Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.5 personale |
Data: | 27/12/1989 |
Numero: | 413 |
Sommario |
Art. 1. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 ai dirigenti civili e militari dello Stato ed alle categorie di personale ad essi equiparate, ai dipendenti che godono di trattamenti [...] |
Art. 2. 1. Per il 1990, i trasferimenti e le assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche avvengono secondo le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio [...] |
Art. 3. 1. La disciplina prevista dall'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dagli articoli 9e10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, è prorogata, con le stesse modalità, [...] |
Art. 4. 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 1, valutato in lire 90 miliardi per il 1989 e in lire 319,3 miliardi a decorrere dal 1990, si provvede per l'anno 1989 [...] |
Art. 5. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] |
§ 80.5.384 – D.L. 27 dicembre 1989, n. 413. [1]
Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonchè in materia di pubblico impiego.
(G.U. 30 dicembre 1989, n. 303).
1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 ai dirigenti civili e militari dello Stato ed alle categorie di personale ad essi equiparate, ai dipendenti che godono di trattamenti commisurati o rapportati a quelli dei dirigenti, nonchè al personale di magistratura, si applica l'art. 15 del
2. Per le categorie di personale di cui al comma 1, ad eccezione del personale di magistratura, le misure degli stipendi iniziali annui lordi, in attesa dell'entrata in vigore della legge di riordino della dirigenza pubblica, sono incrementate del 15 per cento con decorrenza 1° marzo 1989. Il predetto incremento si applica ai professori e ai ricercatori universitari e al personale ad essi equiparato a decorrere dal 1° gennaio 1990 [3].
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le parole: "90 per cento" di cui all'art. 2, comma 4, del
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al personale di magistratura, ai dirigenti dello Stato e alle categorie di personale ad essi equiparate e collegate si applica in materia di trattamento di missione l'art. 14, comma 1, della
4 bis. Le misure massime di spesa per il vitto e per l'alloggio del personale di cui al comma 4 saranno stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare, su proposta del Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto [5].
4 ter. Con le medesime procedure e con cadenza biennale a partire dall'anno 1993 saranno rideterminate le misure di cui al comma 4 bis. Gli stanziamenti dei capitoli di bilancio degli stati di previsione delle singole amministrazioni relativi al trattamento di missione non possono essere aumentati nel biennio 1991-1992 in misura superiore al tasso d'inflazione programmato in sede di Relazione previsionale e programmatica [6].
4 quater. Le disposizioni previste dall'art. 4, commi da 1 a 8, del
4 quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni di cui all'art. 15, secondo e terzo comma, della
1. Per il 1990, i trasferimenti e le assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche avvengono secondo le disposizioni del
2. I riferimenti temporali fissati dall'art. 1, commi 1 e 3, dall'art. 2, comma 1, e dall'art. 3, commi 1 e 2, della
3. Possono comunque effettuarsi assunzioni per i posti messi a concorso per i quali siano iniziate le prove concorsuali entro il 31 dicembre 1989.
1. La disciplina prevista dall'art. 26 della
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 1, valutato in lire 90 miliardi per il 1989 e in lire 319,3 miliardi a decorrere dal 1990, si provvede per l'anno 1989 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo utilizzando, quanto a lire 5 miliardi, l'accantonamento "Soppressione dei ruoli ad esaurimento previsti dall'art. 60 del
1 bis. All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1 con riferimento ai dirigenti degli enti pubblici non economici di cui alla
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma così modificato dalla
[3] Comma così sostituito dalla
[4] Comma così sostituito dalla
[5] Comma aggiunto dalla
[6] Comma aggiunto dalla
[7] Comma aggiunto dalla
[8] Comma aggiunto dalla
[9] Comma così sostituito dalla
[10] Comma aggiunto dalla