§ 3.1.75 - Legge regionale 8 aprile 1982, n. 22.
Norme in materia di forestazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:08/04/1982
Numero:22


Sommario
Art. 1.  Finalità della legge.
Art. 2.  Piano regionale decennale forestale.
Art. 3.  (Definizione di bosco).
Art. 4.  Territori in cui si applica la legge.
Art. 5.  Convenzione con enti ed istituti di ricerca.
Art. 6.  Tipologia degli interventi.
Art. 7.  Vincolo idrogeologico.
Art. 8.  Boschi protettivi.
Art. 9.  Sistemazioni idraulico-forestali.
Art. 10.  Opere di sistemazione idraulico-forestale di pronto intervento per la prevenzione di calamità naturali.
Art. 11.  Catasto delle opere di sistemazione idraulico-forestale.
Art. 12.  Inventario regionale forestale.
Art. 13.  Difesa dei boschi dagli incendi.
Art. 14.  Difesa fitopatologica.
Art. 15.  Tutela della flora e della fauna minore e dei prodotti secondari.
Art. 16.  Iniziative per la protezione dell'ambiente naturale.
Art. 17.  Servizio rilevamento nevi e valanghe e cartografie dei rischi.
Art. 18.  Divieti e sanzioni.
Art. 19.  Prescrizioni di massima e di polizia forestale.
Art. 20.  Tipologia degli interventi.
Art. 21.  Piani economici di gestione delle proprietà silvo-pastorali degli enti pubblici.
Art. 21 bis.  Piani economici di gestione delle proprietà silvo- pastorali delle comunioni familiari, dei consorzi volontari e dei privati.
Art. 22.  Rimboschimenti, utilizzazioni, miglioramenti e conversioni delle proprietà silvo-pastorali degli enti pubblici.
Art. 23.  Rimboschimenti, utilizzazioni, miglioramenti e conversioni delle proprietà silvo-pastorali di soggetti privati, di comunioni familiari e consorzi volontari.
Art. 24.  Vivai forestali.
Art. 25.  Contributi in conto capitale per l'acquisizione di attrezzature.
Art. 25 bis.  Contributi in conto interesse per l'acquisizione di attrezzature.
Art. 25 ter.  Contributi sulle operazioni di locazione finanziaria di attrezzature.
Art. 26.  Viabilità forestale.
Art. 26 bis.  Opere pubbliche di viabilità forestale.
Art. 26 ter.  Altre opere di viabilità forestale.
Art. 27.  Assistenza tecnica, indagini, studi, ricerca, sperimentazione, istruzione forestale e propaganda.
Art. 28.  Attribuzioni in materia di vincolo idrogeologico.
Art. 29.  Attribuzioni in materia di opere di bonifica montana e di sistemazione idraulico-forestale.
Art. 30.  Attribuzioni in materia di opere di sistemazione idraulico- forestale di pronto intervento per la prevenzione di calamità naturali.
Art. 31.  Progettazione ed attrezzature per lavori.
Art. 32.  Attribuzioni in materia di difesa fitopatologica dei boschi.
Art. 33.  Attribuzioni in materia di interventi per la conservazione e l'incremento del patrimonio boschivo.
Art. 34.  Attribuzioni in materia di assistenza tecnica, studi istruzione forestale e propaganda.
Art. 35.  Utilizzazione di personale per la difesa dei boschi dagli incendi.
Art. 36.  Gestione ed incremento del patrimonio indisponibile della Regione.
Art. 37.  Modalità di esecuzione delle opere da parte delle Comunità montane.
Art. 38.  Modalità di concessione dei contributi.
Art. 38 bis.  Anticipazioni a favore di beneficiari di contributi e/o sovvenzioni.
Art. 39.  Modifiche ed integrazioni al Capo VI della legge regionale 13 aprile 1978, n. 24.
Art. 40.  Attribuzioni in materia di opere idrauliche nei bacini montani.
Art. 41.  Migliorie boschive.
Art. 42.  Altri organi ed agenti addetti all'accertamento delle violazioni.
Art. 43.  Premio di apporto strutturale per la messa a disposizione di superfici boschive.
Art. 44.  Abrogazione di norme.
Art. 45. 
Art. 46. 
Art. 47. 
Art. 48. 
Art. 49. 
Art. 50. 
Art. 51. 
Art. 52. 
Art. 53. 
Art. 54. 
Art. 55. 
Art. 56. 
Art. 57. 
Art. 58. 
Art. 59. 
Art. 60. 
Art. 61. 


§ 3.1.75 - Legge regionale 8 aprile 1982, n. 22. [1]

Norme in materia di forestazione.

(B.U. 8 aprile 1982, n. 37).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Finalità della legge.

     La presente legge, anche in attuazione dell'art. 10 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, disciplina gli interventi nel settore della forestazione, al fine di realizzare l'aumento della produzione legnosa ed il miglioramento dei redditi delle popolazioni residenti in montagna, la difesa ambientale idrogeologica quale presupposto per la salvaguardia dei territori di pianura, nonché il recupero alla forestazione di terreni abbandonati non utilizzabili per altre produzioni agricole e zootecniche [2].

     Gli interventi di cui al precedente comma si distinguono in:

     a) interventi in funzione, essenzialmente, di tutela idrogeologica e dell'ambiente;

     b) interventi in funzione della conservazione ed incremento del patrimonio silvo-pastorale.

     L'attuazione di tali interventi avrà luogo in armonia con le previsioni del piano regionale di sviluppo e del piano urbanistico regionale e, nei territori montani, altresì, con le previsioni dei piani pluriennali di sviluppo delle Comunità montane, una volta approvati e divenuti esecutivi.

 

     Art. 2. Piano regionale decennale forestale.

     Sulla base delle indicazioni dell'Inventario regionale forestale, di cui al successivo art. 12, la Giunta regionale provvede alla elaborazione del primo piano decennale di interventi nel settore forestale della Regione.

     Tale piano sarà oggetto di revisione decennale.

 

     Art. 3. (Definizione di bosco). [3]

     1. A tutti gli effetti di legge, si considerano bosco le formazioni vegetali, di origine naturale o artificiale, e i terreni su cui esse sorgono caratterizzati dalla presenza di vegetazione arborea, associata o meno a quella arbustiva, in cui la componente arborea esercita una copertura al suolo superiore al 20 per cento. Per essere considerate bosco le suddette formazioni vegetati e i terreni su cui esse sorgono devono avere superficie pari o superiore a 1.000 metri quadrati e larghezza media minima pari o superiore a 10 metri, misurati dalla base esterna dei fusti.

     2. I terreni su cui sorgono le formazioni descritte al comma 1, privi temporaneamente della vegetazione arborea per cause naturali, compreso l'incendio, o per intervento dell'uomo, sono considerati bosco.

     3. La viabilità o i canali presenti all'interno delle formazioni vegetali così come definite ai commi 1 e 2 di larghezza pari o inferiore a tre metri, non costituiscono interruzione della superficie boscata.

     4. A tutti gli effetti di legge, non si considerano bosco:

     a) le formazioni vegetali ed i terreni su cui esse sorgono, così come definiti nei commi 1 e 2, sia pubblici che privati, che ricadono nelle zone omogenee A e B e nelle aree contigue alle zone omogenee medesime destinate dagli strumenti urbanistici vigenti a servizi ed attrezzature collettive, salvo quelli ricadenti in aree oggetto di piano economico, anche se scaduto, realizzato ai sensi degli articoli 21 e 21 bis della presente legge e per gli effetti dell'articolo 130 e seguenti del regio decreto- legge 30 dicembre 1923, n. 3267;

     b) i parchi cittadini, i giardini e le aree verdi attrezzate, sia pubblici che privati;

     c) le colture di alberi di Natale di età media inferiore ad anni 30;

     d) gli impianti di specie a rapido accrescimento, gli arboreti da legno e gli altri impianti Costituiti con altre specie arboree di turno, accertabile dal piano di coltura e conservazione regolarmente approvato, o in difetto, dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti, inferiore ad anni 50, realizzati sui terreni precedentemente non boscati; la rinnovazione naturale, eventualmente insediatasi durante il periodo di vita dell'impianto, non determina il cambiamento della qualità da non bosco a bosco;

     e) i terreni abbandonati nei quali sia in atto un processo di colonizzazione naturale da parte di specie arboree da meno di dieci anni dal momento dell'accertamento [4];

     e bis) le formazioni arboree cresciute negli alvei dei corsi d'acqua occupati da piene ricorrenti con tempi di ritorno di trenta anni, con esclusione delle golene, nonché sugli argini artificiali dei corsi d'acqua e sulle relative fasce di rispetto, lato alveo e lato campagna, per una larghezza non superiore a metri 4 [5];

     f) i filari ed i viali di piante arboree e/o arbustive ed i frutteti.

     f bis) in deroga alla lettera e):

     1) i prati abbandonati nel solo territorio montano della regione, così come definito ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, ancorché imboschiti da più di dieci anni, per i quali sia riconosciuta sulla base dei documenti catastali l'originaria coltura a prato, individuati nello strumento urbanistico comunale;

     2) le superfici non boscate, così come individuate dai piani di gestione forestale realizzati ai sensi degli articoli 21 e 21 bis [6].

