§ 12.1.7 - Regolamento 17 dicembre 1999, n. 2792.
Regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca.


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.1 questioni generali
Data:17/12/1999
Numero:2792


Sommario
Art. 1.  Obiettivi.
Art. 2.  Mezzi finanziari.
Art. 3.  Disposizioni comuni.
Art. 4.  Programmi pluriennali di orientamento per le flotte da pesca.
Art. 5.  Controllo dei programmi pluriennali di orientamento.
Art. 6.  Rinnovo della flotta e ammodernamento delle navi da pesca.
Art. 7.  Adeguamento dello sforzo di pesca.
Art. 8.  Società miste.
Art. 9.  Aiuti pubblici per il rinnovo della flotta e per l'armamento o l'ammodernamento dei pescherecci.
Art. 10.  Disposizioni comuni relative alle flotte da pesca.
Art. 11.  Piccola pesca costiera.
Art. 12.  Misure di carattere socioeconomico.
Art. 13.  Settori interessati.
Art. 14.  Promozione e ricerca di nuovi sbocchi.
Art. 15.  Azioni realizzate dagli operatori del settore.
Art. 16.  Arresto temporaneo delle attività e altre compensazioni finanziarie.
Art. 17.  Azioni innovative e assistenza tecnica.
Art. 18.  Rispetto delle condizioni d'intervento.
Art. 18  bis. Procedura per il trasferimento di navi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera d).
Art. 18  ter. Rapporti riguardanti il trasferimento di navi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera d).
Art. 19.  Aiuti di Stato e contributi finanziari obbligatori.
Art. 20.  Conversione monetaria.
Art. 21.  Modalità d'applicazione.
Art. 22.  Procedura del comitato.
Art. 23.  Comitati.
Art. 24.  Disposizioni transitorie.
Art. 25.  Entrata in vigore.


§ 12.1.7 - Regolamento 17 dicembre 1999, n. 2792. [1]

Regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca.

(G.U.C.E. 30 dicembre 1999, n. L 337).

 

Art. 1. Obiettivi.

     1. Il presente regolamento fornisce un quadro per l'insieme delle azioni strutturali relative al settore della pesca realizzate nel territorio di uno Stato membro, ferme restando le specificità regionali, al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1263/1999 e gli obiettivi della politica comune della pesca, in particolare la conservazione e la sostenibilità a lungo termine delle risorse.

     2. La politica strutturale nel settore è volta ad orientare ed agevolare la ristrutturazione dello stesso. Questa comprende azioni e misure di effetto durevole che contribuiscono al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1263/1999.

     3. Le misure adottate in virtù dei paragrafi 1 e 2 non aumentano lo sforzo di pesca [2].

 

     Art. 2. Mezzi finanziari. [3]

     Lo strumento finanziario di orientamento della pesca, in seguito denominato “SFOP”, può contribuire all'esecuzione delle azioni di cui ai titoli II, III e IV del presente regolamento nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca e nei settori contemplati dalla politica comune della pesca definiti all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

 

TITOLO I

Programmazione

 

     Art. 3. Disposizioni comuni.

     1. La programmazione di cui all'articolo 9, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/1999 si conforma agli obiettivi della politica comune della pesca e, in particolare, alle disposizioni del capitolo III del regolamento (CE) n. 2371/2002. A tal fine la programmazione sarà rivista laddove necessario e, in particolare, in applicazione delle limitazioni dello sforzo di pesca decise a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

     La programmazione riguarda tutti gli aspetti di cui ai titoli II, III e IV. [4]

     2. La programmazione di azioni cofinanziate dallo SFOP nelle regioni dell'obiettivo 1 si conforma all'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1263/1999.

La programmazione di azioni cofinanziate dallo SFOP al di fuori delle regioni dell'obiettivo 1 si conforma all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1263/1999. Si applicano l'articolo 14, l'articolo 15, paragrafo 2, l'articolo 15, paragrafo 3, primo comma, l'articolo 15, paragrafi 5, 6 e 7, e l'articolo 19, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1260/1999.

     3. I piani di sviluppo di cui all'articolo 9, lettera b), del regolamento (CE) n. 1260/1999 dimostrano che gli aiuti pubblici sono necessari al conseguimento degli obiettivi perseguiti e che, in particolare, senza tali aiuti i pescherecci di cui trattasi sarebbero nell'incapacità di modernizzarsi e che le previste misure non metteranno in pericolo lo sfruttamento sostenibile della pesca.

     Il contenuto dei piani è precisato nell'allegato I. [5]

     4. [6].

 

     Art. 4. Programmi pluriennali di orientamento per le flotte da pesca. [7]

 

     Art. 5. Controllo dei programmi pluriennali di orientamento. [8]

 

TITOLO II

Flotte da pesca [9]

 

     Art. 6. Rinnovo della flotta e ammodernamento delle navi da pesca. [10]

 

     Art. 7. Adeguamento dello sforzo di pesca.

     1. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per conformarsi alle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 2371/2002.

     Ove necessario, ciò è perseguito mediante l'arresto definitivo delle attività di pesca delle navi, ai sensi delle disposizioni dell'allegato III, o mediante la limitazione di tali attività ovvero mediante una combinazione delle due misure. [11]

     2. Le misure di arresto definitivo delle attività di pesca delle navi possono essere applicate soltanto a navi di età pari o superiore ai 10 anni.

     Tuttavia, fino al 30 giugno 2006, le navi di età pari o superiore ai cinque anni che non utilizzano attrezzi trainati possono formare oggetto di un trasferimento definitivo conformemente al paragrafo 3, lettera d). [12]

     3. L'arresto definitivo delle attività di pesca delle navi può essere perseguito attraverso:

     a) la demolizione della nave;

     b) fino al 31 dicembre 2004, il trasferimento definitivo della nave verso un paese terzo, anche nel quadro di una società mista ai sensi dell'articolo 8, previo accordo delle autorità competenti dello stesso, purché siano soddisfatti i seguenti criteri:

     i) esiste un accordo di pesca tra la Comunità europea e il paese terzo verso cui avviene il trasferimento e sussistono garanzie sufficienti che non si contravviene al diritto internazionale, in particolare per quanto riguarda la conservazione e la gestione delle risorse marine o altri obiettivi della politica comune della pesca, nonché le condizioni di lavoro dei pescatori.

     La Commissione può concedere deroghe caso per caso per i trasferimenti permanenti verso paesi terzi nel quadro di società miste, qualora gli interessi della Comunità non giustifichino la conclusione di un accordo di pesca e siano soddisfatte le altre condizioni per il trasferimento;

     ii) il paese terzo verso il quale sarà trasferita la nave non è uno dei paesi candidati all'adesione;

     iii) il trasferimento comporta una riduzione dello sforzo di pesca che interessa le risorse precedentemente sfruttate dalla nave trasferita; questo criterio non si applica tuttavia allorché la nave trasferita ha perso possibilità di pesca nell'ambito di un accordo di pesca con la Comunità o di un altro accordo;

     iv) qualora il paese terzo verso il quale sarà trasferita la nave non sia parte contraente o parte cooperante delle competenti organizzazioni regionali per la pesca, tale paese non è stato identificato da dette organizzazioni come un paese che consente modalità di pesca che mettono a repentaglio l'efficacia delle misure internazionali di conservazione. La Commissione pubblica periodicamente un elenco dei paesi interessati nella serie C della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee;

     c) la destinazione definitiva delle navi da pesca per scopi non di lucro diversi dalle attività di pesca;

     d) fino al 30 giugno 2006, il trasferimento definitivo di una nave verso un paese terzo colpito dallo tsunami verificatosi nell’Oceano Indiano nel dicembre 2004, purché siano soddisfatti i seguenti criteri:

     i) la nave ha una lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri e non supera i 20 anni di età;

     ii) lo Stato membro che autorizza il trasferimento si assicura che la nave sia pienamente idonea alla navigazione e adatta all’attività di pesca, che sia trasferita verso una regione colpita dallo tsunami a beneficio delle comunità danneggiate dal maremoto e che siano evitati effetti negativi sulle risorse alieutiche e sull’economia locale;

     iii) il trasferimento risponde alle necessità identificate dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura nella sua valutazione ed è conforme alle richieste formulate dal paese terzo. [13]

     4. [14].

     5. Gli aiuti pubblici all'arresto definitivo versati ai beneficiari non possono oltrepassare gli importi seguenti:

     a) premi per la demolizione:

     i) navi di 10 o 15 anni: i massimali che figurano nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato IV;

     ii) navi di età compresa tra 16 e 29 anni: i massimali che figurano nelle tabelle 1 e 2, diminuiti dell'1,5% per ogni anno in più rispetto ai 15 anni;

     iii) navi di 30 anni e più: i massimali che figurano nelle tabelle 1 e 2, diminuiti del 22,5%;

     b) premi per il trasferimento definitivo nell'ambito di una società mista: gli importi di cui all'articolo 8, paragrafo 3; nessun aiuto pubblico può essere tuttavia concesso a questo titolo per navi di stazza inferiore a 20 TSL o 22 GT, oppure di età pari o superiore a 30 anni [15];

     c) premi per altri trasferimenti definitivi verso un paese terzo: importi massimi dei premi per la demolizione di cui alla lettera a), diminuiti del 70 %. Nessun aiuto pubblico può essere tuttavia concesso a questo titolo per navi di stazza inferiore a 20 TSL o 22 GT, oppure di età pari o superiore a 30 anni [16];

     d) premi per la destinazione definitiva delle navi da pesca per scopi non di lucro diversi dalle attività di pesca: importi dei premi per la demolizione di cui alla lettera a) [17].

