§ 86.11.65 - D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 269.
Riordinamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.11 sanità pubblica
Data:30/06/1993
Numero:269


Sommario
Art. 1.  Natura e finalità
Art. 2.  Competenze statali
Art. 3.  Organizzazione
Art. 4.  Personale
Art. 5.  Patrimonio e contabilità.
Art. 6.  Ricerca di base e finalizzata - Finanziamento
Art. 7.  Norme finali
Art. 8.  Abrogazioni


§ 86.11.65 - D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 269.

Riordinamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

(G.U. 3 agosto 1993, n. 180, S.O.)

 

 

     Art. 1. Natura e finalità

     1. Gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sono enti nazionali dotati di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, e perseguono finalità di ricerca nel campo biomedico ed in quello della organizzazione e gestione dei servizi sanitari, insieme con prestazioni di ricovero e cura.

     2. Gli istituti hanno personalità giuridica di diritto pubblico o di diritto privato.

     3. Le strutture ed i presidi ospedalieri degli istituti sono qualificati ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione e assoggettati alla disciplina per questi prevista, compatibilmente con le finalità peculiari di ciascun istituto.

     4. Gli istituti forniscono agli organi ed enti del Servizio sanitario nazionale il supporto tecnico ed operativo per l'esercizio delle loro funzioni e per il perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale in materia di ricerca sanitaria, nonché di formazione continua del personale.

 

          Art. 2. Competenze statali

     1. Al Ministero della sanità compete:

     a) il riconoscimento del carattere scientifico degli istituti e la relativa revoca;

     b) la definizione dei criteri generali per la redazione degli statuti e dei regolamenti degli istituti;

     c) l'attività di controllo;

     d) l'alta vigilanza.

     2. I provvedimenti di cui alla lettera a) del comma 1, sono emanati sentiti il Ministro del tesoro, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome [1].

     3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono disciplinati:

     a) i criteri generali per il riconoscimento degli istituti e la definizione delle strutture e attrezzature destinate all'attività di ricerca biomedica, organizzativa e gestionale dei servizi sanitari, nonché dell'attività di ricerca ed assistenza svolta, necessarie per il riconoscimento;

     b) le procedure per il riconoscimento e la revoca del carattere scientifico degli istituti;

     c) le norme transitorie per la revisione dei riconoscimenti già concessi;

     d) gli atti degli istituti sottoposti al controllo e il relativo procedimento;

     e) i criteri generali per l'adeguamento degli statuti e dei regolamenti da parte degli istituti;

     f) l'istituzione e la disciplina in ciascun istituto di comitati per la valutazione etica della attività di ricerca e di sperimentazione clinica;

     g) le convenzioni fra istituti per realizzare programmi comuni nel settore della ricerca biomedica, nella organizzazione e gestione dei servizi sanitari, nella sperimentazione di interesse generale e nella formazione continua professionale;

     h) le procedure per lo svolgimento di ricerche finalizzate e a pagamento;

     i) i criteri per la valutazione dei costi e dei rendimenti e per l'utilizzazione delle risorse, allo scopo di ridurre l'onere a carico dei bilanci pubblici;

     l) l'attività del Direttore scientifico che assume la responsabilità complessiva delle attività di ricerca anche per quanto attiene alla gestione delle risorse ad essa destinate nel quadro della programmazione dell'istituto.

     4. E' fatta salva l'autonomia giuridico-amministrativa degli istituti con personalità giuridica di diritto privato.

 

          Art. 3. Organizzazione

     1. Sono organi degli istituti con personalità giuridica di diritto pubblico:

     1) il consiglio di amministrazione;

     2) il direttore generale;

     3) il collegio dei revisori;

     4) il comitato tecnico scientifico.

     2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, modalità di nomina, composizione, durata, attribuzioni e funzionamento degli organi. Con lo stesso decreto sono disciplinate, altresì, le modalità di nomina del Direttore scientifico e le relative attribuzioni [2] .

     3. Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per gli organi di cui al comma 1, numeri 2) e 3).