 

     Art. 4. Territori in cui si applica la legge. [7]

     Gli interventi previsti dalla presente legge verranno realizzati:

     a) nei territori delle Comunità montane;

     b) nelle parti dei bacini montani non comprese nei territori di cui alla precedente lettera a);

     c) nei rimanenti territori regionali per i soli interventi a favore dei boschi esistenti.

 

     Art. 5. Convenzione con enti ed istituti di ricerca.

     Per gli interventi di cui agli articoli 2, 11, 12 e 27, l'Amministrazione regionale è autorizzata a ricorrere, mediante stipulazione di apposita convenzione, alle prestazioni di istituti, enti, centri di ricerca e informazione scientifica, a istituzioni universitarie ed a privati professionisti.

     Alla copertura delle relative spese si provvederà anche utilizzando i fondi della legge 27 dicembre 1977, n. 984, con le seguenti modalità di erogazione:

     a) anticipazione nella misura del 50% ad avvenuta stipula della convenzione;

     b) ulteriore quota nella misura del 40% ad avvenuto completamento dei lavori, accettati dall'Amministrazione;

     c) saldo del restante 10% dopo l'approvazione degli stessi da parte dell'Amministrazione regionale.

 

TITOLO II

SETTORI D'INTERVENTO

 

CAPO I

Interventi in funzione di tutela idrogeologica e dell'ambiente

 

     Art. 6. Tipologia degli interventi.

     Gli interventi di cui al precedente art. 1, II comma, lettera a) della presente legge, riguardano in particolare: - i vincoli per finalità idrogeologiche e per finalità di protezione e d'igiene ed i connessi compiti di polizia forestale; - le sistemazioni idraulico-forestali.

 

     Art. 7. Vincolo idrogeologico. [8]

     In attesa della emanazione di norme organiche per la difesa del suolo e per la protezione della natura e, comunque, fino a quando non sarà stabilita una nuova disciplina in materia di vincolo idrogeologico, i terreni soggetti ai vincoli di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, rimangono sottoposti alla disciplina relativa ed a quella regionale.

     Nei terreni soggetti ai vincoli predetti, ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia o, comunque, comportante trasformazione nell'uso dei boschi e dei fondi rimane subordinata all'autorizzazione di cui all'articolo 7 del citato R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267.

     3. Al rilascio di tale autorizzazione provvede il Direttore dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio [9].

     [Qualora le attività di cui al secondo comma interessino superfici inferiori ai 5000 mq., l'autorizzazione verrà rilasciata dal Direttore dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio.] [10]

     5. Nel caso in cui i lavori interessino territori ricadenti sotto la  competenza di più Ispettorati, l'autorizzazione è rilasciata dal  Direttore del Servizio competente in materia di selvicoltura e di  antincendio boschivo [11].

     6. Il rilascio dell'autorizzazione avviene entro 60 giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta al competente Ispettorato ripartimentale delle foreste o al Servizio competente in materia di selvicoltura e di antincendio boschivo; qualora entro i termini predetti nessuna comunicazione venga trasmessa dall'Amministrazione regionale al richiedente, l'autorizzazione si da’ per acquisita [12].

     Qualora venga richiesta l'integrazione di elementi istruttori, dalla data di ricevimento delle integrazioni decorre un nuovo termine di 30 giorni.

     8. Il rilascio dell'autorizzazione può essere subordinato al versamento presso la Tesoreria regionale di un deposito cauzionale da determinarsi dal Direttore dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio o, nel caso in cui i lavori interessino territori ricadenti sotto la competenza di più Ispettorati, dal Direttore del Servizio competente in materia di selvicoltura e di antincendio boschivo [13].

     Per la determinazione dell'ammontare del deposito si terrà conto del costo per l'eventuale esecuzione d'ufficio delle opere prescritte e di ripristino.

     In luogo del deposito, la cauzione potrà essere prestata anche mediante fidejussione bancaria.

     In caso di esecuzione d'ufficio, qualora il deposito cauzionale risulti insufficiente al recupero del costo delle opere eseguite, si provvederà ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

     Per le opere di bonifica montana e di sistemazione idraulico-forestale e per le opere pubbliche di viabilità forestale di cui al successivo articolo 26 bis, nonché per gli interventi di cui alla legge regionale 29 dicembre 1976, n. 69 e all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, modificata ed integrata dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 2, nonché per le opere di cui al successivo articolo 30, I'approvazione dei relativi progetti da parte del competente organo dell'Amministrazione forestale regionale tiene luogo dell'autorizzazione di cui ai precedenti commi.

     Non sono soggetti ad autorizzazione nè a dichiarazione, ai sensi delle norme sul vincolo idrogeologico i movimenti di terra e roccia finalizzati ai rilievi speleologici e geologici, eseguiti ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 1 settembre 1966 n. 27 [14].

     Le zone omogenee A, B, C, D1, D2, D3, H, I, L, M, N, O, P, così come individuate dal Piano urbanistico regionale e recepite dagli strumenti urbanistici locali, non sono soggette al vincolo idrogeologico di cui al R.D. 3267/1923, come previsto dal primo comma [15].

     Non è, altresì, subordinata alla preventiva acquisizione della suddetta autorizzazione l'esecuzione dei lavori di somma urgenza, di cui all'articolo 70 del R.D. 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni e integrazioni. Il soggetto che dispone l'immediata esecuzione dei lavori comunica all'Ispettorato ripartimentale delle foreste territorialmente competente l'inizio degli stessi e trasmette entro trenta giorni perizia sommaria dell'intervento [16].

     Dopo l'entrata in vigore della legge regionale 13 novembre 2000, n. 20, nelle zone omogenee di cui al quattordicesimo comma, gli interventi sono realizzati previa verifica geologica, documentata con una relazione che attesti che l'intervento previsto avviene nella completa sicurezza per quanto riguarda la stabilità dei luoghi, il regolare deflusso delle acque superficiali e il rispetto delle forme e dei fenomeni carsici [17].

     L'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, sia per le attività autorizzate dall'Ispettorato medesimo che per quelle autorizzate dal Servizio competente in materia di selvicoltura e di antincendio boschivo, può assentire, per concrete necessità esecutive, all'esecuzione di lavori non perfettamente corrispondenti alle previsioni progettuali autorizzate, purché gli stessi non pregiudichino gli aspetti idrogeologici dell'area rispetto alla globalità dei lavori autorizzati [18].

     Nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia non trova applicazione l'articolo 21 del R.D. 16 maggio 1926, n. 1126, nella parte in cui dispone la pubblicazione all'albo pretorio del Comune della domanda di autorizzazione e del provvedimento assunto al riguardo [19].

 

     Art. 8. Boschi protettivi.

     I vincoli, di cui all'art. 17 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, possono essere richiesti ed imposti, con le modalità dallo stesso art. 17 indicate, anche in funzione di difesa degli abitati, delle strade e di altre opere di pubblico interesse.

 

     Art. 9. Sistemazioni idraulico-forestali.

     La sistemazione idraulico-forestale si realizza attraverso l'esecuzione sui terreni rientranti nell'ambito delle zone, di cui al precedente articolo 4, lettere a) e b), di opere di rimboschimento, rinsaldamento e delle opere costruttive minori, anche idrauliche, immediatamente connesse.

