Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 43. Espropriazione per pubblica utilità e requisizioni |
Capitolo: | 43.1 espropriazione per pubblica utilità e requisizioni |
Data: | 01/08/2003 |
Numero: | 200 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in [...] |
§ 43.1.68 - Legge 1 agosto 2003, n. 200.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali.
(G.U. 2 agosto 2003, n. 178)
1. Il
2. Il termine di dodici mesi, di cui all'articolo 9 della
3. All'articolo 9, comma 1, alinea, della
4. All'articolo 22, comma 1, della
5. All'articolo 42, comma 1, alinea, della
6. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del
7. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al
Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
«Art. 1-bis. - (Proroga delle agevolazioni tributarie a favore degli interventi di ristrutturazione edilizia). - 1. Al comma 5 dell'articolo 2 della
2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2003, a 16 milioni di euro per l'anno 2004 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
All'articolo 2:
al comma 1, le parole: «30 giugno 2004» sono sostitutite dalle seguenti: «31 dicembre 2004».
All'articolo 4:
al comma 1, le parole: «approvato con» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado».
Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:
«Art. 5-bis. - (Proroga delle agevolazioni tributarie a favore degli interventi di ristrutturazione edilizia nella regione Piemonte). - 1. Per i soggetti che alla data dell'11 aprile 2003 erano residenti nei territori individuati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3284 del 30 aprile 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2003, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, della
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 100.000 euro per il 2004, a 300.000 euro per il 2005 e a 100.000 euro a decorrere dal 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2004 e 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5-ter. - (Proroga delle agevolazioni tributarie per gli investimenti nella regione Piemonte). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, della
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 6,7 milioni di euro per l'anno 2004 e a 0,4 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2004 e 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5-quater. - (Proroga di interventi in favore del settore agricolo). 1- E' autorizzata la spesa di 1.830.000 euro per l'anno 2003, di 1.830.000 euro per l'anno 2004 e di 2.330.000 euro per l'anno 2005, da destinare all'”Institut Agricole Régional” della Valle d'Aosta, al fine di garantire lo sviluppo e gli investimenti previsti per la ricerca e per la sperimentazione nel settore agricolo e zootecnico.
2. All'onere derivante dal comma 1, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».
All'articolo 6:
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Per l'anno 2002 l'ammontare delle somme da corrispondere in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, previsti dal
la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Disposizioni in materia di trasporto ferroviario)».
All'articolo 7:
al comma 2, dopo le parole: «in vigore del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. In conseguenza della proroga dei termini di cui all'articolo 1, comma 7-ter, del
2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a un milione di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2-quater. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
L'articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Art. 8. - (Disposizioni sull'UNIRE). - 1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, avvalendosi dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), ed il Ministro dell'economia e delle finanze procedono entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei riguardi, rispettivamente, dei titolari di concessione in atto alla data di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 78, della
2. Al fine di facilitare la stabilizzazione finanziaria dell'UNIRE, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere a tale ente, nell'anno 2003, un mutuo decennale di 150 milioni di euro, con oneri a parziale carico del bilancio dello Stato. A tale fine il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde all'UNIRE, a decorrere dall'anno 2003, un contributo in conto interessi e in quote costanti, nel limite massimo di 3,5 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è stabilito il tasso d'interesse e fissato il contributo decennale di cui al periodo precedente.
3. Una quota fino al 4 per cento delle risorse di cui al comma 2 è destinata dall'UNIRE a piani per la salvaguardia delle razze equine minacciate di estinzione, redatti con la collaborazione delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di tutela delle singole razze interessate, nonché a programmi di ricerca finalizzati alla salvaguardia del patrimonio genetico equino nazionale in collaborazione con università ed istituti nazionali ed internazionali specializzati nel settore.
4. All'articolo 3, comma 78, della
“d-ter) previsione di procedure finalizzate ad un costante monitoraggio del benessere degli animali e alla prevenzione delle pratiche del doping;
d-quater) realizzazione di un sistema organico di misure volte alla promozione della salute e del benessere del cavallo, nonché definizione di un codice che regoli il mantenimento, l'allevamento, la custodia, il commercio e la cessione dei cavalli”.
