Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.4 organizzazione |
Data: | 27/07/2004 |
Numero: | 186 |
Sommario |
Art. 1. (Conversione in legge del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136. Entrata in vigore) |
Art. 2. (Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse) |
Art. 3. (Modifica dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443) |
Art. 4. (Modifica dell'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448) |
§ 80.4.177 - L. 27 luglio 2004, n. 186. [1]
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse.
(G.U. 28 luglio 2004, n. 175 - S.O. n. 131)
Art. 1. (Conversione in legge del
1. Il
2. Sono fatti salvi gli effetti degli atti compiuti ai sensi dell'articolo 8, comma 1-bis, della
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 2. (Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse)
1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi dei decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300, 20 ottobre 1998, n. 368, 29 gennaio 1998, n. 19, 20 luglio 1999, n. 273, 16 luglio 1997, n. 264, 16 luglio 1997, n. 265, 28 novembre 1997, n. 459, e 28 novembre 1997, n. 464, attenendosi alle procedure e ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, all'articolo 5, commi 2 e 3, e all'articolo 7 della
2. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi correttivi o modificativi dei decreti legislativi già emanati ai sensi dell'articolo 21, comma 15, della
3. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di ventiquatto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni legislative in materia di:
a) teatro, musica, danza ed altre forme di spettacolo dal vivo;
b) sport;
c) proprietà letteraria e diritto d'autore [4].
4. I decreti legislativi di cui al comma 3 sono adottati secondo le procedure ed i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10, commi 2, 3 e 4, della
5. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in tema di parità e pari opportunità tra uomo e donna, attenendosi ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 13, comma 2, della
6. All'articolo 6, comma 1, della
7. Alla
a) agli articoli 2, comma 1, alinea, 4, comma 1, alinea, e 5, comma 1,, alinea, le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "due anni";
b) all'articolo 3, comma 1, alinea, le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi";
c) agli articoli 7, comma 1, alinea, 8, comma 1, alinea, e 9, comma 1, alinea, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi";
d) all'articolo 11, comma 1, alinea, le parole: "entro diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro trenta mesi".
8. All'articolo 15, comma 1, alinea, della
9. All'articolo 6, comma 1, alinea, della
10. Il termine di cui all'articolo 13-nonies del
11. All'articolo 1, commi 1 e 3, della
12. All'articolo 1, comma 3, alinea, della
13. All'articolo 5 del
Art. 3. (Modifica dell'articolo 1 della
1. All'articolo 1, comma 3, secondo periodo, della
Art. 4. (Modifica dell'articolo 28 della
1. All'articolo 28, comma 1, della
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL D.L. 28 MAGGIO 2004, N. 136
All'articolo 1:
il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Gli oneri finanziari relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 2 sono a carico degli enti di cui ai medesimi commi, che vi provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato";
il comma 4 è soppresso;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".
Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:
"Art. 1-bis. - (Riallineamento delle posizioni di carriera del personale appartenente ai ruoli marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica con quelle del personale del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri). - 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano al personale militare in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, inquadrato nei ruoli marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ai sensi dell'articolo 34 del
2. Il personale di cui al comma 1 è inquadrato, in ordine di ruolo, nei gradi e con le decorrenze, ai soli effetti giuridici, di cui alle tabelle A, B, C, D, E, F e G allegate al presente decreto, salvo quanto previsto dal comma 9.
3. II personale di cui al comma 2 prende posto in ruolo dopo il personale già promosso ai sensi del
4. Al personale inquadrato per effetto di una delle tabelle di cui al comma 2 non si applicano le rideterminazioni di anzianità eventualmente previste dalle restanti tabelle.
5. Il personale di cui al comma 2, già incluso nelle aliquote ordinarie di avanzamento definite al 31 dicembre 2002, se non ancora valutato, è inquadrato nel grado superiore con riserva di attribuire la relativa decorrenza a conclusione del procedimento di valutazione.
6. Il personale, che per effetto degli inquadramenti di cui al comma 2 consegue il grado superiore, è escluso dalle aliquote di avanzamento definite al 31 dicembre 2003, anche se è stato già valutato e promosso.
7. Per il personale inquadrato nel grado di maresciallo ordinario e gradi corrispondenti ai sensi del comma 2, il periodo di permanenza nel grado è di sei anni.