     Nelle opere di cui al precedente comma s'intendono ricomprese quelle di sistemazione, a fini di consolidamento e conservazione, dei terreni a coltura agraria e pascoliva soggetti a erosione, frana o valanga, nonché la costruzione di strade di servizio necessarie per l'esecuzione delle predette sistemazioni.

     Alla copertura delle relative spese si provvederà anche utilizzando i fondi della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

 

     Art. 10. Opere di sistemazione idraulico-forestale di pronto intervento per la prevenzione di calamità naturali.

     Quando nelle forme e nei modi di cui al successivo articolo 30 vengano accertate delle situazioni di dissesto idraulico-forestale, tali da far ritenere altamente probabile il verificarsi di una calamità naturale l'Amministrazione regionale è autorizzata ad eseguire a propria cura e spese i relativi lavori di pronto intervento, anche a carattere definitivo, idonei a prevenire tali eventualità.

 

     Art. 11. Catasto delle opere di sistemazione idraulico-forestale.

     La Regione si dota del catasto delle opere di sistemazione idraulico- forestale.

 

     Art. 12. Inventario regionale forestale.

     Al fine di acquisire idonee e precise conoscenze delle caratteristiche biologiche, selvicolturali ed economico-produttive dei terreni boschivi del proprio territorio, la Regione si dota dell'Inventario regionale forestale, quale strumento operativo per l'attuazione delle scelte di politica forestale e per la gestione degli interventi nel settore.

     I lavori di rilevamento ed elaborazione dati dovranno svolgersi in un periodo non superiore ad un triennio.

     L'inventario regionale forestale sarà tenuto permanentemente aggiornato.

 

     Art. 13. Difesa dei boschi dagli incendi. [20]

     L'Amministrazione regionale esplica i propri compiti per la difesa e conservazione del patrimonio forestale dagli incendi nei modi e con gli strumenti previsti dalla legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8 e dall'articolo 35 della presente legge.

     (Omissis) [21].

 

     Art. 14. Difesa fitopatologica.

     Nell'ambito degli interventi per la difesa e conservazione del patrimonio forestale, l'Amministrazione regionale cura tutti gli interventi diretti a prevenire ed eliminare i danni provocati ai boschi da parassiti e malattie e da cause avverse nei modi e con gli strumenti di cui agli articoli 2 e 11 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65.

     Gli interventi sono attuati in economia. con le modalità di cui al successivo titolo III, articolo 30, quarto comma e seguenti.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata, altresì, ad assumere a totale carico il costo per la stipula di convenzioni, realizzate ai sensi dell'articolo 5 per il monitoraggio degli agenti patogeni e per la gestione dell'inventario fitopatologico [22].

 

     Art. 15. Tutela della flora e della fauna minore e dei prodotti secondari.

     L'Amministrazione regionale esplica i propri compiti in materia di tutela della flora e della fauna minore nei modi e con gli strumenti di cui alla legge regionale 3 giugno 1981, n. 34.

 

     Art. 16. Iniziative per la protezione dell'ambiente naturale. [23]

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per la conoscenza, l'inventario, la tutela e la gestione della flora spontanea e della fauna selvatica, nonchè gli interventi di promozione della conoscenza dei valori ambientali e del corretto uso dell'ambiente naturale, mediante la produzione e la distribuzione con ogni mezzo di materiale divulgativo e didattico, l'organizzazione di convegni, di corsi di formazione e di aggiornamento.

     2. L'Azienda dei parchi e delle foreste regionali promuove e cura le iniziative di cui al comma 1.

 

     Art. 17. Servizio rilevamento nevi e valanghe e cartografie dei rischi.

     Ai fini della protezione dei luoghi dai pericoli di valanghe, l'Amministrazione regionale svolge il servizio rilevamento neve e valanghe.

     Agli stessi fini, ed entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Direzione regionale delle foreste, d'intesa con la Direzione regionale della pianificazione e del bilancio e con la Direzione regionale dei lavori pubblici, ed altresì, sentito il Servizio dell'economia montana, provvede all'identificazione delle zone del territorio regionale sottoposte al pericolo di valanghe reali e potenziali cd all'elaborazione della cartografia dei rischi, precisando, con un apposito regolamento, le norme di imposizione dei vincoli e dei divieti necessari per scongiurarli [24].

 

     Art. 18. Divieti e sanzioni.

     Nella parte del territorio regionale non sottoposta ai vincoli di cui agli articoli 7 e 8 della presente legge, è fatto divieto di riduzione della superficie forestale esistente, eccezione fatta per i casi autorizzati dal Direttore del Servizio della selvicoltura della Direzione regionale delle foreste. Tale disposizione non trova applicazione nelle aree a denominazione d'origine controllata del Carso, dei Colli orientali del Friuli e del Collio, classificate dallo strumento urbanistico quali zone omogenee E2, E3, E4, E5, E6, F2 o F3. [25].

     E' fatto divieto di gettare nei boschi e lungo una fascia di 100 metri attorno ad essi, rifiuti di qualunque genere.

     Ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 60.000 e non superiore a lire 600.000.

     Nei confronti di chi reca, comunque, danno al bosco o al terreno su cui esso sorge, trovano applicazione le sanzioni previste dal R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267.

     L'applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative avrà luogo secondo le procedure stabilite dalla legge regionale 27 dicembre 1979, n. 78.

     Sono altresì escluse dal divieto di cui al primo comma le riduzioni di formazioni boschive ubicate sulle sponde e nelle golene dei corsi d'acqua, quando comprese in interventi di regimazione idraulica, sia straordinari sia di manutenzione ordinaria, approvati dalle competenti autorità [26].

 

     Art. 19. Prescrizioni di massima e di polizia forestale. [27]

     Entro il 31 dicembre 1986 si provvederà ad adeguare alle disposizioni della presente legge le prescrizioni di massima e di polizia forestale, previste dall'articolo 10 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, con un unico regolamento per l'intero territorio regionale sottoposto a vincolo.

     Entro lo stesso termine, con decreto del Presidente della Giunta regionale, verrà approvato uno schema di capitolato tecnico-economico da adottare per le utilizzazioni dei boschi degli enti pubblici soggetti a tutela nonché di quelli gestiti dall'Azienda regionale delle foreste.

 

CAPO II

Interventi di conservazione ed incremento del patrimonio silvo-pastorale [28]

 

     Art. 20. Tipologia degli interventi.

     Gli interventi di cui al precedente articolo 1, secondo comma, lettera b) riguardano:

     - il patrimonio silvo-pastorale indisponibile della Regione;

     - i patrimoni silvo-pastorali dei Comuni e degli altri enti pubblici;

     - i patrimoni silvo-pastorali dei soggetti privati.

     Detti interventi comprendono:

     - il rimboschimento e lo sviluppo della silvi-coltura ed arboricoltura da legno;

     - l'assistenza tecnica, la sperimentazione e la propaganda.

 

     Art. 21. Piani economici di gestione delle proprietà silvo-pastorali degli enti pubblici. [29]

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la compilazione dei piani economici di gestione e di assestamento delle proprietà silvo- pastorali degli enti pubblici.

     Detti piani sono approvati, agli effetti degli articoli 130 e seguenti del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, dalla Direzione regionale delle foreste.

     La redazione dei piani è affidata a dottori agronomi o forestali abilitati.

 

     Art. 21 bis. Piani economici di gestione delle proprietà silvo- pastorali delle comunioni familiari, dei consorzi volontari e dei privati. [30]

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la compilazione dei piani economici di gestione e di assestamento delle proprietà silvo- pastorali delle comunioni familiari, dei consorzi volontari e dei privati, in considerazione dell'interesse pubblico che riveste una efficace conduzione dei boschi regionali.

 

     Art. 22. Rimboschimenti, utilizzazioni, miglioramenti e conversioni delle proprietà silvo-pastorali degli enti pubblici. [31]

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare - anche utilizzando i finanziamenti assegnati dallo Stato e dalla C.E.E. - la spesa per le seguenti opere ed interventi sulle proprietà silvo-pastorali degli enti pubblici:

     a) opere e lavori inerenti al rimboschimento;

     b) opere e lavori inerenti al miglioramento delle proprietà silvo- pastorali;

     c) interventi per la ricostruzione di boschi distrutti o deteriorati da qualunque causa;

     d) interventi per la conversione di boschi cedui in fustaie; e) impianti di colture legnose a rapido accrescimento;

     d) tagli intercalari.

