§ 98.1.27181 - Legge 27 aprile 1999, n. 118.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, recante disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario


Settore:Normativa nazionale
Data:27/04/1999
Numero:118


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, recante disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato [...]


§ 98.1.27181 - Legge 27 aprile 1999, n. 118.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, recante disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario

(G.U. 30 aprile 1999, n. 100)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, recante disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

     Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43.

     All'articolo 1:

     al comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Per il solo periodo 1995-1996, l'AIMA, nella esecuzione della rettifica di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 5 del 1998, e successive modificazioni, non applica le riduzioni della quota B in ottemperanza alle sentenze concernenti la illegittimità delle stesse riduzioni.";

     al comma 2, primo periodo, le parole: ", sulla base delle risultanze della relazione finale della commissione di garanzia quote latte" sono sostituite dalle seguenti: ", sulla base delle tipologie individuate nella relazione finale della commissione di garanzia quote latte", e al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le parole: "mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento";

     al comma 3, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", tenuto anche conto delle risultanze dei ricorsi relativamente al numero dei capi accertati";

     dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

     "3-bis. Entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione individuale di cui alla lettera b) del comma 3, i produttori sono tenuti a trasmettere copia della medesima al rispettivo acquirente, che si avvale delle risultanze della stessa ai fini del prelievo supplementare.

     3-ter. Le comunicazioni di cui alla lettera b) del comma 3 sono trasmesse dall'AIMA alle regioni e alle province autonome anche su supporto magnetico. Le regioni e le province autonome forniscono copia agli acquirenti, alle loro organizzazioni, nonché alle associazioni di produttori di latte riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 952/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997.";

     al comma 4, dopo le parole: "al comma 3,", sono inserite le seguenti: "lettera b),";

     dopo il comma 4, è inserito il seguente:

     "4-bis. In attesa dell'aggiornamento definitivo, le regioni e le province autonome sono autorizzate a rilasciare certificazioni provvisorie dei trasferimenti di azienda con quota o di sola quota che abbiano efficacia per il periodo 1999-2000, a condizione che tali trasferimenti riguardino aziende con quote ovvero solo quote, i cui dati siano stati regolarmente verificati ed accertati ai sensi della normativa vigente.";

     al comma 6, sono premesse le seguenti parole: "Ai fini della applicazione dei criteri di priorità di cui al comma 8"; le parole: "della direttiva n. 268/75/CEE, e successive modificazioni e codificazioni," sono sostituite dalle seguenti: "della direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975,";

     al comma 7, dopo le parole: "L'AIMA effettua la compensazione" sono inserite le seguenti: "sulla base di dati certi"; le parole: "15 settembre" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre";

     al comma 8, lettera a), dopo le parole: "di quota delle zone di montagna", sono aggiunte le seguenti: ", di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975"; alla lettera c), le parole: "regolamento (CE) n. 2081/93" sono sostituite dalle seguenti: "regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993"; la lettera e) è sostituita dalle seguenti:

     " e) in favore di tutti gli altri produttori titolari di quota;

     e-bis) in favore di tutti gli altri produttori";

     al comma 10, primo periodo, dopo le parole: "da presentarsi" sono inserite le seguenti: "o da inviare anche con lettera raccomandata";

     al comma 11, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o rideterminati dall'AIMA, nel caso in cui siano intervenute ordinanze giurisdizionali anche non definitive che hanno fatto obbligo agli acquirenti di restituire ai produttori gli importi trattenuti a titolo di anticipo per gli eventuali prelievi supplementari dovuti; la riscossione del prelievo addebitato a compensazione nazionale avvenuta viene effettuata dall'AIMA, previa intimazione del relativo pagamento, con riscossione coattiva mediante ruolo";

     al comma 15, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "secondo le modalità previste dalla legislazione tributaria"; il quarto periodo è sostituito dai seguenti: "In difetto, su comunicazione dell'acquirente da effettuare entro i successivi dieci giorni, l'AIMA, previa intimazione del relativo pagamento, effettua la riscossione coattiva del debito residuo mediante ruolo. Alle regioni e alle province autonome sono comunicati i produttori iscritti a ruolo.";

     al comma 16, primo periodo, la parola: "sei" è sostituita dalla seguente: "dieci"; dopo le parole: "idonea garanzia fideiussoria, a prima e semplice richiesta,", sono inserite le seguenti: "ovvero altra idonea garanzia, ai sensi del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 25 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 1995, ferma la responsabilità dell'acquirente per il versamento del prelievo,"; al secondo periodo, le parole: "almeno cinque giorni prima della scadenza" sono sostituite dalle seguenti: "almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza"; al terzo periodo, dopo le parole: "province autonome" sono aggiunte le seguenti: "che ne danno immediata comunicazione all'AIMA";

     al comma 17, i periodi dal secondo al quinto sono sostituiti dai seguenti: "Ove, nei trenta giorni successivi alla ricezione dell'elaborato, l'acquirente confermi le singole posizioni accertate, apponendo per ognuno il timbro e la firma per accettazione del legale rappresentante dell'azienda e provveda a restituire all'AIMA, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e alle regioni e province autonome l'elaborato stesso, che vale a tutti gli effetti come rettifica dei modelli L 1 a suo tempo inviati, la rettifica determina la non applicazione della revoca del riconoscimento prevista dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, e delle altre sanzioni amministrative previste, a carico dell'acquirente, dall'articolo 11 della legge 26 novembre 1992, n. 468. In ogni caso, gli accertamenti effettuati e le decisioni dei ricorsi di riesame costituiscono, a tutti gli effetti, modifica delle risultanze dei modelli L 1 a suo tempo inviati, ferme le procedure sanzionatorie previste dalla legge.";

     al comma 21, le parole: "sono ripartite tra le regioni e le province autonome in relazione alla produzione media regionale commercializzata accertata per i periodi 1995-1996 e 1996-1997" sono sostituite dalle seguenti: "sono ripartite tra le regioni e le province autonome, ai fini della assegnazione ai produttori titolari di quota, in misura proporzionale ai quantitativi individuali di riferimento allocati presso ciascuna regione e provincia autonoma accertati per i periodi 1995-1996 e 1996-1997 ai sensi del citato decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 5 del 1998"; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal periodo 1999-2000.";

     dopo il comma 21, sono inseriti i seguenti:

     "21-bis. In nessun caso possono beneficiare delle riassegnazioni ai sensi del comma 21 i produttori che nel corso dei periodi 1997-1998 e 1998-1999 hanno venduto ovvero affittato, in tutto o in parte, le quote di cui erano titolari.

     21-ter. In attesa della riforma del settore, i criteri e l'ordine di priorità stabiliti dal comma 8 si applicano anche per l'effettuazione della compensazione nazionale per il periodo 1999-2000. A tale periodo si applicano anche le disposizioni previste dal comma 10, in quanto compatibili, con esclusione dell'ultimo periodo del medesimo comma 10".