Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 55. Industria |
Capitolo: | 55.2 ristrutturazioni e riconversioni industriali |
Data: | 01/02/2016 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 1. |
§ 55.2.63 - L. 1 febbraio 2016, n. 13.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, recante disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA.
(G.U. 2 febbraio 2016, n. 26)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 4 DICEMBRE 2015, N. 191
All'articolo 1:
al comma 3, quarto periodo, la parola: «72» è sostituita dalla seguente: «73»;
dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. I commissari del Gruppo ILVA, al fine esclusivo dell'attuazione e della realizzazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria, come eventualmente modificato e integrato per effetto della procedura di cui al comma 8, sono autorizzati a contrarre finanziamenti statali, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia, per un ammontare fino a 800 milioni di euro, di cui fino a 600 milioni di euro nel 2016 e fino a 200 milioni di euro nel 2017. I finanziamenti statali di cui al periodo precedente sono erogati secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. I relativi importi sono iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Sugli importi erogati maturano interessi al tasso percentuale Euribor a 6 mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di uno spread pari al 3 per cento. I predetti importi sono rimborsati nel medesimo esercizio finanziario in cui sono stati erogati, ovvero in altro esercizio qualora si provveda in tal senso con apposita disposizione legislativa. I commissari del Gruppo ILVA devono tenere conto, ai fini dell'aggiudicazione con la procedura di cui al comma 2, degli impegni assunti dai soggetti offerenti e dell'incidenza di essi sulla necessità di ricorrere ai finanziamenti di cui al primo periodo da parte dell'amministrazione straordinaria. I criteri di scelta del contraente utilizzati dai commissari del Gruppo ILVA sono indicati in una relazione da trasmettere alle Camere entro il 30 luglio 2016. I crediti maturati dallo Stato per capitale e interessi sono soddisfatti, nell'ambito della procedura di ripartizione dell'attivo della società, in prededuzione, ma subordinatamente al pagamento, nell'ordine, dei crediti prededucibili di tutti gli altri creditori della procedura di amministrazione straordinaria, nonchè dei creditori privilegiati ai sensi dell'articolo 2751-bis, numero 1), del codice civile. È, comunque, fatto obbligo di promuovere le azioni di rivalsa, le azioni di responsabilità e di risarcimento nei confronti dei soggetti che hanno, anche indirettamente, cagionato i danni ambientali e sanitari, nonchè danni al Gruppo ILVA e al suo patrimonio.
6-ter. Le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1-ter, del
6-quater. All'articolo 1, comma 958, della
6-quinquies. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della
6-sexies. All'articolo 3, comma 1-ter, del
6-septies. Al comma 837 dell'articolo 1 della
a) le parole da: "L'organo commissariale" fino a: "Allo scopo," sono soppresse;
b) al quarto periodo, dopo le parole: "400 milioni di euro" sono inserite le seguenti: "per l'anno 2015".
6-octies. All'articolo 2-bis, comma 2-bis, del
6-novies. Al quarto periodo del comma 2 dell'articolo 53 della
6-decies. Per i lavoratori dello stabilimento ILVA di Genova Cornigliano, inseriti in contratti di solidarietà antecedentemente alla data di entrata in vigore del
6-undecies. A seguito del trasferimento dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, le somme eventualmente confiscate o comunque pervenute allo Stato in via definitiva all'esito di procedimenti penali, anche diversi da quelli per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale, a carico del titolare dell'impresa, ovvero, in caso di impresa esercitata in forma societaria, a carico dei soci di maggioranza o degli enti, ovvero dei rispettivi soci o amministratori, che prima del commissariamento di cui al
al comma 7, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017»;
dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. All'articolo 2-bis del
"2-ter. Le garanzie di cui al presente articolo sono concesse, nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 1 e di quanto previsto dall'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 20 agosto 2012, fino all'80 per cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria, a titolo gratuito e fino a un importo massimo garantito di 2,5 milioni di euro per impresa"»;
al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «del mare» sono inserite le seguenti: «, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA),» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e garantisce l'integrale e costante rispetto dei limiti di emissione stabiliti a livello europeo»;
dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. Per almeno cinque anni, l'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 4, comma 4-quater, del
il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. Per le modifiche e integrazioni del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e di altri titoli autorizzatori, diverse da quelle necessarie per l'attuazione del Piano industriale e autorizzate ai sensi del comma 8, trovano applicazione il titolo III-bis della parte seconda del
dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
«10-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i commissari del Gruppo ILVA inviano alle Camere una relazione sull'attività posta in essere con riguardo al materiale presente nello stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto che possa contenere amianto o materiale radioattivo».