     6. In deroga al paragrafo 5, lettera a), gli aiuti pubblici per il trasferimento definitivo delle navi ai sensi del paragrafo 3, lettera d), sono calcolati nel modo seguente:

     i) alle navi di età compresa tra cinque e 15 anni si applica il premio previsto al paragrafo 5, lettera a), punto i), e alle navi di età compresa tra 16 e 20 anni si applica il premio previsto al paragrafo 5, lettera a), punto ii);

     ii) il premio previsto al paragrafo 5, lettera a), può essere aumentato del 20 % al fine di:

     — coprire le spese sostenute dagli organismi pubblici o privati incaricati dagli Stati membri di trasferire la nave nel paese terzo,

     — risarcire il proprietario della nave beneficiaria per aver provveduto ad attrezzarla e a renderla pienamente idonea alla navigazione e adatta all’attività di pesca nei paesi terzi interessati.

     Le navi per le quali è stata presentata una domanda di arresto definitivo delle attività di pesca alle autorità competenti di uno Stato membro anteriormente al 2 aprile 2005 possono altresì beneficiare dei premi previsti nel presente paragrafo. [18]

     7. [19].

 

     Art. 8. Società miste.

     1. Gli Stati membri possono adottare misure per promuovere la costituzione di società miste.

Ai fini del presente regolamento, per "società mista" s'intende una società commerciale con uno o più soci del paese terzo di iscrizione della nave.

     2. Oltre alle condizioni previste dall'articolo 7 e dall'allegato III per la concessione di un premio per il trasferimento definitivo, si applicano le condizioni seguenti:

     a) creazione e registrazione, ai sensi della legislazione del paese terzo, di una società commerciale, o assunzione di partecipazione nel capitale sociale di una società già registrata, il cui oggetto sia un'attività commerciale nel settore della pesca in acque poste sotto la sovranità o la giurisdizione del paese terzo; la partecipazione del socio comunitario dev'essere significativa e, di norma, compresa tra il 25% e il 75% del capitale sociale;

     b) passaggio della proprietà della nave trasferita in via definitiva alla società mista nel paese terzo; per un periodo di cinque anni la nave non può essere utilizzata per attività di pesca diverse da quelle autorizzate dalle autorità competenti del paese terzo, né da altri armatori.

     3. I premi per la costituzione di società miste non possono superare l'80% dell'importo massimo del premio per la demolizione di cui all'articolo 7, paragrafo 5, lettera a).

I premi non sono cumulabili con quelli di cui all'articolo 7, paragrafo 5, lettere a), c) e d).

     4. L'autorità di gestione versa al richiedente l'80% dell'importo del premio al momento del conferimento della nave alla società mista, previa presentazione della prova che il richiedente ha costituito una garanzia bancaria di importo pari al 20% del premio.

     5. Per cinque anni consecutivi a partire dalla data di costituzione della società mista o di assunzione di una partecipazione da parte del socio comunitario nel capitale della società, il richiedente presenta annualmente all'autorità di gestione una relazione sull'esecuzione del piano di attività, comprensiva di dati sulle catture e sui mercati di prodotti ittici, in particolare i prodotti sbarcati o esportati nella Comunità, corredata di documenti giustificativi nonché del bilancio e dello stato patrimoniale della società stessa. L'autorità di gestione trasmette la relazione alla Commissione per informazione.

     Il saldo del premio è versato al richiedente dopo cinque anni di attività e dopo che sia pervenuta la quinta relazione. [20]

     6. La garanzia è svincolata, se tutte le condizioni sono soddisfatte, al momento dell'approvazione della quinta relazione.

     7. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

 

     Art. 9. Aiuti pubblici per il rinnovo della flotta e per l'armamento o l'ammodernamento dei pescherecci. [21]

     1. Gli aiuti pubblici per il rinnovo della flotta e per l'armamento dei pescherecci, incluso l'impiego di tecniche di pesca più selettive e di sistemi di controllo dei pescherecci, o per l'ammodernamento dei pescherecci possono essere concessi soltanto alle seguenti condizioni e a quelle stabilite all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, e all'allegato III:

     a) gli aiuti pubblici per il rinnovo dei pescherecci possono essere concessi fino al 31 dicembre 2004;

     b) gli aiuti pubblici per il rinnovo dei pescherecci possono essere concessi soltanto per i pescherecci fino a 400 GT;

     c) aiuti pubblici per l'armamento dei pescherecci, incluso l'impiego di tecniche di pesca più selettive e di sistemi di controllo dei pescherecci, o per l'ammodernamento dei pescherecci possono essere concessi purché siano rispettate le seguenti condizioni:

     i) gli aiuti non riguardino la capacità in termini di stazza o di potenza;

     ii) gli aiuti non servano ad aumentare l'efficacia degli attrezzi da pesca;

     d) in deroga alla lettera c), punto i), gli aiuti pubblici per l'ammodernamento dei pescherecci possono essere concessi nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

     2. L'impatto della concessione di aiuti pubblici è indicato nella relazione annuale di esecuzione di cui all'articolo 21.

     3. Gli indicatori relativi alla concessione di aiuti pubblici per il rinnovo della flotta e l'ammodernamento dei pescherecci che figurano nei piani, come previsto all'allegato I, punto 2, lettera d), sono stabiliti a norma del presente articolo.

     4. Le spese ammissibili a titolo degli aiuti pubblici di cui al paragrafo 1 non possono superare gli importi seguenti:

     a) costruzione di pescherecci: il doppio dei massimali di cui alla tabella 1 dell'allegato IV;

     b) armamento e ammodernamento di pescherecci, compreso, se del caso e fino al 31 dicembre 2003, il costo della nuova misurazione della stazza ai sensi dell'allegato I della Convenzione per la stazzatura delle navi del 1969: i massimali di cui alla tabella 1 dell'allegato IV.

 

     Art. 10. Disposizioni comuni relative alle flotte da pesca.

     1. Gli aiuti pubblici per il rinnovo della flotta e per l'armamento e ammodernamento dei pescherecci possono essere ammessi soltanto se, entro i termini previsti, lo Stato membro ha ottemperato al regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, che definisce le caratteristiche dei pescherecci [22].

     2. [23].

     3. In ordine al cumulo degli aiuti pubblici alla flotta da pesca, si applicano le disposizioni seguenti:

     a) Nei cinque anni successivi alla concessione di un aiuto pubblico per la costruzione di una nave, le spese per l'armamento e l'ammodernamento della stessa non sono ammissibili agli aiuti, tranne che per l'attrezzatura relativa ai sistemi di controllo dei pescherecci o per i deterrenti acustici [24];

     b) i premi per l'arresto definitivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 5, e i premi per la costituzione di società miste ai sensi dell'articolo 8 non sono cumulabili con un altro aiuto comunitario concesso in applicazione del presente regolamento o dei regolamenti (CEE) n. 2908/83, (CEE) n. 4028/86 e (CE) n. 2468/98. Tali premi sono diminuiti:

     i) di una parte dell'importo precedentemente riscosso, in caso di armamento o ammodernamento; tale parte è calcolata pro rata temporis per il periodo di cinque anni precedente l'arresto definitivo o la costituzione dell'impresa mista;

     ii) dell'intero importo precedentemente riscosso, in caso di aiuto all'arresto temporaneo dell'attività ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del presente regolamento e ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2468/98, versato nell'anno che ha preceduto l'arresto definitivo o la costituzione dell'impresa mista;

     c) l'aiuto per l'attrezzatura relativa ai sistemi di controllo dei pescherecci non può essere aggiunto all'aiuto concesso ai sensi della decisione n. 2001/ 431/CE del Consiglio. [25]

     4. Un aiuto pubblico per il rinnovo o per l'ammodernamento e l'armamento a titolo del presente regolamento è rimborsato pro rata temporis qualora il peschereccio in questione sia radiato dallo schedario delle navi da pesca della Comunità, entro un periodo di dieci anni dal rinnovo, o entro un periodo di cinque anni dai lavori di ammodernamento. Il presente paragrafo non si applica alle navi trasferite ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera d) [26].

 

     Art. 11. Piccola pesca costiera.

     1. Ai fini del presente articolo, per “piccola pesca costiera” s'intende la pesca praticata da pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri e che non utilizzano attrezzi trainati di cui alla tabella 2, allegato I, del regolamento (CE) n. 2090/98 della Commissione del 30 settembre 1998 relativo allo schedario comunitario delle navi da pesca [27].

     2. Gli Stati membri possono adottare, a norma del presente articolo, altri provvedimenti previsti dal presente regolamento, complementari alle misure volte a migliorare le condizioni di esercizio della piccola pesca costiera.

     3. Qualora un gruppo composto da proprietari di navi o da nuclei familiari di pescatori attivi nel settore della piccola pesca costiera realizzi, in un ambito consorziale, un progetto collettivo integrato riguardante lo sviluppo o l'ammodernamento di questa attività di pesca, ai partecipanti può essere concesso un premio forfettario globale, cofinanziato dallo SFOP.