5. I concessionari che gestiscono, ai sensi del regolamento emanato a norma dell'articolo 3, comma 78, della
6. Ai concessionari che fanno atto di adesione ai sensi del comma 5, nonché a quelli che hanno già tempestivamente aderito al decreto interdirigenziale di cui al medesimo comma 5, è consentito versare il residuo debito maturato a titolo di minimi garantiti, ridotto del 33,3 per cento, in otto rate annuali di pari importo. Le rate sono versate entro il 30 ottobre di ciascun anno, a partire dal 30 ottobre 2004. Non si effettua il rimborso di somme versate a titolo di minimi garantiti dai concessionari diversi da quelli nei confronti dei quali trova applicazione la disposizione di cui al presente comma. Nei confronti dei concessionari che ritardano di oltre trenta giorni il pagamento delle somme maturate a titolo di integrazione al minimo garantito, quote di prelievo ed imposta unica, eventualmente ricalcolate ai sensi del comma 5 e del presente comma, sono attivate, in conformità alle disposizioni contenute negli atti concessori, le procedure di riscossione, anche coattiva, dei crediti, seguita dall'immediata decadenza della concessione, dall'incameramento della fideiussione e dalla disattivazione del collegamento dal totalizzatore nazionale.
7. Per quanto non diversamente stabilito in modo espresso dal presente articolo, restano ferme le disposizioni dell'articolo 8 del
8. La disposizione di cui all'articolo 5-bis del
9. Dal 1° gennaio 2003 e per ciascun anno di durata delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse relative alle corse dei cavalli, il corrispettivo minimo comunque dovuto dai concessionari è pari ai prelievi dovuti all'amministrazione concedente sulle scommesse effettivamente accettate nell'anno precedente, incrementato, per ciascun anno, dell'aumento percentuale realizzatosi su base regionale.
10. Il secondo periodo del comma 16 dell'articolo 22 della
11. Per una più attiva partecipazione dell'UNIRE ai processi di decisione e di controllo in materia di giochi e scommesse relativi alle corse dei cavalli, all'articolo 3, comma 78, della
“d-quinquies) partecipazione dell'UNIRE, attraverso soggetti allo scopo indicati, nelle commissioni competenti in materia di giochi e scommesse relativi alle corse dei cavalli;
d-sexies) individuazione di adeguate forme di concertazione dell'UNIRE in relazione ai procedimenti riguardanti la materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli;
d-septies) accesso dell'UNIRE in tempo reale a tutti i dati concernenti i giochi e le scommesse relativi alle corse dei cavalli e ai rapporti con i concessionari”.
12. La composizione del Comitato generale per i giochi di cui all'articolo 3 della
13. Sulla base dei principi dell'ordinamento comunitario, ferme le attribuzioni che, ai sensi delle disposizioni vigenti, sono di rispettiva competenza dei Ministri e dei Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali, nonché dell'UNIRE, limitatamente alle concessioni in atto alla data di entrata in vigore del regolamento emanato a norma dell'articolo 3, comma 78, della
14. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2005, il versamento del prelievo erariale, stabilito dal relativo regolamento di istituzione, emanato ai sensi dell'articolo 16 della
15. Sulla base delle linee guida e dei principi stabiliti dal Ministro delle politiche agricole e forestali, l'UNIRE organizza e gestisce l'anagrafe equina nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 del
16. All'articolo 1 della
a) al comma 4, le parole: “31 ottobre” sono sostituite dalle seguenti: “15 dicembre”;
b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
“5-bis. Non costituiscono lotterie rientranti nell'ambito di applicazione del comma 1 quelle istituite e regolate, anche al fine di consentire la partecipazione mediante connessione telefonica o telematica, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze senza il collegamento con fatti e con rievocazioni storico-artistico-culturali e con avvenimenti sportivi”.
17. Il primo decreto adottato in attuazione del comma 5-bis dell'articolo 1 della
18. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di indirizzi strategici deliberati dal Comitato generale per i giochi di cui al comma 12, provvede ad individuare, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale, operatori specializzati nella gestione di reti di partecipazione a distanza, con modalità elettroniche e telematiche, anche combinate al segnale telefonico, a giochi, a scommesse, a concorsi, istituiti o da istituire, anche connessi a manifestazioni sportive organizzate dagli enti pubblici competenti, assicurando, in ogni caso, il rispetto dei principi della certezza giuridica del rapporto tra giocatore, reti di partecipazione al gioco tradizionali ed operatore selezionato ai sensi del presente comma, nonché della sicurezza e trasparenza del gioco, della tutela della buona fede degli utenti, delle rispettive responsabilità dei diversi operatori coinvolti.
