§ 12.2.197 – Regolamento 12 ottobre 1993, n. 2847.
Regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca.


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.2 politica comune della pesca
Data:12/10/1993
Numero:2847


Sommario
Art. 1.      1. Per garantire l'osservanza delle disposizioni della politica comune della pesca, è istituito un regime comunitario comprendente, in particolare, disposizioni sul controllo tecnico:
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.      1. L'ispezione e il controllo di cui all'articolo 2 sono effettuati da ciascuno Stato membro per suo conto, tramite un servizio d'ispezione designato da detto Stato membro.
Art. 5. 
Art. 6.      1. I capitani dei pescherecci comunitari che pescano specie appartenenti ad una riserva o ad un gruppo di riserve tengono un giornale di bordo nel quale indicano in particolare i quantitativi di [...]
Art. 7.      1. Il capitano di un peschereccio comunitario che intende utilizzare i luoghi di sbarco di uno Stato membro diverso da quello di bandiera si conforma alle prescrizioni dell'eventuale sistema di [...]
Art. 8.      1. Dopo ogni viaggio ed entro 48 ore dallo sbarco, il capitano di un peschereccio comunitario la cui lunghezza fuori tutto è di almeno 10 metri, oppure il suo mandatario, presenta una [...]
Art. 9.      1. All'atto della prima vendita, i centri per le vendite all'asta o gli altri organismi o persone autorizzati dagli Stati membri quali responsabili della prima immissione in commercio dei [...]
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12.      Se il trasbordo o lo sbarco avvengono più di quindici giorni dopo la cattura, le informazioni richieste agli articoli 8 e 11 sono comunicate alle autorità competenti dello Stato membro di cui le [...]
Art. 14.      1. Gli Stati membri provvedono affinché siano registrati tutti gli sbarchi in uno Stato membro come previsto agli articoli 8, 9 e 14. A tal fine, essi possono disporre che la prima immissione in [...]
Art. 15.      1. Entro il 15 di ogni mese ciascuno Stato membro notifica alla Commissione, per via informatizzata, i quantitativi di ogni riserva o gruppo di riserve soggette a TAC o a contingenti, sbarcati [...]
Art. 16.      1. Salvo il disposto dell'articolo 15, gli Stati membri forniscono, su richiesta dello Stato membro interessato, le informazioni sugli sbarchi, le messe in vendita o i trasbordi di prodotti [...]
Art. 17.      1. Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire il controllo delle catture di specie pescate da loro navi operanti in acque sotto la sovranità o la giurisdizione di Paesi terzi e in alto [...]
Art. 18.  [26]
Art. 19.      1. Al fine di garantire l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 3, 6, 8, 9, 10, 14 e 17, ciascuno Stato membro definisce un sistema di convalida che comporta segnatamente controlli [...]
Art. 19 bis. 
Art. 19 ter. 
Art. 19 quater. 
Art. 19 quinquies. 
Art. 19 sexies. 
Art. 19 septies. 
Art. 19 octies. 
Art. 19 nonies. 
Art. 19 decies. 
Art. 19 undecies. 
Art. 19  duodecies.
Art. 20.      1. Tutte le catture detenute a bordo dei pescherecci della Comunità devono rispettare la composizione per specie prevista dal regolamento (CEE) n. 3094/86 del Consiglio, del 7 ottobre 1986, che [...]
Art. 20 bis. 
Art. 21.      1. Tutte le catture di pesci appartenenti ad una riserva o ad un gruppo di riserve soggette a contingenti effettuate dai pescherecci comunitari sono conteggiate sul relativo contingente [...]
Art. 21 bis. 
Art. 21 ter. 
Art. 21 quater. 
Art. 22.      Qualora le autorità competenti di uno Stato membro constatino che, nelle proprie attività, un peschereccio comunitario ha commesso gravi o reiterate violazioni del presente regolamento, lo Stato [...]
Art. 23.      1. Qualora la Commissione stabilisca che uno Stato membro ha superato il proprio contingente, la propria assegnazione o la parte di cui dispone di una riserva o di un gruppo di riserve, essa [...]
Art. 24.      Per garantire il rispetto degli obiettivi e delle strategie stabilite dal Consiglio a norma dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3760/92, in particolare degli obiettivi che quantificano la [...]
Art. 25.      1. Ogni Stato membro adotta disposizioni volte a verificare la conformità con gli obiettivi di cui all'articolo 24. A tal fine procede a controlli tecnici, in particolare nei seguenti campi:
Art. 26.      1. Secondo la procedura di cui all'articolo 36 possono essere adottate norme particolareggiate per l'attuazione dell'articolo 25, in particolare per quanto concerne:
Art. 27.      1. Per facilitare il controllo di cui all'articolo 25, ciascuno Stato membro istituisce un sistema di convalida che comprende, in particolare, una verifica mediante controllo incrociato delle [...]
Art. 28.      1. Per garantire l'osservanza degli aspetti tecnici delle norme riguardanti le misure di cui al regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione [...]
Art. 28 bis. 
Art. 28 ter. 
Art. 28 quater. 
Art. 28 quinquies. 
Art. 28 sexies. 
Art. 28 septies. 
Art. 28 octies. 
Art. 28 nonies. 
Art. 29.      1. La Commissione verifica l'applicazione del presente regolamento da parte degli Stati membri esaminando i documenti ed effettuando missioni in loco. La Commissione può decidere, qualora lo [...]
Art. 30.      1. Gli Stati membri forniscono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, tutte le informazioni relative all'applicazione del presente regolamento. Nel formulare la propria richiesta la [...]
Art. 31.      1. Gli Stati membri garantiscono che siano prese adeguate misure, compreso l'avvio di azioni amministrative o penali conformemente alle legislazioni nazionali, contro le persone fisiche o [...]
Art. 32.      1. Qualora constatino un'infrazione al presente regolamento, le autorità competenti dello Stato membro di sbarco o di trasbordo promuovono un'appropriata azione, ai sensi dell'articolo 31, [...]
Art. 33.      1. Le autorità competenti degli Stati membri notificano senza indugio, e in conformità delle procedure contemplate dal diritto interno, allo Stato membro di bandiera o allo Stato membro di [...]
Art. 34. 
Art. 34 bis. 
Art. 34 ter. 
Art. 34 quater. 
Art. 35. 
Art. 36. 
Art. 37.      1. Gli Stati membri e la Commissione prendono tutte le iniziative necessarie per garantire che le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento siano trattate in modo riservato.
Art. 38.      L'applicazione del presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni nazionali di controllo che vanno al di là delle esigenze minime contenute nel presente regolamento, a condizione che [...]
Art. 39.      1. Il regolamento (CEE) n. 2241/87 è abrogato il 1° gennaio 1994, ad eccezione dell'articolo 5 che continua ad applicarsi finché non siano entrati in vigore i regolamenti contenenti gli elenchi [...]
Art. 40. 


§ 12.2.197 – Regolamento 12 ottobre 1993, n. 2847.

Regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca.

(G.U.C.E. 20 ottobre 1993, n. L 261).

 

     IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale,

     considerando che, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura, spetta al Consiglio istituire un regime comunitario di controllo;

     considerando che il successo della politica comune della pesca comporta l'applicazione di un efficace regime di controllo riguardante tutti gli aspetti di detta politica;

     considerando che, a tal fine, è necessario prevedere disposizioni per il controllo delle misure di conservazione e di gestione delle risorse, misure strutturali, misure riguardanti l'organizzazione comune dei mercati, nonché sanzioni per l'inosservanza delle medesime, che devono essere applicate all'intero settore delle attività di pesca, dal produttore al consumatore;

     considerando che siffatto regime può raggiungere il risultato voluto soltanto se gli operatori riconoscono che è giustificato;

     considerando che il controllo compete innanzi tutto agli Stati membri; che la Commissione cerca di assicurare che gli Stati membri controllino e prevengano le infrazioni in modo equo; che pertanto è opportuno accordarle i mezzi finanziari, giuridici e legislativi necessari per assolvere tale compito il più efficacemente possibile;

     considerando che l'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca ha dimostrato l'esigenza di potenziare i controlli sull'applicazione delle disposizioni riguardanti la conservazione delle risorse alieutiche;

     considerando che il rispetto delle misure di conservazione e gestione delle risorse alieutiche esige una maggiore responsabilizzazione di tutti gli operatori a vario titolo interessati alla pesca;

     considerando che la politica di gestione delle risorse alieutiche, la quale si fonda segnatamente sui totali ammissibili di cattura (TAC), i contingenti e le misure tecniche, deve essere integrata da una gestione dello sforzo di pesca che implichi un controllo delle capacità e delle attività di pesca;

     considerando che, per poter tenere sotto controllo tutte le catture e tutti gli sbarchi, gli Stati membri devono vigilare, in tutte le acque marittime, sulle attività di pesca delle navi comunitarie e su tutte le attività connesse permettendo di verificare l'applicazione della normativa prevista dalla politica comune della pesca;

     considerando che è essenziale che gli Stati membri collaborino a livello operativo nel corso delle ispezioni in mare delle attività di pesca, onde consentire ispezioni efficaci ed economicamente giustificate, in particolare per quanto concerne le operazioni effettuate in acque al di fuori della giurisdizione o della sovranità di uno Stato membro;

     considerando che l'attuazione della politica comune della pesca esige misure di controllo concernenti le navi battenti bandiera di un Paese terzo operanti nelle acque comunitarie e, in particolare, un regime di comunicazione dei loro movimenti e delle specie presenti a bordo senza che ciò pregiudichi il diritto di passaggio inoffensivo nelle acque territoriali e la libertà di navigazione nella zona di pesca che si estende fino a 200 miglia;

     considerando che l'attuazione da parte degli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, di progetti pilota che sono applicabili a determinate categorie di navi permetterà al Consiglio di decidere prima del 1° gennaio 1996 se introdurre un sistema di sorveglianza via satellite oppure un sistema alternativo;

     considerando che la gestione della pesca mediante la fissazione del TAC esige una conoscenza dettagliata della composizione delle catture parimenti necessaria per le altre procedure previste dal regolamento (CEE) n. 3760/92; che ciò comporta che ogni capitano di peschereccio tenga un giornale di bordo;

     considerando che è necessario che lo Stato membro di sbarco sia in grado di controllare gli sbarchi sul suo territorio e che a tal fine è opportuno che i pescherecci registrati in altri Stati membri notifichino allo Stato membro di sbarco la loro intenzione di sbarcare sul suo territorio;

     considerando che è essenziale che, al momento dello sbarco, i dati riportati nei giornali di bordo vengano precisati e confermati; che a tal fine è necessario che gli interessati alle attività di sbarco e di smercio delle catture dichiarino i quantitativi sbarcati, trasbordati, messi in vendita o acquistati;

     considerando che, allo scopo di prevedere esenzioni dall'obbligo di tenere un giornale di bordo o di compilare una dichiarazione di sbarco da parte di piccoli pescherecci per i quali detto obbligo costituirebbe un onere sproporzionato rispetto alle loro capacità di pesca, è necessario che ogni Stato membro controlli le attività dei suddetti pescherecci mettendo in atto un sistema di campionatura;

     considerando che, allo scopo di garantire il rispetto delle misure commerciali e di conservazione della Comunità, tutti i prodotti della pesca sbarcati o importati nella Comunità debbono essere accompagnati, fino al primo punto di vendita, da un documento di trasporto che ne identifichi l'origine;

     considerando che le limitazioni alle catture debbono essere gestite a livello sia della Comunità che degli Stati membri; che gli Stati membri debbono registrare gli sbarchi e notificarli alla Commissione mediante trasmissione informatizzata; che è quindi necessario prevedere eccezioni dal suddetto obbligo per lo sbarco di piccole quantità la cui trasmissione informatizzata costituirebbe un onere sproporzionato, sia dal punto di vista amministrativo che finanziario, per le autorità degli Stati membri;

     considerando che, per assicurare la conservazione e la gestione dell'insieme delle risorse sfruttate, si possono estendere alle riserve per le quali non sono previsti TAC o contingenti le disposizioni relative al giornale di bordo, alle dichiarazioni degli sbarchi e delle vendite, nonché alle informazioni riguardanti i trasbordi e la registrazione delle catture;

     considerando che gli Stati membri devono essere informati dei risultati dell'attività svolta da loro navi in acque soggette alla giurisdizione di Paesi terzi o in acque internazionali; che occorre quindi imporre ai capitani delle navi di cui trattasi degli obblighi relativi al giornale di bordo a alle dichiarazioni di sbarco e di trasbordo; che i dati raccolti dagli Stati membri devono essere comunicati alla Commissione;

     considerando che la gestione della raccolta e del trattamento dei dati esige la creazione di basi di dati informatizzate che consentono, in particolare, controverifiche dei dati; che la Commissione ed i suoi agenti debbono quindi avere accesso a dette basi di dati mediante trasmissione informatizzata, allo scopo di effettuarne la verifica;

     considerando che l'osservanza delle disposizioni relative all'impiego degli attrezzi da pesca non può essere adeguatamente garantita qualora siano tenute a bordo reti con maglie di varie dimensioni, a meno che siano oggetto di misure supplementari di controllo; che per talune attività specifiche di pesca può essere opportuno stabilire norme specifiche, quale la normativa per una rete unica;

