Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 71. Ordinamento giudiziario |
Capitolo: | 71.3 personale |
Data: | 18/08/2000 |
Numero: | 242 |
Sommario |
Art. 1. 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia procede alla revisione della pianta organica per accertare eventuali carenze e alla copertura [...] |
Art. 2. 1. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge 16 dicembre 1999, n. 494, sono aggiunte, in fine, le parole: ", nonché dall'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81". |
Art. 3. 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in lire 34.663 milioni per l'anno 2000, in lire 83.385 milioni per l'anno 2001 e in lire 11.133 milioni per l'anno 2002, si [...] |
Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
§ 71.3.199 - Legge 18 agosto 2000, n. 242.
Autorizzazione al Ministero della giustizia a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con soggetti impiegati in lavori socialmente utili, al fine di garantire l'attuazione della normativa sul giudice unico di primo grado.
(G.U. 1 settembre 2000, n. 204).
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia procede alla revisione della pianta organica per accertare eventuali carenze e alla copertura delle vacanze, nel rispetto della normativa vigente, anche attraverso iniziative per la mobilità di personale tra Ministeri.
2. Per fare fronte alla necessità di garantire, in particolare, la piena attuazione del
a) prioritariamente, per i lavoratori impegnati in lavori socialmente utili relativamente a progetti aventi scadenza massima successiva al 1° aprile 2000, per effetto della convenzione stipulata tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del
b) in via residuale, per gli idonei delle graduatorie dei concorsi a 954 posti di operatore amministrativo e a 368 posti di dattilografo banditi in attuazione dell'articolo 14, comma 2, della
3. Qualora, al fine di garantire un potenziamento definitivo delle risorse di personale a disposizione del Ministero della giustizia, si proceda all'indizione di concorsi pubblici, per i soggetti di cui al comma 2 l'avere svolto lavori socialmente utili non costituisce requisito ai fini dell'ammissione al concorso e costituisce titolo preferenziale esclusivamente in caso di parità di punteggio.
1. Al comma 3 dell'articolo 1 della
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in lire 34.663 milioni per l'anno 2000, in lire 83.385 milioni per l'anno 2001 e in lire 11.133 milioni per l'anno 2002, si provvede:
a) quanto a lire 23.878 milioni per l'anno 2000, a lire 83.385 milioni per l'anno 2001 e a lire 11.133 milioni per l'anno 2002, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per lire 23.878 milioni, per lire 83.385 milioni e per lire 11.133 milioni, rispettivamente per gli anni 2000, 2001 e 2002;
b) quanto a lire 10.785 milioni per l'anno 2000, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66 della
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.