Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 16/11/2001 |
Numero: | 405 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato [...] |
§ 98.1.27300 - Legge 16 novembre 2001, n. 405.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria
(G.U. 17 novembre 2001, n. 268)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al
All'articolo 1, al comma 1, terzo periodo, la parola: “approvato” è sostituita dalla seguente: “sancito”.
All'articolo 2:
al comma 1, secondo periodo, le parole: “prevedono, inoltre, l'individuazione e l'irrogazione di sanzioni” sono sostituite dalle seguenti: “, inoltre, prevedono con legge le sanzioni da applicare”;
dopo il comma 1, è inserito il seguente:
“1-bis. Al fine del contenimento della spesa sanitaria, pur nel rispetto dei parametri di sicurezza previsti dalla vigente normativa in materia di smaltimento di rifiuti sanitari pericolosi, gli stessi possono essere smaltiti attraverso procedimenti di disinfezione mediante prodotti registrati presso il Ministero della salute che assicurino un abbattimento della carica batterica non inferiore al 99,999 per cento e nel pieno rispetto del
al comma 2, primo periodo, dopo la parola: “decidere” sono inserite le seguenti: “, con proprio provvedimento,”;
al comma 3, dopo le parole: “per beni e servizi,“ è inserita la seguente: “e”;
al comma 5, nell'alinea, le parole: “dopo il comma 6“ sono sostituite dalle seguenti: “dopo il comma 5” e le parole: “6-bis”, “6-ter” e “6-quater” sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: “5-bis”, “5-ter” e “5-quater”;
dopo il comma 5, è inserito il seguente:
“5-bis. Al comma 3 dell'articolo 15-bis del
All'articolo 3:
al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
“a) per stabilire l'obbligo delle aziende sanitarie ed ospedaliere, nonché delle aziende ospedaliere autonome, di garantire l'equilibrio economico;”;
ai commi 3, 4, 6 e 7 le parole: “ed integrazioni” sono soppresse;
il comma 5 è soppresso.
All'articolo 4:
al comma 3, le parole: “Stato-regioni 2001” sono sostituite dalle seguenti: “Stato-regioni di cui all'articolo 1, comma 1”;
dopo il comma 3, è inserito il seguente:
“3-bis. Limitatamente all'anno 2002, in deroga ai termini ed alle modalità previste dall'articolo 50, comma 3, secondo periodo, del
All'articolo 6:
al comma 1, le parole: “ed un migliore rapporto tra costi e benefici” sono sostituite dalle seguenti: “secondo il criterio delle categorie terapeutiche omogenee”; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 novembre, su proposta del Ministero della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell'articolo 1 del
All'articolo 7:
al comma 1, le parole: “A decorrere dal 1° novembre 2001” sono sostituite dalle seguenti: “A decorrere dal 1° dicembre 2001”;
al comma 2, la parola: “spedizione” è sostituita dalle seguenti: “presentazione, da parte dell'assistito,”;
al comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole: “con l'eccezione dei pensionati di guerra titolari di pensioni vitalizie”.
All'articolo 8, comma 1:
la lettera a) è soppressa;
alla lettera b), la parola: “b)” è sostituita dalla seguente: “a)”; le parole: “dei medicinali di cui alla lettera a)” sono sostituite dalle seguenti: “delle categorie di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente” e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “con le medesime modalità previste per la distribuzione attraverso le strutture aziendali del Servizio sanitario nazionale, da definirsi in sede di convenzione”;
alla lettera c), la parola: “c)” è sostituita dalla seguente: “b)”;
alla lettera d), la parola: “d)” è sostituita dalla seguente: “c)”; le parole: “dimissione del“ sono sostituite dalle seguenti: “dimissione dal”.
L'articolo 9 è sostituito dal seguente:
“Art. 9. - (Numero di confezioni prescrivibili per singola ricetta). - 1. Fermo restando quanto previsto dal comma 12 dell'articolo 85 della
2. Sono abrogati il comma 6 dell'articolo 1 del
3. Limitatamente ai medicinali a base di antibiotici in confezione monodose, ai medicinali a base di interferone a favore dei soggetti affetti da epatite cronica e ai medicinali somministrati esclusivamente per fleboclisi è confermata la possibilità di prescrizione fino a sei pezzi per ricetta, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della
4. Per i farmaci analgesici oppiacei, utilizzati nella terapia del dolore di cui all'articolo 43, comma 3-bis, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di cui al
Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:
“Art. 9-bis. - (Medicinali non soggetti a ricetta medica). - 1. Le confezioni esterne dei medicinali non soggette a ricetta medica ammesse sul mercato a partire dal 1° marzo 2002 devono recare un bollino di riconoscimento che ne permetta la chiara individuazione da parte del consumatore; il bollino sarà definito con decreto non regolamentare del Ministro della salute da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. E' ammesso il libero e diretto accesso da parte dei cittadini ai medicinali di automedicazione in farmacia”.
All'articolo 10:
al comma 1, lettera a), la parola: “terapeutiche” è soppressa.
L'articolo 11 è sostituito dal seguente:
“Art. 11. - (Percentuale di sconto a carico delle farmacie). - 1. Il terzo e quarto periodo dell'articolo 1, comma 40, della
Dopo l'articolo 11, è inserito il seguente:
“Art. 11-bis. - (Monitoraggio). - 1. Il Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze verificano periodicamente l'attuazione del presente decreto con particolare riferimento all'andamento della spesa farmaceutica”.