§ 63.3.4 - D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96.
Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:63. Mezzogiorno e aree depresse
Capitolo:63.3 enti di sviluppo
Data:03/04/1993
Numero:96


Sommario
Art. 1.  Cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e istituzione di un sistema di interventi ordinari nelle aree depresse del territorio nazionale.
Art. 2.  Intervento ordinario nelle aree depresse.
Art. 3.  Programmazione degli interventi nelle aree depresse e attribuzioni del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Art. 4.  Osservatorio delle politiche regionali.
Art. 5.  Agevolazioni alle attività produttive.
Art. 6.  Agevolazioni alle attività di ricerca.
Art. 7.  Infrastrutture.
Art. 8.  Interventi in corso di esecuzione.
Art. 9.  Trasferimento delle opere della gestione separata e dei progetti speciali.
Art. 9 bis.  Definizione delle controversie.
Art. 10.  Gestione delle acque.
Art. 11.  Partecipazioni finanziarie ed enti di promozione.
Art. 12.  Gestione speciale per il terremoto e interventi per l'occupazione giovanile.
Art. 13.  Interventi per la metanizzazione nel Mezzogiorno.
Art. 14.  Personale degli organismi soppressi.
Art. 14 bis.  Trattamento economico del personale.
Art. 15.  Personale del soppresso Dipartimento e degli enti di promozione.
Art. 16.  Qualità dei servizi resi dalla pubblica amministrazione.
Art. 17.  Mutui.
Art. 18.  Norme organizzatorie per la prima attuazione.
Art. 19.  Norme transitorie e finali.
Art. 20. Entrata in vigore


§ 63.3.4 - D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96. [1]

Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488.

(G.U. 5 aprile 1993, n. 79).

 

Art. 1. Cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e istituzione di un sistema di interventi ordinari nelle aree depresse del territorio nazionale.

     1. A far data del 15 aprile 1993 cessa l'intervento straordinario nel Mezzogiorno, così come disciplinato dal testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, e dalla legge 1° marzo 1986, n. 64; le funzioni del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sono attribuite al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica [2].

     2. L'intervento ordinario per le aree depresse del territorio nazionale, di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, si attua secondo le finalità di coesione economica e sociale e secondo le norme del presente decreto utilizzando anche il trasferimento delle competenze già attribuite al Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed all'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, di seguito denominati, rispettivamente, Dipartimento ed Agenzia, soppressi ai sensi dell'art. 2 della legge 19 dicembre 1992, n. 488.

 

     Art. 2. Intervento ordinario nelle aree depresse.

     1. Le risorse finanziarie derivanti dall'art. 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64, e dagli articoli 1 e 1 bis del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono destinate all'espletamento, da parte delle amministrazioni competenti ai sensi del presente decreto, delle funzioni loro attribuite per l'attuazione dell'intervento ordinario di cui all'art. 1, comma 2, nelle aree depresse del territorio nazionale. Tali amministratori provvedono con detti fondi in via prioritaria al completamento dei programmi cofinanziati con i fondi strutturali della Comunità europea, al finanziamento degli interventi di cui al decreto legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, secondo le modalità di cui all'art. 5, nonché alla definizione delle obbligazioni ed impegni assunti dai soppressi organismi del cessato intervento straordinario.

 

     Art. 3. Programmazione degli interventi nelle aree depresse e attribuzioni del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

     1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica attende al coordinamento, alla programmazione, anche finanziaria, ed alla vigilanza sul complesso dell'azione di intervento pubblico nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, agisce assicurando il coordinamento di tale azione con la politica regionale, strutturale e di coesione economica e sociale della Commissione delle Comunità europee mediante specifico regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea [3].

     2. In sede di definizione della manovra di finanza pubblica per il periodo compreso nel bilancio annuale e pluriennale, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, presenta al Consiglio dei Ministri una relazione sulle linee della politica economica per lo sviluppo delle aree territoriali, ai fini della presentazione al Parlamento del documento di programmazione economico-finanziaria previsto dall'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 362. Nella relazione sono indicate le risorse da destinare agli investimenti nelle aree depresse e sono altresì delineate le iniziative relative alla utilizzazione di stanziamenti in conto capitale per gli investimenti nelle predette aree.

     3. Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il CIPE definisce le direttive generali intese al perseguimento degli obiettivi di sviluppo nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, alla promozione ed al coordinamento a tale scopo dell'attività della pubblica amministrazione e degli enti pubblici ed al razionale utilizzo delle risorse pubbliche.

     4. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica procede alla stipulazione di contratti di programma, di impresa, di intese di programma, predisposti d'intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed approvati dal CIPI [4].

 

     Art. 4. Osservatorio delle politiche regionali.

