Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 84. Radio e telecomunicazioni |
Capitolo: | 84.5 sovvenzioni e agevolazioni |
Data: | 24/10/2001 |
Numero: | 407 |
Sommario |
Art. 1. Beneficiari e ripartizione delle somme stanziate |
Art. 2. Domanda di ammissione al contributo |
Art. 3. Erogazione e revoca del contributo |
§ 84.5.17 - D.M. 24 ottobre 2001, n. 407.
Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità di attribuzione dei contributi a favore delle emittenti televisive locali ai sensi dell'articolo 23, comma 2 della legge 5 marzo 2001, n. 57
(G.U. 17 novembre 2001, n. 268)
Art. 1. Beneficiari e ripartizione delle somme stanziate
1. Possono beneficiare del contributo previsto dall'articolo 23, comma 1, della
2. Le somme stanziate dall'articolo 23, comma 3, della legge, nel limite di lire 165,3 miliardi per l'anno 2000, di lire 84,8 miliardi per l'anno 2001 e di lire 101,7 miliardi per l'anno 2002, sono attribuite agli aventi titolo quale contributo alle spese sostenute per l'adeguamento degli impianti al piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e per l'ammodernamento degli impianti medesimi, nel rispetto della normativa in materia di inquinamento elettromagnetico.
3. Il contributo per le spese sostenute per l'adeguamento degli impianti al piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive è attribuito nei casi previsti dall'articolo 2, comma 1, del
4. Il contributo per l'ammodernamento degli impianti è attribuito per le seguenti categorie di interventi:
a) azioni di risanamento degli impianti di cui all'articolo 2, comma 2, del citato
b) sostituzione degli impianti o degli elementi costituenti gli impianti stessi per ponti di trasferimento per liberazione delle bande di frequenze attribuite al servizio UMTS - IMT 2000;
c) sostituzione degli impianti o degli elementi costituenti gli impianti stessi per ponti di trasferimento e per diffusione per l'adeguamento al vigente piano nazionale di ripartizione delle frequenze;
d) sostituzione in tecnica digitale degli impianti o degli elementi costituenti gli impianti stessi per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri.
5. I contributi previsti dai commi 2, 3 e 4 sono erogati agli aventi titolo, in misura non superiore all'80 per cento delle spese sostenute debitamente documentate. La percentuale è fissata in misura uguale per tutti i richiedenti. Nel caso in cui il totale delle richieste superi l'ammontare complessivo delle somme annualmente stanziate, la percentuale stessa è ridotta nella misura necessaria a rispettare il limite di stanziamento. [1]
Art. 2. Domanda di ammissione al contributo
1. Le emittenti televisive locali indicate dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto, che intendono beneficiare del contributo previsto dall'articolo 23 della legge, devono inviare al Ministero delle comunicazioni - Direzione generale concessioni e autorizzazioni - Divisione 7 - Viale America, 201 - 00144 Roma, apposita domanda a mezzo raccomandata postale ovvero per fax, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello per il quale è presentata la domanda. Per l'ottenimento del contributo previsto per l'anno 2000, la domanda va inviata entro il 31 dicembre 2001.
2. La domanda deve contenere, a pena di esclusione dall'erogazione del contributo:
a) l'indicazione degli elementi atti ad individuare l'emittente richiedente, ivi compreso il numero di partita IVA e il codice fiscale del titolare dell'emittente;
b) la dichiarazione che il richiedente è titolare di emittente legittimamente operante alla data del 1° settembre 1999;
c) la descrizione degli interventi effettuati sugli impianti che compongono la rete di diffusione dell'emittente con l'indicazione delle spese sostenute, dettagliatamente documentate a mezzo di originale delle fatture e indicazione degli estremi dei pagamenti effettuati. Nel caso di spese sostenute per più categorie, va indicato anche il totale delle spese complessivamente sostenute;
d) la sottoscrizione effettuata nei modi stabiliti dall'articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, emanato con
Art. 3. Erogazione e revoca del contributo
1. Il contributo è erogato, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, a ciascuna emittente avente titolo, entro il 30 aprile di ciascun anno per il quale è stata presentata domanda. Il contributo relativo all'anno 2000 è erogato entro il 28 febbraio 2002.
2. Qualora risulti che la concessione del contributo è stata determinata da dichiarazioni mendaci o false attestazioni anche documentali contenute nella domanda o nella documentazione alla stessa allegata, il contributo è revocato.
3. La revoca del contributo comporta l'obbligo, a carico del soggetto beneficiario, di riversare all'erario, entro i termini fissati nel provvedimento stesso, l'intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione in rapporto ai "prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati", oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale.
4. Ove l'obbligato non ottemperi al versamento entro i termini fissati, il recupero coattivo dei contributi e degli accessori al contributo stesso, rivalutazione ed interessi, viene disposto mediante iscrizione a ruolo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare.
[1] Comma così modificato dall'art. 58 della