     4. Ai fini del paragrafo 3, possono essere considerati, tra l'altro, progetti collettivi integrati i seguenti progetti:

     - attrezzature di sicurezza a bordo e miglioramento delle condizioni sanitarie e lavorative,

     - innovazioni tecnologiche (tecniche di pesca più selettive) che non aumentano lo sforzo di pesca,

     - organizzazione della catena di produzione, trasformazione e commercializzazione (promozione e valore aggiunto dei prodotti),

     - formazione o riqualificazione professionale. [28]

     5. L'ammontare massimo del premio forfetario globale è limitato a 150.000 EUR per progetto collettivo integrato. L'autorità di gestione stabilisce l'ammontare del premio effettivamente versato e la ripartizione tra i beneficiari in funzione della portata del progetto e dell'impegno finanziario assunto da ciascun partecipante.

 

     Art. 12. Misure di carattere socioeconomico.

     1. Ai fini del presente articolo, per "pescatore" s'intende qualsiasi persona che eserciti la propria attività professionale principale a bordo di una nave da pesca marittima in attività.

     2. Gli Stati membri possono adottare, a favore dei pescatori, misure di carattere socioeconomico connesse all'adeguamento della capacità di pesca ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2371/2002 [29].

     3. Il contributo finanziario dello SFOP può intervenire soltanto con riguardo alle misure seguenti:

     a) cofinanziamento di regimi nazionali di aiuto al prepensionamento dei pescatori, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

     i) al momento del prepensionamento, l'età dei beneficiari della misura non deve essere inferiore di oltre dieci anni all'età pensionabile a norma della legislazione vigente nello Stato membro oppure i beneficiari devono avere almeno 55 anni di età;

     ii) i beneficiari possono dimostrare di esercitare da almeno 10 anni la professione di pescatore.

I contributi al regime normale di pensionamento dei pescatori durante il periodo di prepensionamento non sono tuttavia ammissibili alla partecipazione finanziaria dello SFOP.

In ciascuno Stato membro e per tutto il periodo di programmazione, il numero dei beneficiari non può essere superiore al numero dei posti di lavoro soppressi a bordo di navi da pesca a motivo dell'arresto definitivo delle attività di pesca a norma dell'articolo 7;

     b) concessione di pagamenti compensativi individuali ai pescatori che dimostrano di esercitare da almeno dodici mesi la professione di pescatore, sulla base di un costo ammissibile limitato a 10.000 EUR per singolo beneficiario e a condizione che la nave da pesca sulla quale erano imbarcati i beneficiari sia oggetto di una misura di arresto definitivo delle attività di pesca a norma dell'articolo 7;

     c) concessione di pagamenti compensativi individuali non rinnovabili ai pescatori che dimostrano di esercitare da almeno cinque anni la professione di pescatore per aiutarli:

     i) nella riconversione delle loro attività fuori dal settore della pesca marittima, nel quadro di un piano sociale individuale o collettivo, sulla base di un costo ammissibile limitato a 50 000 EUR per singolo beneficiario; l'autorità di gestione stabilisce l'ammontare individuale in funzione della portata del progetto di riconversione e dell'impegno finanziario assunto dal beneficiario;

     ii) nella diversificazione delle loro attività fuori dal settore della pesca marittima, nel quadro di progetti individuali o collettivi di diversificazione, sulla base di un costo ammissibile limitato a 20 000 EUR per singolo beneficiario; l'autorità di gestione stabilisce l'ammontare individuale in funzione della portata del progetto di diversificazione e dell'investimento realizzato dal beneficiario [30];

     d) concessione di premi individuali ai pescatori di età inferiore ai 35 anni che dimostrano di esercitare da almeno cinque anni la professione di pescatore o possono dimostrare una formazione professionale equivalente e che acquisiscono per la prima volta la proprietà e parte della proprietà di una nave da pesca, purché siano soddisfatti le seguenti condizioni:

     i) la nave da pesca deve avere una lunghezza fuori tutto compresa tra 7m e 24m; al momento dell'acquisizione della proprietà essa deve avere un'età compresa tra 10 e 20 anni, essere operativa ed essere iscritta nello schedario comunitario delle navi da pesca;

     ii) il trasferimento della proprietà non deve aver luogo nell'ambito dello stesso nucleo familiare fino al secondo grado di parentela;

     e) Qualora il Consiglio adotti un piano di recupero o la Commissione o uno o più Stati membri adottino misure speciali o di emergenza, i massimali dei contributi di cui alle lettere b) e c) possono essere aumentati del 20 %. Inoltre, non si applica l'obbligo di cessazione definitiva delle attività di pesca della nave su cui erano imbarcati i pescatori beneficiari di una misura compensativa, come previsto alla lettera b) [31].

     L'autorità di gestione determina l'importo di ciascun premio individuale, in particolare sulla base delle dimensioni e dell'età della nave e delle condizioni finanziarie dell'acquisto (costo dell'acquisizione della proprietà, livello e condizioni del prestito bancario, garanzia di terzi, se del caso, e/o altre agevolazioni di ingegneria finanziaria).

L'autorità di gestione stabilisce inoltre le altre condizioni e criteri secondo cui ha luogo l'acquisto.

L'importo del premio non può comunque superare il 10% del costo dell'acquisizione della proprietà, né la somma di 50.000 EUR.

     4. L'autorità di gestione adotta, in particolare mediante appropriati meccanismi di controllo, le disposizioni necessarie:

     a) affinché i beneficiari della misura di cui al paragrafo 3, lettera a), abbandonino definitivamente la professione di pescatore;

     b) affinché uno stesso pescatore non possa beneficiare di più di una delle misure di cui al paragrafo 3;

     c) affinché la compensazione di cui al paragrafo 3, lettera b) o lettera e), sia rimborsata pro rata temporis nel caso in cui il beneficiario riprenda la professione di pescatore prima che sia trascorso un anno dal versamento della compensazione a suo favore [32];

     d) i) affinché la compensazione di cui al paragrafo 3, lettera c), punto i), relativa alla riconversione sia rimborsata pro rata temporis nel caso in cui il beneficiario riprenda la professione di pescatore prima che siano trascorsi cinque anni dal versamento della compensazione a suo favore e

     ii) affinché la compensazione di cui al paragrafo 3, lettera c), punto ii), relativa alla diversificazione contribuisca alla riduzione dello sforzo di pesca dei pescherecci su cui lavorano i beneficiari; [33]

     e) per accertare che i beneficiari della misura di cui al paragrafo 3, lettera c), esercitino effettivamente una nuova attività;

     f) affinché il premio di cui al paragrafo 3, lettera d), sia rimborsato pro rata temporis in caso di trasferimento della proprietà acquisita dal beneficiario o qualora la nave sia soggetta ad arresto definitivo a norma dell'articolo 7, entro un periodo inferiore a cinque anni a partire dal versamento del premio.

     5. Tutte le disposizioni, i metodi di calcolo, i criteri e le altre norme stabilite dall'autorità di gestione ai fini dell'attuazione del presente articolo sono indicati nei complementi di programmazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

     6. Gli Stati membri possono varare misure di accompagnamento per i membri dell'equipaggio dei pescherecci interessati, finanziate a livello nazionale, per promuovere l'interruzione temporanea delle attività di pesca nel quadro dei piani di protezione delle risorse acquatiche [34].

 

TITOLO III

Protezione e sviluppo delle risorse acquatiche, acquacoltura, attrezzatura

dei porti di pesca, trasformazione e commercializzazione e pesca nelle acque interne

 

     Art. 13. Settori interessati.

     1. Gli Stati membri possono adottare, secondo le condizioni stabilite all'allegato III, misure volte ad incentivare gli investimenti di capitale nei seguenti settori:

     a) attività intese alla protezione e allo sviluppo delle risorse acquatiche, comprese le risorse di acqua dolce, ad eccezione del ripopolamento [35];

     b) acquacoltura;

     c) attrezzatura dei porti di pesca;

     d) trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

     e) pesca nelle acque interne.

     2. Il contributo dello SFOP può essere concesso soltanto ai progetti che:

     a) contribuiscono a rendere duraturo l'effetto economico del previsto miglioramento strutturale;

     b) offrono garanzie sufficienti circa la loro validità tecnica ed economica;

     c) scongiurano effetti negativi, in particolare il rischio di creazione di capacità di produzione eccedentarie.

 

TITOLO IV

Altre misure

 

     Art. 14. Promozione e ricerca di nuovi sbocchi.

     1. Gli Stati membri possono adottare, alle condizioni di cui all'allegato III, misure a favore di iniziative collettive di promozione e di ricerca di nuovi sbocchi per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura ed in particolare di:

     a) operazioni di certificazione della qualità, di etichettatura, di razionalizzazione delle denominazioni e di normalizzazione dei prodotti;

     b) campagne di promozione, comprese quelle destinate a valorizzare la qualità;

     c) indagini ed iniziative di tipo sperimentale in materia di consumo e mercati;

     d) organizzazione e partecipazione a fiere, saloni ed esposizioni;

     e) organizzazione di missioni di studio o commerciali;

     f) studi di mercato e sondaggi, compresi quelli aventi per oggetto le prospettive di commercializzazione di prodotti comunitari in paesi terzi;

     g) campagne di miglioramento delle condizioni di commercializzazione;

     h) consulenze e assistenza in materia di vendita, nonché servizi a favore di grossisti, dettaglianti e organizzazioni di produttori.

