§ 2.3.100 - Regolamento 12 gennaio 2001, n. 69.
Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore [...]


Settore:Normativa europea
Materia:2. politica della concorrenza
Capitolo:2.3 aiuti di stato e altre sovvenzioni
Data:12/01/2001
Numero:69


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione.
Art. 2.  Aiuti de minimis.
Art. 3.  Cumulo e controllo.
Art. 4.  Entrata in vigore e periodo di validità.


§ 2.3.100 - Regolamento 12 gennaio 2001, n. 69.

Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis").

(G.U.C.E. 13 gennaio 2001, n. L 010).

 

Art. 1. Campo di applicazione.

     Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione di quelli concessi:

     a) al settore dei trasporti e alle attività legate alla produzione, alla trasformazione o alla commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato;

     b) a favore di attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;

     c) agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti importati.

 

     Art. 2. Aiuti de minimis.

     1. Si ritiene che gli aiuti non corrispondano a tutti i criteri per l'applicazione del divieto di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e che non siano pertanto soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, qualora essi soddisfino le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

     2. L'importo complessivo degli aiuti de minimis accordati ad una medesima impresa non può superare 100000 EUR su un periodo di tre anni. Tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo perseguito.

     3. Il massimale di cui al paragrafo 2 è espressa in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta diretta. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lordo.

Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'importo dell'aiuto, nel caso di un prestito agevolato, è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione.

 

     Art. 3. Cumulo e controllo.

     1. Quando uno Stato membro concede un aiuto de minimis ad un'impresa, la informa della natura de minimis dell'aiuto stesso e si fa rilasciare dall'impresa informazioni esaurienti su eventuali altri aiuti de minimis dalla stessa ricevuti nei tre anni precedenti.

Lo Stato membro può erogare il nuovo aiuto de minimis soltanto dopo aver accertato che il nuovo aiuto non fa salire l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nel periodo di riferimento di tre anni ad un livello eccedente il massimale di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

     2. Se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti de minimis, contenente informazioni complete su tutti gli aiuti de minimis concessi da qualsiasi autorità dello Stato membro stesso, il requisito di cui al paragrafo 1, secondo comma, non si applica a decorrere dal momento in cui i dati del registro vertono su un periodo retrospettivo di almeno tre anni.

     3. Gli Stati membri registrano e riuniscono tutte le informazioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento. Tali registrazioni contengono tutte le informazioni necessarie per accertare che le condizioni del presente regolamento sono state soddisfatte. Le registrazioni riguardanti un singolo aiuto sono conservate per dieci anni dalla data di concessione e quelle relative ad un regime di aiuti per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto a norma del regime in questione. Su richiesta scritta della Commissione, lo Stato membro interessato le trasmette, entro 20 giorni lavorativi ovvero entro un termine più lungo fissato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare se siano state rispettate le condizioni del presente regolamento, con particolare riferimento all'importo complessivo dell'aiuto de minimis ricevuto da una impresa determinata.

 

     Art. 4. Entrata in vigore e periodo di validità.

     1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso resta in vigore fino al 31 dicembre 2006.

     2. Alla scadenza del periodo di validità, le disposizioni di cui al presente regolamento continuano ad applicarsi, per un periodo transitorio di sei mesi, ai regimi di aiuti de minimis da esso disciplinati. Nel corso del periodo transitorio i regimi stessi possono continuare ad essere posti in esecuzione alle condizioni di cui al presente regolamento.