     [1. Presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è costituito l'Osservatorio delle politiche regionali con il compito di verificare l'andamento e l'efficacia degli interventi nelle aree depresse. Esso è composto da un presidente, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e da quattro membri, nominati uno dal Presidente del Senato della Repubblica, uno dal Presidente della Camera dei deputati e due dalla Conferenza dei presidenti delle regioni. Il Presidente e i membri dell'Osservatorio sono scelti tra esperti di chiara fama ed indipendenza nei settori economico, giuridico, aziendale ed urbanistico, rimangono in carica cinque anni e non possono essere confermati.

     2. L'Osservatorio è tenuto a fornire al Parlamento le informazioni, le notizie e i documenti che le competenti commissioni permanenti ritengono utili per l'esercizio dei propri compiti istituzionali.

     3. Spetta all'Osservatorio:

     a) proporre al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica eventuali iniziative amministrative ovvero legislative o regolamentari necessarie per il miglioramento degli interventi;

     b) analizzare gli effetti nella convergenza economica e sociale ottenuti tramite gli interventi di agevolazione, di realizzazione delle infrastrutture, di formazione;

     c) esaminare lo stato di attuazione degli interventi anche in relazione al rispetto delle normative internazionali e comunitarie;

     d) acquisire elementi ed elaborare proposte per il miglioramento della qualità dei servizi pubblici nelle aree depresse;

     e) comunicare al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai fini della successiva presentazione al Parlamento, una relazione sull'attività svolta dall'Osservatorio stesso.

     4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, vengono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio stesso, nonché il contingente, suddiviso per qualifiche, del personale appartenente alle pubbliche amministrazioni da utilizzare ai fini dell'attività dell'Osservatorio stesso; il contingente predetto non può essere superiore complessivamente alle trenta unità, con prioritaria utilizzazione del personale proveniente dai soppressi organismi del Mezzogiorno. Con il predetto decreto sono stabilite le indennità da corrispondere, in relazione alle funzioni svolte, al presidente, ai componenti e al personale addetto all'Osservatorio; ai relativi oneri e a quelli connessi all'attività ed ai compiti dell'Osservatorio si provvede utilizzando le risorse del Fondo di cui all'art. 19, comma 5] [5].

 

     Art. 5. Agevolazioni alle attività produttive.

     1. La competenza in materia di adempimenti tecnici amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive, ad eccezione di quelle che formano oggetto dei contratti di programma, o di impresa o di intese di programma, è attribuita al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che provvede, secondo le direttive deliberate dal CIPE, con proprio decreto, sulla base della deliberazione del [CIPI] [6] di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, a stabilire le modalità e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni.

     2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede altresì agli adempimenti di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legge n. 415 del 1992, come modificato dall'art. 1 della legge di conversione 19 dicembre 1992, n. 488, utilizzando a tal fine prioritariamente il personale del Dipartimento e dell'Agenzia di cui abbia ottenuto il trasferimento secondo le norme previste dall'art. 15.

     3. Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura svolgono, ove richieste, funzioni di informazione, assistenza e consulenza tecnica agli interessati che intendano avvalersi delle agevolazioni di cui al comma 1.

     4. A partire dal 15 aprile 1993 sono attribuite alla competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le competenze già spettanti al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno in materia di agevolazioni superiori a 10 miliardi per l'imprenditoria giovanile nel Mezzogiorno di cui al decreto legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, erogate e concesse dal Comitato per l'imprenditoria giovanile nel Mezzogiorno, cui viene attribuita competenza esclusiva per gli incentivi di importo inferiore al limite sopraindicato.

 

     Art. 6. Agevolazioni alle attività di ricerca.

     1. In attuazione delle funzioni di coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica e dell'istruzione universitaria spettanti al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono allo stesso trasferite le funzioni relative:

     a) alla predisposizione ed alla stipulazione dei contratti di programma, da approvarsi dal CIPE, relativi ai centri di ricerca e ai progetti di ricerca;

     b) ai programmi ed ai progetti di ricerca previsti dalle intese di programma con l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);

     c) al potenziamento della rete consortile di ricerca (ex progetto speciale 35), e delle strutture edilizie universitarie meridionali;

     d) all'attuazione dell'intesa dei parchi scientifici e tecnologici;

     e) agli altri progetti compresi nell'azione organica n. 2, riguardanti la ricerca, i progetti pilota e la formazione.

     2. Per l'esercizio delle suddette funzioni il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica può attivare gli strumenti previsti dalla legislazione nazionale in materia di ricerca applicata.

 

     Art. 7. Infrastrutture.

     1. La realizzazione delle nuove infrastrutture a carattere nazionale o interregionale di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), della legge 19 dicembre 1992, n. 488, nonché dei progetti strategici di cui all'art. 1, comma 8, del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale è attribuita alle amministrazioni competenti per materia, sulla base di programmi da approvare dal CIPE, tenuto conto dei finanziamenti ordinari di settore.

