§ 5.9.34 - Legge Regionale 18 maggio 1993, n. 23.
Ulteriori modifiche della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43 concernente «Interventi regionali per lo sviluppo delle attività ricreative [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.9 attività ricreative e sportive
Data:18/05/1993
Numero:23


Sommario
Art. 2.      1. L'articolo 8 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43~ già modificato dall'articolo 26 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, è sostituito dal seguente
Art. 3.      1. L'articolo 9 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43> già modificato dall'articolo 26 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, è sostituito dal seguente
Art. 4.      1. Il secondo comma dell'articolo 10 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, come inserito dall'articolo 26 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, è sostituito dal seguente
Art. 5.      1. L'articolo 11 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43~ come modificato dall'articolo 26 della legge regionaLe 19 giugno 1985, n. 25 e dall'articolo 1 della legge regionale 18 luglio 1991, [...]
Art. 6.      1. Il terzo comma dell'articolo 12 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, è sostituito dal seguente
Art. 7.      1. Il terzo e quarto comma dell'articolo 19 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, sono sostituiti dal seguente comma
Art. 8.      1. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, come modificato dall'articolo 25, comma 4, della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, concernenti il [...]
Art. 9.      1. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli non si applicano alle domande, in corso di istruttoria, presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge
Art. 10.      1. Il limite di impegno di lire 500 milioni, autorizzato, per ciascuno degli anni dal 1992 al 2011, dall'articolo 23, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, a carico del capitolo [...]


§ 5.9.34 - Legge Regionale 18 maggio 1993, n. 23.

Ulteriori modifiche della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43 concernente «Interventi regionali per lo sviluppo delle attività ricreative e sportive». [1]

(B.U. 20 maggio 1993, n. 33, Suppl. Straord.).

 

     [Art. 1.

     1. L'articolo 5 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43~ già modificato dall'articolo 1 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 43 e dall'articolo 26 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, è sostituito dal seguente:

     (Omissis) [2].

 

Art. 2.

     1. L'articolo 8 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43~ già modificato dall'articolo 26 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, è sostituito dal seguente:

     (Omissis) [3].

 

     Art. 3.

     1. L'articolo 9 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43> già modificato dall'articolo 26 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, è sostituito dal seguente:

     (Omissis) [4].

 

     Art. 4.

     1. Il secondo comma dell'articolo 10 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, come inserito dall'articolo 26 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, è sostituito dal seguente:

     (Omissis) [5].

 

     Art. 5.

     1. L'articolo 11 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43~ come modificato dall'articolo 26 della legge regionaLe 19 giugno 1985, n. 25 e dall'articolo 1 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 29, è sostituito dal seguente:

     (Omissis) [6].

 

     Art. 6.

     1. Il terzo comma dell'articolo 12 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, è sostituito dal seguente:

     (Omissis) [7].

 

     Art. 7.

     1. Il terzo e quarto comma dell'articolo 19 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, sono sostituiti dal seguente comma:

     «I beneficiari dei contributi di cui al presente Capo sono tenuti a fornire, entro e non oltre il mese di febbraio dell'anno successivo, la dimostrazione e la documentazione del loro impiego secondo la destinazione indicata nel provvedimento di concessione.».

 

     Art. 8.

     1. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, come modificato dall'articolo 25, comma 4, della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, concernenti il riparto delle competenze in materia di impianti ed attrezzature sportive.

     2. Le disposizioni degli articoli da 1 a 5 della presente legge si applicano anche agli interventi effettuati dalle province ai sensi del medesimo articolo 37 della legge regionale n. 10/1988.

 

     Art. 9.

     1. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli non si applicano alle domande, in corso di istruttoria, presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 10.

     1. Il limite di impegno di lire 500 milioni, autorizzato, per ciascuno degli anni dal 1992 al 2011, dall'articolo 23, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 6137 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, e del bilancio per l'anno 1993, è revocato a decorrere dall'anno 1993.

     2. Nell'ambito delle funzioni di competenza regionale in materia di infrastrutture sportive, come individuate dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, così come modificato dall'articolo 25, comma 4, della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, è autorizzato, nell'anno 1993, il limite di impegno di lire 500 milioni, per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, come da ultimo sostituito dall'articolo 1.

     3. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2002.

     4. L'onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 1995, fa carico al capitolo 6137 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, e del bilancio per l'anno 1993, che presenta sufficiente disponibilità.

     5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2002 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

     6. In relazione al disposto dell'articolo 1, relativamente alle modifiche apportate dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 medesimo, la denominazione del capitolo 6137 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 è sostituita con la seguente: «Contributi annui costanti a province, comuni, consorzi o associazioni fra enti locali nonché a società sportive, istituzioni, associazioni sportive e gruppi sportivi aziendali per la costruzione, l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi, ivi comprese le opere accessorie, nonché per l'acquisizione in proprietà di impianti inutilizzati o distratti dalla loro destinazione originaria, relativamente alle infrastrutture ed attrezzature di interesse regionale o interprovinciale.».

     7. In relazione al disposto dell'articolo 1, relativamente alle modifiche apportate dall'articolo 5, comma 1, lettera b) e comma 3 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 medesimo, le denominazioni dei capitoli 6139 e 6140 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993- 1995 e del bilancio per l'anno 1993 sono sostituite dalle seguenti:

     a) capitolo 6139: «Contributi in conto capitale a favore di province, comuni, consorzi o associazioni fra enti locali nonché a società sportive, istituzioni, associazioni sportive e gruppi sportivi aziendali sulla spesa ammissibile, per la costruzione l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi, ivi comprese le opere accessorie, per l'acquisizione in proprietà di impianti inutilizzati o distratti dalla loro destinazione originaria, nonché per l'esecuzione di opere di ripristino o di ricostruzione di impianti sportivi danneggiati o distrutti relativamente a impianti e attrezzature di interesse interprovinciale e regionale»;

     b) capitolo 6140: «Contributi in conto capitale a favore di province, comuni consorzi o associazioni fra enti locali nonché a società sportive, istituzioni, associazioni sportive e gruppi sportivi aziendali sulla spesa ammissibile, per la costruzione l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi, ivi comprese le opere accessorie, per l'acquisizione in proprietà di impianti inutilizzati o distratti dalla loro destinazione originaria, nonché per l'esecuzione di opere di ripristino o di ricostruzione di impianti sportivi danneggiati o distrutti relativamente a impianti e attrezzature di interesse interprovinciale e regionale - Finanziato con contrazione di mutuo».]


[1] Legge abrogata dall’art. 33 della L.R. 3 aprile 2003, n. 8, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2004.

[2] Norme inserite nel testo della legge originaria.

[3] Norme inserite nel testo della legge originaria.

[4] Norme inserite nel testo della legge originaria.

[5] Norme inserite nel testo della legge originaria.

[6] Norme inserite nel testo della legge originaria.

[7] Norme inserite nel testo della legge originaria.