     considerando che è necessario, nel caso in cui il contingente di uno Stato membro sia esaurito o nel caso in cui il TAC stesso sia esaurito, che la Commissione vieti con una decisione le attività di pesca;

     considerando che è necessario riparare il danno subito da uno Stato membro che non abbia esaurito il proprio contingente, la propria assegnazione di una quota di una riserva, o gruppo di riserve, al momento della chiusura della pesca dovuta ad esaurimento del TAC; che a tal fine si dovrebbe prevedere un sistema di compensazione;

     considerando che, qualora il presente regolamento non sia stato rispettato dal responsabile di un peschereccio, detto peschereccio deve essere oggetto di ulteriori misure di controllo a scopi conservativi;

     considerando che, per garantire la gestione efficiente delle misure adottate, è necessario prevedere un sistema di dichiarazioni in conformità degli obiettivi di gestione e delle strategie fissati dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3760/92 applicabile ad uno Stato membro che abbia oltrepassato il proprio contingente;

     considerando che l'adeguamento delle capacità di cattura alle risorse disponibili è uno dei principali obiettivi della politica comune della pesca; che, a norma dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3670/92, spetta al Consiglio fissare gli obiettivi e le strategie di ristrutturazione dello sforzo di pesca; che occorre anche assicurare l'osservanza delle misure riguardanti l'organizzazione comune dei mercati, in particolare da parte degli operatori interessati dall'applicazione di dette misure; che è quindi indispensabile che ciascuno Stato membro effettui, oltre ai controlli finanziari già previsti dalla normativa comunitaria, controlli tecnici volti ad accertare la corretta esecuzione delle disposizioni emanate dal Consiglio;

     considerando che è necessario stabilire norme generali che permettano ad ispettori comunitari nominati dalla Commissione di garantire l'applicazione uniforme delle norme comunitarie e di verificare il controllo effettuato dalle autorità competenti degli Stati membri;

     considerando che, per salvaguardare l'obiettività delle verifiche, è importante che gli ispettori comunitari possano, a determinate condizioni, effettuare missioni senza preavviso ed in modo indipendente, per verificare le operazioni di controllo effettuate dalle autorità competenti degli Stati membri; che dette missioni non comporteranno in nessun caso il controllo di persone fisiche;

     considerando che le misure adottate a seguito di infrazioni possono variare da uno Stato membro all'altro e che ciò è considerato iniquo dai pescatori; che l'assenza di sanzioni dissuasive in alcuni Stati membri nuoce all'efficacia del controllo e che, in siffatta situazione, occorre che gli Stati membri prendano tutte le misure necessarie e non discriminatorie atte a prevenire e reprimere le irregolarità, istituendo in particolare un elenco di sanzioni che privi effettivamente i contravventori dell'utile economico derivato dalle loro infrazioni;

     considerando che, qualora lo Stato membro di sbarco non persegua efficacemente le irregolarità, risultano ridotte le possibilità offerte allo Stato membro di bandiera di garantire il rispetto del regime di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche; che è pertanto necessario prevedere che le catture effettuate illegalmente vengano imputate al contingente dello Stato membro di sbarco ove questo non abbia agito con la dovuta efficacia;

     considerando che è d'uopo che gli Stati membri riferiscano periodicamente alla Commissione in merito alle attività ispettive da essi svolte e alle misure prese in seguito a violazioni di provvedimenti comunitari;

     considerando che per determinate misure fissate dal presente regolamento è opportuno prevedere norme attuative particolareggiate;

     considerando che deve essere garantita la riservatezza dei dati raccolti nel quadro del presente regolamento;

     considerando che il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicate le disposizioni nazionali in materia di controllo, le quali pur rientrando nel suo campo d'applicazione, vanno al di là delle sue prescrizioni minime, sempreché tali disposizioni nazionali siano conformi al diritto comunitario;

     considerando che occorre abrogare il regolamento (CEE) n. 2241/87, ad eccezione, tuttavia, dell'articolo 5 che resta in vigore in attesa dell'adozione degli elenchi previsti all'articolo 6, paragrafo 2 del presente regolamento;

     considerando che, ai fini dell'attuazione di disposizioni specifiche previste da taluni articoli, è necessario prevedere un periodo transitorio per consentire alle autorità competenti degli Stati membri di stabilire ed adeguare le proprie procedure ai requisiti della nuova normativa;

     considerando che le disposizioni di taluni articoli entreranno in vigore il 1° gennaio 1999 in quanto riguardano le attività di pesca nel Mediterraneo ove la politica comune della pesca non è ancora stata applicata integralmente,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     1. Per garantire l'osservanza delle disposizioni della politica comune della pesca, è istituito un regime comunitario comprendente, in particolare, disposizioni sul controllo tecnico:

     - delle misure di conservazione e di gestione delle risorse,

     - delle misure strutturali,

     - delle misure relative all'organizzazione comune dei mercati,

     nonché disposizioni relative all'efficacia delle sanzioni da applicare in caso di inosservanza delle misure medesime.

     2. A tal fine ogni Stato membro adotta, conformemente alla normativa comunitaria, provvedimenti atti a garantire l'efficacia del regime. Esso dota altresì le proprie autorità competenti di mezzi sufficienti all'espletamento delle loro funzioni ispettive e di controllo definite nel presente regolamento.

     3. Il regime si applica a tutte le attività di pesca e a tutte le attività connesse, esercitate sul territorio e nelle acque marittime sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri, ivi comprese quelle esercitate da navi battenti bandiera di un Paese terzo o registrate in un Paese terzo, fatti salvi il diritto di passaggio inoffensivo nelle acque territoriali e la libertà di navigazione nella zona di pesca che si estende fino a 200 miglia; esso si applica inoltre alle attività delle navi da pesca comunitarie operanti nelle acque di Paesi terzi o in alto mare, salve le disposizioni particolari contenute negli accordi di pesca conclusi dalla Comunità con Paesi terzi o nelle convenzioni internazionali di cui la Comunità è parte.

 

TITOLO I [1]

Controllo, ispezione e sorveglianza

 

     Art. 2. [2]

     1. Per garantire l'osservanza di tutta la normativa vigente, ciascuno Stato membro controlla, ispeziona e sorveglia, nel proprio territorio e nelle acque marittime sotto la sua sovranità o giurisdizione, tutte le attività della filiera pesca e in particolare l'esercizio della pesca, le attività di trasbordo e di sbarco, di immissione in commercio, di trasporto e di magazzinaggio dei prodotti della pesca nonché la registrazione degli sbarchi e delle vendite. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire il migliore controllo possibile nel proprio territorio e nelle acque marittime sotto la loro sovranità o giurisdizione tenendo conto della loro situazione particolare.

     2. Ciascuno Stato membro provvede a che le attività dei propri pescherecci in acque situate al di fuori della zona di pesca comunitaria siano soggette ad un appropriato controllo e, qualora esistano obblighi comunitari al riguardo, a ispezione e sorveglianza per garantire l'osservanza della normativa comunitaria applicabile in tali acque.

 

     Art. 3. [3]

     1. Ciascuno Stato membro istituisce sistemi di controllo dei pescherecci via satellite, in appresso denominati "SCP", per sorvegliare la posizione dei pescherecci comunitari.

     Gli SCP si applicano non oltre il 30 giugno 1998 a tutti i pescherecci comunitari che superano i 20 m di lunghezza tra le perpendicolari o 24 m di lunghezza fuori tutto appartenenti ad una delle seguenti categorie:

     - navi che operano in alto mare, tranne che nel Mediterraneo,

     - navi che operano nelle acque di Paesi terzi, purché negli accordi con il Paese terzo o i Paesi terzi in questione sia disposto che si applichino gli SCP alle navi di tale Paese o tali Paesi che operano nelle acque comunitarie,

     - navi che catturano pesce per la produzione di farine e oli.

     2. Gli SCP si applicano non oltre il 1° gennaio 2000 a tutti i pescherecci comunitari che superano i 20 m di lunghezza tra le perpendicolari o i 24 m di lunghezza fuori tutto dovunque essi operino [4].

     3. Nonostante i paragrafi 1 e 2, gli SCP non si applicano alle navi

     a) che operano esclusivamente entro delle 12 miglia marine della linea base dello Stato membro di bandiera, ovvero

     b) che non trascorrono mai un tempo superiore alle 24 ore in mare dalla partenza al ritorno in porto.

     4. Quando uno Stato membro impone gli SCP ai pescherecci che battono la sua bandiera e che non rientrano nell'ambito di applicazione dei paragrafi da 1 a 3, tali pescherecci saranno ammessi allo stesso sostegno finanziario cui sono ammessi i pescherecci cui si applica il SCP a norma dei paragrafi 1 e 2.

     5. Gli Stati membri fanno sì che gli impianti di localizzazione via satellite siano installati e resi pienamente operativi sui pescherecci comunitari battenti la propria bandiera cui si applicano gli SCP. L'impianto di localizzazione via satellite deve consentire ad un peschereccio di comunicare via satellite simultaneamente al proprio Stato di bandiera e allo Stato membro costiero interessato la sua posizione geografica e, se del caso, i rapporti sullo sforzo di cui all'articolo 19 ter. In caso di forza maggiore, le informazioni in questione possono essere comunicate via radio per il tramite di una stazione radio autorizzata, in base alle norme comunitarie, a ricevere questo tipo di informazioni o facendo ricorso ai metodi di cui all'articolo 19 quater.

     6. I comandanti dei pescherecci comunitari cui si applicano gli SCP fanno sì che il continuo e perfetto funzionamento degli impianti di localizzazione via satellite e la trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 5 La trasmissione si effettua sulla frequenza giornaliera prevista per consentire allo Stato membro di bandiera e/o allo Stato membro costiero di eseguire effettivamente il controllo dei pescherecci.

     7. Gli Stati membri istituiscono e fanno funzionare i centri di controllo della pesca, in appresso denominati "CCP", incaricati di sorvegliare le attività e lo sforzo di pesca. I CCP entrano in funzione non oltre il 30 giugno 1998.

     Il CCP di ogni Stato membro sorveglia i pescherecci battenti la propria bandiera, a prescindere dalle acque nelle quali essi operano o dal porto nel quale si trovano, nonché i pescherecci comunitari battenti la bandiera di altri Stati membri e quelli dei Paesi terzi cui si applica il SCP che operano nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato membro stesso.

     8. Lo Stato membro di bandiera designa le autorità competenti responsabili del CCP e adotta i provvedimenti necessari per garantire che il proprio CCP disponga del personale adeguato, nonché degli impianti informatici e dei programmi informatici necessari per consentire l'elaborazione automatica e la trasmissione elettronica dei dati. Gli Stati membri attuano le procedure di back-up e di ripristino necessarie in caso di guasto del sistema.

     Un CCP può essere gestito in comune da più Stati membri.

     9. Lo Stato membro di bandiera adotta le misure necessarie per far sì che i dati trasmessi dai propri pescherecci a cui si applica il SCP vengano registrati e conservati, su supporto informatico, per un periodo di tre anni. Lo Stato membro costiero adotta le misure necessarie per garantire che i dati trasmessi dai pescherecci battenti la bandiera di un altro Stato membro o di un paese terzo cui si applica lo SCP siano registrati e conservati, su supporto informatico, per un periodo di tre anni.

     La Commissione ha accesso a questi archivi informatizzati su richiesta specifica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 37.

     10. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 36.

     In particolare, in base all'applicazione da parte di uno Stato membro e a norma dell'articolo 36, la Commissione ha la facoltà di decidere che si possa applicare un sistema alternativo all'SCP che tenga conto del tipo di sistema di controllo proposto, del tipo di peschereccio o pescherecci, della zona o zone di pesca, delle specie mirate e della durata della spedizione di pesca. Il sistema alternativo deve essere altrettanto efficace quanto lo SCP e deve essere applicato senza discriminazioni.

 

     Art. 4.

     1. L'ispezione e il controllo di cui all'articolo 2 sono effettuati da ciascuno Stato membro per suo conto, tramite un servizio d'ispezione designato da detto Stato membro.

     Nell'espletamento dei compiti ad essi affidati gli Stati membri garantiscono l'osservanza delle disposizioni e delle misure di cui all'articolo 2. Essi esercitano inoltre le loro attività in modo da evitare un'indebita ingerenza nelle normali attività di pesca. Essi fanno anche in modo che non sia esercitata alcuna discriminazione nella scelta dei settori e dei pescherecci da ispezionare.

     2. I responsabili dei pescherecci, dei locali o dei veicoli da trasporto che formano oggetto dell'ispezione cooperano facilitando le ispezioni effettuate in conformità del paragrafo 1.

 

     Art. 5. [5]

     Conformemente alla procedura di cui all'articolo 36, sono adottate, se necessario, modalità di applicazione del presente titolo, fatte salve le competenze nazionali, in particolare per quanto concerne:

     a) l'identificazione degli ispettori ufficialmente designati, delle navi, degli aeromobili e degli altri mezzi di ispezione che possono essere utilizzati da uno Stato membro;

     b) la procedura d'ispezione e di sorveglianza delle attività della filiera pesca;

     c) la marcatura e l'identificazione dei pescherecci e dei loro attrezzi da pesca;

     d) la certificazione delle caratteristiche dei pescherecci relative all'esercizio di attività di pesca.

 

TITOLO II

Controllo delle catture

 

     Art. 6.