     Per quanto riguarda le zone montane, le funzioni relative alle opere ed interventi di cui al comma precedente sono attribuite alle Comunità montane alle quali i fondi vengono assegnati dalla Giunta regionale entro il primo bimestre di ciascun anno, in base a criteri definiti con delibera della Giunta regionale stessa.

     Le opere e gli interventi sono realizzati dalle Comunità montane in economia ovvero possono essere affidati dalle medesime in concessione.

     Per gli interventi di cui al primo comma, lettera a), le Comunità montane, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dovranno predisporre una mappa del bosco e del foraggio a cui attenersi per l'erogazione dei finanziamenti.

 

     Art. 23. Rimboschimenti, utilizzazioni, miglioramenti e conversioni delle proprietà silvo-pastorali di soggetti privati, di comunioni familiari e consorzi volontari. [32]

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare nei limiti del 75% - anche utilizzando i finanziamenti assegnati dallo Stato e dalla C.E.E. - la spesa per la progettazione e l'esecuzione, da parte di soggetti privati, di comunioni familiari e di consorzi volontari, a favore dei rispettivi patrimoni boschivi, delle opere ed interventi indicati al precedente articolo 22, eccezione fatta per l'intervento di cui alla lettera d) per il quale il limite non potrà superare il 50% della spesa.

     Le funzioni relative a tali opere ed interventi sono attribuite nelle zone montane, alle Comunità montane alle quali i fondi sono assegnati dalia Giunta regionale entro il primo bimestre di ciascun anno, in base a criteri definiti con delibera della Giunta regionale stessa.

     Per le piantagioni effettuate con le specie arboree a rapido accrescimento, il contributo non potrà superare il 50% della spesa ritenuta ammissibile per l'impianto e le cure colturali relative al primo anno.

     I terreni rimboschiti a norma del presente articolo devono essere gestiti secondo un piano di coltura e conservazione, approvato dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste, e gli stessi non potranno essere oggetto di trasformazioni colturali sino alla maturità dell'impianto. Gli Ispettorati ripartimentali delle foreste potranno rilasciare motivate autorizzazioni in deroga.

     Per i contributi a favore degli impianti di specie arboree a rapido accrescimento con turno inferiore a 15 anni non è richiesta l'osservanza del piano di cui al comma precedente.

     In caso di inosservanza del piano di coltura e conservazione trovano applicazione le sanzioni previste dal Titolo I, Capo II, del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modifiche ed integrazioni.

     L'applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative ha luogo secondo le modalità e le procedure previste dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1.

     L'inosservanza del divieto di trasformazioni colturali dei terreni rimboschiti comporta altresì la revoca del contributo e l'obbligo del suo rimborso, con gli interessi legali, a favore dell'ente concedente.

 

     Art. 24. Vivai forestali.

     Ai vivai forestali della Regione è affidata, anche utilizzando i fondi della legge 27 dicembre 1977, n. 984, la produzione delle piante necessarie ai rimboschimenti, rinsaldamenti, conversioni e rinfoltimenti dei terreni boschivi degli enti pubblici e di soggetti privati.

     L'Amministrazione regionale dovrà inoltre garantire il coordinamento tra l'attività dei vivai e le esigenze di programmazione dei soggetti pubblici e privati che operano nel settore.

     I semi da utilizzare nei vivai dovranno provenire da boschi iscritti nel Libro dei boschi da seme.

     Le piante sono cedute gratuitamente.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata anche a costituire arboreti da seme e arboreti da specie esotiche, nonché a provvedere all'acquisto delle piante di cui al primo comma, nonché all'acquisto, raccolta e preparazione di semi forestali.

 

     Art. 25. Contributi in conto capitale per l'acquisizione di attrezzature. [33]

     Al fine di promuovere l'ammodernamento ed il potenziamento della meccanizzazione e la valorizzazione delle produzioni forestali, le Comunità montane nel territorio di rispettiva competenza hanno la facoltà di concedere contributi in conto capitale alle imprese boschive e loro consorzi, fino alla misura massima del 40% della spesa sostenuta per l'acquisto, il rinnovo e l'ammodernamento di impianti, macchinari ed attrezzature destinati al taglio, allestimento ed esbosco del legno.

     Tale contributo è elevato alla misura massima del 50% per le cooperative.

     Potranno godere dei contributi predetti le imprese boschive regionali regolarmente iscritte negli appositi elenchi della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, che svolgano in modo continuativo la loro attività.

     Le domande di contributo debbono essere presentate alle Comunità montane unitamente ad una relazione tecnico-illustrativa e ad un preventivo di spesa degli investimenti che si intendono attuare.

     Nei rimanenti territori regionali la facoltà di concedere i contributi di cui ai commi precedenti è demandata alla Direzione regionale delle foreste la quale si avvale degli Ispettorati ripartimentali delle foreste, territorialmente competenti.

     Il contributo sarà erogato in base alla documentazione delle spese effettivamente sostenute dal richiedente e alle risultanze dei controlli eseguiti a cura dell'ente erogatore.

     I beneficiari non potranno cedere, alienare o distogliere dal previsto impiego, per un periodo di sette anni, gli impianti, macchinari ed attrezzature, senza autorizzazione da parte dell'ente erogatore.

     I fondi relativi verranno assegnati alle Comunità montane - anche utilizzando finanziamenti assegnati dallo Stato e dalla C.E.E. - dalla Giunta regionale entro il primo bimestre di ciascun anno, in base a criteri definiti con delibera della Giunta regionale stessa.

 

     Art. 25 bis. Contributi in conto interesse per l'acquisizione di attrezzature. [34]

     Per l'aliquota non coperta dal contributo in conto capitale di cui al precedente articolo 25, le Comunità montane possono concedere agli stessi soggetti e per le medesime finalità un contributo in conto interesse per operazioni a medio termine e comunque di durata non superiore a cinque anni.

     Il limite massimo del contributo è fissato nella misura massima del 15% annuo dell'importo del mutuo.

     La quota di interessi relativa all'importo del mutuo a carico del richiedente non può essere inferiore al 40% del tasso di riferimento.

     I fondi relativi verranno assegnati alle Comunità montane - anche utilizzando i finanziamenti assegnati dallo Stato e dalla C.E.E. - dalla Giunta regionale entro il primo bimestre di ciascun anno.

 

     Art. 25 ter. Contributi sulle operazioni di locazione finanziaria di attrezzature. [35]

     In alternativa ai contributi in conto capitale e in conto interesse, le Comunità montane, nei territori di rispettiva competenza, hanno la facoltà di concedere agli stessi soggetti e per le medesime finalità contributi sulle operazioni di locazione a prezzi prefissati, correntemente chiamate «leasing» finanziario.

     Il contributo di cui al comma precedente viene determinato nella misura massima del 25% del valore d'acquisto degli impianti, macchinari e/o delle attrezzature, entro il limite massimo di 150 milioni.

     Non sono ammesse a contributo le operazioni di locazione finanziaria inferiore a 10 milioni.

     Il contributo di cui ai commi precedenti verrà corrisposto in rate semestrali costanti posticipate, a partire dalla data di stipulazione del contratto, per una durata pari a quella dell'operazione e, comunque, non superiore a 5 anni.

     Le domande di contributo devono essere presentate alle Comunità montane per il tramite di aziende o di istituti di credito operanti nella regione per conto delle società che effettuano operazioni di locazione finanziaria, o per il tramite della Friulia-Lis S.p.a.

     Le domande dovranno essere corredate dai seguenti atti:

     a) copia del contratto di locazione;

     b) copia della fattura d'acquisto debitamente autenticata.

     I beneficiari non potranno cedere, alienare o distogliere per un periodo di sette anni, gli impianti, macchinari ed attrezzature senza autorizzazione da parte dell'ente od organo concedente.

     I fondi relativi verranno assegnati alle Comunità montane - anche utilizzando i finanziamenti assegnati dallo Stato e dalla C.E.E. - in base ai criteri definiti con delibera della Giunta regionale.