     2. Sono privilegiate le azioni:

     a) volte a garantire lo smaltimento di specie eccedentarie o insufficientemente sfruttate;

     b) realizzate da organizzazioni che hanno beneficiato di un riconoscimento ufficiale ai sensi del regolamento (CEE) n. 3759/92;

     c) realizzate congiuntamente da varie organizzazioni di produttori o da altre organizzazioni del settore riconosciute dalle autorità nazionali;

     d) volte a promuovere una politica di qualità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

     e) volte a promuovere i prodotti ottenuti secondo metodi rispettosi dell'ambiente.

     3. Le misure non possono essere orientate in funzione di determinate marche commerciali e non possono riferirsi ad alcun paese o zona geografica particolare, salvo nel caso specifico in cui il riconoscimento ufficiale dell'origine geografica di un prodotto o di un processo di produzione sia concesso a norma del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari. Il riferimento è ammesso unicamente a decorrere dalla data in cui la denominazione è iscritta nel registro previsto all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

 

     Art. 15. Azioni realizzate dagli operatori del settore.

     1. Gli Stati membri possono incentivare la costituzione ed agevolare il funzionamento delle organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (CEE) n. 3759/92.

     a) Un aiuto può essere concesso, nei tre anni successivi alla data di riconoscimento, alle organizzazioni di produttori costituite dopo il 1° gennaio 2000. L'importo di tale aiuto non può eccedere, nel primo, nel secondo e nel terzo anno rispettivamente, i seguenti limiti:

     i) il 3%, il 2% e l'1% del valore della produzione commercializzata dall'organizzazione di produttori;

     ii) il 60%, il 40% e il 20% delle spese di gestione dell'organizzazione di produttori.

     b) Fermi restando gli aiuti di cui alla lettera a), un aiuto può essere concesso alle organizzazioni di produttori che abbiano ottenuto il riconoscimento specifico di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3759/92 nei tre anni successivi alla data di tale riconoscimento specifico, per agevolare l'attuazione del loro piano di miglioramento della qualità della produzione. L'importo di tale aiuto non può eccedere, nel primo, nel secondo e nel terzo anno rispettivamente il 60%, il 50% e il 40% delle spese destinate dall'organizzazione all'attuazione del piano;

     c) gli aiuti di cui alle lettere a) e b) sono versati ai beneficiari finali nell'anno che segue quello per il quale l'aiuto è stato concesso e al più tardi il 31 dicembre 2008.

     2. Gli Stati membri possono incentivare azioni di interesse collettivo di durata limitata, che esulino dalle normali iniziative delle imprese private, realizzate con la fattiva partecipazione di addetti del settore ovvero da organizzazioni che operino per conto dei produttori o da altre organizzazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento dell'autorità di gestione, e tali da contribuire al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca.

     3. Le azioni ammissibili riguardano in particolare gli aspetti seguenti:

     a) gestione e controllo delle condizioni di accesso a talune zone di pesca e gestione dei contingenti;

     b) gestione dello sforzo di pesca;

     c) promozione dell'uso di attrezzi o metodi che l'autorità di gestione riconosce come più selettivi;

     d) promozione di misure tecniche di conservazione delle risorse;

     e) promozione di misure volte al miglioramento delle condizioni di lavoro e delle condizioni sanitarie dei prodotti, a bordo e a terra;

     f) attrezzature collettive per l'acquacoltura, ristrutturazione o sistemazione di impianti di acquacoltura, trattamento collettivo degli effluenti dell'allevamento acquicolo;

     g) eliminazione dei rischi patologici connessi alle attività di allevamento o dei parassiti presenti in bacini idrografici o ecosistemi litoranei;

     h) raccolta di dati di base o elaborazione di modelli di gestione ambientale riguardanti il settore della pesca e dell'acquacoltura, ai fini dell'approntamento di piani di gestione integrata delle zone costiere;

     i) organizzazione del commercio elettronico e del ricorso ad altre tecnologie dell'informazione, ai fini della diffusione di informazioni di carattere tecnico e commerciale;

     j) costituzione di vivai di imprese del settore e/o poli di centralizzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

     k) accesso alla formazione, in particolare a quella riguardante la qualità, e diffusione delle conoscenze a bordo delle navi e a terra;

     l) definizione e applicazione di sistemi per il miglioramento e il controllo della qualità, della rintracciabilità, delle condizioni sanitarie, degli strumenti statistici e dell'impatto ambientale;

     m) creazione di valore aggiunto nei prodotti (tra l'altro attraverso sperimentazione, innovazione, valore aggiunto ai sottoprodotti e ai prodotti accessori);

     n) miglioramento della conoscenza e della trasparenza della produzione e del mercato, compresi statistiche e studi economici [36].

     Le spese riconducibili al normale svolgimento del processo produttivo nelle aziende non sono ammissibili ai fini del presente paragrafo.

     4. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

 

     Art. 16. Arresto temporaneo delle attività e altre compensazioni finanziarie.

     1. Gli Stati membri possono concedere a pescatori e proprietari di navi indennità per l'arresto temporaneo delle attività, ove ricorrano le circostanze seguenti:

     a) evento non prevedibile dovuto in particolare a cause biologiche; l'indennità è concessa per un massimo di tre mesi consecutivi o di sei mesi per l'intero periodo 2000-2006. L'autorità di gestione fornisce previamente alla Commissione le motivazioni scientifiche dell'evento non prevedibile [37];

     b) mancato rinnovo o sospensione di un accordo di pesca, per le flotte comunitarie la cui attività dipende da tale accordo; l'indennità è concessa per sei mesi al massimo; può essere prorogata per altri sei mesi, a condizione che sia attuato un piano di riconversione della flotta interessata, approvato dalla Commissione;

     c) adozione di un piano di ricostituzione o gestione da parte del Consiglio o di misure di emergenza da parte della Commissione o di uno o più Stati membri; l'indennità è concessa da uno Stato membro per un anno e può essere prorogata per un altro anno [38].

     1 bis. Gli Stati membri possono concedere una compensazione finanziaria ai molluschicoltori nei casi in cui la contaminazione di molluschi dovuta alla proliferazione di plancton tossico o alla presenza di plancton contenente biotossina marina renda necessario, per la tutela della salute umana, sospendere la raccolta per più di quattro mesi consecutivi o qualora le perdite subite in seguito alla sospensione della raccolta durante un periodo di forti vendite rappresentino oltre il 35 % del fatturato annuo dell'impresa in questione, calcolato sulla base del fatturato medio dell'impresa nei tre anni precedenti. La compensazione non può essere concessa per più di sei mesi di sospensione della raccolta durante tutto il periodo compreso tra l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1421/2004 del Consiglio, del 19 luglio 2004 recante modifica del regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel settore della pesca e la fine del 2006 [39].

     2. Gli Stati membri possono accordare una compensazione finanziaria ai pescatori e ai proprietari di navi in caso di restrizioni tecniche imposte ad alcuni attrezzi o metodi di pesca dalla normativa comunitaria; il pagamento di tale aiuto, destinato a finanziare l'adeguamento tecnico, è limitato a sei mesi [40].

     3. Il contributo finanziario dello SFOP alle misure di cui ai paragrafi 1, 1 bis e 2 non può eccedere, per ciascuno Stato membro e per l'intero periodo 2000-2006, il maggiore dei due limiti seguenti: un milione di EUR o il 4% del contributo finanziario comunitario assegnato al settore nello Stato membro di cui trattasi [41].

     Tuttavia, nel caso di un piano di ricostituzione o gestione adottato dal Consiglio o di misure di emergenza decise dalla Commissione, i limiti di cui sopra possono essere oltrepassati a condizione che la misura preveda un programma di smantellamento volto a ritirare, entro due anni dall'adozione della misura, un numero di pescherecci che generano uno sforzo di pesca almeno pari a quello dei pescherecci sospesi dall'attività di pesca a seguito del piano o della misura di emergenza.

     Per ottenere l'approvazione della Commissione per un contributo finanziario dello SFOP, gli Stati membri notificano alla Commissione la misura e il calcolo dettagliato dei premi. La misura entra in vigore dopo che l'approvazione della Commissione è stata notificata allo Stato membro.

     L'autorità di gestione determina l'ammontare delle indennità e delle compensazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 nei singoli casi tenendo conto dei pertinenti parametri, quali ad esempio il danno realmente subito, l'intensità dello sforzo di riconversione, la portata del piano di recupero e l'impegno richiesto dall'adeguamento tecnico. [42]

     Qualora il Consiglio adotti un piano di recupero o la Commissione o uno o più Stati membri adottino misure di emergenza, non si applica l'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), punto ii) [43].

     4. Un periodico arresto stagionale delle attività di pesca e di acquacoltura non può beneficiare delle compensazioni di cui ai paragrafi 1, 1 bis, 2 e 3 [44].

 

     Art. 17. Azioni innovative e assistenza tecnica.

     1. Gli Stati membri prevedono, nei piani di cui all'articolo 3, paragrafo 3, e all'articolo 9, lettera b), del regolamento (CE) n. 1260/1999, i mezzi finanziari necessari all'esecuzione di studi, progetti pilota e dimostrativi ed azioni di formazione, assistenza tecnica, scambio di esperienze e pubblicità, connessi alla preparazione, all'attuazione, al controllo, alla valutazione o all'adeguamento dei programmi operativi e dei documenti unici di programmazione.