     1. I capitani dei pescherecci comunitari che pescano specie appartenenti ad una riserva o ad un gruppo di riserve tengono un giornale di bordo nel quale indicano in particolare i quantitativi di ogni specie catturati e presenti a bordo, la data e il luogo di tali catture (rettangolo statistico del CIEM), nonché il tipo di attrezzi da pesca utilizzati.

     2. A decorrere dal 1° gennaio 2000 tutte le specie conservate a bordo in quantitativi superiori a 50 kg di equivalente peso vivo devono essere registrate nel giornale di bordo nelle aree diverse dal Mediterraneo. Per le operazioni di pesca nel Mediterraneo, tutte le specie indicate su un elenco adottato conformemente al presente articolo e conservate a bordo in quantitativi superiori a 50 kg di equivalente peso vivo devono essere registrate nel giornale di bordo [6].

     3. I capitani dei pescherecci comunitari annotano nel giornale di bordo i quantitativi catturati in mare, la data e il luogo delle catture e le specie di cui al paragrafo 2. I quantitativi rigettati in mare possono essere registrati a scopo valutativo.

     4. Sono esonerati dagli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 3 i capitani dei pescherecci comunitari la cui lunghezza fuori tutto è inferiore a 10 metri.

     5. Il Consiglio a maggioranza qualificata può decidere, su proposta della Commissione, altri esoneri oltre a quello di cui al paragrafo 4.

     6. Ciascuno Stato membro effettua, mediante campionamento, il controllo delle attività dei pescherecci esonerati dagli obblighi menzionati nei paragrafi 4 e 5, per garantire che essi osservino la normativa comunitaria vigente.

     A tal fine, ciascuno Stato membro elabora un piano di campionamento e lo sottopone alla Commissione. I risultati del controllo effettuato sono periodicamente comunicati alla Commissione.

     7. I capitani dei pescherecci comunitari registrano le informazioni previste ai paragrafi 1 e 3 su supporto informatico o cartaceo.

     8. Norme particolareggiate per l'attuazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 36, compresi:

     - in alcuni casi specifici, un criterio geografico diverso dal rettangolo statistico del CIEM, e

     - la registrazione delle catture effettuate con reti a maglie piccole e conservate a bordo senza essere state sottoposte a cernita

     - l'elenco di cui al paragrafo 2 [7].

 

     Art. 7.

     1. Il capitano di un peschereccio comunitario che intende utilizzare i luoghi di sbarco di uno Stato membro diverso da quello di bandiera si conforma alle prescrizioni dell'eventuale sistema di porti designati istituito da tale Stato membro in conformità dell'articolo 38 o, se tale Stato membro non applica un siffatto sistema, deve comunicare alle autorità competenti di detto Stato membro, con almeno quattro ore di anticipo:

     - il luogo/i luoghi di sbarco e l'ora d'arrivo prevista;

     - i quantitativi di ciascuna specie da sbarcare [8].

     2. Il capitano di cui al paragrafo 1 che ometta di comunicare tali dati può essere soggetto ad adeguate sanzioni da parte delle autorità competenti.

     3. La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 36, può esonerare talune categorie di pescherecci comunitari dall'obbligo di cui al paragrafo 1 per un periodo limitato e rinnovabile, ovvero disporre un altro termine per la comunicazione, tenuto conto, tra l'altro, della distanza tra le zone di pesca, i luoghi di sbarco e i porti nei quali i pescherecci in questione sono registrati o inclusi nell'elenco.

 

     Art. 8.

     1. Dopo ogni viaggio ed entro 48 ore dallo sbarco, il capitano di un peschereccio comunitario la cui lunghezza fuori tutto è di almeno 10 metri, oppure il suo mandatario, presenta una dichiarazione alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio avviene lo sbarco. Il capitano è responsabile dell'esattezza della dichiarazione, che indica, perlomeno, i quantitativi sbarcati di ogni specie prevista all'articolo 6, paragrafo 2 e il luogo in cui sono stati catturati.

     2. Il Consiglio a maggioranza qualificata può decidere, su proposta della Commissione, di estendere l'obbligo di cui al paragrafo 1 ai pescherecci la cui lunghezza fuori tutto è inferiore a 10 metri. Il Consiglio può inoltre decidere, a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, deroghe all'obbligo stabilito al paragrafo 1 per talune categorie di pescherecci la cui lunghezza fuori tutto è superiore a 10 metri e che esercitano attività di pesca specifiche.

     3. Ciascuno Stato membro effettua, mediante campionamento, il controllo delle attività dei pescherecci esonerati dagli obblighi menzionati nel paragrafo 1, per garantire che essi osservino la normativa comunitaria vigente.

     A tal fine, ciascuno Stato membro elabora un piano di campionamento e lo sottopone alla Commissione. I risultati del controllo effettuato sono periodicamente comunicati alla Commissione.

     4. Norme particolareggiate per l'attuazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 36.

 

     Art. 9.

     1. All'atto della prima vendita, i centri per le vendite all'asta o gli altri organismi o persone autorizzati dagli Stati membri quali responsabili della prima immissione in commercio dei quantitativi sbarcati in uno Stato membro, presentano alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio la prima immissione in commercio ha luogo una nota di vendita. Della presentazione delle note di vendita in cui si trovano elencati tutti i dati richiesti al presente articolo sono responsabili i suddetti centri per le vendite all'asta o gli altri organismi o persone autorizzati dagli Stati membri [9].

     2. Qualora la prima immissione in commercio dei prodotti della pesca sbarcati in uno Stato membro sia effettuata con modalità diverse da quelle previste al paragrafo 1, i prodotti sbarcati non possono essere asportati finché non sia stato presentato alle autorità competenti o ad altri organismi autorizzati degli Stati membri uno dei seguenti documenti:

     - una nota di vendita, qualora i prodotti siano stati venduti o messi in vendita nel luogo di sbarco,

     - una copia di uno dei documenti di cui all'articolo 13, qualora i prodotti siano messi in vendita in un luogo diverso da quello di sbarco, accompagnata da una nota di vendita compilata all'atto della vendita effettiva,

     - una dichiarazione di assunzione in carico, qualora i prodotti non siano messi in vendita o siano destinati ad una messa in vendita ulteriore.

     L'acquirente è responsabile della presentazione della nota di vendita e in cui si trovano elencati tutti i dati richiesti al presente articolo.

     Il titolare della dichiarazione di assunzione in carico è responsabile della presentazione di tale dichiarazione e in cui si trovano elencati tutti i dati richiesti al presente articolo [10].

     3. Le note di vendita di cui ai paragrafi 1 e 2 contengono almeno i dati seguenti:

     - per tutte le specie, nome pertinente e relativa area geografica d'origine;

     - per tutte le specie, se del caso, dimensione individuale oppure peso, grado, presentazione e freschezza;

     - se del caso, pertinente dimensione minima del pesce;

     - prezzo e quantitativo alla prima vendita per ciascuna specie e, se del caso, su una base di dimensione individuale o peso, grado, presentazione e freschezza;

     - se del caso, destinazione dei prodotti ritirati dal mercato (prodotti derivati, consumo umano, riporto);

     - nome dell'acquirente e del venditore;

     - luogo e data della vendita;

     - se del caso, il riferimento al contratto di vendita [11].

     4. Le note di vendita sono presentate alle autorità competenti responsabili per il controllo della prima immissione in commercio secondo modalità che consentano di includere i seguenti dati:

     - identificazione esterna e nome del peschereccio che ha sbarcato i prodotti di cui trattasi;

     - nome dell'armatore o del capitano;

     - porto e data di sbarco;

     - se del caso, riferimento ad uno dei documenti di cui all'articolo 13, paragrafi 1 e 4, lettera b) [12].

     4 bis. Qualora la nota di vendita non corrisponda alla fattura o ad un documento equivalente ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 3, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, lo Stato membro adotta le disposizioni necessarie affinché i dati relativi al prezzo al netto dell'imposta per le forniture di beni all'acquirente siano identici a quelli indicati nella fattura [13].

     4 ter. La dichiarazione di assunzione in carico di cui al paragrafo 2, compilata dal proprietario dei prodotti della pesca sbarcati, o dal suo mandatario, deve contenere almeno i dati seguenti:

     - per tutte le specie, nome pertinente e relativa area geografica d'origine,

     - per tutte le specie, peso ripartito per tipo di presentazione dei prodotti,

     - se del caso, pertinente dimensione minima del pesce,

     - identificazione del peschereccio che ha sbarcato i prodotti,

     - identificazione del capitano,

     - porto e data di sbarco,

     - luoghi in cui i prodotti sono immagazzinati,

     - se del caso, riferimento a uno dei documenti di cui all'articolo 13, paragrafi 1 e 4, lettera b) [14].

     4 quater. Qualora i prodotti della pesca sbarcati siano destinati ad una messa in vendita ulteriore e l'immissione in commercio di detti prodotti abbia formato oggetto di un prezzo contrattuale o di una tariffa forfettaria fissata per un periodo determinato, lo Stato membro procede alle verifiche pertinenti, al fine di controllare la veridicità dei dati indicati rispettivamente nella dichiarazione di assunzione in carico e nella nota di vendita di cui al paragrafo 2 [15].

     5. Le note di vendita, le dichiarazioni di assunzione in carico e una copia dei documenti di trasporto sono presentati, entro 48 ore dalla prima immissione in commercio o dallo sbarco, alle autorità competenti o agli altri organismi autorizzati dagli Stati membri, conformemente a quanto disposto dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio sono effettuate le operazioni. Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può accordare, secondo la procedura di cui all'articolo 36, deroghe a tale termine in situazioni specifiche.

     In caso di trasporto dei prodotti in uno Stato membro diverso da quello dello sbarco, il vettore trasmette entro 48 ore dallo sbarco una copia del documento di trasporto alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio avvenga la prima immissione in commercio. Lo Stato membro della prima immissione in commercio può chiedere più ampie informazioni al riguardo allo Stato membro dello sbarco [16].

     6. Le autorità competenti conservano copia di ciascuna nota di vendita per un periodo di un anno a decorrere dall'anno successivo a quello della registrazione delle informazioni trasmesse alle autorità competenti.

     Qualora la prima immissione in commercio di prodotti della pesca non avvenga nello Stato membro in cui sono stati sbarcati, lo Stato membro responsabile del controllo della prima immissione in commercio provvede affinché una copia della nota di vendita sia presentata appena possibile alle autorità responsabili del controllo dello sbarco di tali prodotti [17].

     7. La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 36, può concedere un'esenzione dall'obbligo di presentare alle autorità competenti dello Stato membro o ad altri organismi da esso autorizzati la nota di vendita del pescato sbarcato da talune categorie di pescherecci comunitari la cui lunghezza fuori tutto è inferiore a 10 metri o per quantitativi sbarcati di prodotti della pesca non superiori a 50 kg di peso vivo equivalente per specie.

     Tali esoneri possono essere concessi solo se lo Stato membro in questione ha istituito un sistema di controllo accettabile [18].

     8. L'acquirente di prodotti non destinati al commercio ma esclusivamente al consumo privato è esonerato dagli obblighi previsti al paragrafo 2.

     9. Le norme particolareggiate per l'attuazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura dell'articolo 36.

 

     Art. 10. [19]

 

     Art. 11. [20]

     1. Le operazioni di trasbordo e le operazioni di pesca implicanti l'azione congiunta di due o più pescherecci avente luogo nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di uno Stato membro nonché le operazioni di trasbordo aventi luogo nei porti di uno Stato membro possono essere autorizzate da tale Stato membro. I capitani dei pescherecci in questione ottemperano alle condizioni stabilite conformemente al disposto del paragrafo 2, in particolare per quanto riguarda:

     - la definizione dei luoghi autorizzati,

     - le procedure d'ispezione e di sorveglianza,

     - le modalità e le condizioni di registrazione e di comunicazione dell'operazione di trasbordo e dei quantitativi trasbordati.

     La presente disposizione non si applica ad attività con reti da traino in coppia effettuate da pescherecci comunitari.

     2. Le modalità di applicazione del presente articolo, sono adottate tenendo conto delle osservazioni degli Stati membri interessati, conformemente alla procedura di cui all'articolo 36.

 

     Art. 12.

     Se il trasbordo o lo sbarco avvengono più di quindici giorni dopo la cattura, le informazioni richieste agli articoli 8 e 11 sono comunicate alle autorità competenti dello Stato membro di cui le navi battono bandiera o nel quale esse sono registrate, entro quindici giorni dalla cattura.

 

Art. 13.

     1. Tutto il pescato sbarcato o importato nella Comunità, non trasformato o trasformato a bordo, per il quale non sia stata presentata una nota di vendita né una dichiarazione di assunzione in carico ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2, trasportato in un luogo diverso dal luogo di sbarco o di importazione, è accompagnato da un documento compilato dal vettore fino alla prima vendita. Il vettore è responsabile della presentazione di tale documento di trasporto in cui si trovano elencati tutti i dati richiesti al presente articolo [21].

     2. Detto documento:

     a) indica, per quanto riguarda la partita, il nome della nave di provenienza e l'identificazione esterna della nave. In caso di importazione con mezzo diverso della nave, il documento indica il luogo di importazione della partita;

     b) specifica il luogo di destinazione della/delle partita/partite e l'identificazione del veicolo di trasporto;

     c) indica i quantitativi di pesce (in chilogrammi di peso trasformato) per ogni specie trasportata, il nome del destinatario, il luogo e la data del carico nonché, per tutte le specie, il nome pertinente, la relativa area geografica d'origine e, se del caso, la pertinente dimensione minima del pesce [22].