 

     Art. 26. Viabilità forestale. [36]

     La viabilità forestale è costituita da:

     a) le vie di penetrazione all'interno delle aree forestali destiate preminentemente al servizio dei patrimoni silvo-pastorali;

     b) le piste di esbosco;

     c) le condotte permanenti per l'esbosco del legname;

     d) i piazzali di prima lavorazione del legname.

 

     Art. 26 bis. Opere pubbliche di viabilità forestale. [37]

     Le opere di viabilità forestale e la loro manutenzione sono eseguite dalle Comunità montane tramite i Consorzi per l'ufficio di economia e bonifica montana di Udine e di Tolmezzo e, per la provincia di Pordenone, ove i medesimi non sono costituiti, tramite il Consorzio di bonifica Cellina-Meduna.

     Tali opere sono considerate opere pubbliche regionali e pertanto la spesa per la loro realizzazione è a totale carico dell'Amministrazione regionale.

     Le Comunità montane predispongono un programma di tali opere con l'ordine di priorità delle stesse.

     Tale programma deve essere trasmesso, entro il 30 settembre di ciascun anno, alla Direzione regionale delle foreste che, con il proprio parere, ne cura l'inoltro alla Giunta regionale.

     Gli interventi verranno finanziati dalla Giunta regionale, sentito il parere della delegazione regionale dell'UNCEM, mediante piani di riparto da approvarsi entro il primo bimestre di ciascun esercizio finanziario.

 

     Art. 26 ter. Altre opere di viabilità forestale. [38]

     Le Comunità montane sono autorizzate a finanziare, nella misura massima dell'80%, la spesa per la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione, da parte di soggetti privati, di opere di viabilità forestale.

     Le Comunità montane predispongono un programma di tali opere con l'ordine di priorità delle stesse.

     Il programma deve essere trasmesso, entro il 30 settembre di ciascun anno, alla Direzione regionale delle foreste che, con il proprio parere, ne cura l'inoltro alla Giunta regionale. I fondi necessari sono assegnati alle Comunità montane dalla Giunta regionale, sentito il parere della delegazione regionale dell'UNCEM, mediante piani di riparto approvati entro il primo bimestre di ciascun esercizio finanziario.

     Le opere interessanti più fondi, ovvero le opere che non possono essere realizzate se non subordinatamente ad altre da eseguirsi nei fondi finitimi, possono essere dichiarate con decreto del Presidente della Comunità montana, di interesse comune, nonché urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

 

     Art. 27. Assistenza tecnica, indagini, studi, ricerca, sperimentazione, istruzione forestale e propaganda.

     Al fine di orientare e coordinare le attività e le metodologie inerenti agli interventi nel settore forestale, l'Amministrazione regionale cura direttamente tramite i propri organi ed uffici, ovvero nelle forme di cui al precedente articolo 5, assumendo anche a proprio carico le spese per:

     a) l'assistenza e consulenza tecnica a favore delle Comunità montane, nonché studi e ricerche in settori attinenti allo sviluppo della montagna;

     b) l'assistenza e consulenza tecnica a favore di altri enti pubblici e soggetti privati, singoli od associati;

     c) la definizione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione attinenti agli interventi e alle finalità della presente legge;

     d) l'esecuzione di indagini, studi e osservazioni nel campo della meteorologia, della idrologia montana, della previsione, formazione e rilevamento delle valanghe;

     e) il coordinamento delle attività e delle iniziative di enti o istituti di ricerca e assistenza tecnica, pubblici o a prevalente partecipazione pubblica, concedendo agli stessi contributi per la realizzazione dei programmi;

     f) la formazione professionale degli addetti al settore forestale e l'istituzione di borse di studio e di campi di lavoro per giovani laureati, diplomati e studenti;

     g) la partecipazione a fiere e manifestazioni e l'organizzazione di convegni, feste della montagna e degli alberi.

 

TITOLO III

ATTRIBUZIONI, MODULI ORGANIZZATIVI E PROCEDIMENTALI

 

     Art. 28. Attribuzioni in materia di vincolo idrogeologico. [39]

     Tutte le funzioni esercitate dalle Camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura della Regione in materia forestale e di vincolo per le finalità idrogeologiche o, comunque, connesse con la sistemazione del suolo, spettano al Direttore del Servizio competente in materia di selvicoltura e di antincendio boschivo o al Direttore dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste, secondo quanto disposto dal precedente articolo 7 [40].

     I provvedimenti di determinazione ed estinzione del vincolo per finalità idrogeologiche sono deliberati dalla Giunta regionale, sentito il parere della competente sezione del Comitato tecnico regionale.

 

     Art. 29. Attribuzioni in materia di opere di bonifica montana e di sistemazione idraulico-forestale.

     Alle sistemazioni idraulico-forestali, di cui all'articolo 9, primo e secondo comma della presente legge, ed alle opere pubbliche di bonifica montana di competenza della Direzione regionale delle foreste ed alla loro manutenzione, si provvede sulla base di programmi di massima di opere deliberate dalla Giunta regionale [41].

     La Giunta regionale di norma affida l'esecuzione dei lavori suindicati in concessione ai consorzi per l'ufficio di economia e bonifica montana, ai sensi dell'articolo 24 septies, secondo comma, della legge regionale 22 maggio 1978, n. 44.

     Relativamente alle opere qui considerate, il Comitato tecnico regionale, Sezione 5ª, esprime il parere previsto dall'articolo 31, quarto comma, della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45 [42].

     Le attribuzioni demandate dagli articoli 32 e 33 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45, al Direttore regionale e rispettivamente ai Direttori provinciali dei lavori pubblici sono esercitate per le opere considerate dal presente articolo dal Direttore del Servizio competente in materia di territorio montano e di manutenzioni e rispettivamente dai Direttori degli Ispettorati ripartimentali [43].

     Alla nomina del collaudatore provvede, ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45, l'Assessore regionale agli enti locali, alle foreste ed allo sviluppo della montagna [44].

 

     Art. 30. Attribuzioni in materia di opere di sistemazione idraulico- forestale di pronto intervento per la prevenzione di calamità naturali.

     Quando la Direzione regionale delle foreste venga a conoscenza della possibile sussistenza delle situazioni di cui al precedente articolo 10, la stessa tempestivamente provvede ad inviare nella località interessata un proprio tecnico per la redazione dl un apposito verbale di sopralluogo.

     Sulla base delle risultanze del suddetto verbale, nonché degli ulteriori rilievi studi e perizie che si rendessero necessari, l'Assessore regionale agli enti locali, alle foreste e allo sviluppo della montagna, accertata l'effettiva sussistenza delle condizioni sopra menzionate, decide gli interventi idraulico-forestali necessari.

     La decisione di cui al comma precedente comporta la dichiarazione di pubblica utilità degli interventi contemplati, nonché di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

     L'esecuzione degli interventi avviene in economia nella forma dell'amministrazione diretta o in quella per cottimi fiduciari, ovvero anche, qualora l'Amministrazione regionale decida di eseguire in proprio i lavori, con la stipulazione di particolari accordi con le imprese per la sola fornitura di materiali, mezzi tecnici e mano d'opera nonché la stipula di convenzioni per il monitoraggio degli agenti patogeni e per la gestione dell'inventario fitopatologico [45].

     Tale esecuzione, compresa la stipulazione degli accordi con imprese, è curata dal Direttore del Servizio competente in materia di territorio montano e di manutenzioni con possibilità di delega agli Ispettorati ripartimentali delle foreste [46].

     I progetti ovvero le perizie sommarie di spesa, relativi agli interventi di cui ai commi precedenti, sono approvati dal Direttore regionale delle foreste, senza alcun limite d'importo.

 

     Art. 31. Progettazione ed attrezzature per lavori.

     Per l'elaborazione dei progetti di massima ed esecutivi delle opere previste all'articolo 10 della presente legge, nonché per la progettazione e la direzione dei lavori delle opere da eseguire in economia, l'Amministrazione regionale è autorizzata anche a stipulare apposita convenzione con privati professionisti.

     Per l'esecuzione delle opere previste ai precedenti articoli 9 e 10, non si applicano i limiti dell'importo di cui agli articoli 16, punto c) e 17, punto a), della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.