8. Il personale di cui al comma 2, che si trova nelle condizioni di cui agli articoli 17, commi 3 e 4, e 34, comma 15, del
9. I marescialli ordinari e gradi corrispondenti, di cui alla tabella D allegata al presente decreto, sono provvisoriamente inquadrati, in ordine di ruolo, nel grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti senza mantenere l'anzianità maturata nel grado di provenienza. La decorrenza dell'anzianità è attribuita, secondo le modalità di cui all' articolo 19, comma 2, del
10. E' determinata al 31 dicembre 2002 un'aliquota straordinaria per l'avanzamento a scelta al grado di primo maresciallo, in cui sono inclusi i marescialli capi e gradi corrispondenti con anzianità giuridica rideterminata all'anno 1994 dalla tabella C allegata al presente decreto.
11. Per ciascuna Forza armata il numero di promozioni, da attribuire ai sensi del comma 10, è stabilito con decreto del Ministro della difesa in misura non superiore a un trentesimo della consistenza del personale appartenente al ruolo marescialli determinata per l'anno 2002 dalla tabella B allegata al
12. Le promozioni conferite in relazione all'aliquota ordinaria già determinata al 31 dicembre 2002 e alle procedure di avanzamento per concorso per titoli di servizio ed esami relative all'anno 2002 non concorrono a determinare il limite delle promozioni di cui al comma 11.
13. Al personale promosso al grado di primo maresciallo ai sensi dei commi 10, 11 e 12 non si applica la rideterminazione di anzianità di cui alla tabella A allegata al presente decreto.
14. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del
15. Il personale di cui al presente articolo, che alla data del 31 dicembre 2003 non ha compiuto, in tutto o in parte, i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti e di imbarco ovvero i corsi e gli esami di cui all'articolo 16 del
16. Il trattamento economico spettante per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo è corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 2003.
17. Al personale inquadrato, ai sensi del comma 2, nel grado di primo maresciallo con decorrenza 10 gennaio 2001 lo scatto aggiuntivo, di cui all'articolo 6-ter del
18. A seguito dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, se persistono disallineamenti nel grado ovvero nella qualifica o nell'anzianità di grado ovvero di qualifica tra il personale appartenente ai ruoli ispettori dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e delle Forze di polizia a ordinamento civile e ai ruoli marescialli delle Forze armate, si provvede senza causare ulteriori disallineamenti, nell'ambito dei provvedimenti in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo delle Forze armate e delle Forze di polizia, di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della
19. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 86.179.610 per l'anno 2004, in euro 41.778.570 per l'anno 2005 e in euro 37.998.830 a decorrere dall'anno 2006, si provvede a valere sugli stanziamenti previsti dall'articolo 3, comma 155, primo periodo, della
20. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
21. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della
Art. 1-ter. - (Modifiche al
a) al comma 7, le parole: "del ruolo unico" sono sostituite dalle seguenti: "dei ruoli di cui all'articolo 23";
b) il comma 9 è abrogato.
Art. 1-quater. - (Integrazione delle disposizioni sulla prosecuzione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici oltre i limiti di età per il collocamento a riposo). - 1. Al comma 1 dell'articolo 16 del
Le amministrazioni, inoltre, possono destinare il dipendente trattenuto in servizio a compiti diversi da quelli svolti. I periodi di lavoro derivanti dall'esercizio della facoltà di cui al secondo, terzo e quarto periodo del presente comma non danno luogo alla corresponsione di alcuna ulteriore tipologia di incentivi al posticipo del pensionamento nè al pagamento dei contributi pensionistici e non rilevano ai fini della misura del trattamento pensionistico"".
All'articolo 2:
il comma 1 è soppresso;
il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. In considerazione dell'alto rilievo culturale e dei fini istituzionali della Società Dante Alighieri e della sua comprovata e pluridecennale notorietà, anche in ambito internazionale, la predetta Società è assimilata, nel rispetto della sua struttura e finalità, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui alla sezione H del
al comma 3, le parole: "del bilancio dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "della finanza pubblica";
nella rubrica, le parole: "alla Croce Rossa ed" sono soppresse.
Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:
"Art. 3-bis. - (Mobilità del personale dirigenziale). - 1. All'articolo 23, comma 2, del
2. All'articolo 28 del
"7-bis. Le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici comunicano, altresì, entro il 30 giugno di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica i dati complessivi e riepilogativi relativi ai ruoli, alla dotazione organica, agli incarichi dirigenziali conferiti, anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, nonchè alle posizioni di comando, fuori ruolo, aspettativa e mobilità, con indicazione della decorrenza e del termine di scadenza. Le informazioni sono comunicate e tempestivamente aggiornate per via telematica a cura delle amministrazioni interessate, con inserimento nella banca dati prevista dall'articolo 23, comma 2, se condo le modalità individuate con circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica".
