7100 con la denominazione: «Contributi annui costanti a Province, Comuni, Consorzi di Comuni e altri enti, istituzioni cooperative e associazioni per l'acquisto, la costruzione, il ripristino, il riattamento, l'attrezzatura e l'arredamento di locali destinati a biblioteche o musei» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1986 al 1988.

     Al predetto onere complessivo di lire 600 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l'anno 1986 (Rubrica n. 4 - Partita n. 1 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

     Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 2005 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

     Art. 22.

     Per le finalità previste dall'articolo 31 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, così come modificato con l'articolo 4 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1986.

     L'onere di lire 200 milioni previsto dal precedente comma fa carico al capitolo 7035 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l'anno 1986, il cui stanziamento viene, conseguentemente, elevato in termini di competenza di lire 200 milioni per l'anno 1986. Al predetto onere si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 4 - Partita n. 1 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi): detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1985 e trasferita, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 13/RAG. dd. 7 febbraio 1986.

 

     Art. 23.

     Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia prevista dal precedente articolo 7 fanno carico al capitolo 6901 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per ali anni 1986- 1988 e del bilancio per l'anno 1986, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

 

     Art. 24.

     Per gli oneri previsti dal terzo comma dell'articolo 37 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 - così come aggiunto con il precedente articolo 9 -, dall'articolo 48 della citata legge regionale - così come sostituito dal precedente articolo 11 - e dagli ultimi tre commi dell'articolo 49 della medesima legge regionale - così come aggiunti con il precedente articolo 12 -, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l'anno 1986, viene istituito al Titolo Iº - Sezione II - Rubrica n. 4 - Categoria III - il capitolo 2118 con la denominazione: «Spese per il conferimento di incarichi nel settore dei beni culturali» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 360 milioni, suddivisi in ragione di lire 120 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988.

     Al predetto onere complessivo di lire 360 milioni si provvede:

     - per lire 60 milioni [20 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988] mediante storno di pari importo dal capitolo 7032 del precitato stato di previsione;

     - per lire 200 milioni [100 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987] mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del medesimo stato di previsione (Rubrica n. 4 - Partita n. 1 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);

     - per le restanti lire 100 milioni relativi all'anno 1988 mediante storno, di pari importo, dal capitolo 6995 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988.

     Ai sensi dell'articolo 2, primo comma della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, lo stanziamento del capitolo 2118 viene riportato nell'elenco n. 1 allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 ed al bilancio per l'anno 1986.

     Sul precitato capitolo 2118 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 50 milioni, cui si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 7032 del più volte citato stato di previsione della spesa.

     La denominazione del predetto capitolo 7032 viene modificata sopprimendo la locuzione «nonché spese per il riordinamento e la catalogazione di archivi storici, pubblici e privati».

 

     Art. 25.

     Gli oneri per gli assegni fissi, per le ritenute previdenziali e assistenziali e Per le ritenute erariali derivanti dall'applicazione del precedente articolo 18 fanno carico ai capitoli 221, 225 e 226 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1986, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità, ed ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni successivi.

 

     Art. 26.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 49 della L.R. 25 settembre 2015, n. 23.

[2] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[3] Comma così modificato dall'art. 27 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 25, con effetto a decorrere dalla data indicata nel suo art. 29.

[4] Comma così modificato dall'art. 27 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 25, con effetto a decorrere dalla data indicata nel suo art. 29.

[5] Comma così modificato dall'art. 27 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 25, con effetto a decorrere dalla data indicata nel suo art. 29.

[6] Comma così modificato dall'art. 27 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 25, con effetto a decorrere dalla data indicata nel suo art. 29.

[7] Comma così modificato dall'art. 27 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 25, con effetto a decorrere dalla data indicata nel suo art. 29.

[8] Articolo abrogato dall'art. 25 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 25, con effetto a decorrere dalla data indicata nel suo art. 29.

[9] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[10] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[11] Comma così modificato dall'art. 27 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 25, con effetto a decorrere dalla data indicata nel suo art. 29.

[12] Norme modificative ed integrative degli articoli 11, 37 e 41 della L.R. 24 luglio 1986, n. 30. L'art. 8 è stato abrogato dall'art. 25 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 25, con effetto a decorrere dalla data indicata nel suo art. 29.

[13] Articolo abrogato dall'art. 25 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 25, con effetto a decorrere dalla data indicata nel suo art. 29.

[14] Commi già inseriti nel testo della legge originaria.

[15] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 13 ottobre 2008, n. 10, con la decorrenza ivi prevista.

[16] Articoli abrogati dall'art. 11 della L.R. 13 ottobre 2008, n. 10, con la decorrenza ivi prevista.

[17] Norme modificative ed integrative degli artt. 4, 5 e 7 della L.R. 21 luglio 1971, n. 27.

[18] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 13 ottobre 2008, n. 10, con la decorrenza ivi prevista.

[19] Vedi la riduzione del limite di impegno nonché l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 17, commi 3 e 4, della L.R. 30 gennaio 1988, n. 3.