     Nel corso dell'esecuzione di opere e lavori in economia, il Direttore dei lavori può apportare, previa autorizzazione dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste, ai progetti esecutivi approvati le modifiche qualitative e quantitative che si rendessero necessarie per raggiungere le finalità relative.

     Per i lavori in concessione, la preventiva autorizzazione e la successiva conferma nella relazione finale saranno date dal funzionario incaricato della vigilanza.

     L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad acquisire le attrezzature, le macchine operatrici e utensili, i mezzi di trasporto di persone e materiali e tutti gli strumenti necessari per l'esecuzione in economia delle opere e degli interventi previsti dalla presente legge, nonché ad acquisire i sedimi necessari per l'impianto dei cantieri e per il deposito e la conservazione delle attrezzature predette e a provvedere alla costruzione, all'acquisto o all'affitto di strutture idonee al ricovero e alla manutenzione dei mezzi d'opera e delle attrezzature predette [47].

 

     Art. 32. Attribuzioni in materia di difesa fitopatologica dei boschi.

     La Direzione regionale delle foreste, tramite gli Ispettorati ripartimentali delle foreste, provvede ad effettuare in economia nelle forme dell'amministrazione diretta o del cottimo fiduciario gli interventi per la difesa fitopatologica dei boschi, di cui al precedente Titolo II, Capo I, articolo 14 della presente legge.

 

     Art. 33. Attribuzioni in materia di interventi per la conservazione e l'incremento del patrimonio boschivo.

     Alla esecuzione degli interventi ed alla concessione dei contributi previsti dal Titolo II, Capo II, nei territori di cui all'articolo 4, lettere b) e c), della presente legge, provvede la Direzione regionale delle foreste la quale si avvale, a tal fine, degli Ispettorati ripartimentali delle foreste.

     All'esecuzione delle attività ed opere di cui all'articolo 24 dello stesso Titolo II Capo II, la Direzione regionale delle foreste, per il tramite degli Ispettorati ripartimentali, provvede altresì nei territori di cui all'articolo 4, lettera a).

     Per le modalità di esecuzione e rispettivamente di concessione trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni dei successivi articoli 37 e 38.

 

     Art. 34. Attribuzioni in materia di assistenza tecnica, studi istruzione forestale e propaganda.

     Ai compiti previsti al precedente articolo 27, provvede la Direzione regionale delle foreste, eccezione fatta per quelli previsti dalla lettera a), cui provvede il Servizio dell'economia montana.

     L'organizzazione delle iniziative di cui alla lettera f) del suindicato articolo avrà luogo d'intesa con l'Istituto regionale per la formazione professionale, il quale curerà, in particolare, I'istituzione, con le modalità indicate dalla legge regionale 18 maggio 1978, n. 42, di corsi di formazione professionale nel settore forestale.

 

     Art. 35. Utilizzazione di personale per la difesa dei boschi dagli incendi. [48]

     Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 13 della presente legge, l'Amministrazione regionale può avvalersi, altresì - oltre che del personale di cui all'articolo 1 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 36 - del personale regionale appartenente alla specializzazione ittica e della pesca.

 

     Art. 36. Gestione ed incremento del patrimonio indisponibile della Regione.

     Nell'ambito degli interventi di conservazione ed incremento del patrimonio forestale, alla gestione, valorizzazione ed utilizzazione del patrimonio indisponibile della Regione provvede l'Azienda regionale delle foreste.

     All'acquisto dei terreni destinati ai vivai forestali, di cui al precedente Titolo II Capo II, articolo 24, provvede altresì, l'Azienda suindicata.

     La gestione dei vivai è, invece, affidata alla Direzione regionale delle foreste.

 

     Art. 37. Modalità di esecuzione delle opere da parte delle Comunità montane.

     Per l'esecuzione delle opere ed interventi pubblici di cui all'articolo 22 della presente legge, le Comunità montane predispongono i relativi progetti costituiti da:

     a) relazione tecnica;

     b) corografia in scala idonea ai lavori da eseguire;

     c) disegni;

     d) computo metrico estimativo.

     La progettazione esecutiva e la direzione dei lavori avverranno a cura delle Comunità montane, secondo le norme vigenti per l'esecuzione dei lavori pubblici.

     In caso di affidamento in concessione delle opere, le Comunità montane potranno avvalersi di personale tecnico degli Ispettorati ripartimentali delle foreste.

     Alla nomina del collaudatore provvederà ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45, l'Assessore agli enti locali, alle foreste ed allo sviluppo della montagna [49].

 

     Art. 38. Modalità di concessione dei contributi. [50]

     Le domande per la concessione dei benefici previsti dai precedenti articoli 23, 25, 25/bis, 25/ter e 26/ter, dovranno essere presentate dagli interessati alla Comunità montana competente per territorio accompagnate da una relazione tecnico-forestale redatta da un dottore agronomo o forestale iscritto all'ordine professionale.

     Il Presidente della Comunità montana, espletata la prescritta istruttoria, comunicherà agli interessati l'ammissione al finanziamento, indicando contestualmente i termini entro cui dovranno essere presentati i singoli progetti esecutivi e la documentazione da produrre.

     La concessione del contributo avrà luogo con provvedimento del Presidente della Comunità montana. Tale provvedimento dovrà contenere l'approvazione del progetto esecutivo, la determinazione della spesa, la misura del contributo, l'indicazione del termine di inizio dei lavori, nonché la determinazione dei termini massimi di esecuzione dei lavori.

     La Comunità montana provvederà a verificare la regolarità finale dei lavori ammessi a contributo. Se i lavori eseguiti saranno sostanzialmente difformi da quelli previsti, si provvederà alla revoca del contributo ed al recupero delle somme eventualmente già erogate. Se le differenze non altereranno sostanzialmente l'opera prevista, il contributo dovrà subire una proporzionale diminuzione.

     I contributi per gli interventi nei territori non montani saranno concessi con provvedimento del Direttore regionale delle foreste, con procedura analoga a quella descritta nei commi precedenti, dopo che gli Ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio avranno espletato l'istruttoria sulle domande ad essi presentate, accompagnate dalla relazione tecnico-forestale di cui al primo comma.

 

     Art. 38 bis. Anticipazioni a favore di beneficiari di contributi e/o sovvenzioni. [51]

     A favore dei beneficiari di tutti i contributi e/o sovvenzioni regionali previsti dalla presente legge, viene concessa una anticipazione pari al 50% della spesa ammessa a contributo o sovvenzione.

     Per i piani economici e di gestione l'anticipazione è elevata al 90% del finanziamento concesso.

     Per le iniziative di cui al precedente articolo 16 l'anticipazione è elevata all'80%.

 

     Art. 39. Modifiche ed integrazioni al Capo VI della legge regionale 13 aprile 1978, n. 24.

     (Omissis) [52].

 

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 40. Attribuzioni in materia di opere idrauliche nei bacini montani.

     A far tempo dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'esecuzione nei terreni rientranti nell'ambito delle zone, di cui all'articolo 4, lettere a) e b) della presente legge - delle opere previste all'articolo 39, secondo comma, punto 2) del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, provvede il Servizio dell'idraulica della Direzione regionale dei lavori pubblici, previo accordo con la Direzione regionale delle foreste, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 43 del citato R.D 30 dicembre 1923, n. 3267.

 

     Art. 41. Migliorie boschive.

     Le somme derivate dalla applicazione degli articoli 131, 132, 133 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, anche da tagli ordinari, saranno depositate su apposito capitolo di bilancio dei Comuni per essere impiegate in opere di miglioramento del patrimonio silvo-pastorale [53].

     Per le medesime finalità di cui al comma precedente, confluiranno negli appositi capitoli delle Comunità montane i rimborsi e gli indennizzi statali per i danni conseguenti all'esercizio di servitù militari.

     Alle Camere di commercio, industria ed agricoltura della regione spetta la trattazione ad esaurimento, secondo le norme fin qui vigenti, delle istanze presso la stessa pendenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

     I saldi dei fondi per migliorie boschive già versati confluiranno al fondo di cui al primo comma, in ragione della loro provenienza.

 

     Art. 42. Altri organi ed agenti addetti all'accertamento delle violazioni.