19. Il Governo trasmette al Parlamento, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione dettagliata sull'attività svolta dall'UNIRE e sull'andamento delle attività sportive e di incremento ippico.
20. Al maggiore onere derivante dall'attuazione dei commi 2 e 10, pari a 12,4 milioni di euro annui, nonché dall'attuazione dei commi 5 e 6, pari a 3 milioni di euro annui, a decorrere dal 1° gennaio 2003, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'indizione di nuove lotterie ad estrazione istantanea e di quelle previste dall'articolo 1, comma 5-bis, della
21. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
22. Al
a) al comma 1 dell'articolo 1 dopo le parole: “diritto pubblico” sono aggiunte le seguenti: “di primo livello”;
b) all'articolo 6, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
“2-bis. Lo statuto dell'UNIRE prevede la costituzione di tre consulte tecniche (trotto, galoppo e sella) nominate dalle stesse categorie. Nelle materie indicate dal medesimo statuto, il consiglio di amministrazione acquisisce preventivamente il parere consultivo delle predette consulte.
2-ter. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il consiglio di amministrazione dell'UNIRE adotta il regolamento recante disposizioni relative all'elezione dei componenti delle consulte tecniche ed al loro funzionamento. Il regolamento, il quale si informa al principio secondo cui le delibere dell'UNIRE in materia di programmazione tecnica delle corse e delle manifestazioni e di piani e programmi allevatori sono emanate sentito il parere delle consulte, è sottoposto all'approvazione del Ministro delle politiche agricole e forestali”.
23. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 22 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e la partecipazione alle consulte tecniche non comporta la corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborso spese”.
Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:
«Art. 8-bis. - (Adempimenti relativi al registro delle imprese). - 1. Per il deposito dei bilanci e degli altri atti previsti dagli articoli 2383, 2400 e 2435 del codice civile, il termine è fissato al 31 ottobre 2003. E' prorogata fino alla stessa data la facoltà prevista all'articolo 31, comma 2-bis, della
All'articolo 9:
al comma 1, le parole: «entro trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Entro trentasei mesi».
Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:
«Art. 9-bis. - (Proroga di termini per consentire l'adeguamento alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive esistenti e nulla osta provvisorio). - 1. All'ultimo periodo dell'articolo 7, comma 1, del regolamento di cui al
All'articolo 10:
al comma 1, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».
Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:
«Art. 10-bis. - (Adeguamento degli scarichi esistenti). - 1. I termini di cui all'articolo 62, comma 11, del
All'articolo 12:
al comma 1, la parola: «calamitosi» è sostituita dalla seguente: «meteorologici» e dopo le parole: «29 novembre 2002», sono inserite le seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 2002»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non rilevano agli effetti dell'applicazione dell'articolo 17 del regolamento di cui al
al comma 2 e nella rubrica la parola: «calamitosi» è sostituita dalla seguente: «meteorologici».
Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:
«Art. 12-bis. (Opere di ripristino della officiosità dei corsi d'acqua conseguenti a calamità naturali o dirette a prevenire situazioni di pericolo). - 1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del
All'articolo 14:
al comma 1, dopo le parole: «per le professioni legali» è inserita la seguente: «prevista» e dopo le parole: «dall'articolo 9, comma 2, del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al».
Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:
«Art. 14-bis. - (Disposizioni in materia di assunzioni di personale della Polizia di Stato). - 1. Nei limiti delle autorizzazioni ad assumere personale delle qualifiche di commissario e di direttore tecnico della Polizia di Stato, ai sensi dell'articolo 34, commi 5 e 6, della
All'articolo 16:
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Sono considerati validi i rinnovi degli organi degli ordini professionali, le cui operazioni di voto erano già in corso alla data di entrata in vigore del
Dopo l'articolo 17 sono inseriti i seguenti:
«Art. 17-bis. - (Proroga delle agevolazioni sul gasolio e sul GPL e norme interpretative in materia di metanizzazione). - 1. All'articolo 21, comma 3, della
2. L'articolo 8, comma 10, lettera c), numero 4), della
3. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa massima di 25.600.000 euro per l'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 20.600.000 euro, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 5.000.000 di euro, l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. - Art. 17-ter. - (Differimento di termini in materia di edilizia residenziale pubblica). - 1. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'articolo 11, comma 2, e dall'articolo 12, comma 2, della