     2. Nella determinazione dell'importo del fondo di sviluppo regionale si provvede a destinare una quota per la realizzazione di infrastrutture regionali o che, pur se interregionali, rientrano nella capacità economica di due o più regioni che si dichiarino disposte a realizzarle mediante la stipulazione di appositi accordi di programma.

     3. Il finanziamento delle infrastrutture e dei progetti strategici di cui al comma 1 può concorrere con le risorse derivanti dai fondi strutturali della Comunità economica europea.

 

     Art. 8. Interventi in corso di esecuzione.

     1. Il commissario di cui all'articolo 19, compiuta, sulla base del rapporto di cui all'articolo 2, comma 2, della L. 19 dicembre 1992, n. 488, una indagine sullo stato di attuazione degli interventi compresi nei programmi triennali e nei piani annuali di attuazione approvati dal CIPE, identifica quelli i cui lavori non risultino ancora consegnati e materialmente iniziati alla data del 30 novembre 1993 e le cui procedure di affidamento in appalto non siano in corso alla medesima data e ne dà comunicazione al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il quale provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del D.L. 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 1992, n. 488. In tal caso il commissario provvede alla rescissione del contratto ai sensi dell'articolo 345 della L. 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F [7].

     2. La prosecuzione ed il completamento degli interventi non revocati avviene sulla base della situazione di fatto e di diritto esistente, restando esclusa ogni possibilità di proroghe ai termini di chiusura della convenzione che non siano giustificate da cause di forza maggiore. Le variazioni progettuali che comportino modifiche essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero opere complementari o aggiuntive all'opera stessa, sono possibili solo se si rendano indispensabili per la funzionalità e la fruibilità delle opere medesime, purché nell'ambito dell'importo previsto in convenzione. Le relative perizie, previa valutazione tecnico-economica da parte del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, saranno sottoposte, entro quarantacinque giorni, da parte della Direzione generale competente, corredate da apposita relazione del Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici, all'approvazione del CIPE. Le variazioni progettuali, regolarmente approvate, che non comportino modifiche essenziali alla natura delle opere e non arrechino pregiudizio alla qualità delle stesse sono consentite purché nell'ambito dell'importo previsto in convenzione. Le proroghe richieste anteriormente alla data del 15 aprile 1993 e sulle quali non si sia pronunciata l'Amministrazione si considerano assentite per il periodo richiesto. Per gli interventi non revocati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, i termini previsti dalle relative convenzioni, ancorché scaduti, sono prorogati dalla data del 5 dicembre 1993 fino al 31 dicembre 1995 [8].

     3. Qualora gli interventi in corso risultino, alla data del 30 settembre 1993, sospesi da oltre dodici mesi, il commissario ne dà comunicazione al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che provvede ai sensi del comma 1 [9].

     4. La Cassa depositi e prestiti subentra in tutti i rapporti attivi e passivi già intercorrenti tra la soppressa Agenzia ed i soggetti attuatori in base alle convenzioni in atto, avvalendosi ove occorra, per le attività di verifica e di controllo, del nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici e può chiedere al commissario liquidatore di assegnare con priorità il personale dei soppressi organismi del Mezzogiorno fino ad un massimo di venti unità.

     5. La nomina del collaudatore e delle commissioni di collaudo, nonché l'approvazione del collaudo eseguito, restano nelle attribuzioni del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

     6. Gli interventi di cui al presente articolo sono proseguiti e completati secondo le disposizioni legislative, regolamentari ed i provvedimenti applicabili a ciascuno di essi, salvo per le erogazioni che saranno effettuate secondo le procedure vigenti per i mutui della Cassa depositi e prestiti [10].

     7. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad anticipare i fondi eventualmente necessari per soddisfare le richieste di pagamento pervenute, in attesa dell'accreditamento delle somme dovute dal Tesoro. Sulle somme anticipate verrà applicato il tasso vigente per i mutui della cassa stessa dalla data di erogazione a quella dell'accreditamento dei fondi corrispettivi. Gli interessi stessi verranno capitalizzati e restituiti dal Tesoro in cinque annualità, decorrenti dal secondo esercizio successivo alla restituzione del capitale anticipato.

 

     Art. 9. Trasferimento delle opere della gestione separata e dei progetti speciali.

     1. Le attività di trasferimento dei progetti speciali e delle opere di cui alla delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 157, quali risultano dal rapporto di cui all'art. 2, comma 2, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono attribuite alla competenza del Ministero dei lavori pubblici, che provvede mediante uno o più commissari ad acta e riferisce ogni tre mesi al CIPE.