     All'accertamento delle violazioni, di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 27 dicembre 1979, n. 78, provvedono oltre agli organi menzionati dalla predetta legge, gli organi ed agenti regionali a ciò direttamente designati dalle leggi.

 

     Art. 43. Premio di apporto strutturale per la messa a disposizione di superfici boschive.

     Il premio di apporto strutturale di cui agli articoli 15 e 16 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62 e successive modificazioni ed integrazioni, può essere concesso anche per la cessione, l'affittanza o la concessione di superfici boschive.

     Per gli effetti di cui al comma precedente, gli atti di concessione, anche di superfici boschive, a favore degli imprenditori agricoli singoli od associati, finalizzati al conseguimento del livello di reddito comparabile, sono assimilati ai contratti di affitto e l'ammontare del premio è determinato sulla base dell'onere previsto dal relativo atto.

 

     Art. 44. Abrogazione di norme.

     Sono abrogate le norme incompatibili con la presente legge.

 

TITOLO V

NORME FINANZIARIE

 

     Art. 45.

     Per le finalità previste dai precedenti articoli 5 e 11 è autorizzata la spesa complessiva di lire 200 milioni, di cui lire 156 milioni per l'esercizio 1982 e lire 44 milioni per l'esercizio 1983.

     Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 8840 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1982, il cui stanziamento pari a lire 100 milioni viene conseguentemente elevato della differenza, pari a lire 100 milioni, per l'esercizio 1982.

 

     Art. 46.

     Per le finalità previste dai precedenti articoli 5 e 12 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.840 milioni, di cui lire 265 milioni per l'esercizio 1982, lire 375 milioni per l'esercizio 1983, lire 78 milioni per l'esercizio 1984, lire 522 per l'esercizio 1985 e lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi 1986 e 1987.

     L'onere di lire 718 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1984 fa carico al capitolo 8841 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1982, il cui stanziamento, pari a lire 548 milioni viene conseguentemente elevato della differenza, pari a lire 170 milioni, per l'esercizio 1982.

     Le quote autorizzate per gli esercizi dal 1985 al 1987 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

 

     Art. 47.

     Per le finalità previste dai precedenti articoli 5 e 27, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di lire 334 milioni, di cui lire 228 milioni per l'esercizio 1982, lire 22 milioni per l'esercizio 1983, lire 4 milioni per l'esercizio 1984 e lire 80 milioni per l'esercizio 1985.

     L'onere di lire 254 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1984, fa carico al capitolo 5850 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1982, il cui stanziamento pari a lire 54 milioni viene conseguentemente elevato della differenza, pari a lire 200 milioni, per l'esercizio 1982.

     La quota autorizzata per l'esercizio 1985 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l'esercizio medesimo.

     Gli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli 5 e 27, dalla lettera b) alla lettera g), fanno carico al capitolo 8842 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982- 1984 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1982, già compreso nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci medesimi.

 

     Art. 48.

     Per le finalità previste dai precedenti articoli 9, primo e secondo comma, e 29 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.128 milioni, di cui lire 1.374 milioni per l'esercizio 1982, lire 354 milioni per l'esercizio 1983, lire 104 milioni per l'esercizio 1984 e lire 296 milioni per l'esercizio 1985.

     L'onere di lire 1.832 milioni corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1984, fa carico al capitolo 8843 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982- 1984 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1982, il cui stanziamento, pari a lire 532 milioni viene conseguentemente elevato della differenza, pari a lire 1.300 milioni, per l'esercizio 1982.

     La denominazione del precitato capitolo 8843 viene integrata aggiungendo la locuzione «nonché per la loro manutenzione».

     La quota autorizzata per l'esercizio 1985 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l'esercizio medesimo.

     Per le finalità previste dai precedenti articoli 9, primo e secondo comma, e 29 è inoltre autorizzata, nei limiti e per gli effetti della legge 8 agosto 1977, n. 546, la spesa di lire 800 milioni per l'esercizio 1982.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1982 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 13 - Categoria IX - il capitolo 8849 con la denominazione: «Spese per la realizzazione nelle zone terremotate di opere di sistemazione idraulico-forestale - ivi comprese le opere a difesa da valanghe - e di opere pubbliche di bonifica montana, nonché per la loro manutenzione» e con lo stanziamento di lire 800 milioni per l'esercizio 1982, cui si fa fronte mediante storno della quota di pari importo non utilizzata al 31 dicembre 1981 sul capitolo 8914, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

 

     Art. 49.

     Gli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli 10 e 30 fanno carico al capitolo 8844 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1982, già compreso nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci medesimi, ed il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

     La denominazione del precitato capitolo 8844 viene così modificata: «Spese per l'esecuzione di lavori di pronto intervento idonei a prevenire calamità naturali dipendenti da situazioni di dissesto idraulico forestale nonché per gli interventi di urgenza per opere e lavori di competenza della Direzione regionale delle foreste, ai sensi della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 69».

 

     Art. 50.

     Per le finalità previste dal precedente articolo 16 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.914 milioni, di cui lire 378 milioni per l'esercizio 1982, lire 327 milioni per l'esercizio 1983, lire 246 milioni per l'esercizio 1984, lire 347 milioni per l'esercizio 1985, lire 295 milioni per l'esercizio 1986 e lire 321 milioni per l'esercizio 1987.

     L'onere di lire 951 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1984, fa carico al capitolo 8845, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984, e del bilancio per l'esercizio finanziario 1982, il cui stanziamento, pari a lire 656 milioni, viene conseguentemente elevato della differenza, pari a lire 295 milioni, per l'esercizio 1982.

     Le quote autorizzate per gli esercizi dal 1985 al 1987 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

 

     Art. 51.

     Gli oneri derivanti dall'applicazione del precedente articolo 21 fanno carico al capitolo 8929 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1982, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

 

     Art. 52.

     Per le finalità previste dal precedente articolo 22 è autorizzata la spesa complessiva dl lire 500 milioni, di cui lire 140 milioni per l'esercizio 1982, lire 110 milioni per l'esercizio 1983, lire 65 milioni per l'esercizio 1984 e lire 185 milioni per l'esercizio 1985.

     L'onere di lire 315 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1984, fa carico al capitolo 8922 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1982.

     La quota autorizzata per l'esercizio 1985 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l'esercizio medesimo.

 

     Art. 53.

     Per le finalità previste dal precedente articolo 23 è autorizzata la spesa complessiva di lire 525 milioni, di cui lire 428 milioni per l'esercizio 1982, lire 22 milioni per l'esercizio 1983, lire 19 milioni per l'esercizio 1984 e lire 56 milioni per l'esercizio 1985.

     L'onere di lire 469 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1984 fa carico al capitolo 8923 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1982, il cui stanziamento pari a lire 69 milioni viene conseguentemente elevato della differenza, pari a lire 400 milioni, per l'esercizio 1982.

     La quota autorizzata per l'esercizio 1985 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l'esercizio medesimo.

 

     Art. 54.

     Per le finalità previste dal precedente articolo 24 è autorizzata la spesa complessiva di lire 278.716.000, di cui lire 9].716.000 per l'esercizio 1982, lire 44 milioni per l'esercizio 1983, lire 31 milioni per l'esercizio 1984, lire 50 milioni per l'esercizio 1985 e lire 31 milioni per ciascuno degli esercizi 1986 e 1987.

     L'onere di lire 166.716.000, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1984, fa carico al capitolo 8846 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1982, il cui stanziamento, pari a lire 96 milioni, viene conseguentemente elevato della differenza, pari a lire 70.716.000, per l'esercizio 1982.

     Le quote autorizzate per gli esercizi dal 1985 al 1987 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

 

     Art. 55.

     Per le finalità previste al precedente articolo 25, primo comma, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, di cui lire 400 milioni per l'esercizio 1982 e lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1985.

     L'onere di lire 800 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1984, fa carico al capitolo 8924 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1982, il cui stanziamento pari a lire 600 milioni viene conseguentemente elevato della differenza, pari a lire 200 milioni, per l'esercizio 1982.

     La quota autorizzata per l'esercizio 1985 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l'esercizio medesimo.

     Per le finalità previste al precedente articolo 25, ottavo comma, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, di cui lire 800 milioni per l'esercizio 1982 e lire 400 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1985.