     2. Per "progetto pilota" si intende un progetto realizzato da un operatore economico, da un organismo scientifico o tecnico ovvero da altro organismo competente e destinato a dimostrare, in condizioni simili a quelle reali del settore produttivo, l'affidabilità tecnica e/o l'interesse economico di una tecnologia innovatrice, allo scopo di acquisire, e successivamente diffondere, conoscenze tecniche e/o economiche relative alla tecnologia sperimentata. Ad esso è sempre associata una forma di controllo scientifico di intensità e durata sufficienti per consentire il raggiungimento di risultati significativi; forma inoltre obbligatoriamente oggetto di relazioni scientifiche da presentare all'autorità di gestione. Quest'ultima trasmette senza indugio tali relazioni alla Commissione, per informazione.

     I progetti di pesca sperimentale possono essere presi in considerazione a questo titolo, purché siano connessi ad un obiettivo di conservazione delle risorse alieutiche e prevedano l'impiego di tecniche più selettive.

     Sono ammesse a beneficiare dell'aiuto come progetti pilota iniziative di ricerca applicata su scala ridotta, di importo totale non superiore a 150 000 EUR e di durata non superiore a tre anni, condotte da un operatore economico, da un organismo scientifico o tecnico, da un'organizzazione professionale rappresentativa ovvero da un altro organismo competente, purché contribuiscano agli obiettivi dello sviluppo sostenibile dell'acquacoltura nella Comunità [45].

     3. Le azioni di cui al paragrafo 1 possono riguardare, in particolare, gli aspetti di cui all'articolo 15, paragrafi 2 e 3, a condizione che siano realizzate su iniziativa di organismi pubblici o parapubblici o di altri organismi a tal fine designati dall'autorità di gestione.

Esse possono altresì comprendere la costruzione o la trasformazione di navi, a condizione che queste ultime siano esclusivamente destinate ad attività di ricerca e di formazione alieutica svolte da organismi pubblici o parapubblici, sotto la bandiera di uno Stato membro.

     4. Le azioni di cui al paragrafo 1 possono inoltre riguardare la promozione delle pari opportunità occupazionali tra uomini e donne che operano nel settore.

 

TITOLO V

Disposizioni generali e finanziarie

 

     Art. 18. Rispetto delle condizioni d'intervento. [46]

     L'autorità di gestione provvede affinché siano rispettate le condizioni specifiche d'intervento di cui all'allegato III.

     Essa accerta altresì la capacità tecnica dei beneficiari, la solidità economica delle imprese e il loro rispetto di tutte le norme della politica comune della pesca prima della concessione degli aiuti. Se, durante il periodo coperto dagli aiuti, emerge che il beneficiario non rispetta le norme della politica comune della pesca, l'aiuto è rimborsato a seconda della gravità della violazione.

     Norme particolareggiate per l'attuazione del presente articolo possono essere adottate conformemente all'articolo 23, paragrafo 2.

 

          Art. 18 bis. Procedura per il trasferimento di navi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera d). [47]

     1. Gli Stati membri notificano alla Commissione le navi di cui è previsto un trasferimento ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera d), nonché la destinazione prevista.

     2. Entro due mesi da tale notifica, la Commissione può comunicare allo Stato membro interessato che il trasferimento non soddisfa i criteri di cui all’articolo 7, paragrafo 3, lettera d), in particolare il punto iii) dello stesso. Se lo Stato membro interessato non è informato dalla Commissione entro due mesi dalla notifica, esso può procedere al trasferimento.

 

          Art. 18 ter. Rapporti riguardanti il trasferimento di navi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera d). [48]

     1. Entro il 30 settembre 2005 e ogni tre mesi successivamente a tale data, gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni disponibili sui trasferimenti di navi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera d).

     2. Sulla base delle informazioni di cui al paragrafo 1 e di qualsiasi altra informazione, ogni sei mesi la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio un rapporto riguardante i trasferimenti di navi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera d).

     3. Nel rapporto annuale di cui all’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1260/1999 sull’attuazione degli interventi dello SFOP, e presentato alla Commissione nel 2007, gli Stati membri inseriscono un capitolo sui trasferimenti di navi effettuati ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera d) del presente regolamento.

 

     Art. 19. Aiuti di Stato e contributi finanziari obbligatori. [49]

     1. Fatto salvo il paragrafo 2, agli aiuti concessi dagli Stati membri al settore della pesca e dell'acquacoltura si applicano gli articoli 87, 88 e 89 del trattato.

     2. Gli articoli 87, 88 e 89 del trattato non si applicano ai contributi finanziari obbligatori degli Stati membri alle misure cofinanziate dalla Comunità e previste dai piani di sviluppo di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento e definiti all'articolo 9, lettera b), del regolamento (CE) n. 1260/1999 o all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2370/2002, del 20 dicembre 2002, che istituisce una misura comunitaria per la demolizione dei pescherecci.

     3. Le misure che prevedono finanziamenti pubblici superiori a quanto stabilito dal presente regolamento o dal regolamento (CE) n. 2370/2002 relativamente ai contributi finanziari obbligatori di cui al paragrafo 2, sono considerate globalmente sulla base del paragrafo 1.

 

     Art. 20. Conversione monetaria.

     Per gli Stati membri che non fanno parte della "zona euro", gli importi in euro fissati dal presente regolamento sono convertiti in moneta nazionale mediante il tasso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.

Il tasso di conversione è quello vigente il 1° gennaio dell'anno in cui lo Stato membro decide la concessione dei premi o degli aiuti.

 

     Art. 21. Modalità d'applicazione.

     La forma dei consuntivi di spesa e delle relazioni annuali di esecuzione è stabilita dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

 

     Art. 22. Procedura del comitato. [50]

     Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento concernenti i punti citati negli articoli 8, 15, 18 e 21 sono adottate secondo la procedura del comitato di gestione di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

 

     Art. 23. Comitati.

     1. La Commissione è assistita:

     a) per l'attuazione degli articoli 8, 15, 18 e 21 da parte del comitato per le strutture del settore della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1260/1999 [51]; e

     b) per l'attuazione degli articoli 9 e 10 da parte del comitato del settore della pesca e dell'acquacoltura istituito dall'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2371/2002 [52].

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

     3. I comitati adottano i propri regolamenti interni.

 

     Art. 24. Disposizioni transitorie.

     Sono abrogati, con decorrenza degli effetti dal 1° gennaio 2000:

     - il regolamento (CE) n. 2468/98;

     - l'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, e l'articolo 7 bis del regolamento (CEE) n. 3759/92;

     - il regolamento (CEE) n. 3140/82.

Tuttavia, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi agli aiuti, alle azioni e ai progetti approvati fino al 31 dicembre 1999.

I riferimenti ai regolamenti e agli articoli abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

 

     Art. 25. Entrata in vigore.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

Allegato I

Contenuto dei piani

 

     1. Descrizione quantificata della situazione effettiva per ciascuno dei settori di cui ai titoli II, III e IV

     a) Aspetti positivi e carenze.

     b) Bilancio delle azioni realizzate ed impatto delle risorse finanziarie mobilitate nel corso degli anni precedenti.

     c) Necessità del settore [53].

 

     2. Strategia di ristrutturazione del settore

     a) Risultati delle consultazioni e delle misure adottate per associare, ai livelli appropriati, le autorità e gli organismi competenti, nonché le parti socioeconomiche.

     b) Obiettivi:

     i) obiettivi generali nell'ambito della politica comune della pesca;

     ii) aspetti giudicati prioritari;

     iii) obiettivi specifici per ciascun settore d'intervento (quantificati se possibile).

     c) Dimostrazione che l'aiuto pubblico è necessario al conseguimento degli obiettivi; disposizioni adottate per evitare gli effetti perniciosi, in particolare per quanto attiene ai rischi di un eccesso di capacità del settore.

     d) Flotta:

     i) indicatori relativi all'evoluzione della flotta rispetto agli obiettivi dei piani di recupero o gestione [54];

     ii) tecniche e attrezzi da pesca da privilegiare in caso di riconversione delle attività di pesca.

     e) Impatto previsto (in termini di occupazione, produzione, ecc.).

 

     3. Mezzi previsti per conseguire gli obiettivi

     a) Misure previste (giuridiche, finanziarie o di altro tipo) in ogni settore per realizzare i progetti, in particolare i regimi di aiuti.

     b) Tabella finanziaria indicativa relativa all'intero periodo di programmazione, con il riepilogo delle risorse finanziarie comunitarie, nazionali, regionali o di altro tipo previste per ciascun settore d'intervento.

     c) Esigenze in termini di studi, progetti pilota e dimostrativi, azioni di formazione, assistenza tecnica e pubblicità connessi alla preparazione, all'attuazione, al controllo, alla valutazione o all'adeguamento delle misure in questione.

 

     4. Realizzazione

     a) Autorità di gestione designata dallo Stato membro.

     b) Disposizioni adottate per garantire un'attuazione efficace e adeguata, anche in materia di controllo e valutazione; definizione degli indicatori quantificati.

     c) Disposizioni relative ai controlli, alle sanzioni e alle misure di pubblicità.

     d) Flotta:

     i) metodi previsti per seguire l'evoluzione delle risorse alieutiche, in particolare di quelle a rischio;

     ii) per gli attrezzi fissi, sistema di sorveglianza dello sforzo di pesca, comprese le variazioni del numero e della dimensione degli attrezzi.

