§ 57.11.154 - Legge 13 agosto 1984, n. 476.
Norma in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.11 università
Data:13/08/1984
Numero:476


Sommario
Art. 1.      Nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono introdotte le seguenti modificazioni
Art. 2.      Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio senza [...]
Art. 3.      I consorzi di università per il dottorato di ricerca, di cui all'art. 68, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono essere costituiti con non più [...]
Art. 4.      Sono esenti dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche le borse di studio di cui all'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 [...]


§ 57.11.154 - Legge 13 agosto 1984, n. 476.

Norma in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università.

(G.U. 21 agosto 1984, n. 229)

 

     Art. 1.

     Nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono introdotte le seguenti modificazioni:

     All'art. 71:

     nell'undicesimo comma, alle parole: "al secondo comma dell'art. 70" sono sostituite le seguenti: "all'art. 70";

     è soppresso l'ultimo comma;

     All'art. 73, nel terzo comma, ultimo periodo, alle parole: "un quarto", sono sostituite le seguenti: "la metà";

     All'art. 75, nel sesto comma è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'importo della borsa di studio è elevato del 50 per cento in proporzione ed in relazione ai consentiti periodi di permanenza all'estero presso università o istituti di ricerca".

 

          Art. 2.

     Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, cessi il rapporto di lavoro o di impiego con qualsiasi amministrazione pubblica per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo. Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, nè i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo. I congedi straordinari e i connessi benefici in godimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono mantenuti [1].

     Le norme di cui al presente articolo si applicano anche al personale dipendente dalla pubbliche amministrazioni disciplinato in base all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in riferimento all'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva [2].

     Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.

 

          Art. 3.

     I consorzi di università per il dottorato di ricerca, di cui all'art. 68, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono essere costituiti con non più di cinque università e si attuano con atto convenzionale tra le stesse.

     Le università sedi di dottorato di ricerca possono avvalersi dell'opera di singoli docenti appartenenti a sedi anche non consorziate.

 

          Art. 4.

     Sono esenti dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche le borse di studio di cui all'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e gli assegni di studio corrisposti dallo Stato ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 80, e successive modificazioni, dalle regioni a statuto ordinario, in dipendenza del trasferimento alle stesse della materia concernente l'assistenza scolastica nell'ambito universitario, nonché dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo.

     E' abrogato il quarto comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, come sostituito dall'art. 4 della legge 3 novembre 1982, n. 835.

 


[1] Comma già modificato dall'art. 52 della L. 28 dicembre 2001, n. 448, a decorrere dal 1° gennaio 2002, dall'art. 19 della L. 30 dicembre 2010, n. 240 e così ulteriormente modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119.

[2] Comma inserito dall'art. 5 del D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119.