     L'onere di lire 1.600 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1984, fa carico al capitolo 8925 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982- 1984 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1982, il cui stanziamento pari a lire 1.200 milioni viene conseguentemente elevato della differenza, pari a lire 400 milioni, per l'esercizio 1982.

     La quota autorizzata per l'esercizio 1985 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l'esercizio medesimo.

     Per le finalità previste dal precedente articolo 25, undicesimo comma, è autorizzata la spesa complessiva di lire 750 milioni, di cui lire 300 milioni per l'esercizio 1982 e lire 150 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1985.

     L'onere di lire 600 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1984, fa carico al capitolo 8926 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1982, il cui stanziamento, pari a lire 450 milioni, viene conseguentemente elevato della differenza, pari a lire 150 milioni, per l'esercizio 1982.

     La quota autorizzata per l'esercizio 1985 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l'esercizio medesimo.

 

     Art. 56.

     Per le finalità previste dal precedente articolo 26 è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.471 milioni, di cui lire 2.285 milioni per l'esercizio 1982, lire 110 milioni per l'esercizio 1983, lire 129 milioni per l'esercizio 1984, lire 371 milioni per l'esercizio 1985, lire 800 milioni per l'esercizio 1986 e lire 776 milioni per l'esercizio 1987.

     L'onere di lire 2.524 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1984, fa carico al capitolo 8927 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982- 1984 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1982, il cui stanziamento, pari a lire 379 milioni, viene conseguentemente elevato della differenza, pari a lire 2.145 milioni, per l'esercizio 1982.

     Le quote autorizzate per gli esercizi dal 1985 al 1987 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

 

     Art. 57.

     Il capitolo 8847 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1982 viene soppresso. Conseguentemente il precitato capitolo 8847 viene eliminato dall'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

 

     Art. 58.

     Gli oneri derivanti dall'applicazione del precedente articolo 40 fanno carico al capitolo 8223 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1982, già compreso nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

 

     Art. 59.

     All'onere di lire 5.430.716.000 conseguente all'aumento di spesa previsto per l'esercizio 1982 dai precedenti articoli dal 45 al 48, primo comma, 50, e dal 53 al 56 si fa fronte come segue:

     - per lire 1.999 milioni, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1981 (Rubrica n. 13 - Partita n. 1 - dell'elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo), ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10;

     - per le restanti lire 3.431.716.000 mediante storno dai sottoelencati capitoli delle quote a fianco di ciascuno specificate non utilizzate al 31 dicembre 1981, ai sensi degli articoli 6 e 11, ottavo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10:

     (Omissis).

     Alle spese autorizzate per gli esercizi dal 1985 al 1987 si fa fronte con gli stanziamenti di pari importo assegnati dallo Stato ai sensi dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, per il settore della forestazione, che affluiranno al capitolo del bilancio regionale per gli esercizi medesimi corrispondenti al capitolo 655 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio finanziario 1982.

 

     Art. 60.

     Gli stanziamenti iscritti sui capitoli di cui agli articoli 45, 46, 47, secondo comma, 48, secondo comma, 50, 52, 53, 54, 55 e 56 della presente legge potranno venire opportunamente modificati con legge di approvazione del bilancio regionale o con legge di variazione al medesimo, in relazione alle diverse determinazioni eventualmente adottate dallo Stato, per i diversi esercizi, in ordine alle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984 per il settore della forestazione.

 

     Art. 61.

     La presente legge regionale entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 104 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9, fatto salvo quanto previsto dall'art. 98 della stessa L.R. 9/2007.

[2] Per il completamento e l'esecuzione dei lavori di sistemazione idraulico-forestale da realizzarsi con le procedure della presente legge, vedi l'art. 11 della L.R. 29 giugno 1983, n. 70. Vedi l'estensione generale di cui all'articolo unico della L.R. 15 aprile 1986, n. 14, nonché la normativa sul decentramento di cui agli articoli 52 e 53 della L.R. 9 marzo 1988, n. 10.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 72 della L.R. 12 novembre 1997, n. 34.

[4] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 13 novembre 2000, n. 20.

[5] Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 13 novembre 2000, n. 20.

[6] Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 13 novembre 2000, n. 20.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 25 agosto 1986, n. 38.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 25 agosto 1986, n. 38. Vedi la deroga di cui all'art. 12, comma 2, della L.R. 18 agosto 1986, n. 35.

[9] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 4 giugno 2004, n. 18.

[10] Comma abrogato dall’art. 1 della L.R. 4 giugno 2004, n. 18.

[11] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 4 giugno 2004, n. 18.

[12] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 4 giugno 2004, n. 18.

[13] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 4 giugno 2004, n. 18.

[14] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 24 gennaio 1997, n. 6.

[15] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 13 novembre 2000, n. 20.

[16] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 13 novembre 2000, n. 20.

[17] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 13 novembre 2000, n. 20.

[18] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 13 novembre 2000, n. 20 e così modificato dall’art. 1 della L.R. 4 giugno 2004, n. 18.

[19] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 13 novembre 2000, n. 20.

[20] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.R. 7 novembre 2019, n. 17.

[21] Secondo e terzo comma modificativi ed integrativi degli artt. 3 e 4 della L.R. 18 febbraio 1977, n. 7.

[22] Comma aggiunto dall'art. 11 della L.R. 19 agosto 1996, n. 31.

[23] Articolo così sostituito dall'art. 18 della L.R. 8 aprile 1997, n. 10.

[25] Comma così sostituito dall'art. 73 della L.R. 12 novembre 1997, n. 34.

[26] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 13 novembre 2000, n. 20.

[27] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 25 agosto 1986, n. 38.

[28] Vedi la normativa sul decentramento di cui all'art. 52 della L.R. 9 marzo 1988, n. 10.

[29] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 25 agosto 1986, n. 38.

[30] Articolo aggiunto dall'art. 5 della L.R. 25 agosto 1986, n. 38.

[31] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 25 agosto 1986, n. 38.

[32] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 25 agosto 1986, n. 38.

[33] Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 25 agosto 1986, n. 38. Vedi anche la norma transitoria di cui all'art. 13 della medesima legge regionale.

[34] Articolo aggiunto dall'art. 8 della L.R. 25 agosto 1986, n. 38. Vedi l'estensione di cui all'art. 14, comma 3, della L.R. 9 luglio 1990, n. 29.

[35] Articolo aggiunto dall'art. 8 della L.R. 25 agosto 1986, n. 38. Vedi l'estensione di cui all'art. 14, comma 3, della L.R. 9 luglio 1990, n. 29.

[36] Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.R. 25 agosto 1986, n. 38.

[37] Articolo aggiunto dall'art. 9 della L.R. 25 agosto 1986, n. 38.

[38] Articolo aggiunto dall'art. 9 della L.R. 25 agosto 1986, n. 38.

[39] Articolo così sostituito dall'art. 10 della L.R. 25 agosto 1986, n. 38.

[40] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 4 giugno 2004, n. 18.

[41] Comma così modificato dall'art. 52 della L.R. 24 luglio 1982, n. 45.

[42] Comma così modificato dal secondo comma dell'art. 52 della L.R. 24 luglio 1982, n. 45.

[43] Comma già modificato dall'art. 52 della L.R. 24 luglio 1982, n. 45 e così ulteriormente modificato dall’art. 1 della L.R. 4 giugno 2004, n. 18.

[44] Comma così modificato dal secondo comma dell'art. 52 della L.R. 24 luglio 1982, n. 45.

[45] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 19 agosto 1996, n. 31.

[46] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 4 giugno 2004, n. 18.

[47] Comma così sostituito dall'art. 11 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[48] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.R. 7 novembre 2019, n. 17.

[49] Comma così modificato dal secondo comma dell'art. 52 della L.R. 24 luglio 1982, n. 45.

[50] Articolo così sostituito dall'art. 11 della L.R. 25 agosto 1986, n. 38.

[51] Articolo aggiunto dall'art. 11 della L.R. 25 agosto 1986, n. 38.

[52] Norma superata in quanto le sezioni del comitato tecnico regionale sono ora regolate dall'art. 28 della L.R. 31 ottobre 1986, n. 46.

[53] Comma così sostituito dall'art. 12 della L.R. 25 agosto 1986, n. 38.