 

 

Allegato II [55]

Contenuto minimo dei successivi programmi pluriennali

di orientamento (PPO) relativi alla flotta da pesca

 

     (Omissis)

 

 

Allegato III

Condizioni specifiche e criteri d'intervento

 

     1. Attuazione delle misure relative alle attività della flotta da pesca (Titolo II) [56]

 

     1.0. Età delle navi [57]

     Ai fini del presente regolamento, l'età di una nave è un numero intero definito come la differenza tra l'anno in cui l'autorità di gestione ha deciso la concessione di un premio o di un aiuto e l'anno di entrata in servizio, quale definito dal regolamento (CEE) n. 2930/86.

 

     1.1. Arresto definitivo (articolo 7, paragrafo 3)

     a) L'arresto definitivo può riguardare solamente navi che abbiano esercitato l'attività di pesca per almeno 75 giorni in mare in ciascuno dei due periodi di 12 mesi precedenti la data di richiesta di arresto definitivo oppure, eventualmente, per almeno l'80% del numero di giorni in mare consentiti dalla normativa nazionale in vigore per la nave in questione.

     Nel mar Baltico, la cifra di 75 giorni è ridotta a

     - 60 giorni per le navi iscritte nei porti situati a nord di 59°30'N;

     - 40 giorni per le navi iscritte nei porti situati a nord di 59°30'N e praticanti la pesca del salmone.

     b) Devono essere rispettate le seguenti condizioni:

     i) prima dell'arresto definitivo, la nave deve essere iscritta nel registro delle navi da pesca della Comunità;

     ii) al momento della decisione relativa alla concessione del premio, la nave deve essere operativa;

     iii) dopo l'arresto definitivo, la licenza di pesca deve essere annullata e la nave deve essere dichiarata definitivamente cancellata dal registro delle navi da pesca comunitario;

     iv) in caso di trasferimento definitivo verso un paese terzo, la nave deve essere immediatamente iscritta nel registro del paese terzo ed è soggetta a un divieto definitivo di ritorno nelle acque comunitarie.

     c) In caso di perdita della nave nel periodo compreso tra la decisione relativa alla concessione del premio e l'arresto definitivo effettivo, l'autorità di gestione effettua una rettifica finanziaria corrispondente all'indennizzo versato dall'assicurazione.

     d) Una nave che venga trasferita in un paese terzo ai fini della sostituzione di una nave sinistrata di una società mista ai sensi dell'articolo 8 non può beneficiare di aiuti pubblici ai sensi dell'articolo 7.

 

     1.2. Società miste (articolo 8)

     a) Oltre alle condizioni richieste per il trasferimento definitivo di una nave verso un paese terzo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera b), e del punto 1.1 del presente allegato, la nave trasferita nell'ambito di una società mista deve soddisfare le seguenti condizioni:

     i) essere in attività, almeno da cinque anni, sotto la bandiera di uno Stato membro della Comunità:

     - nelle acque comunitarie

     - e/o nelle acque di un paese terzo ai sensi di un accordo di pesca con la Comunità o di un altro accordo

     - e/o in acque internazionali in cui la pesca sia disciplinata da una convenzione internazionale;

     ii) essere dotata, entro sei mesi a decorrere dalla decisione relativa alla concessione del premio, di attrezzature tecniche che permettano di operare nelle acque del paese terzo alle condizioni indicate nell'autorizzazione a svolgere attività di pesca rilasciata dalle autorità del paese terzo; essere conforme ai requisiti comunitari in materia di sicurezza e adeguatamente assicurata, come stabilito dall'autorità di gestione; gli eventuali costi relativi a tale armamento non sono ammissibili ai fini dell'aiuto comunitario.

     b) All'atto della presentazione di una domanda di premio per società miste, il beneficiario deve fornire all'autorità di gestione i seguenti ragguagli:

     i) descrizione della nave, che indichi in particolare il numero interno, l'iscrizione, la stazza e la potenza, nonché l'anno di entrata in servizio;

     ii) relativamente agli ultimi cinque anni: servizio e attività della nave (e condizioni per l'esercizio dell'attività); indicazione delle zone di pesca (acque comunitarie/altre acque); eventuali aiuti ottenuti in precedenza a livello comunitario e/o nazionale o regionale;

     iii) dimostrazione della redditività economica del progetto, comprendente in particolare:

     - un piano finanziario, che indichi i contributi dei vari azionisti in natura o in liquidità; livello di partecipazione dei partner comunitari o del paese terzo; percentuale del premio di cui all'articolo 7, paragrafo 5, lettera b), da investire in liquidità nel capitale della società mista;

     - un piano di attività per un periodo di almeno cinque anni, che indichi in particolare le zone di pesca, le zone di sbarco e la destinazione finale delle catture;

     iv) una copia del contratto di assicurazione.

     c) Per un periodo di cinque anni a decorrere dal conferimento della nave alla società mista, il beneficiario deve rispettare le seguenti condizioni:

     i) qualsiasi cambiamento delle condizioni di utilizzo della nave (in particolare un cambiamento di socio, una modifica del capitale sociale della società mista, un cambiamento di bandiera, un cambiamento della zona di pesca), ferme restando le limitazioni imposte dall'articolo 8, paragrafo 2, è soggetto all'autorizzazione preventiva dell'autorità di gestione; ii) una nave persa a seguito di un naufragio dev'essere sostituita da una nave equivalente entro un anno a decorrere dal naufragio.

     d) Se le condizioni di cui alle lettere a) e b) non sono soddisfatte al momento della presentazione della domanda di premio per società miste, l'aiuto pubblico è limitato al premio per il trasferimento definitivo di cui all'articolo 7, paragrafo 5, lettera c).

     e) Ferme restando le disposizioni dell'articolo 29, paragrafo 4, e dell'articolo 38 del regolamento (CE) n. 1260/1999, l'autorità di gestione procede a una rettifica finanziaria della differenza tra il premio per società miste ed il premio per il trasferimento definitivo della nave in questione (in seguito denominata "differenza") nei seguenti casi:

     i) qualora il beneficiario notifichi all'autorità di gestione un cambiamento delle condizioni di utilizzo tale da determinare l'inosservanza delle condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento (compresi la vendita della nave, il trasferimento di partecipazioni da parte del partner comunitario o il ritiro dell'armatore comunitario dalla società mista), si procede a una rettifica finanziaria di entità pari ad una parte dell'importo della differenza; tale parte è calcolata pro rata temporis del periodo di cinque anni;

     ii) qualora, all'atto di un controllo, le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento e alla lettera c) del presente punto non risultino rispettate, si procede a una rettifica finanziaria di entità pari alla differenza;

     iii) qualora il beneficiario non presenti le relazioni sull'attività di cui all'articolo 8, paragrafo 5, del presente regolamento, dopo un'ingiunzione indirizzatagli dall'autorità di gestione, si procede a una rettifica finanziaria di entità pari ad una parte dell'importo della differenza; tale parte è calcolata pro rata temporis del periodo di cinque anni;

     iv) in caso di perdita e mancata sostituzione della nave, si procede a una rettifica finanziaria di entità pari all'importo della differenza; tale parte è calcolata pro rata temporis del periodo di cinque anni.

 

     1.3. Rinnovo della flotta (articolo 9) [58]

     a) Le navi devono essere costruite nel rispetto dei regolamenti e delle direttive vigenti in materia di igiene, sicurezza, sanità, qualità dei prodotti e condizioni di lavoro, nonché delle disposizioni comunitarie sulla misurazione delle navi e sul controllo delle attività di pesca.

     b) Le navi sono iscritte nel registro delle navi da pesca della Comunità.

     c) Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lettera d), il trasferimento della proprietà di un peschereccio non dà diritto a un aiuto comunitario.

 

     1.4. Ammodernamento e armamento dei pescherecci (articolo 9) [59]

     a) Le navi devono essere iscritte nel registro delle navi da pesca della Comunità da almeno cinque anni, tranne che per l'attrezzatura relativa ai sistemi di controllo dei pescherecci o ai deterrenti acustici. In occasione dei lavori di ammodernamento, le modifiche delle loro caratteristiche devono essere comunicate al registro e la loro misurazione deve essere conforme alle disposizioni comunitarie [60];

     b) gli investimenti dovrebbero riguardare:

     i) la razionalizzazione delle attività di pesca mediante l'uso di tecnologie di pesca e metodi a bordo maggiormente selettivi o a basso impatto per evitare catture accessorie non desiderabili diverse da quelle previste dalla normativa comunitaria,

     e/o

     ii) il miglioramento della qualità e della sicurezza dei prodotti pescati e conservati a bordo, l'uso di tecniche di pesca più selettive e di tecniche migliori di conservazione e l'applicazione delle disposizioni giuridiche e regolamenti in campo sanitario,

     e/o

     iii) il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza, e/o [61]

     iv) l’acquisto di deterrenti acustici a norma del regolamento (CE) n. 812/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce misure relative alla cattura accidentale di cetacei nell'ambito della pesca [62].

