Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.11 università |
Data: | 13/08/1984 |
Numero: | 476 |
Sommario |
Art. 1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono introdotte le seguenti modificazioni |
Art. 2. Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio senza [...] |
Art. 3. I consorzi di università per il dottorato di ricerca, di cui all'art. 68, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono essere costituiti con non più [...] |
Art. 4. Sono esenti dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche le borse di studio di cui all'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 [...] |
§ 57.11.154 - Legge 13 agosto 1984, n. 476.
Norma in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università.
(G.U. 21 agosto 1984, n. 229)
Nel
All'art. 71:
nell'undicesimo comma, alle parole: "al secondo comma dell'art. 70" sono sostituite le seguenti: "all'art. 70";
è soppresso l'ultimo comma;
All'art. 73, nel terzo comma, ultimo periodo, alle parole: "un quarto", sono sostituite le seguenti: "la metà";
All'art. 75, nel sesto comma è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'importo della borsa di studio è elevato del 50 per cento in proporzione ed in relazione ai consentiti periodi di permanenza all'estero presso università o istituti di ricerca".
Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, cessi il rapporto di lavoro o di impiego con qualsiasi amministrazione pubblica per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo. Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, nè i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo. I congedi straordinari e i connessi benefici in godimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono mantenuti [1].
Le norme di cui al presente articolo si applicano anche al personale dipendente dalla pubbliche amministrazioni disciplinato in base all'articolo 2, commi 2 e 3, del
Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.
I consorzi di università per il dottorato di ricerca, di cui all'art. 68, secondo comma, del
Le università sedi di dottorato di ricerca possono avvalersi dell'opera di singoli docenti appartenenti a sedi anche non consorziate.
Sono esenti dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche le borse di studio di cui all'art. 75 del
E' abrogato il quarto comma dell'art. 34 del
[1] Comma già modificato dall'art. 52 della
[2] Comma inserito dall'art. 5 del