     3. Ogni vettore deve fare in modo che il documento di cui al paragrafo 1 contenga come minimo tutte le informazioni richieste al paragrafo 2.

     4. Il vettore è esonerato dall'obbligo di cui al paragrafo 1 se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

     a) il documento menzionato al paragrafo 1 è sostituito da una copia di una delle dichiarazioni previste dagli articoli 8 o 10 per quanto si riferisce ai quantitativi trasportati,

     b) il documento menzionato al paragrafo 1 è sostituito da una copia del documento T2M indicante l'origine dei quantitativi trasportati.

     5. Le autorità competenti di uno Stato membro possono concedere esoneri dall'obbligo di cui al paragrafo 1 qualora i quantitativi di pescato siano trasportati all'interno dell'area portuale o in un raggio non superiore a 20 chilometri dal punto di sbarco.

     5 bis. Qualora i prodotti della pesca dichiarati venduti conformemente al disposto dell'articolo 9 siano trasportati in un luogo diverso dal luogo di sbarco o di importazione, il vettore deve essere in grado di provare in qualsiasi momento in base a un documento che la vendita ha avuto effettivamente luogo [23].

     6. Ciascuno Stato membro procede nel suo territorio a controlli per campionamento per verificare l'adempimento degli obblighi imposti dal presente articolo. L'intensità di tali controlli può tener conto dell'intensità dei controlli effettuati nelle fasi precedenti [24].

     7. Affinché l'ispezione sia effettuata nel modo più efficace ed economico, gli Stati membri coordinano le loro attività di controllo. A tal fine, gli Stati membri sorvegliano in particolare i movimenti di merci che possono essere stati loro segnalati come possibile oggetto di operazioni contrarie alla legislazione comunitaria.

     7 bis. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 36 [25].

 

     Art. 14.

     1. Gli Stati membri provvedono affinché siano registrati tutti gli sbarchi in uno Stato membro come previsto agli articoli 8, 9 e 14. A tal fine, essi possono disporre che la prima immissione in commercio avvenga mediante asta pubblica.

     2. Qualora le catture sbarcate non siano immesse per la prima volta in commercio mediante asta pubblica, come previsto dall'articolo 9, paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché detti quantitativi siano comunicati ai centri di vendita all'asta o agli organismi autorizzati dagli Stati membri.

     3. Su richiesta di uno Stato membro alla Commissione, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, i dati sugli sbarchi effettuati da talune categorie di pescherecci soggetti alle deroghe di cui agli articoli 7 e 8 o sugli sbarchi in porti sprovvisti di una struttura amministrativa adeguata per registrare gli sbarchi possono essere esonerati dall'obbligo del trattamento dei dati. L'esonero può essere concesso qualora la registrazione dei dati richiesti crei alle autorità locali difficoltà sproporzionate rispetto al totale degli sbarchi e purché le relative specie sbarcate siano vendute nella zona. Ciascuno Stato membro redige un elenco dei porti e dei pescherecci che soddisfano i requisiti per tale esonero e lo comunica alla Commissione.

     4. Gli Stati membri che fruiscono della deroga di cui al paragrafo 3 elaborano un piano di campionamento per valutare la consistenza dei rispettivi sbarchi nei porti in questione. Prima che la deroga sia applicata, detto piano deve essere approvato dalla Commissione. Gli Stati membri trasmettono periodicamente alla Commissione i risultati delle valutazioni.

 

     Art. 15.

     1. Entro il 15 di ogni mese ciascuno Stato membro notifica alla Commissione, per via informatizzata, i quantitativi di ogni riserva o gruppo di riserve soggette a TAC o a contingenti, sbarcati durante il mese precedente, e le comunica qualsiasi altra informazione ricevuta ai sensi degli articoli 11 e 12.

     Nelle notifiche alla Commissione sono indicati il luogo delle catture, come specificato agli articoli 6 e 8, nonché la nazionalità dei pescherecci interessati.

     Con riguardo alle specie per le quali si stima che le catture effettuate dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro o nello stesso registrati abbiano esaurito il 70% del contingente, dell'assegnazione o della parte disponibile per tale Stato membro, quest'ultimo notifica alla Commissione una previsione di consumo, indicando la prevedibile data di esaurimento.

     Qualora le catture appartenenti a riserve o a gruppi di riserve soggette a TAC o a contingenti rischino di raggiungere il livello di detti TAC o contingenti, gli Stati membri forniscono alla Commissione, su richiesta della stessa, informazioni più particolareggiate o più frequenti di quelle previste dal presente paragrafo.

     2. La Commissione tiene a disposizione degli Stati membri, per via informatizzata, le notifiche ad essa pervenute a norma del presente articolo.

     3. La Commissione, ove constati che uno Stato membro non ha rispettato il termine fissato al paragrafo 1 per la trasmissione dei dati relativi alle catture mensili, può stabilire la data in cui si considera che, per una riserva o per un gruppo di riserve, le catture soggette ad un contingente o ad un'altra forma di limitazione quantitativa ed effettuate da pescherecci battenti bandiera di tale Stato membro o in esso registrati, abbiano esaurito in misura corrispondente al 70% il contingente, l'assegnazione o la parte disponibile per il medesimo Stato membro, nonché la data prevista in cui si considera che il contingente, l'assegnazione o la parte disponibile siano esauriti.

     4. Entro il primo mese di ogni trimestre civile, ciascuno Stato membro notifica alla Commissione, per via informatizzata, i quantitativi delle riserve diversi da quelli menzionati al paragrafo 1 sbarcati nel trimestre precedente.

 

     Art. 16.

     1. Salvo il disposto dell'articolo 15, gli Stati membri forniscono, su richiesta dello Stato membro interessato, le informazioni sugli sbarchi, le messe in vendita o i trasbordi di prodotti della pesca effettuati nei loro porti o nelle acque sotto la loro giurisdizione dai pescherecci battenti bandiera di tale Stato membro o in esso registrati, e basati su una riserva o un gruppo di riserve soggette ad un contingente assegnato al medesimo Stato membro.

     Le informazioni consistono nel nome e nei contrassegni d'identificazione esterni del peschereccio considerato, nei quantitativi delle catture delle singole riserve o gruppi di riserve sbarcate, messe in vendita o trasbordate da detto peschereccio, nonché la data e il luogo dello sbarco, della prima messa in vendita o del trasbordo di cui trattasi. Le informazioni sono trasmesse entro quattro giorni lavorativi dalla data della richiesta dello Stato membro interessato o entro un periodo superiore stabilito da questo Stato membro o dallo Stato membro di sbarco.

     2. Lo Stato membro di sbarco, di prima messa in vendita o di trasbordo fornisce alla Commissione, su sua richiesta, le informazioni, contestualmente al loro invio allo Stato membro in cui è registrato il peschereccio.

 

     Art. 17.

     1. Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire il controllo delle catture di specie pescate da loro navi operanti in acque sotto la sovranità o la giurisdizione di Paesi terzi e in alto mare, nonché la verifica e la registrazione dei trasbordi e degli sbarchi di dette catture.

     2. Le misure di controllo e di verifica assicurano l'adempimento dei seguenti obblighi, imposti agli armatori e/o ai capitani delle navi:

     - tenere a bordo dei pescherecci un giornale di bordo nel quale i capitani annotano le catture effettuate;

     - presentare una dichiarazione di sbarco alle autorità dello Stato membro di sbarco ogniqualvolta questo abbia luogo in porti della Comunità;

     - comunicare allo Stato membro di bandiera i dati relativi ad ogni trasbordo di pescato su pescherecci di Paesi terzi e agli sbarchi effettuati direttamente in Paesi terzi.

     3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano fatto salvo il disposto degli accordi di pesca conclusi tra la Comunità e i Paesi terzi e delle convenzioni internazionali di cui la Comunità è parte.

 

     Art. 18. [26]

     [1. Entro la fine del mese di ciascun trimestre civile ogni Stato membro notifica, per via informatizzata, alla Commissione i quantitativi catturati nelle acque di cui all'articolo 17 e sbarcati nel corso del trimestre precedente, nonché tutte le informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2.

     2. Per quanto attiene alle catture effettuate nelle acque di Paesi terzi, i dati comunicati a norma del paragrafo 1 sono ripartiti per Paese terzo e per riserva ittica, facendo riferimento alla più piccola zona statistica definita per l'attività di pesca interessata. Le catture effettuate in alto mare sono comunicate, con riguardo a tutte le riserve presenti nella zona di pesca interessata, facendo riferimento alla più piccola zona statistica definita dalla Convenzione internazionale applicabile nel luogo di cattura, nonché alla specie o al gruppo di specie.

     3. Anteriormente al 1° ottobre di ogni anno la Commissione mette a disposizione degli Stati membri le informazioni da essa ricevute a norma del presente articolo.

     4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 36 [27].]

 

     Art. 19.

     1. Al fine di garantire l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 3, 6, 8, 9, 10, 14 e 17, ciascuno Stato membro definisce un sistema di convalida che comporta segnatamente controlli incrociati e verifiche dei dati risultanti da detti obblighi.

     2. Per facilitare dette verifiche, ciascuno Stato membro crea una base di dati informatizzata in cui sono registrati i dati di cui al paragrafo 1.

     Gli Stati membri possono creare basi di dati periferiche, purché esse e le procedure relative alla raccolta e alla registrazione dei dati siano uniformate, in modo da assicurarne la compatibilità in tutto il territorio dello Stato membro.

     3. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che i dati di cui al paragrafo 1 siano registrati nella base dei dati quanto prima possibile.

     Le informazioni relative alle risorse regolate in forza dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3760/92, annotate nel giornale di bordo, nella dichiarazione di sbarco, nella nota di vendita nonché nella dichiarazione di assunzione in carico sono registrate nella base di dati di cui al paragrafo 2 entro un termine non superiore a 15 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui dette informazioni pervengono alle autorità competenti. Se il tasso di sfruttamento di un contingente è superiore all'85%, tale termine sarà ridotto a 5 giorni lavorativi [28].

     4. [29].

     5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per agevolare la raccolta dei dati, la loro convalida e i controlli incrociati. La Commissione ha accesso a distanza a copie degli archivi informatizzati contenenti le pertinenti informazioni previa richiesta specifica [30].

     6. Le norme particolareggiate per l'attuazione del presente articolo sono adottate in conformità della procedura di cui all'articolo 36.

 

TITOLO II bis [31]

Controllo dello sforzo di pesca

 

          Art. 19 bis. [32]

     1. Ai fini del presente titolo per “zone di pesca interessate” si intendono le zone CIEM o le zone COPACE a cui si applicano i regimi di limitazione dello sforzo di pesca previsti dai regolamenti comunitari [33].

     1 bis. Gli articoli 19-sexies, 19-septies, 19-octies, 19-nonies e 19-decies si applicano ai pescherecci comunitari autorizzati dagli Stati membri, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 779/97 del Consiglio, del 24 aprile 1997, recante instaurazione di un regime di gestione dello sforzo di pesca nel Mar Baltico, ad esercitare l'attività di pesca nelle zone di cui all'allegato del suddetto regolamento [34].

     2. Ai pescherecci comunitari è vietato esercitare l'attività di pesca nelle zone di pesca interessate se il peschereccio non è stato debitamente autorizzato a tal fine dallo Stato membro di bandiera [35].

     3. Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 1, l'articolo 19 ter e l'articolo 19 quater si applicano esclusivamente ai pescherecci comunitari autorizzati ad esercitare l'attività di pesca per la cattura delle specie demersali.

 

     Art. 19 ter. [36]

     1. I capitani dei pescherecci comunitari comunicano, mediante un rapporto denominato "Effort Report" le seguenti informazioni:

     - il nome, il numero di identificazione esterna, l'indicativo radio ed il nome del capitano del peschereccio;

     - la localizzazione geografica del peschereccio cui la comunicazione si riferisce;

     - la data e l'ora di:

     - ciascuna uscita ed entrata in un porto situato all'interno di una zona;

     - ciascuna entrata nella zona;

     - ciascuna uscita dalla zona.

     - le catture detenute a bordo per specie, in chilogrammi peso vivo [37].

     2. Fatto salvo il paragrafo 1, i pescherecci che praticano la pesca interzonale che attraversano le linee di demarcazione delle zone più di una volta nell'arco di 24 ore, a condizione che si mantengano all'interno di un'area circoscritta a 5 miglia da una parte e dall'altra della linea fra le zone, provvedono a comunicare la loro prima entrata ed ultima uscita nel succitato periodo di 24 ore.

     3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i capitani, o i rappresentanti dei capitani, delle navi che battono la loro bandiera rispettino l'obbligo di comunicare le informazioni.

     4. Norme particolareggiate per l'attuazione del presente articolo sono adottate, se necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 36 [38].

 

     Art. 19 quater. [39]

     1. I capitani di pescherecci comunitari o i loro rappresentanti provvedono a comunicare simultaneamente, via telex mediante SCP, via fax, mediante comunicazione telefonica debitamente registrata dal ricevente, o via radio per il tramite di una stazione radio autorizzata a norma della legislazione comunitaria a ricevere tali comunicazioni, o facendo ricorso a qualsiasi altro metodo riconosciuto secondo la procedura di cui all'articolo 36, le informazioni di cui all'articolo 19 ter, alle autorità competenti [40]:

     - dello Stato membro di bandiera, e

     - dello Stato membro o degli Stati membri responsabili del controllo, qualora la nave intenda esercitare o abbia esercitato le proprie attività di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di tale Stato membro o Stati membri.