     Ferme restando le disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 2, la sostituzione degli attrezzi da pesca non è considerata una spesa ammissibile, a meno che il peschereccio non sia soggetto a un piano di recupero e non sia tenuto a cessare la partecipazione all'attività di pesca in questione e a pescare altre specie con attrezzi diversi. In tal caso la Commissione può decidere che la prima sostituzione degli attrezzi da pesca, nel caso in cui le possibilità di pesca siano notevolmente ridotte da un piano di recupero, può essere considerata una spesa ammissibile [63].

 

     1.5. Misure socioeconomiche (articolo 12) [64]

     Le misure per sostenere la riqualificazione professionale dei pescatori e la diversificazione delle loro attività in settori diversi dalla pesca marittima devono contribuire a una riduzione dello sforzo di pesca dei beneficiari anche se questi ultimi continuano la loro attività di pesca a tempo parziale.

 

     2. Investimenti nei settori di cui al titolo III

 

     2.0. Disposizioni generali

     a) I progetti concernenti le imprese possono riguardare investimenti materiali destinati alla produzione e alla gestione (costruzione, ampliamento, attrezzatura e ammodernamento degli impianti).

     b) Sono ammissibili gli investimenti materiali volti a migliorare le condizioni di igiene o di salute dell'uomo o degli animali e la qualità dei prodotti o a ridurre i danni all'ambiente e, se del caso, ad aumentare la produzione stessa.

     c) Il trasferimento di proprietà di un'azienda non dà diritto ad un aiuto comunitario.

 

     2.1. Protezione ed evoluzione delle risorse acquatiche

     Le spese ammissibili al contributo dello SFOP riguardano l'installazione di elementi fissi o mobili destinati a proteggere e sviluppare le risorse acquatiche, il ripristino di fiumi e laghi, comprese le aree di riproduzione e la facilitazione della migrazione verso monte e verso valle delle specie migratorie nonché la sorveglianza scientifica dei progetti; questi ultimi devono [65]:

     a) presentare un interesse collettivo;

     b) essere realizzati da organismi pubblici o parapubblici, da organizzazioni professionali riconosciute o da altri organismi designati a tal fine dall'autorità di gestione;

     c) non esercitare effetti negativi sull'ambiente acquatico.

     Ogni progetto deve prevedere una sorveglianza scientifica dell'azione per un periodo almeno quinquennale, compresa in particolare la valutazione e il controllo dell'evoluzione delle risorse acquatiche della zona marina interessata. Ogni anno l'autorità di gestione trasmette alla Commissione, per informazione, le relazioni sulla sorveglianza scientifica.

 

     2.2. Acquacoltura [66]

     a) Ai fini del presente regolamento per “acquacoltura” si intende l'allevamento o la coltura di organismi acquatici che comporta l'impiego di tecniche al fine di aumentare, al di là delle capacità naturali dell'ambiente, la resa degli organismi in questione; questi ultimi rimangono di proprietà di una persona fisica o giuridica durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compreso il raccolto;

     b) i responsabili dei progetti di piscicoltura intensiva trasmettono all'autorità di gestione, unitamente alla domanda di aiuto pubblico, le informazioni di cui all'allegato IV della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. L'autorità di gestione decide se il progetto debba essere oggetto di una valutazione ai sensi degli articoli da 5 a 10 della suddetta direttiva. Se l'aiuto pubblico viene concesso, i costi relativi alla raccolta di dati sull'impatto ambientale e gli eventuali costi della valutazione possono beneficiare di un contributo dello SFOP;

     c) sono ammissibili le spese iniziali sostenute dalle imprese acquicole per partecipare al sistema comunitario di ecogestione e audit istituito dal regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), nonché gli investimenti che riguardano i lavori di sistemazione o di miglioramento dei circuiti idraulici all'interno delle imprese acquicole e quelli relativi alle imbarcazioni di servizio;

     d) i pescherecci, come definiti all'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2371/2002, del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca, anche se utilizzati esclusivamente per le attività acquicole, non sono considerati imbarcazioni di servizio;

     e) tra le misure relative all'acquacoltura contenute nei programmi cofinanziati dallo SFOP è data priorità ai seguenti aspetti:

     i) sviluppo di tecniche che riducano in modo sostanziale gli effetti sull'ambiente,

     ii) miglioramento di attività acquicole tradizionali importanti per mantenere il tessuto sociale e ambientale di determinate zone;

     iii) ammodernamento di imprese esistenti;

     iv) misure a vantaggio dell'acquacoltura rientranti nel campo di applicazione degli articoli 14 e 15 del presente regolamento;

     v) diversificazione delle specie allevate;

     f) In deroga alle disposizioni dell'allegato IV, punto 2, tabella 3, gruppo 3, e fatte salve le aliquote di contributo per le regioni ultraperiferiche, si applicano le seguenti aliquote di contributo:

     i) per investimenti riguardanti l'utilizzo di tecniche che riducono in modo sostanziale gli effetti sull'ambiente o riguardanti progetti di piscicoltura vantaggiosi per l'ambiente, la partecipazione dei beneficiari privati (C) è pari ad almeno il 30 % delle spese ammissibili nelle regioni dell'obiettivo 1 e ad almeno il 50 % di tali spese nelle altre regioni. La valutazione dei vantaggi per l'ambiente compete al promotore e viene convalidata dall'autorità di gestione. Se l'aiuto pubblico è concesso, i costi relativi alla suddetta valutazione possono beneficiare di un contributo dello SFOP;

     ii) per investimenti riguardanti la costruzione di nuovi impianti di piscicoltura intensiva non compresi tra le priorità di cui alla lettera e), la partecipazione dei beneficiari privati (C) è pari ad almeno il 50 % delle spese ammissibili nelle regioni dell'obiettivo 1 e ad almeno il 70 % di tali spese nelle altre regioni.

 

     2.3. Attrezzatura dei porti di pesca

     Saranno considerati prioritari gli investimenti che presentano un interesse per la comunità di pescatori del porto e contribuiscono allo sviluppo generale dello stesso e al miglioramento dei servizi offerti ai pescatori. Tali investimenti devono riguardare in particolare impianti e attrezzature destinati a

     a) migliorare le condizioni di sbarco, di trattamento e di magazzinaggio dei prodotti della pesca nei porti;

     b) coadiuvare le attività delle navi da pesca (rifornimento di carburante e di ghiaccio, approvvigionamento d'acqua, manutenzione e riparazione delle navi da pesca);

     c) sistemare le banchine, nell'intento di migliorare le condizioni di sicurezza al momento dell'imbarco o dello sbarco dei prodotti.

 

     2.4. Trasformazione e commercializzazione

     a) Ai fini del presente regolamento, per "trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura" si intende l'intera serie di operazioni di manutenzione, trattamento, produzione e distribuzione effettuate tra il momento dello sbarco o della pesca e la fase del prodotto finale.

     b) Non sono ammissibili gli investimenti riguardanti:

     i) i prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati ad essere utilizzati e trasformati per fini diversi dal consumo umano, salvo qualora si tratti d'investimenti concernenti esclusivamente il trattamento, la trasformazione e la commercializzazione degli scarti dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura,

     ii) il commercio al dettaglio.

     c) In deroga alle disposizioni dell'allegato IV, paragrafo 2, tabella 3, gruppo 3, qualora gli investimenti riguardino impianti collettivi o tecniche che riducono in modo sostanziale gli effetti sull'ambiente, la partecipazione dei beneficiari privati (C) può essere limitata al 30% delle spese ammissibili nelle regioni dell'obiettivo 1 e al 50% di tali spese nelle altre regioni, invece che al 40% e al 60% rispettivamente.

 

     2.5. Pesca nelle acque interne

     a) Ai fini del presente regolamento per "Pesca nelle acque interne" si intende la pesca a fini commerciali effettuata da navi che svolgono la loro attività esclusivamente nelle acque interne del territorio degli Stati membri e alle quali non si applicano le disposizioni del titolo II.

     b) Quando l'investimento riguarda la costruzione di una nave destinata alla pesca nelle acque interne, si applicano le disposizioni dell'allegato III, punto 1.3, lettera a).

     c) Quando l'investimento riguarda l'ammodernamento di una nave destinata alla pesca nelle acque interne, si applicano le disposizioni dell'allegato III, punto 1.4, lettera b).

     d) Non sono ammissibili gli investimenti che rischiano di alterare l'equilibrio tra la dimensione della flotta e le corrispondenti risorse di pesca disponibili.

     e) Non sono ammissibili i premi per la demolizione delle navi destinate alla pesca nelle acque interne.

     f) L'autorità di gestione adotta tutte le misure necessarie per assicurare che le navi che ricevono un contributo dello SFOP ai sensi dell'articolo 13 continuino a pescare esclusivamente nelle acque interne.

 

     3. Promozione e ricerca di nuovi sbocchi (articolo 14)

     a) Le spese ammissibili riguardano in particolare:

     i) i costi per agenzie pubblicitarie ed altri fornitori di servizi nell'ambito della preparazione e della realizzazione delle azioni,

     ii) l'acquisto o l'affitto di spazi per iniziative affidate ai mass media, la creazione di slogan o di marchi per la durata delle azioni,

     iii) i costi per la stampa del materiale, per il personale esterno, per i locali ed i veicoli necessari nell'ambito delle azioni condotte.

     b) Non sono ammissibili i costi di funzionamento a carico del beneficiario (personale, materiale, veicoli, ecc.).