Art. 3-ter. - (Disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali). - 1. In via transitoria e comunque non oltre il 31 dicembre 2004, i segretari comunali e provinciali per i quali sia terminato il quadriennio di disponibilità nell'anno 2002, non ricollocati presso altre amministrazioni, rimangono alle dipendenze dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali sino al passaggio in mobilità, nella piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica.
2. Ai segretari comunali e provinciali per i quali, a decorrere dall'anno 2003, sia terminato il quadriennio di disponibilità si applicano gli articoli 33 e 34 del
3. Per la mobilità volontaria dei segretari comunali e provinciali si applica l'articolo 30 del
Art. 3-quater. - (Modifica all'articolo 101 del testo unico sull'ordi- namento degli enti locali). - 1. All'articolo 101 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
"2-bis. Durante il periodo in cui il segretario comunale o provinciale è utilizzato in posizione di distacco, comando, aspettativa, fuori ruolo o altra analoga posizione presso altre amministrazioni pubbliche e in ogni altro caso previsto dalla legge, il termine di collocamento in disponibilità resta sospeso".
Art. 3-quinquies. - (Disposizioni relative alla Commissione per le adozioni internazionali). - 1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della
All'articolo 4, al comma 1, le parole: "nei limiti delle competenti risorse di bilancio" sono sostituite dalle seguenti: "senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato".
All'articolo 5:
al comma 1, dopo la parola: "civile," sono inserite le seguenti: "secondo un programma di priorità per gli edifici scolastici e sanitari," ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini dell'emanazione delle norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti acquisisce il parere tecnico del Registro italiano dighe, da inviare entro trenta giorni dalla richiesta";
al comma 2, le parole: "approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al".
Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:
"Art. 5-bis. - (Integrazione delle disposizioni concernenti i Giochi olimpici invernali di Torino del 2006). - 1. Dopo l'articolo 9 della
"Art. 9-bis. - (Varianti in corso d'opera). - 1. Le varianti in corso d'opera per motivi di cui all'articolo 25 della
All'articolo 6, al comma 1, il capoverso 1-bis è sostituito dal seguente:
"1-bis. Esperite le procedure di cui al comma 1, qualora entro trenta giorni non si raggiunga l'intesa con la regione interessata, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indica il prescelto nell'ambito di una terna formulata a tale fine dal presidente della giunta regionale, tenendo conto anche delle indicazioni degli enti locali e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessati. Ove il presidente della giunta regionale non provveda alla indicazione della terna entro trenta giorni dalla richiesta allo scopo indirizzatagli dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, questi chiede al Presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre la questione al Consiglio dei ministri, che provvede con deliberazione motivata".
All'articolo 8:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. All'articolo 21, comma 1, del
al comma 2, dopo le parole: "30 marzo 2001, n. 165," sono inserite le seguenti: "e successive modificazioni," e dopo le parole: "è compensato rendendo" è inserita la seguente: "contestualmente".
Dopo l'articolo 8, sono inseriti i seguenti:
"Art. 8-bis. - (Disposizioni in materia di quote di riserva per le assunzioni obbligatorie). - 1. Le riserve di posti previste dalla
Art. 8-ter. - (Disposizioni relative al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca). - 1. Per l'anno scolastico 2004-2005 il termine del 31 luglio di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del
Art. 8-quater. - (Disposizioni in materia di ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri). - 1. Al
a) all'articolo 102:
1) al primo comma è abrogata la lettera c);
2) dopo il primo comma è inserito il seguente:
"L'amministrazione degli affari esteri può inoltre organizzare un corso di aggiornamento per consiglieri di ambasciata della durata complessiva di almeno tre mesi";
3) al secondo comma, dopo le parole: "I corsi previsti dal primo" sono inserite le seguenti: "e dal secondo";
b) all'articolo 108:
1) il primo comma è sostituito dal seguente:
"Le promozioni al grado di consigliere di ambasciata sono effettuate fra i consiglieri di legazione che nel loro grado abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio";
2) il secondo comma è abrogato;
c) all'articolo 110:
1) al primo comma, dopo le parole: "quattro anni" sono inserite le seguenti: ", salva la facoltà dell'amministrazione di disporre l'esecuzione del provvedimento di destinazione entro i sessanta giorni successivi" ed è soppresso l'ultimo periodo;