     Le informazioni di cui sopra debbono essere comunicate prima di ogni entrata ed uscita. Qualora per causa di forza maggiore la nave non sia in grado di trasmettere il messaggio, un altro natante può farlo in sua vece.

     2. Fatto salvo il paragrafo 1, allorché i capitani dei pescherecci comunitari

     - praticano attività di pesca interzonale, quale definita nell'articolo 19 ter, i capitani o i loro rappresentanti effettuano un "Effort report", ad intervalli di 24 ore, per la prima entrata e l'ultima uscita;

     - praticano attività di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del loro Stato membro di bandiera o dello Stato membro i cui pescherecci sono registrati, i capitani o i loro rappresentanti comunicano le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 19 ter alle autorità competenti dello Stato membro secondo le disposizioni adottate da tale Stato. Tali disposizioni non devono comunque essere, per quanto riguarda la sorveglianza dello sforzo di pesca, meno efficaci delle misure di cui al paragrafo 1. Lo Stato membro di bandiera provvede ad informare tempestivamente la Commissione delle disposizioni prospettate;

     - trascorrono un tempo inferiore alle 72 ore in mare, ma durante tale periodo intraprendono attività di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di un altro Stato membro o altri Stati membri, i capitani o i loro rappresentanti provvedono a comunicare, prima della partenza della nave, le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 19 ter alle autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri interessati ovvero dello Stato membro di bandiera tramite i metodi elencati al paragrafo 1. Le autorità competenti registrano tali informazioni in forma informatizzata. Il capitano o il suo rappresentante notificano immediatamente alle autorità competenti di cui sopra ogni eventuale modifica delle informazioni fornite.

     3. Tuttavia, sistemi di sorveglianza automatici in tempo reale autorizzati a norma della legislazione comunitaria costituiscono un metodo di comunicazione autorizzato per gli scopi di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

 

     Art. 19 quinquies. [41]

     Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i rapporti sullo sforzo di pesca ricevuti a norma degli articoli 19 ter e 19 quater siano registrati in forma leggibile al computer.

 

     Art. 19 sexies. [42]

     1. I capitani delle navi comunitarie registrano e contabilizzano nel loro giornale di bordo il tempo trascorso in una determinata zona secondo le seguenti modalità:

     per gli attrezzi mobili:

     - la data e l'ora dell'entrata della nave in una zona o dell'uscita da un porto situato nella zona;

     - la data e l'ora dell'uscita della nave dalla zona, o dell'entrata in un porto situato nella zona;

     per gli attrezzi fissi:

     - la data e l'ora dell'entrata della nave che utilizza l'attrezzo fisso in una zona o dell'uscita da un porto situato in tale zona;

     - la data e l'ora della prima e delle successive collocazioni degli attrezzi fissi nella zona in questione;

     - la data e l'ora del completamento delle operazioni di pesca con uso di attrezzi fissi;

     - la data e l'ora dell'uscita della nave dalla zona, o dell'entrata in un porto situato in tale zona.

     2. Fatto salvo il paragrafo 1, i capitani di pescherecci comunitari che praticano attività di pesca interzonale quale definita nell'articolo 19 ter registrano la data e l'ora della loro prima entrata e della loro ultima uscita.

     3. I capitani di pescherecci comunitari che effettuano attività di pesca per la cattura di specie demersali registrano nel giornale di bordo le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 19 ter.

     4. Per le navi che sono esonerate dall'obbligo di tenere un giornale di bordo, lo Stato membro di bandiera procede a controlli per sondaggio, per stabilire lo sforzo complessivo esercitato in un tipo di pesca.

     5. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 36.

 

     Art. 19 septies. [43]

     1. Lo Stato membro di bandiera completa lo schedario o gli schedari che ha creato a norma delle disposizioni del regolamento (CE) n. 109/94 della Commissione, del 19 gennaio 1994, relativo allo schedario comunitario delle navi da pesca, inserendovi i dati contenuti negli elenchi nominativi delle navi di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 685/95 e all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 779/97 [44].

     2. Lo Stato membro di bandiera trasmette per via informatica, di preferenza per posta elettronica, i dati di cui al paragrafo 1, secondo le procedure previste dal regolamento (CE) n. 109/94.

     3. La Commissione, secondo la procedura stabilita dal regolamento (CE) n. 109/94, provvede a che gli Stati membri responsabili del controllo dispongano dei dati riguardanti l'identificazione dei pescherecci che hanno accesso alle acque poste sotto la loro giurisdizione o sovranità.

 

     Art. 19 octies. [45]

     Ciascuno Stato membro registra gli sforzi di pesca dei pescherecci battenti la sua bandiera in ciascuna delle zone di pesca interessate in base alle informazioni disponibili contenute nei giornali di bordo e a quelle raccolte a norma dell'articolo 19 sexies, paragrafo 4.

 

     Art. 19 nonies. [46]

     Ciascuno Stato membro determina globalmente gli sforzi di pesca dei pescherecci battenti la sua bandiera di lunghezza inferiore a 15 metri fuori tutto in ciascuna zona di pesca interessata e dei pescherecci di lunghezza inferiore a 10 metri fuori tutto nella zona di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie.

 

     Art. 19 decies. [47]

     Ciascuno Stato membro notifica per via informatica alla Commissione, secondo le procedure previste dal regolamento (CE) n. 109/94, i dati aggregati relativi allo sforzo di pesca entro i seguenti termini:

     - anteriormente al 15 di ciascun mese per lo sforzo realizzato nel corso del mese precedente in ciascuna delle zone di pesca interessate, per le specie demersali [48];

     - anteriormente alla fine del primo mese di ogni trimestre di calendario per lo sforzo realizzato nel corso del trimestre precedente in ciascuna delle zone di pesca di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 1 bis per le specie bentoniche, per il salmone, la trota di mare e i pesci d'acqua dolce, nonché entro il 15 febbraio di ogni anno per lo sforzo di pesca realizzato in ogni mese dell'anno di calendario precedente,

     - entro la fine del primo mese di ciascun trimestre civile per lo sforzo realizzato nel corso del trimestre precedente per ciascuna delle zone di cui all'articolo 19 bis per le specie pelagiche.

 

     Art. 19 undecies. [49]

     Ciascuno Stato membro notifica senza indugio agli altri Stati membri i dati che consentono di identificare i pescherecci battenti la sua bandiera la cui autorizzazione ad esercitare le attività di pesca in una o più delle zone di pesca di cui agli articoli 3 e 6 del regolamento (CE) n. 1954/2003 è stata sospesa o ritirata.

 

     Art. 19 duodecies. [50]

     Al fine di garantire l'osservanza degli obblighi di cui agli articoli 19 ter, 19 quater e 19-sexies, ciascuno Stato membro esegue un controllo incrociato e una verifica dei dati risultanti da tali obblighi.

 

TITOLO III

Controllo dell'impiego degli attrezzi da pesca

 

     Art. 20.

     1. Tutte le catture detenute a bordo dei pescherecci della Comunità devono rispettare la composizione per specie prevista dal regolamento (CEE) n. 3094/86 del Consiglio, del 7 ottobre 1986, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca, per la rete che si trova a bordo della nave.

     Le reti detenute a bordo che non vengono utilizzate devono essere sistemate in modo da non risultare agevolmente utilizzabili, rispettando le seguenti condizioni:

     a) le reti, i pesi e gli attrezzi analoghi sono staccati dai loro pannelli, nonché dai cavi e dalle corde di armamenti o di traino;

     b) le reti tenute sul ponte sono solidamente assicurate ad una parte della sovrastruttura.

     2. Se le catture, che sono detenute a bordo di un peschereccio della Comunità, sono state effettuate durante lo stesso viaggio mediante reti con maglie di dimensioni minime diverse, la composizione per specie è calcolata per ogni parte del quantitativo che è stato pescato in condizioni diverse.

     A tal fine, qualsiasi cambiamento delle dimensioni delle maglie delle reti precedentemente usate nonché la composizione delle catture presenti a bordo all'atto del cambiamento sono riportati nel giornale di bordo e nella dichiarazione di sbarco. In casi specifici, sono adottate, secondo la procedura di cui all'articolo 36, norme particolareggiate relative alla detenzione a bordo di un piano di magazzinaggio dei prodotti trasformati diviso per specie, che ne indichi l'ubicazione nella stiva.

     3. In deroga ai paragrafi 1 e 2 e sulla base di una relazione elaborata dalla Commissione il Consiglio può decidere a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, che:

     a) pescherecci della Comunità che operano in particolari zone di pesca non possano essere dotati di reti con maglie di dimensioni minime diverse durante una singola spedizione di pesca;

     b) norme specifiche si applichino all'uso di reti con dimensioni delle maglie diverse per attività di pesca specifiche.

 

     Art. 20 bis. [51]

     1. Qualora le navi da pesca cui si applica il titolo II bis svolgano la loro attività nelle zone di pesca interessate, esse possono trasportare e utilizzare solamente l'attrezzo o gli attrezzi da pesca corrispondenti [52].

     2. Tuttavia, i pescherecci che nel corso di una stessa bordata esercitano la propria attività anche in zone di pesca diverse da quelle di cui al paragrafo 1 possono trasportare gli attrezzi necessari per la loro attività nelle zone in questione, a condizione che gli attrezzi presenti a bordo che non possono essere utilizzati nelle zone di pesca di cui al paragrafo 1 siano sistemati in modo tale da non risultare agevolmente utilizzabili, a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, secondo comma [53].

     3. Le disposizioni relative all'identificazione degli attrezzi da pesca fissi sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 36.

 

TITOLO IV

Regolazione e chiusura delle attività di pesca

 

     Art. 21.

     1. Tutte le catture di pesci appartenenti ad una riserva o ad un gruppo di riserve soggette a contingenti effettuate dai pescherecci comunitari sono conteggiate sul relativo contingente applicabile, per la riserva o il gruppo di riserve di cui trattasi, allo Stato membro di bandiera indipendentemente dal luogo di sbarco.

     2. Ogni Stato membro stabilisce la data in cui ritiene che le catture di pesci di una riserva o di un gruppo di riserve soggette a contingente, effettuate da pescherecci che battono la sua bandiera o che sono registrati nel suo territorio, abbiano esaurito il contingente che gli è assegnato per tale riserva o gruppo di riserve. A decorrere da tale data, esso vieta provvisoriamente ai pescherecci in parola la pesca di pesci appartenenti alla riserva o al gruppo di riserve di cui trattasi, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco, sempreché le catture siano state effettuate dopo tale data, e fissa un termine entro il quale sono ammessi gli sbarchi, i trasbordi o le ultime dichiarazioni concernenti le catture. Tale misura è comunicata senza indugio alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.

     3. A seguito di una comunicazione ai sensi del paragrafo 2, o di propria iniziativa, la Commissione fissa, in base alle informazioni di cui dispone, la data in cui si ritiene che, per una riserva o un gruppo di riserve, le catture soggette a un TAC, a un contingente o ad altra forma di limitazione quantitativa, effettuate dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro o registrati in uno Stato membro abbiano esaurito il contingente, l'assegnazione o la parte disponibile per tale Stato membro o, se del caso, per la Comunità. La Commissione comunica immediatamente tale data agli Stati membri.

     In occasione della valutazione della situazione di cui al primo comma, la Commissione segnala agli Stati membri interessati le prospettive di interruzione di un'attività di pesca a seguito dell'esaurimento di un TAC.

     Lo Stato membro di bandiera vieta provvisoriamente, a decorrere dalla data di cui al primo comma, la pesca di pesci appartenenti a tale riserva o gruppo di riserve da parte di navi battenti la sua bandiera nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle catture effettuate dopo tale data e fissa una data fino alla quale sono permessi i trasbordi e gli sbarchi o le dichiarazioni definitive di cattura. Tale misura è notificata immediatamente alla Commissione che informa gli altri Stati membri [54].

     4. Qualora la Commissione, conformemente al paragrafo 3, primo comma, abbia posto fine alle attività di pesca in seguito al presunto esaurimento del TAC, del contingente, dell'assegnazione o della parte disponibile per la Comunità e risulti che uno Stato membro non abbia effettivamente esaurito il contingente, l'assegnazione o la parte di cui dispone con riguardo ad una riserva o ad un gruppo di riserve si applicano le disposizioni che seguono.

     Se il pregiudizio subìto dallo Stato membro cui è stata vietata la pesca prima dell'esaurimento del suo contingente non è stato eliminato applicando l'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3760/92, sono adottate adeguate misure conformemente alla procedura di cui all'articolo 36 al fine di porre rimedio al pregiudizio causato. Queste misure possono condurre ad operare deduzioni nei confronti dello Stato membro che abbia superato il proprio contingente, assegnazione o parte e ad attribuire in modo appropriato i quantitativi dedotti agli Stati membri alle cui attività di pesca sia stato posto fine prima dell'esaurimento del loro contingente. Le deduzioni e le successive attribuzioni sono operate tenendo conto prioritariamente delle specie e delle zone per cui sono stati fissati i contingenti, le assegnazioni o le parti annue. Le deduzioni o attribuzioni possono essere effettuate nel corso dell'anno in cui è sorto il pregiudizio o nel corso dell'anno o degli anni successivi.