 

 

Allegato IV

Massimali e tassi d'intervento

 

     1. Massimali relativi alle flotte da pesca (titolo II)

 

     TABELLA 1 [67]

 

Categoria di nave per stazza (GT)

EUR

0<10

11.000/GT + 2.000

10<25

5.000/GT + 62.000

25<100

4.200/GT + 82.000

100<300

2.700/GT + 232.000

300<500

2.200/GT + 382.000

500 e oltre

1.200/GT + 882.000

 

     TABELLA 2

 

Categoria di nave per stazza (SL)

EUR

0<25

8.200/tsl

25<50

6.000/tsl +

50<100

5.400/tsl + 85.000

100<250

2.600/tsl + 365.000

 

 

     A decorrere dal 1° gennaio 2000 per le navi di lunghezza tra perpendicolari superiore a 24 metri, e a decorrere dal 1° gennaio 2004 per tutte le navi, si applica esclusivamente la tabella 1.

 

     2. Tassi di partecipazione finanziaria [68]

     a) Per tutte le azioni di cui ai titoli II, III e IV, il contributo finanziario comunitario (A), l'intero contributo finanziario pubblico (nazionale, regionale e altro) dello Stato membro interessato (B) e, eventualmente, il contributo finanziario dei beneficiari privati (C) sono soggetti ai seguenti limiti, espressi in percentuale dei costi ammissibili.

     Gruppo 1:

     Premi per l'arresto definitivo delle attività (articolo 7), premi per la costituzione di società miste (articolo 8), piccola pesca costiera (articolo 11), misure di carattere socioeconomico (articolo 12), protezione e sviluppo delle risorse acquatiche [articolo 13, paragrafo 1, lettera a)], attrezzatura dei porti di pesca senza partecipazione finanziaria di beneficiari privati [articolo 13, paragrafo 1, lettera c)], promozione e ricerca di nuovi sbocchi senza partecipazione finanziaria di beneficiari privati (articolo 14), azioni realizzate dagli operatori del settore senza partecipazione finanziaria di beneficiari privati (articolo 15), premi per l'arresto temporaneo delle attività e altre compensazioni finanziarie (articolo 16), azioni innovative e di assistenza tecnica, inclusi i progetti pilota realizzati da organismi pubblici (articolo 17).

     Gruppo 2:

     Rinnovo della flotta, armamento e ammodernamento dei pescherecci (articolo 9).

     Gruppo 3:

     Acquacoltura [articolo 13, paragrafo 1, lettera b)], attrezzatura dei porti di pesca con partecipazione finanziaria di beneficiari privati [articolo 13, paragrafo 1, lettera c)], trasformazione e commercializzazione [articolo 13, paragrafo 1, lettera d)], pesca nelle acque interne [articolo 13, paragrafo 1, lettera e)], promozione e ricerca di nuovi sbocchi con partecipazione finanziaria di beneficiari privati (articolo 14), azioni realizzate da operatori del settore con partecipazione finanziaria di beneficiari privati (articolo 15, paragrafo 2).

     Gruppo 4:

     Progetti pilota diversi da quelli realizzati da organismi pubblici (articolo 17).

     b) Con riferimento alle operazioni concernenti la protezione e lo sviluppo delle risorse acquatiche [articolo 13, paragrafo 1, lettera a)], l'attrezzatura dei porti di pesca [articolo 13, paragrafo 1, lettera c)], la promozione e la ricerca di nuovi sbocchi (articolo 14) e le azioni realizzate dagli operatori del settore (articolo 15), l'autorità di gestione determina se esse rientrano nel gruppo 1 o nel gruppo 3 in particolare sulla base delle seguenti considerazioni:

     - interessi collettivi o individuali,

     - beneficiario collettivo oppure individuale (organizzazioni di produttori, organizzazioni rappresentative del settore),

     - accesso pubblico ai risultati dell'operazione oppure proprietà e controllo privato,

     - partecipazione finanziaria di organismi collettivi, istituzioni di ricerca.

 

     TABELLA 3 [69]

 

 

Gruppo 1

Gruppo 2

Gruppo 3

Gruppo 4

Regioni dell'obiettivo n. 1 [*]

50%<=A<=75%

B>=25%

A<=35%

B>=5%

C>=60%

A<=35%

B>=5%

C>=40%

A<=75%

B>=5%

C>=20%

Regioni dell'obiettivo n. 1 situate in uno Stato membro in cui interviene il Fondo di coesione

50%<=A<=80%

B>=20% [**]

A<=35%

B>=5%

C>=60%

A<=35%

B>=5%

C>=40%

A<=75%

B>=5%

C>=20%

Regioni ultraperiferiche

50%<=A<=85%

B>=15%

A<=40%

B>=10%

C>=50%

A<=50%

B>=5%

C>=25%

A<=75%

B>=5%

C>=20%

Isole periferiche greche svantaggiate a causa della distanza

50%<=A<=85%

B>=15%

A<=35%

B>=5%

C>=60%

A<=35%

B>=5%

C>=40%

A<=75%

B>=5%

C>=20%

Altre zone

25%<=A<=50%

B>=50%

A<=15%

B>=5%

C>=60%

A<=15%

B>=5%

C>=60%

A<=50%

B>=5%

C>=30%

[*] incluse quelle di cui all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento CE n. 1260/1999

[**] in deroga al regime generale per le regioni dell'obiettivo n. 1, e solamente in casi eccezionali debitamente giustificati

[***] in deroga al regime generale per le regioni dell'obiettivo n. 1 e solamente per navi aventi lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, diverse dai pescherecci da traino sempreché le navi siano registrate in un porto localizzato in una regione ultraperiferica ed esercitino la loro attività di pesca effettivamente a partire da tale porto o da un altro porto delle suddette regioni durante un periodo minimo di cinque anni

[****] in deroga al regime generale delle regioni che rientrano nell'obiettivo 1, e solamente le imprese con dimensioni economiche ridotte, da definire nel complemento di programmazione di cui all'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

 

 

     Nel caso di investimenti nelle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 96/280/CE della Commissione, i tassi (A) dei gruppi 2 e 3 possono essere aumentati di un importo per forme di finanziamento diverse dagli aiuti diretti, purché tale aumento non superi il 10% del costo totale ammissibile. La partecipazione del beneficiario privato è ridotta in misura corrispondente.

     Le deroghe previste ai sensi del primo comma sono oggetto di una descrizione sintetica nell'ambito dei programmi operativi o dei documenti unici di programmazione relativi alle zone interessate di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

 


[1] Abrogato dall'art 104 del regolamento (CE) n. 1198/2006, con effetto dal 1° gennaio 2007.

[2] Paragrafo aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2369/2002.

[3] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2369/2002.

[4] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2369/2002, come rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 10 luglio 2004, n. 240.

[5] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2369/2002.

[6] Paragrafo abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2369/2002.

[7] Articolo modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 179/2002 ed abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2369/2002.

[8] Articolo abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2369/2002.

[9] Rubrica così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2369/2002.

[10] Articolo modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 179/2002 ed abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2369/2002.

[11] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2369/2002.

[12] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 485/2005.

[13] Paragrafo modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 179/2002, sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2369/2002 e così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 485/2005.

[14] Paragrafo abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2369/2002.

[15] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2369/2002.

[16] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2369/2002.

[17] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2369/2002.

[18] Paragrafo abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2369/2002 e reinserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 485/2005.

[19] Paragrafo abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2369/2002.

[20] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2369/2002.

[21] Articolo modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 179/2002 e così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2369/2002.

[22] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2369/2002.

[23] Paragrafo abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2369/2002.

[24] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1421/2004.

[25] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2369/2002.

[26] Paragrafo sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2369/2002 e così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 485/2005.

[27] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2369/2002.

[28] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2369/2002.

[29] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2369/2002.

[30] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2369/2002.

[31] Lettera aggiunta dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1421/2004.

[32] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1421/2004.

[33] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2369/2002.

[34] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2369/2002.

[35] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1421/2004.

[36] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1421/2004.

[37] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2369/2002.

[38] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2369/2002. Paragrafo rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 5 gennaio 2001, n. L 2.

[39] Paragrafo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1421/2004.

[40] Comma così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 179/2002.

[41] Comma così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1421/2004.

[42] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2369/2002.

[43] Comma aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1421/2004.

[44] Paragrafo già sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2369/2002 e così ulteriormente sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1421/2004.

[45] Comma aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1421/2004.

[46] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2369/2002.

[47] Articolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 485/2005.

[48] Articolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 485/2005.

[49] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2369/2002.

[50] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2369/2002.

[51] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2369/2002.

[52] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2369/2002.

[53] Lettera così sostituita dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 2369/2002.

[54] Punto così sostituito dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 2369/2002.

[55] Allegato abrogato dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 2369/2002.

[56] Titolo così sostituito dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 2369/2002.

[57] Punto così sostituito dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 2369/2002.

[58] Punto così sostituito dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 2369/2002.

[59] Punto così sostituito dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 2369/2002.

[60] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1421/2004.

[61] Sottopunto così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1421/2004.

[62] Sottopunto aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1421/2004.

[63] Comma così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1421/2004.

[64] Punto aggiunto dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 2369/2002.

[65] Alinea così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1421/2004.

[66] Punto così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1421/2004.

[67] Così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 4 aprile 2000, n. L 83.

[68] Punto così modificato dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 2369/2002.

[69] Tabella così sostituita dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1451/2001, a decorrere dal 1° gennaio 2001.