Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.8 patrimonio |
Data: | 20/05/2003 |
Numero: | 116 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci degli enti locali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in [...] |
§ 41.8.14 - Legge 20 maggio 2003, n. 116.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci degli enti locali
(G.U. 28 maggio 2003, n. 122)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.La presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al
Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
“Art. 1-bis. - 1. Al comma 2 dell'articolo 146 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
Art. 1-ter. - 1. Dopo l'articolo 268-bis del testo unico delle leggi, sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
"Art. 268-ter. - (Effetti del ricorso alla procedura straordinaria di cui all'articolo 268-bis). - 1. Per gli enti i quali si avvalgono della procedura straordinaria prevista nell'articolo 268-bis vanno presi in conto, nella prosecuzione della gestione del risanamento, tutti i debiti comunque riferiti ad atti e fatti di gestione avvenuti entro il 31 dicembre dell'anno antecedente all'ipotesi di bilancio riequilibrato, anche se accertati successivamente allo svolgimento della procedura ordinaria di rilevazione della massa passiva. Questi debiti debbono comunque essere soddisfatti con i mezzi indicati nel comma 5 dello stesso articolo 268-bis, nella misura che con la stessa procedura è definita.
2. Sempre che l'ente si attenga alle disposizioni impartite ai sensi dell'articolo 268-bis, comma 5, non è consentito procedere all'assegnazione, a seguito di procedure esecutive, di ulteriori somme, maggiori per ciascun anno rispetto a quelle che risultano dall'applicazione del citato comma 5.
3. Fino alla conclusione della procedura prevista nell'articolo 268-bis, comma 5, nelle more della definizione dei provvedimenti previsti nel predetto articolo, per gli enti che si avvalgono di tale procedura o che comunque rientrano nella disciplina del comma 2 del medesimo articolo, non sono ammesse procedure di esecuzione o di espropriazione forzata, a pena di nullità, riferite a debiti risultanti da atti o fatti verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. Il divieto vale fino al compimento della procedura di cui al comma 5 del citato articolo 268-bis e comunque entro i limiti indicati nel decreto del Ministro dell'interno di cui allo stesso articolo 268-bis, comma 5, terzo periodo.
4. E' consentito in via straordinaria agli enti locali già dissestati, che non abbiano concluso la procedura di risanamento con la presentazione del rendiconto consuntivo, di accedere alla procedura di cui all'articolo 268-bis ove risulti l'insorgenza di maggiori debiti riferiti ad atti o fatti di gestione avvenuti entro il 31 dicembre dell'anno antecedente a quello del bilancio riequilibrato, tenuto conto anche di interessi, rivalutazioni e spese legali. A tal fine i consigli degli enti interessati formulano al Ministero dell'interno documentata richiesta in cui, su conforme parere del responsabile del servizio finanziario e dell'organo di revisione, è dato atto del fatto che non sussistono mezzi sufficienti a far fronte all'evenienza. Si applicano in tal caso agli enti locali, oltre alle norme di cui all'articolo 268-bis, quelle contenute nel presente articolo".
Art. 1-quater. - 1. Le disposizioni recate dall'articolo 1 del
2. La procedura prevista dall'articolo 1, commi 2 e 3, del
3. A favore degli enti locali delle regioni Molise e Puglia individuati con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 e del 15 novembre 2002 nonché del 9 gennaio 2003, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002, n. 272 del 20 novembre 2002 e n. 16 del 21 gennaio 2003, è disposta l'anticipazione di un importo pari al 50 per cento di quanto riscosso a titolo di imposta comunale sugli immobili come risultante dall'ultimo certificato sul rendiconto della gestione acquisito dal Ministero dell'interno. Le somme anticipate, da erogare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono portate in detrazione ai trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2003.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 46 della
5. All'articolo 7-bis del testo unico, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari".
6. All'articolo 227, comma 6, del testo unico, come sostituito dall'articolo 28, comma 6, della
7. I contributi a favore delle unioni di comuni e delle comunità montane svolgenti l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali previsti dalle vigenti disposizioni di legge, ad eccezione di quelli di cui al comma 2 dell'articolo 31 della
8. Qualora comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti facciano parte delle unioni di comuni, i parametri di riparto previsti dal decreto del Ministro dell'interno adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 8, della
9. Dall'attuazione dei commi 7 e 8 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
10. Il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 31 della
11. Per l'anno 2003, ai fini dell'attribuzione di trasferimenti erariali ed altre assegnazioni da parte del Ministero dell'interno, la popolazione delle province e dei comuni è calcolata in base ai dati consuntivi annuali forniti dall'ISTAT aggiornati al 31 gennaio 2003.
12. All'articolo 24, comma 3, della
13. All'articolo 29 della
Art. 1-quinquies. - 1. All'articolo 29 della
"6-bis. I comuni di nuova istituzione per i quali non è possibile operare il confronto con l'anno 2001 sono considerati quali comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti".
Art. 1-sexies. - 1. Si intendono esclusi dai vincoli previsti dall'articolo 34, comma 11, della
Art. 1-septies. - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, del