2) il secondo comma è abrogato;
3) al terzo comma, dopo le parole: "fra sede e sede" sono inserite le seguenti: ", salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere proroghe nella misura massima di trenta giorni per consentire una ordinata gestione dei movimenti";
d) all'articolo 110-bis:
1) al primo comma, le parole: "durante il mese di gennaio di ogni anno" sono sostituite dalle seguenti: "secondo le modalità specificamente disciplinate dall'amministrazione medesima"; le parole: "nel corso dello stesso anno" sono soppresse; dopo le parole: "rappresentanza diplomatica" sono inserite le seguenti: "e di capo di consolato generale di I classe";
2) il secondo comma è sostituito dal seguente:
"I capi dei consolati generali di I classe sono individuati dal Ministro degli affari esteri fra i funzionari diplomatici che possiedono le qualità più idonee per svolgere l'incarico";
e) all'articolo 173, comma 4, dopo le parole: "per gravi ragioni di salute" sono inserite le seguenti: "o perchè affidati all' altro genitore a seguito di divorzio, annullamento, separazione legale o consensuale omologata, nonchè nei casi di provvedimenti di separazione o scioglimento del matrimonio pronunciati dal giudice straniero anche se non delibati o, in caso di figli naturali legalmente riconosciuti, affidati al genitore non convivente con il dipendente all'estero";
f) all'articolo 190, primo comma, dopo le parole: "di cui ai successivi articoli" sono aggiunte le seguenti: ", anche secondo le modalità di cui al regolamento previsto dall'articolo 31 della
2. All'articolo 17 del
"7-bis. In deroga a quanto previsto dagli articoli 102, primo comma, lettera b), e 107, primo comma, lettera a), del
3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, salvo la previsione di cui al comma 1, lettera e), non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
4. All'onere finanziario derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera e), valutato in complessivi euro 199.765 a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 8-quinquies. - (Attività di ricerca nel campo della protezione civile). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche in relazione a quanto disposto nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004, tutte le attività convenzionali da porre in essere in materia di protezione civile da parte dei gruppi nazionali di ricerca scientifica sono sottoposte alla preventiva intesa del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le convenzioni in atto sono risolte con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ed entro i successivi sessanta giorni i presidenti dei gruppi nazionali di ricerca trasmettono al Dipartimento della protezione civile i risultati delle attività svolte, nonchè, ai fini del rimborso, il quadro delle spese effettivamente sostenute.
Art. 8-sexies. - (Disposizioni relative all'azienda Policlinico Umberto I di Roma). - 1. La successione prevista dal comma 1 dell'articolo 2 del
Art. 8-septies. - (Contributo una tantum alle aziende colpite dalla siccità nell'annata 1989-1990). - 1. Il contributo una tantum previsto dall'articolo 2, comma 2, del
2. Al citato articolo 2, comma 2, del
Art. 8-octies. - (Contributo straordinario al Corpo nazionale soccorso alpino). - 1. Allo scopo di concorrere all'avvio e al perseguimento delle finalità istituzionali del Corpo nazionale soccorso alpino, è attribuito al medesimo un contributo straordinario di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 350.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 8-nonies. - (Norme di interpretazione autentica). - 1. Il punto B.3), lettera b-bis), della tabella di valutazione annessa al
2. L'articolo 1, comma 1, del
Art. 8-decies. - (Proroga di termine). - 1. Il termine indicato dall'articolo 6 del
Sono aggiunte, in fine, le seguenti tabelle:
«Tabella A
(art. 1-bis)
RIDETERMINAZIONE DELL’ANZIANITÀ GIURIDICA NEL GRADO DI PRIMO MARESCIALLO
GRADO RIVESTITO al 1-1-2003 |
DECORRENZA |
INQUADRAMENTO |
DECORRENZA |
|
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|
|
Primo Maresciallo |
Anno 1996 |
Primo maresciallo |
01-09-1995 |
Primo Maresciallo |
Anno 1997 |
Primo maresciallo |
1996 (1) |
Primo Maresciallo |
Anno 1998 |
Primo maresciallo |
1997 (1) |
Primo Maresciallo |
Anno 1999 |
Primo maresciallo |
1998 (1) |
Primo Maresciallo |
Anno 2000 |
Primo maresciallo |
1999 (1) |
Primo Maresciallo |
Anno 2001 |
Primo maresciallo |
2000 (1) |
Primo Maresciallo |
Anno 2002 |
Primo maresciallo |
01-01-2001 |
Primo Maresciallo |
Anno 2003 |
Primo maresciallo |
01-01-2001 |
|
|
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|
(1) La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado rivestito.