     Le norme particolareggiate per l'attuazione del presente paragrafo, in particolare quelle atte a determinare i quantitativi di cui trattasi, sono stabilite conformemente alla procedura di cui all'articolo 36.

 

     Art. 21 bis. [55]

     Ogni Stato membro stabilisce la data alla quale ritiene che i pescherecci battenti la sua bandiera o immatricolati nella Comunità abbiano raggiunto lo sforzo di pesca massimo per una determinata zona, secondo quanto stabilito dal regolamento di cui all'articolo 11, paragrafo 2 o 3 del regolamento (CE) n. 1954/2003. Esso vieta provvisoriamente, a decorrere da tale data, l'attività di pesca ai pescherecci in questione nella zona di pesca considerata. Tale misura è comunicata immediatamente alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.

 

     Art. 21 ter. [56]

     Qualora si ritenga che le navi battenti bandiera di uno Stato membro abbiano utilizzato il 70% dello sforzo di pesca massimo per una determinata zona stabilito dal regolamento (CE) n. 2027/95, lo Stato membro interessato notifica alla Commissione le misure adottate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CE) n. 685/95.

 

     Art. 21 quater. [57]

     1. In base alle informazioni di cui all'articolo 19 decies la Commissione si assicura che i livelli massimi dello sforzo di pesca stabiliti dal regolamento (CE) n. 2027/95 siano rispettati.

     2. In seguito ad una notifica effettuata a norma dell'articolo 21 bis o di propria iniziativa la Commissione stabilisce, in base alle informazioni disponibili, la data alla quale si ritiene che il livello massimo dello sforzo di pesca di uno Stato membro per una determinata zona sia stato raggiunto. A partire da questa data, le navi battenti bandiera di tale Stato membro non eserciteranno più l'attività di pesca nella zona considerata.

 

     Art. 22.

     Qualora le autorità competenti di uno Stato membro constatino che, nelle proprie attività, un peschereccio comunitario ha commesso gravi o reiterate violazioni del presente regolamento, lo Stato membro di bandiera può applicare nei suoi confronti provvedimenti supplementari di controllo.

     Lo Stato membro di bandiera comunica alla Commissione e agli altri Stati membri il nome, i segni e i numeri d'identificazione esterni del peschereccio cui si applicano i provvedimenti supplementari di controllo.

 

     Art. 23.

     1. Qualora la Commissione stabilisca che uno Stato membro ha superato il proprio contingente, la propria assegnazione o la parte di cui dispone di una riserva o di un gruppo di riserve, essa opera deduzioni dal contingente, dall'assegnazione o dalla parte annuale di detto Stato membro. Tali deduzioni sono decise conformemente alla procedura prevista all'articolo 36.

     2. Il Consiglio adotta, a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, disposizioni in materia di deduzione conformi agli obiettivi e alle strategie gestionali di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3760/92 e tiene conto, in via prioritaria, dei parametri seguenti:

     - entità del superamento;

     - eventuali superamenti registrati per la stessa riserva nell'anno precedente;

     - stato biologico delle risorse in questione.

 

TITOLO V

Ispezione e controllo riguardanti talune azioni relative al miglioramento e

all'adeguamento delle strutture nel settore della pesca, compresa l'acquacoltura

 

     Art. 24.

     Per garantire il rispetto degli obiettivi e delle strategie stabilite dal Consiglio a norma dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3760/92, in particolare degli obiettivi che quantificano la capacità di pesca delle flotte comunitarie e l'adeguamento delle loro attività, ogni Stato membro organizza, nel proprio territorio e nelle acque marittime sotto la sua sovranità o la sua giurisdizione, regolari controlli presso tutti gli operatori interessati dalla realizzazione degli obiettivi medesimi.

 

     Art. 25.

     1. Ogni Stato membro adotta disposizioni volte a verificare la conformità con gli obiettivi di cui all'articolo 24. A tal fine procede a controlli tecnici, in particolare nei seguenti campi:

     a) ristrutturazione, rinnovo e ammodernamento della flotta di pesca;

     b) adattamento delle capacità di pesca mediante il fermo temporaneo o definitivo;

     c) limitazione dell'attività di taluni pescherecci;

     d) limitazione della geometria e del numero degli attrezzi da pesca, nonché della loro utilizzazione;

     e) sviluppo dell'acquacoltura e sistemazione delle fasce costiere.

     2. Qualora abbia stabilito che uno Stato membro non ha rispettato le disposizioni del paragrafo 1, la Commissione, fatto salvo l'articolo 169 del trattato, può presentare al Consiglio proposte per l'adozione di adeguate misure generali. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

 

     Art. 26.

     1. Secondo la procedura di cui all'articolo 36 possono essere adottate norme particolareggiate per l'attuazione dell'articolo 25, in particolare per quanto concerne:

     a) il controllo della potenza motrice dei pescherecci;

     b) il controllo della stazza registrata dei pescherecci;

     c) il controllo dei tempi di immobilizzazione dei pescherecci;

     d) il controllo delle caratteristiche degli attrezzi da pesca e del loro numero su ogni nave.

     2. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione le informazioni relative ai metodi di controllo adottati, nonché il nome e l'indirizzo degli organismi incaricati dell'esecuzione di tali controlli.

 

     Art. 27.

     1. Per facilitare il controllo di cui all'articolo 25, ciascuno Stato membro istituisce un sistema di convalida che comprende, in particolare, una verifica mediante controllo incrociato delle informazioni sulla capacità di pesca e sull'attività della flotta, contenute, fra l'altro:

     - nel giornale di bordo di cui all'articolo 6;

     - nella dichiarazione di sbarco di cui all'articolo 8;

     - nel registro dei pescherecci comunitari di cui al regolamento (CEE) n. 163/89.

     2. A tal fine gli Stati membri creano o completano delle basi di dati informatizzate contenenti le informazioni pertinenti sulla capacità di pesca e sulle attività della flotta.

     3. Sono d'applicazione le misure previste all'articolo 19, paragrafi 3, 4 e 5.

     4. Le norme particolareggiate per l'attuazione di questo articolo sono adottate in conformità della procedura di cui all'articolo 36.

 

TITOLO VI

Ispezione e controllo riguardanti talune misure relative

all'organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca

 

     Art. 28.

     1. Per garantire l'osservanza degli aspetti tecnici delle norme riguardanti le misure di cui al regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura, ogni Stato membro organizza, nel proprio territorio, regolari controlli presso tutti gli operatori interessati dall'applicazione di dette misure.

     2. I controlli concernono gli aspetti tecnici dell'applicazione:

     a) delle norme di commercializzazione, con particolare riguardo alle dimensioni minime;

     b) del regime dei prezzi, con particolare riguardo:

     - al ritiro dei prodotti dal mercato per fini diversi dal consumo umano,

     - al magazzinaggio e/o alla trasformazione dei prodotti ritirati dal mercato.

     Gli Stati membri procedono ad esami comparativi dei documenti concernenti la prima immissione in commercio dei quantitativi di cui all'articolo 9 e i quantitativi sbarcati indicati nei medesimi documenti, con particolare riguardo al loro peso.

     2 bis. Qualora ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92 sia stata fissata una taglia minima per una determinata specie, ogni operatore responsabile della vendita, del magazzinaggio o del trasporto di partite di prodotti ittici di tale specie di taglia inferiore deve essere in grado di dimostrare in qualsiasi momento l'area geografica d'origine o la provenienza da acquacoltura di tali prodotti. Gli Stati membri procedono ai controlli necessari per prevenire nel loro territorio l'insorgenza di eventuali problemi legati al trasporto o all'immissione in commercio di pesci di taglia inferiore alla minima [58].

     3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni concernenti le misure di controllo adottate, le autorità competenti per i controlli, il tipo di infrazioni constatate e il seguito dato a queste ultime.

     La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri, al pari dei loro funzionari ed altri agenti, sono tenute a non divulgare le informazioni raccolte in applicazione del presente articolo e coperte dal segreto professionale.

     4. Il presente articolo non pregiudica le disposizioni nazionali relative al segreto istruttorio.

 

TITOLO VI bis [59]

Controllo delle attività di pesca dei pescherecci dei paesi terzi

 

     Art. 28 bis. [60]

     Ai sensi del presente titolo per "peschereccio di un paese terzo" si intende:

     - un peschereccio di qualsiasi dimensione adibito principalmente o accessoriamente al trasporto di prodotti della pesca;

     - un peschereccio che, anche se non adibito alla cattura con mezzi propri, trasporta i prodotti della pesca trasbordati da altri pescherecci;

     - un peschereccio a bordo del quale i prodotti della pesca sono sottoposti ad una o più delle seguenti operazioni prima del condizionamento: sfilettatura o taglio in tranci, spellatura, macinazione, congelamento e/o trasformazione e battente bandiera di un paese terzo e in esso registrato.

 

     Art. 28 ter. [61]

     [1. Nella zona di pesca comunitaria i pescherecci di paesi terzi sono autorizzati a catturare, detenere a bordo o trasformare prodotti della pesca solo se sono stati loro rilasciati una licenza di pesca e un permesso di pesca speciale conformemente al disposto dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1627/94.

     2. [Inoltre i pescherecci di paesi terzi possono effettuare operazioni di trasbordo o di trasformazione solo se hanno ottenuto l'autorizzazione preliminare dallo Stato membro nelle cui acque si svolge l'operazione. I pescherecci dei paesi terzi sono autorizzati a effettuare operazioni di trasbordo o operazioni di pesca che implichino l'azione congiunta di due o più navi solo se hanno ottenuto un'autorizzazione preliminare dallo Stato membro interessato e soddisfano le condizioni stabilite conformemente al disposto dell'articolo 11 del presente regolamento] [62].

     3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 36.]

 

     Art. 28 quater. [63]

     [Tutti i pescherecci di paesi terzi operanti nella zona di pesca comunitaria sono soggetti ai seguenti obblighi:

     - annotare in un giornale di bordo le informazioni di cui all'articolo 6,

     - al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2000, per i pescherecci che superano i 20 metri di lunghezza tra le perpendicolari o 24 metri di lunghezza fuori tutto, essere dotati di un sistema di localizzazione SCP autorizzato dalla Commissione,

     - fino all'applicazione del sistema SCP, conformarsi ad un regime di comunicazione dei movimenti del peschereccio,

     - conformarsi ad un regime di comunicazione delle catture effettuate e detenute a bordo,

     - conformarsi alle istruzioni delle autorità competenti per il controllo, in particolare per quanto riguarda le ispezioni prima di uscire dalla zona di pesca comunitaria,

     - conformarsi alle norme di marcatura e di identificazione dei pescherecci e dei loro attrezzi.]

 

     Art. 28 quinquies. [64]

     [La Commissione fissa la data in cui si ritiene che per una riserva o un gruppo di riserve le catture soggette a un contingente ed effettuate da pescherecci di paesi terzi abbiano esaurito il contingente. La Commissione comunica immediatamente la data suddetta ai paesi terzi e agli Stati membri interessati.

     A decorrere da tale data è provvisoriamente vietata la pesca di pesci appartenenti a tale riserva o a tale gruppo di riserve da parte dei pescherecci suddetti nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture effettuate dopo tale data. La Commissione fissa altresì la data fino a cui sono consentiti i trasbordi e gli sbarchi o le dichiarazioni definitive di cattura.]

 

     Art. 28 sexies. [65]

     [1. Il capitano di un peschereccio di paesi terzi o il suo rappresentante deve comunicare alle autorità competenti dello Stato membro del quale desidera utilizzare i porti o i luoghi di sbarco, almeno 72 ore prima dell'ora di arrivo prevista nel porto, le informazioni seguenti:

     - l'ora di arrivo nel porto di sbarco,

     - le catture detenute a bordo,

     - la zona o le zone in cui le catture sono state effettuate, sia nella zona di pesca comunitaria, sia in zone sotto giurisdizione o sovranità di un paese terzo o in alto mare.

     L'operazione di sbarco non può cominciare senza che l'abbiano autorizzata le autorità competenti di tale Stato membro.

     2. Salvo casi di forza maggiore o di emergenza i pescherecci di paesi terzi possono entrare solo nei porti designati dallo Stato membro del quale desiderano utilizzare il porto o i luoghi di sbarco.

     3. La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 36, può esonerare talune categorie di pescherecci di paesi terzi dall'obbligo di cui al paragrafo 1 per un periodo limitato e rinnovabile, ovvero disporre un altro termine per la comunicazione, tenuto conto, tra l'altro, della distanza tra le zone di pesca, i luoghi di sbarco e i porti nei quali i pescherecci in questione sono registrati o immatricolati.

     4. I paragrafi 1 e 2 si applicano salve restando le disposizioni specifiche previste dagli accordi di pesca conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi.]

 

     Art. 28 septies. [66]

     [Il capitano di un peschereccio di un paese terzo o il suo rappresentante presenta il più presto possibile, ma entro 48 ore dallo sbarco, alle autorità competenti dello Stato membro del quale utilizza i porti o i luoghi di sbarco una dichiarazione, la cui veridicità deve essere attestata da detto capitano, in cui sono indicati i quantitativi di prodotti sbarcati per specie nonché la data e il luogo di ciascuna cattura.

     Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, su richiesta della stessa, le informazioni relative agli sbarchi effettuati da pescherecci di paesi terzi.]

