Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 33. Demanio e beni pubblici |
Capitolo: | 33.1 demanio e beni pubblici |
Data: | 05/02/1992 |
Numero: | 177 |
Sommario |
Art. 1. 1. Le aree demaniali ricadenti nel territorio della provincia di Belluno, nonché dei comuni di Sorico in provincia di Como, di Seriate in provincia di Bergamo e di Guarda Veneta, Polesella e [...] |
Art. 2. 1. I comuni di cui all'articolo 1 sono autorizzati ad alienare, a domanda, ai privati possessori delle aree di cui al medesimo articolo 1, i terreni ottenuti in uso od in godimento, una volta [...] |
Art. 3. 1. Il prezzo di cui all'articolo 2 è determinato dall'ufficio tecnico erariale di ciascuna provincia con riguardo alla valutazione del solo terreno con riferimento alle caratteristiche [...] |
Art. 4. 1. Gli acquisti delle aree devono essere effettuati entro sei mesi dalla determinazione del prezzo dell'ufficio tecnico erariale. |
Art. 5. 1. È fatto divieto ai privati acquirenti dal comune di alienare a qualsiasi titolo il terreno acquistato ed il relativo diritto di superficie per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data [...] |
Art. 6. 1. L'acquisto delle aree ha valore di sanatoria agli effetti urbanistici e fa venire meno le pretese dello Stato per canoni pregressi ed in genere per compensi richiesti a qualsiasi titolo in [...] |
Art. 7. 1. Qualora eventi successivi alla vendita rendessero necessaria, per motivi di sicurezza idraulica, la riacquisizione allo Stato dei terreni ceduti in base alla presente legge, l'esproprio avrà [...] |
§ 33.1.53 - Legge 5 febbraio 1992, n. 177.
Norme riguardanti aree demaniali nelle province di Belluno, Como, Bergamo e Rovigo, per il trasferimento al patrimonio disponibile e successiva cessione a privati
(G.U. 29 febbraio 1992, n. 50)
1. Le aree demaniali ricadenti nel territorio della provincia di Belluno, nonché dei comuni di Sorico in provincia di Como, di Seriate in provincia di Bergamo e di Guarda Veneta, Polesella e Papozze in provincia di Rovigo, su cui siano state eseguite in epoca anteriore al 31 dicembre 1983 opere di urbanizzazione da parte di enti o privati cittadini, a seguito di regolare concessione o anche in assenza di titolo alcuno, e quelle ancorché non edificate, ma comunque in possesso pacifico di privati, sono trasferite al patrimonio disponibile di ciascun comune. L'intendente di finanza, territorialmente competente, è autorizzato ad eseguire la cessione a trattativa privata di tali beni, in deroga ad ogni normativa vigente, determinando il prezzo di cessione con riguardo alla valutazione del solo terreno con riferimento alle caratteristiche originarie e non tenendo conto del valore di quanto edificato. [1]
1. I comuni di cui all'articolo 1 sono autorizzati ad alienare, a domanda, ai privati possessori delle aree di cui al medesimo articolo 1, i terreni ottenuti in uso od in godimento, una volta eseguite le opere di urbanizzazione. Il relativo prezzo di cessione dovrà comprendere la spesa di acquisto e quella di urbanizzazione.
1. Il prezzo di cui all'articolo 2 è determinato dall'ufficio tecnico erariale di ciascuna provincia con riguardo alla valutazione del solo terreno con riferimento alle caratteristiche originarie, non tenendo conto del valore di quanto edificato aumentato delle spese di urbanizzazione [2].
2. Contro la determinazione dell'ufficio tecnico erariale, anche in ordine all'identificazione dell'area, è ammesso ricorso nel termine di trenta giorni al pretore del luogo ove è sita l'area, il quale provvederà all'accertamento mediante consulenza tecnica.
3. L'imposta di registro è stabilita nella misura fissa di L. 150.000 [3].
1. Gli acquisti delle aree devono essere effettuati entro sei mesi dalla determinazione del prezzo dell'ufficio tecnico erariale.
2. Ove l'atto di compravendita non segua entro sei mesi dalla determinazione del prezzo da parte dell'ufficio tecnico erariale o della sentenza del pretore, il trasferimento ha luogo di diritto. Il prezzo dovrà essere versato entro l'anno ovvero, a scelta dell'acquirente, in cinque rate annuali eguali scadenti il 31 dicembre di ciascun anno.
3. Il mancato pagamento del prezzo non dà diritto all'amministrazione di chiedere la risoluzione del contratto, né produce la caducazione dell'effetto di cui al comma 2, se non decorsi tre mesi dalla diffida ad adempiere, notificata dall'amministrazione.
4. L'accertamento dell'effetto traslativo, nel caso previsto dal comma 3, sarà fatto sopra ricorso al pretore del luogo ove è sita l'area acquisita.
1. È fatto divieto ai privati acquirenti dal comune di alienare a qualsiasi titolo il terreno acquistato ed il relativo diritto di superficie per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di stipulazione del contratto.
1. L'acquisto delle aree ha valore di sanatoria agli effetti urbanistici e fa venire meno le pretese dello Stato per canoni pregressi ed in genere per compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell'occupazione delle aree. Dalla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 2 sono sospesi i procedimenti di ingiunzione o di rilascio delle aree, comunque motivati.
1. Qualora eventi successivi alla vendita rendessero necessaria, per motivi di sicurezza idraulica, la riacquisizione allo Stato dei terreni ceduti in base alla presente legge, l'esproprio avrà luogo senza corresponsione di indennità.
[1] Comma così modificato dall'art. 27 della
[2] Comma già modificato dall'art. 31 della
[3] Comma così modificato dall'art. 17 del