Tabella B
(art. 1-bis)
INQUADRAMENTO NEL GRADO DI PRIMO MARESCIALLO
GRADO RIVESTITO al 31-12-2002 |
DECORRENZA |
INQUADRAMENTO |
DECORRENZA |
|
|
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|
Maresciallo capo e gradi corrispondenti |
Anno 1999 e precedenti |
Primo maresciallo |
01-01-2001 |
Maresciallo capo e gradi corrispondenti |
Dal 1º gennaio 2000 al 30 giugno 2000 |
Primo maresciallo |
01-01-2001 |
|
|
|
|
Tabella C
(art. 1-bis)
RIDETERMINAZIONE DELL’ANZIANITÀ GIURIDICA NEL GRADO DI MARESCIALLO CAPO E GRADI CORRISPONDENTI
GRADO RIVESTITO al 31-12-2002 |
DECORRENZA |
INQUADRAMENTO |
DECORRENZA |
|
|
|
|
Maresciallo capo e gradi corrispondenti |
Dal 1º luglio 2000 al 31 dicembre 2000 |
Maresciallo capo e gradi corrispondenti |
Anno 1994 (1) |
Maresciallo capo e gradi corrispondenti |
Dal 1º gennaio 2001 al 30 dicembre 2001 |
Maresciallo capo e gradi corrispondenti |
Anno 1995 (1) |
Maresciallo capo e gradi corrispondenti |
Pari al 31 dicembre 2001 |
Maresciallo capo e gradi corrispondenti |
31-12-1996 |
Maresciallo capo e gradi corrispondenti |
Anno 2002 |
Maresciallo capo e gradi corrispondenti |
31-12-1997 |
|
|
|
|
(1) La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado rivestito.
Tabella D
(art. 1-bis)
INQUADRAMENTO NEL GRADO DI MARESCIALLO CAPO E GRADI CORRISPONDENTI PREVIA VALUTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 1-BIS, COMMA 9
GRADO RIVESTITO al 31-12-2002 |
DECORRENZA |
INQUADRAMENTO |
DECORRENZA |
|
|
|
|
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti |
Anno 1996 e precedenti |
Maresciallo capo e gradi corrispondenti |
Anni 1998 (1) - 1999 - 2000 |
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti |
Anno 1997 |
Maresciallo capo e gradi corrispondenti |
Anni 1999 (1) - 2000-2001 |
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti |
Anno 1998 |
Maresciallo capo e gradi corrispondenti |
Anni 2000 (1) - 2001 |
|
|
|
|
(1) La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado di provenienza.
Tabella E
(art. 1-bis)
INQUADRAMENTO NEL GRADO DI MARESCIALLO CAPO E GRADI CORRISPONDENTI
GRADO RIVESTITO al 31-12-2002 |
DECORRENZA |
INQUADRAMENTO |
DECORRENZA |
|
|
|
|
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti |
Anno 1999 |
Maresciallo capo e gradi corrispondenti |
31-12-2001 |
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti |
Anno 2000 |
Maresciallo capo e gradi corrispondenti |
Anno 2002 (1) |
|
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|
(1) La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado di provenienza.
Tabella F
(art. 1-bis)
RIDETERMINAZIONE DELL’ANZIANITÀ GIURIDICA NEL GRADO DI MARESCIALLO ORDINARIO E GRADI CORRISPONDENTI
GRADO RIVESTITO al 31-12-2002 |
DECORRENZA |
INQUADRAMENTO |
DECORRENZA |
|
|
|
|
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti |
Anno 2001 |
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti |
Anno 1998 (2) |
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti (1) |
Anno 2002 |
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti |
Anno 1999 (2) |
|
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(1) L’inquadramento in tabella si riferisce al personale già in servizio alla data del 1º settembre 1995.
(2) La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado rivestito.
Tabella G
(art. 1-bis)
INQUADRAMENTO NEL GRADO DI MARESCIALLO ORDINARIO E GRADI CORRISPONDENTI
GRADO RIVESTITO al 31-12-2002 |
DECORRENZA |
INQUADRAMENTO |
DECORRENZA |
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Maresciallo e gradi corrispondenti (1) |
Anno 2001 e precedenti |
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti |
Anno 2000 (2) |
Maresciallo e gradi corrispondenti (1) |
Anno 2002 |
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti |
Anno 2001 (2) |
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(1) L’inquadramento in tabella si riferisce al personale già in servizio alla data del 1º settembre 1995.
(2) La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado di provenienza».
[1] L'art. 2268 del
[2] La Corte costituzionale, con sentenza 7 ottobre 2005, n. 378, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[3] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 2005 dall'art. 9 della
[4] Comma così modificato dall'art. 1 della