 

     Art. 28 octies. [67]

     [Qualora il capitano di un peschereccio di un paese terzo o il suo rappresentante dichiari le catture come effettuate in alto mare, le autorità competenti autorizzano lo sbarco solo se viene loro dimostrato in modo soddisfacente dal capitano o dal suo rappresentante che:

     - le specie detenute a bordo sono state catturate al di fuori di una zona di regolamentazione di un'organizzazione internazionale competente di cui la Comunità è parte, o

     - le specie detenute a bordo sono state catturate in conformità con le misure di conservazione e di gestione adottate dall'organizzazione regionale competente di cui la Comunità è parte.]

 

     Art. 28 nonies. [68]

     Le modalità di applicazione del presente titolo, inclusi gli elenchi dei porti designati, sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 36, di concerto con gli Stati membri interessati.

 

TITOLO VII

Applicazione e verifica del controllo

 

     Art. 29.

     1. La Commissione verifica l'applicazione del presente regolamento da parte degli Stati membri esaminando i documenti ed effettuando missioni in loco. La Commissione può decidere, qualora lo ritenga necessario, di effettuare verifiche senza preavviso.

     Ai fini delle missioni in loco, la Commissione fornisce ai suoi ispettori istruzioni scritte, specificando i loro poteri e gli obiettivi della missione.

     2. Gli ispettori della Commissione possono assistere, nella misura da essa ritenuta necessaria, alle operazioni di ispezione e controllo effettuate dai servizi nazionali preposti al controllo. Nel contesto di dette missioni, la Commissione stabilisce adeguati collegamenti con gli Stati membri per elaborare, per quanto possibile, un programma di ispezione reciprocamente accettabile.

     a) Gli Stati membri collaborano con la Commissione per facilitarle l'adempimento dei suoi compiti. In particolare, gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché le missioni di ispezione non formino oggetto di una pubblicità lesiva alle operazioni di ispezione e controllo.

     Qualora la Commissione o i suoi funzionari incaricati incontrino difficoltà nell'esercizio delle proprie funzioni, gli Stati membri interessati pongono a disposizione della Commissione i mezzi per portare a buon fine la sua azione e offrono agli ispettori la possibilità di valutare le operazioni di controllo specifiche.

     b) Qualora le circostanze in loco impediscano le operazioni di ispezione e controllo previste dal programma di ispezione iniziale, gli ispettori della Commissione modificano le operazioni di ispezione e controllo inizialmente previste, di concerto e d'intesa con il servizio nazionale di controllo competente.

     c) Per l'ispezione in mare o per via aerea, quando i servizi nazionali competenti devono assolvere altri compiti prioritari, relativi in particolare alla difesa e alla sicurezza in mare, le autorità dello Stato membro si riservano il diritto di rinviare o effettuare altrove le operazioni di ispezione alle quali la Commissione intenda assistere. In tali circostanze, lo Stato membro coopera con la Commissione per prendere disposizioni alternative.

     Per quanto riguarda le ispezioni in mare o per via aerea, il comandante della nave o dell'aereo è l'unico responsabile delle operazioni, tenuto conto dell'obbligo delle sue autorità di applicare il presente regolamento. Gli ispettori incaricati dalla Commissione che partecipano a tali operazioni si adeguano alle norme e agli usi stabiliti dal comandante.

     3. Ove necessario, e segnatamente in seguito a missioni effettuate dagli ispettori comunitari in conformità del paragrafo 2 che dimostrino la possibilità che si verifichino irregolarità nell'applicazione del presente regolamento, la Commissione può chiedere allo Stato membro di comunicarle in dettaglio il programma di ispezione e controllo previsto o stabilito dalle autorità nazionali competenti per un dato periodo e per date attività e zone di pesca. Al ricevimento di tale comunicazione, gli ispettori incaricati dalla Commissione effettuano, qualora la Commissione lo reputi necessario, ispezioni indipendenti al fine di verificare l'attuazione di detto programma da parte delle autorità competenti di uno Stato membro.

     Ove gli ispettori della Comunità verifichino l'attuazione del programma, gli agenti dello Stato membro sono responsabili in ogni momento dello svolgimento di detto programma. Gli ispettori della Comunità non possono esercitare di loro iniziativa i poteri d'ispezione di cui dispongono gli agenti nazionali. I suddetti ispettori non hanno accesso ai pescherecci o ai locali a meno che non accompagnino agenti di uno Stato membro. In seguito alla suddetta verifica la Commissione trasmette allo Stato membro interessato una relazione sulla attuazione del programma e ove opportuno raccomanda misure di controllo al fine di migliorare l'applicazione dei controlli da parte dello Stato membro.

     3 bis. Gli ispettori comunitari operanti nell'ambito delle verifiche senza preavviso possono effettuare osservazioni sull'applicazione del presente regolamento.

     Nell'ambito delle loro missioni di osservazione, gli ispettori comunitari, accompagnati da ispettori nazionali, fatta salva la legislazione comunitaria applicabile e conformemente alle norme di procedura previste nella legislazione dello Stato membro interessato, hanno accesso agli schedari e ai documenti pertinenti, ai locali e ai luoghi pubblici nonché alle navi e ai locali privati, ai terreni e ai mezzi di trasporto in cui si svolgono attività contemplate dal presente regolamento al fine di raccogliere dati (di carattere non nominativo) necessari all'adempimento del loro compito.

     Dopo le verifiche senza preavviso la Commissione trasmette immediatamente allo Stato membro interessato la relazione elaborata sulla base di tali osservazioni [69].

     4. Gli ispettori autorizzati non possono, nelle loro ispezioni con l'aereo in mare o a terra, effettuare controlli sulle persone fisiche.

     5. Nelle missioni di cui ai paragrafi 2 e 3, gli ispettori incaricati dalla Commissione possono avere accesso, in loco, alla presenza dei servizi responsabili, alle informazioni contenute, in forma aggregata o singolarmente, in basi di dati specifiche, e possono anche esaminare tutti i documenti relativi all'applicazione del presente regolamento. Se le disposizioni nazionali prevedono il segreto istruttorio, la comunicazione delle suddette informazioni è subordinata all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente.

 

     Art. 30.

     1. Gli Stati membri forniscono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, tutte le informazioni relative all'applicazione del presente regolamento. Nel formulare la propria richiesta la Commissione specifica un termine ragionevole entro il quale le informazioni devono essere fornite.

     2. Ove ritenga che siano state commesse irregolarità nell'applicazione del presente regolamento o che le disposizioni e gli strumenti esistenti in materia di controllo non siano adeguati, la Commissione ne informa lo Stato membro o gli Stati membri interessati, che procedono in tal caso ad un'indagine amministrativa alla quale possono partecipare funzionari della Commissione.

     Entro tre mesi dalla richiesta della Commissione gli Stati membri interessati informano la Commissione dei risultati dell'indagine, trasmettendole copia del resoconto. Su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, la Commissione può prorogare tale termine per un periodo ragionevole.

     Per partecipare alle ispezioni di cui al presente paragrafo, i funzionari della Commissione presentano un mandato scritto nel quale sono indicate la loro identità e la loro qualifica [70].

     3. Ove funzionari della Commissione prendano parte ad un'indagine, quest'ultima è condotta in ogni momento da funzionari dello Stato membro; i funzionari della Commissione non possono esercitare di loro iniziativa i poteri d'ispezione di cui dispongono i funzionari nazionali; essi hanno però accesso agli stessi locali e agli stessi documenti cui hanno accesso i funzionari nazionali.

     Qualora in base a disposizioni nazionali di procedura penale determinate azioni siano riservate a funzionari specificamente designati dalla legislazione nazionale, i funzionari della Commissione non prendono parte a tali azioni. In particolare essi non partecipano, alla perquisizione di locali o ad interrogatori formali di persone effettuati in base alla legislazione penale nazionale. Tuttavia essi hanno accesso alle informazioni così ottenute.

     4. Il presente articolo non pregiudica le disposizioni nazionali relative al segreto istruttorio.

 

TITOLO VIII

Provvedimenti da adottare in caso

d'inosservanza della normativa vigente

 

     Art. 31.

     1. Gli Stati membri garantiscono che siano prese adeguate misure, compreso l'avvio di azioni amministrative o penali conformemente alle legislazioni nazionali, contro le persone fisiche o giuridiche responsabili, qualora sia stata constatata una violazione delle norme della politica comune della pesca, in particolare in seguito all'ispezione o al controllo effettuati in conformità del presente regolamento.

     2. Le azioni promosse ai sensi del paragrafo 1 devono, secondo le pertinenti disposizioni legislative nazionali, privare effettivamente i responsabili del beneficio economico derivante dall'infrazione o produrre effetti proporzionati alla gravità delle infrazioni, tali da fungere da deterrente per ulteriori infrazioni dello stesso tipo.

     2 bis. Il Consiglio, deliberando conformemente all'articolo 43 del trattato, può stabilire un elenco dei comportamenti che violano gravemente le norme comunitarie di cui all'articolo 1, che gli Stati membri si impegnano a sanzionare in modo proporzionato, dissuasivo ed efficace [71].

     3. Le sanzioni conseguenti alle azioni di cui al paragrafo 2 possono includere, a seconda della gravità dell'infrazione:

     - la combinazione di pene pecuniarie,

     - il sequestro di attrezzi e catture proibiti,

     - il sequestro conservativo del natante,

     - l'immobilizzazione temporanea del natante,

     - la sospensione della licenza,

     - il ritiro della licenza.

     4. Le disposizioni del presente articolo non ostano a che lo Stato membro di sbarco o di trasbordo trasferisca il perseguimento di un'infrazione alle autorità competenti dello Stato membro di registrazione, d'intesa con quest'ultimo e sempreché ciò possa meglio garantire il conseguimento dello scopo di cui al paragrafo 2. Ogni trasferimento di questo tipo è notificato alla Commissione dallo Stato membro di sbarco o di trasbordo.

 

     Art. 32.

     1. Qualora constatino un'infrazione al presente regolamento, le autorità competenti dello Stato membro di sbarco o di trasbordo promuovono un'appropriata azione, ai sensi dell'articolo 31, contro il capitano del peschereccio interessato o contro qualsiasi altra persona responsabile dell'infrazione.

     2. Se lo Stato membro di sbarco o di trasbordo non è lo Stato membro di bandiera e se le sue autorità competenti non prendono, conformemente alla loro legislazione nazionale, appropriate disposizioni che comprendano l'avvio di un'azione penale o amministrativa nei confronti delle persone fisiche o giuridiche responsabili, o non trasferiscono il perseguimento dell'infrazione conformemente all'articolo 31, paragrafo 4, i quantitativi illegalmente sbarcati o trasbordati possono essere conteggiati sul contingente assegnato allo Stato membro di sbarco o di trasbordo.

     I quantitativi di pesce da conteggiare sul contingente di tale Stato membro sono fissati conformemente alla procedura di cui all'articolo 36, previa consultazione, da parte della Commissione, dei due Stati membri interessati.

     Qualora lo Stato membro di sbarco o di trasbordo abbia esaurito il proprio contingente, si applica mutatis mutandis il disposto dell'articolo 21, paragrafo 4, considerando i quantitativi di pesce illegalmente sbarcati o trasbordati equivalenti al pregiudizio subito, ai sensi di detto articolo, dallo Stato membro di registrazione.

 

     Art. 33.

     1. Le autorità competenti degli Stati membri notificano senza indugio, e in conformità delle procedure contemplate dal diritto interno, allo Stato membro di bandiera o allo Stato membro di registrazione, qualsiasi infrazione della normativa comunitaria di cui all'articolo 1, precisando il nome e i segni di identificazione del peschereccio interessato, il nome del capitano e dall'armatore, gli estremi dell'infrazione, le azioni penali o amministrative promosse e gli altri provvedimenti eventualmente adottati, nonché tutte le decisioni giudiziarie definitive attinenti a tale infrazione. In casi specifici gli Stati membri, su richiesta, comunicano l'informazione alla Commissione.

     2. A seguito di un trasferimento del procedimento giudiziario ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 4, lo Stato membro di bandiera o lo Stato membro di registrazione prendono le misure necessarie conformemente all'articolo 31.

     3. Lo Stato membro di bandiera o di registrazione notifica senza indugio alla Commissione qualsiasi provvedimento adottato ai sensi del paragrafo 2, nonché il nome e il numero esterno di identificazione del peschereccio interessato.

 

TITOLO VIII bis [72]

Cooperazione tra le autorità di controllo degli

Stati membri e tra queste e la Commissione

 

     Art. 34. [73]

     Le modalità e le condizioni che le autorità competenti incaricate del controllo dell'applicazione del presente regolamento negli Stati membri debbono seguire per collaborare tra loro e con la Commissione al fine di garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca sono stabilite qui di seguito.

 

     Art. 34 bis. [74]

     1. Gli Stati membri si prestano reciprocamente l'assistenza necessaria per l'esecuzione dei controlli previsti nel presente titolo.

     2. Qualora nel corso di un'ispezione o di un'operazione di sorveglianza le autorità competenti di uno Stato membro abbiano constatato che pescherecci comunitari o battenti bandiera di un paese terzo e registrati in un paese terzo hanno esercitato attività di pesca, di cui all'articolo 2, che possono costituire un'infrazione della normativa comunitaria, detto Stato membro comunica immediatamente tutte le informazioni utili allo Stato membro di bandiera del o dei pescherecci interessati, agli altri Stati membri interessati e alla Commissione. Sono considerati Stati membri interessati gli Stati membri nel cui territorio o nelle cui acque si effettuano o possono effettuarsi tali attività.