 

          Art. 4. Personale

     1. Il rapporto di lavoro del personale degli istituti di diritto pubblico è disciplinato dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

     2. Ai concorsi per l'assunzione negli istituti si applica il regolamento previsto dall'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

     3. Con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dall'emanazione del regolamento di cui al comma 1, la predetta disciplina viene adeguata - limitatamente al personale addetto alla ricerca - con particolare riguardo ai titoli specifici per la partecipazione ai concorsi, al numero e alla tipologia delle prove di esame, alla nomina e alla composizione delle commissioni esaminatrici.

     4. Ai fini delle assunzioni negli istituti di diritto privato si applicano i requisiti previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

 

          Art. 5. Patrimonio e contabilità.

     1. Al patrimonio e alla contabilità degli istituti si applicano le disposizioni previste per le aziende ospedaliere dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

     2. Gli istituti con personalità giuridica di diritto privato adottano bilanci e ogni altro documento contabile separati per ogni singolo presidio e, in ogni caso, distinti da quelli delle fondazioni o di altri soggetti di cui facciano parte.

     3. Le donazioni a favore degli istituti, che abbiano a oggetto beni immobili con specifica destinazione a finalità sanitarie, sono esenti dalle imposte di donazione, ipotecarie e catastali.

 

          Art. 6. Ricerca di base e finalizzata - Finanziamento

     1. L'attività scientifica di base degli istituti è diretta a sviluppare le conoscenze in settori specifici della biomedicina e della sanità pubblica.

     2. I progetti di ricerca finalizzata tendono al raggiungimento di particolari obiettivi.

     3. La ricerca scientifica svolta dagli istituti è finanziata con stanziamenti previsti dall'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e con entrate assicurate dalle regioni e da altri organismi. [3]

     4. Il finanziamento dell'attività scientifica di cui al comma 1 è disposto dal Ministero della sanità, mediante l'erogazione di fondi, anche su base pluriennale.

     5. L'attività di assistenza sanitaria svolta dagli istituti è finanziata dalla regione competente per territorio sulla base delle disposizioni sugli ospedali di rilievo nazionale e di alta specialità di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

 

          Art. 7. Norme finali

     1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provvede, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, alla revisione dei riconoscimenti già attribuiti con particolare riferimento agli obiettivi della programmazione nazionale in ordine alle priorità di ricerca.

     2. I membri del consiglio di amministrazione degli istituti con personalità giuridica di diritto pubblico, nonché i commissari straordinari in carica alla data del 15 novembre 1996 e quelli eventualmente nominati in loro sostituzione, sono prorogati fino all'insediamento del direttore generale e del nuovo consiglio di amministrazione e comunque non oltre il 30 giugno 1997 [4] .

     3. Fermo restando il disposto di cui all'art. 4, comma 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, l'attività di ricerca dell'ospedale Bambino Gesù appartenente alla Santa Sede, è disciplinata, limitatamente al periodo del riconoscimento quale istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, secondo le modalità previste dal presente decreto, per gli istituti di ricovero e cura aventi personalità giuridica pubblica.

     4. Restano ferme le funzioni e la composizione del consiglio di amministrazione dell'istituto "G. Gaslini" di Genova di cui all'art. 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617.

     5. Ai concorsi in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni contenute nell'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e nell'art. 26, commi 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

     6. Gli istituti, entro novanta giorni dalla emanazione del decreto previsto dall'art. 2, comma 3, adeguano i propri statuti e regolamenti. Decorso tale termine, il Ministro della sanità provvede in via sostitutiva.

     7. Il parere o l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, ove previsti dal presente decreto, sono resi entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine, i provvedimenti relativi sono, comunque, adottati.

 

          Art. 8. Abrogazioni

     1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente decreto ed in particolare il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617, nonché i commi 7, 8, 9 e 10 dell'art. 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza.

 


[1]  La Corte costituzionale, con sentenza 25 luglio 1994, n. 338, ha dichiarato la illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede che per il riconoscimento del carattere scientifico degli istituti e la relativa revoca è sentita la regione interessata.

[2]  La Corte costituzionale, con sentenza 25 luglio 1994, n. 338, ha dichiarato la illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede che del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori degli istituti di ricovero e cura con personalità giuridica di diritto pubblico fanno parte, rispettivamente, due rappresentanti e un rappresentante della regione.

[3]  Comma così modificato dall'art. 9 del D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 213.

[4]  Comma così sostituito dall'art. 2 del D.L. 18 novembre 1996, n. 583.