Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.2 opere pubbliche |
Data: | 18/06/1976 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1. (Omissis) |
Art. 2. (Omissis) |
Art. 3. Per le finalità previste dalla legge regionale 20 luglio 1967, n. 17, come integrata e modificata dalla legge regionale 27 marzo 1970, n. 8, e dal Titolo I della legge regionale 30 luglio 1974, [...] |
Art. 4. L'onere di lire 3700 milioni, di cui al precedente articolo, corrisponde alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1976 al 1979 di cui lire 400 milioni relativi all'annualità autorizzata [...] |
Art. 5. (Omissis) |
Art. 6. Per far fronte agli eventuali oneri derivanti dalle garanzie di cui al precedente articolo, è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, la spesa complessiva di lire 800 milioni, [...] |
§ 4.2.33 - Legge Regionale 18 giugno 1976, n. 20.
Modificazione e rifinanziamento della legge regionale 20 luglio 1967, n. 17, come modificata ed integrata dalla legge regionale 27 marzo 1970, n. 8, e dal Titolo I della legge regionale 30 luglio 1974, n. 35, e modifica della legge regionale 1º luglio 1971, n. 25: «Provvedimenti per agevolare i finanziamenti delle opere pubbliche di interesse locale e regionale».
(B.U. 21 giugno 1976, n. 46).
TITOLO I
MODIFICAZIONE E RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 20 LUGLIO 1967, N.
17, COME INTEGRATA E MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 27 MARZO 1970, N. 8,
E DAL TITOLO I DELLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 1974, N. 35
(Omissis) [1].
(Omissis) [2].
Per le finalità previste dalla
Le annualità relative fanno carico ai diversi esercizi come segue:
esercizio 1976 Lire 400 milioni |
esercizio 1977 Lire 800 milioni |
esercizio 1978 Lire 1.100 milioni |
esercizi dal 1979 al 1995 Lire 1.400 milioni |
esercizio 1996 Lire 1.000 milioni |
esercizio 1997 Lire 600 milioni |
esercizio 1998 Lire 300 milioni |
L'onere di lire 3700 milioni, di cui al precedente articolo, corrisponde alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1976 al 1979 di cui lire 400 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1976, fa carico al capitolo 5551 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-1979 e, rispettivamente, del bilancio per l'esercizio 1976, il cui stanziamento viene elevato, per il piano, da lire 6.200 milioni a lire 9.900 milioni e, per il bilancio, da lire 1.550 milioni a lire 1950 milioni, mediante prelevamento di lire 3.700 milioni dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Assessorato Finanze - dell'elenco 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi successivi faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
TITOLO II
GARANZIA FIDEJUSSORIA REGIONALE NEI CASI IN CUI CON LEGGE L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE SIA STATA AUTORIZZATA A CONCEDERE CONTRIBUTI SUI MUTUI CONTRATTI
PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE
(Omissis) [3].
Per far fronte agli eventuali oneri derivanti dalle garanzie di cui al precedente articolo, è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, la spesa complessiva di lire 800 milioni, di cui lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1976.
L'onere di lire 240 milioni, di cui lire 30 milioni per l'esercizio 1976, fa carico al capitolo 5031 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-1979 e, rispettivamente, del bilancio per l'esercizio 1976 e l'onere di lire 560 milioni, di cui lire 70 milioni per l'esercizio 1976, fa carico al capitolo 5041 del precitato stato di previsione.
Conseguentemente gli stanziamenti dei suddetti capitoli vengono elevati, per il piano, rispettivamente, di lire 240 milioni e di lire 560 milioni, mediante storno di complessive lire 800 milioni dal capitolo 2604 dello stato di previsione della spesa del piano pluriennale 1976-1979 e del bilancio 1976.
Gli eventuali oneri per gli esercizi successivi faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
[1] Norma introduttiva del II comma dell'art. 2 della
[2] Norma introduttiva dell'art. 2 bis della
[2]2/1 Vedi anche l'articolo unico della
[3] Norma modificativa dell'art. 1 della