     Lo Stato membro in questione può chiedere agli altri Stati membri interessati di effettuare controlli particolari indicando i motivi specifici di tale richiesta.

     Gli Stati membri si tengono reciprocamente informati e informano la Commissione del seguito dato alle richieste di cui sopra, nonché, se del caso, dei risultati del controllo e delle azioni intraprese contro le eventuali infrazioni.

     3. Gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure nazionali prese a tal fine e in particolare delle misure adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3760/92.

     4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 36.

 

     Art. 34 ter. [75]

     1. Nel caso di verifiche con preavviso in uno Stato membro, la Commissione può fare accompagnare i suoi ispettori durante un'ispezione in uno Stato membro da uno o più ispettori della pesca di un altro Stato membro in qualità di osservatore/i, previo accordo dello Stato membro soggetto all'ispezione. A richiesta della Commissione, lo Stato membro di provenienza può nominare in breve tempo gli ispettori nazionali della pesca selezionati in qualità di osservatori.

     Gli Stati membri possono stabilire un elenco di ispettori nazionali della pesca che possono essere invitati dalla Commissione ad assistere alle verifiche precitate. La Commissione può invitare ispettori nazionali inclusi in tale elenco o notificati alla Commissione a richiesta.

     Se del caso, la Commissione tiene l'elenco a disposizione di tutti gli Stati membri.

     2. Gli Stati membri possono effettuare inoltre, tra loro e di loro iniziativa, programmi di controllo, ispezione e sorveglianza concernenti le attività di pesca.

 

     Art. 34 quater. [76]

     1. Secondo la procedura di cui all’articolo 36 e di concerto con gli Stati membri interessati, la Commissione determina le attività di pesca realizzate da due o più Stati membri che saranno soggette a programmi specifici di controllo e di ispezione, nonché le condizioni applicabili a tali programmi. I programmi specifici di controllo e di ispezione stabiliscono le attività di pesca realizzate da due o più Stati membri che saranno soggette a tali programmi, nonché le condizioni ad esse applicabili. [77]

     I programmi specifici di controllo e di ispezione definiscono gli obiettivi, le priorità e le procedure comuni, nonché i parametri di riferimento per le attività di controllo e di ispezione, i risultati previsti delle misure specificate e la strategia necessaria affinché le attività di controllo e di ispezione siano effettuate nel modo più uniforme, efficace ed economico. In ogni programma vengono indicati gli Stati membri interessati.

     La durata dei programmi specifici di controllo e di ispezione non potrà superare tre anni o il periodo a tal fine stabilito in un piano di ricostituzione adottato a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca, o in un piano di gestione adottato a norma dell’articolo 6 di detto regolamento.

     I programmi specifici di controllo e di ispezione sono attuati dagli Stati membri sulla base di piani di impiego congiunto stabiliti in virtù del regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio, del 26 aprile 2005, che istituisce un’Agenzia comunitaria di controllo della pesca e modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca.

     2. La Commissione controlla e valuta i risultati di ogni programma specifico di controllo e di ispezione e riferisce al riguardo al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell’articolo 27, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

 

TITOLO IX

Disposizioni generali

 

     Art. 35. [78]

     1. Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sull'applicazione del presente regolamento nel precedente anno civile.

     2. Basandosi sulle relazioni presentate dagli Stati membri e sulle proprie osservazioni, la Commissione elabora ogni anno una relazione fattuale e ogni tre anni una relazione di valutazione da sottoporre al Consiglio e al Parlamento europeo. La Commissione pubblica tale relazione di valutazione nonché le risposte degli Stati membri e, se del caso, le misure e proposte per ovviare alle carenze constatate.

     3. Le modalità per fornire le informazioni conformemente alle condizioni del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 36, in particolare le informazioni concernenti:

     - le risorse tecniche e umane per il controllo della pesca e il tempo effettivamente dedicatovi,

     - le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate dagli Stati membri per prevenire e perseguire le irregolarità,

     - i risultati delle ispezioni e dei controlli eseguiti in forza del presente regolamento, compresi il numero e il tipo di infrazioni constatate ed il seguito a queste riservato, in particolare per quanto riguarda i comportamenti di cui all'articolo 31, paragrafo 2 bis,

     - le misure di applicazione e le azioni di cui all'articolo 19, in particolare per quanto riguarda la valutazione dell'attendibilità dei dati.

 

     Art. 36. [79]

     1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per il settore della pesca e dell’acquacoltura istituito dall’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3760/92.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 37.

     1. Gli Stati membri e la Commissione prendono tutte le iniziative necessarie per garantire che le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento siano trattate in modo riservato.

     2. I nomi di persone fisiche o giuridiche non sono comunicati alla Commissione o ad un altro Stato membro tranne qualora tale comunicazione sia esplicitamente prevista nel presente regolamento o necessaria al fine di prevenire o perseguire violazioni o verificare violazioni palesi.

     Le informazioni di cui al paragrafo 1 non sono trasmesse a meno che non siano associate ad altre in modo tale da non consentire l'identificazione diretta o indiretta di persone fisiche o giuridiche.

     3. Le informazioni oggetto di scambio tra Stati membri e Commissione non sono trasmesse a persone diverse da coloro che per le loro funzioni, negli Stati membri o nelle istituzioni comunitarie, devono avere accesso a tali informazioni, a meno che gli Stati membri da cui provengono le informazioni non diano esplicito consenso.

     4. Le informazioni in qualsiasi modo comunicate o acquistate in virtù del presente regolamento sono coperte dal segreto professionale e beneficiano della stessa protezione accordata ad analoghe informazioni dalla legislazione nazionale dello Stato membro destinatario e dalle corrispondenti disposizioni applicabili alle istituzioni comunitarie.

     5. Le informazioni di cui al paragrafo 1 non devono essere utilizzate per scopi diversi da quelli previsti nel presente regolamento, a meno che le autorità che le forniscono diano il loro esplicito consenso e a condizione che le disposizioni vigenti nello Stato membro di appartenenza dell'autorità destinataria non proibiscano tale uso o comunicazione.

     6. I paragrafi da 1 a 5 non devono intendersi come ostacoli all'utilizzazione delle informazioni ottenute in virtù del presente regolamento, nell'ambito di azioni o procedimenti legali successivamente avviati per inosservanza della legislazione comunitaria in materia di pesca. Le autorità competenti dello Stato membro che trasmette le informazioni sono tenute al corrente di tutti i casi in cui le suddette informazioni sono utilizzate a tali fini.

     Il presente articolo non pregiudica gli obblighi derivanti da convenzioni internazionali riguardanti la reciproca assistenza in materia penale.

     7. Ogniqualvolta uno Stato membro notifica alla Commissione che al termine di un'indagine è stato stabilito che una persona fisica o giuridica, il cui nome gli è stato comunicato in virtù del presente regolamento, non è implicata in una violazione, la Commissione informa immediatamente dei risultati dell'indagine o del procedimento tutte le parti a cui aveva comunicato il nome di detta persona. La persona in questione non dovrà più essere trattata come persona implicata nelle irregolarità in questione in base alla prima notifica. Le informazioni archiviate in una forma che consenta l'identificazione della persona interessata sono immediatamente soppresse.

     8. Le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 5 non si intendono come divieto di pubblicare informazioni generali o studi che non contengono riferimenti individuali a persone fisiche o giuridiche.

     9. Le informazioni di cui al presente regolamento sono archiviate in una forma che consenta l'identificazione delle persone interessate soltanto se ciò sia necessario al raggiungimento degli obiettivi in questione.

     10. Le informazioni ricevute ai sensi del presente regolamento sono disponibili, dietro richiesta, alle persone fisiche o giuridiche interessate.

 

     Art. 38.

     L'applicazione del presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni nazionali di controllo che vanno al di là delle esigenze minime contenute nel presente regolamento, a condizione che tali disposizioni siano conformi alla normativa comunitaria, nonché alla politica comune della pesca.

     Le disposizioni nazionali di cui al primo comma sono comunicate alla Commissione conformemente all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 101/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, relativo all'attuazione di una politica comune delle strutture nel settore della pesca.

 

     Art. 39.

     1. Il regolamento (CEE) n. 2241/87 è abrogato il 1° gennaio 1994, ad eccezione dell'articolo 5 che continua ad applicarsi finché non siano entrati in vigore i regolamenti contenenti gli elenchi di cui all'articolo 6, paragrafo 2 del presente regolamento.

     2. I riferimenti al regolamento abrogato in forza del paragrafo 1 si intendono fatti al presente regolamento.

 

     Art. 40. [80]

     Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1994.

     Fino al 1° gennaio 2000 gli Stati membri sono esentati dall'obbligo di applicare le disposizioni degli articoli 6 e 8 per quanto concerne le operazioni di pesca nel Mediterraneo.

 


[1] Titolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2846/98.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2846/98.

[3] Articolo da ultimo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) 686/97.

[4] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2846/98.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2846/98.

[6] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2846/98.

[7] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2846/98.

[8] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2846/98.

[9] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2846/98.

[10] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2846/98.

[11] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2846/98.

[12] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2846/98.

[13] Paragrafo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2846/98.

[14] Paragrafo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2846/98.

[15] Paragrafo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2846/98.

[16] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2846/98.

[17] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2846/98.

[18] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2846/98.

[19] Articolo abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2846/98.

[20] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2846/98.

[21] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2846/98.

[22] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2846/98.

[23] Paragrafo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2846/98.

[24] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2846/98.

[25] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2846/98.

[26] Articolo abrogato dall'art. 29 del Regolamento (CE) n. 1006/2008.

[27] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2846/98.

[28] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2846/98.

[29] Paragrafo abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2846/98.

[30] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2846/98.

[31] Titolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) 2870/95.

[32] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2870/95.

[33] Paragrafo così sostituito dall’art. 14 del regolamento (CE) n. 2954/2003.

[34] Paragrafo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2635/97.

[35] Paragrafo modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2635/97 e così sostituito dall’art. 14 del regolamento (CE) n. 2954/2003.

[36] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) 2870/95.

[37] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2205/97.

[38] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2205/97.

[39] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2870/95.

[40] Alinea così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2205/97.

[41] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2870/95 e così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2205/97.

[42] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2870/95.

[43] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2870/95.

[44] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2635/97.

[45] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2870/95 e così sostituito dall’art. 14 del regolamento (CE) n. 2954/2003.

[46] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2870/95 e così sostituito dall’art. 14 del regolamento (CE) n. 2954/2003.

[47] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2870/95 e così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2635/97.

[48] Trattino così sostituito dall’art. 14 del regolamento (CE) n. 2954/2003.

[49] Articolo inserito dall’art. 14 del regolamento (CE) n. 2954/2003.

[50] Articolo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2205/97 come articolo undecies e così rinumerato dall’art. 14 del regolamento (CE) n. 2954/2003.

[51] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2870/95.

[52] Paragrafo così sostituito dall’art. 14 del regolamento (CE) n. 2954/2003.

[53] Paragrafo così sostituito dall’art. 14 del regolamento (CE) n. 2954/2003.

[54] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2846/98.

[55] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2870/95 e così sostituito dall’art. 14 del regolamento (CE) n. 2954/2003.

[56] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2870/95.

[57] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2870/95.

[58] Paragrafo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2846/98.

[59] Titolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2846/98.

[60] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2846/98.

[61] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2846/98 e abrogato dall'art. 29 del Regolamento (CE) n. 1006/2008.

[62] Paragrafo abrogato dall'art. 56 del Regolamento (CE) n. 1005/2008.

[63] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2846/98 e abrogato dall'art. 29 del Regolamento (CE) n. 1006/2008.

[64] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2846/98 e abrogato dall'art. 29 del Regolamento (CE) n. 1006/2008.

[65] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2846/98 e abrogato dall'art. 56 del Regolamento (CE) n. 1005/2008.

[66] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2846/98 e abrogato dall'art. 56 del Regolamento (CE) n. 1005/2008.

[67] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2846/98 e abrogato dall'art. 56 del Regolamento (CE) n. 1005/2008..

[68] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2846/98.

[69] Paragrafo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2846/98.

[70] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2846/98.

[71] Paragrafo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2846/98.

[72] Titolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2846/98.

[73] L'originario articolo 34 è stato sostituito dagli attuali articoli 34, 34 bis, 34 ter, 34 quater per effetto dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 2846/98.

[74] L'originario articolo 34 è stato sostituito dagli attuali articoli 34, 34 bis, 34 ter, 34 quater per effetto dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 2846/98.

[75] L'originario articolo 34 è stato sostituito dagli attuali articoli 34, 34 bis, 34 ter, 34 quater per effetto dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 2846/98.

[76] L'originario articolo 34 è stato sostituito dagli attuali articoli 34, 34 bis, 34 ter, 34 quater per effetto dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 2846/98. Il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 41 del regolamento (CE) n. 768/2005.

[77] Per una deroga al presente paragrafo, vedi l’art. 14 del regolamento (CE) n. 2166/2005.

[78] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2846/98.

[79] Articolo così sostituito dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 806/2003.

[80] Articolo sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2846/98 e così rettificato con avviso di rettifica pubblicato nella G.U.C.E. 22 aprile 1999, n. L 105.