     2. Il commissario ad acta, accertata la effettiva situazione delle opere, nonché i costi per completarle sulla base del progetto vigente e con esclusione di qualsiasi variante o estendimento anche se in corso di approvazione, previa valutazione dell'utilità del completamento e delle priorità e compatibilità ambientali, provvede, per le opere in cui la valutazione dia un risultato negativo, alla risoluzione del contratto per le opere in esecuzione diretta o alla revoca della concessione per le opere eseguite dai soggetti attuatori.

     3. Le opere già completate sono trasferite ai soggetti destinatari individuati dal commissario ad acta. Il Ministero dei lavori pubblici provvede al pagamento degli importi ancora da corrispondere all'appaltatore o al concessionario per le opere eseguite ed anche di quelli che risulteranno dovuti a seguito della risoluzione delle controversie eventualmente insorte durante l'esecuzione del contratto.

     4. Le opere ancora in corso di esecuzione sono trasferite ai soggetti destinatari individuati dal commissario ad acta, che stabilisce altresì, sulla base degli accertamenti di cui al comma 2, gli importi da attribuire per il completamento dell'opera, ivi compresi quelli prevedibili per la risoluzione di eventuali controversie relative ai lavori già eseguiti. Il decreto del commissario ad acta determina l'immediata successione del soggetto destinatario in tutti i rapporti giuridici facenti capo all'amministrazione appaltante o concedente. A far data dal decreto di trasferimento, il soggetto destinatario fa fronte alle eventuali controversie che dovessero insorgere, in relazione all'esecuzione dell'opera, dopo tale data.

     5. Le controversie tra l'amministrazione rappresentata dal commissario ad acta e il soggetto destinatario delle opere saranno decise da apposito collegio arbitrale composto di tre arbitri, il cui presidente è nominato dal presidente del tribunale competente e gli altri da ciascuna delle due parti. [11]

 

     Art. 9 bis. Definizione delle controversie. [12]

     1. Per i progetti speciali e le opere di cui al comma 1 dell'articolo 9, per i quali, in attuazione della delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 157, sia stato già disposto il trasferimento a regioni, enti locali, loro consorzi, enti pubblici, consorzi di bonifica e consorzi per le aree di sviluppo industriale, la competenza per la definizione dei relativi rapporti è attribuita alla Cassa depositi e prestiti con le modalità di cui all'articolo 8, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Qualora, per detti progetti ed opere, alla data di entrata in vigore del presente decreto sia in atto una procedura contenziosa, ovvero sussistano pretese di maggiori compensi a qualsiasi titolo, il trasferimento alla Cassa depositi e prestiti avviene solo a contenzioso definito.

     2. Le controversie relative ai progetti speciali e alle altre opere di cui al comma 1, per le liti pendenti al 31 dicembre 2001, possono essere definite transattivamente su iniziativa d'ufficio ovvero su istanza del creditore da presentare entro e non oltre il 31 dicembre 2006, nel limite del 25 per cento delle pretese di maggiori compensi, al netto di rivalutazione monetaria, interessi, spese e onorari. Tale procedimento è altresì applicato a tutti gli interventi per i quali risultano iscritte esclusivamente riserve nella contabilità dei lavori. Qualora sulla controversia sia intervenuto un lodo arbitrale o una decisione giurisdizionale non definitiva, il limite per la definizione transattiva è elevabile ad un massimo del 50 per cento dell'importo riconosciuto al netto di rivalutazione monetaria e interessi. All'ammontare definito in sede transattiva si applica un coefficiente di maggiorazione forfettario pari al 5 per cento annuo comprensivo di rivalutazione monetaria e di interessi [13].

     2 bis. L'esame e la definizione delle domande avvengono entro sei mesi dalla data di ricezione di ciascuna istanza. Per la procedura d'ufficio lo stesso termine decorre dalla data dell'avvio del procedimento. Nel caso di accettazione della proposta l'Amministrazione può ricorrere al parere dell'Avvocatura generale dello Stato, che deve pronunciarsi nel termine di sei mesi dalla richiesta, sullo schema di transazione secondo le norme di contabilità pubblica. In tal caso il termine è interrotto per il tempo occorrente ad acquisire tale parere. Nel caso in cui l'Avvocatura generale dello Stato non esprima il suo parere entro sei mesi dalla data della richiesta da parte dell'Amministrazione interessata, vale il principio del silenzio assenso. L'Amministrazione provvede al pagamento degli importi entro i due mesi successivi all'acquisizione del parere dell'Avvocatura generale dello Stato [14].

     3. La presentazione dell'istanza sospende fino al 30 novembre 2002 i termini relativi ai giudizi pendenti anche in fase esecutiva. Tale procedimento si applica altresì ai progetti speciali ed alle opere previste dalla delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 157, individuati all'articolo 2, comma 2, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, già trasferiti dal commissario ad acta ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto [15].

     4. Alla chiusura del contenzioso per il quale non sia stata presentata istanza di definizione transattiva, nonché alla definizione delle istanze non esaminate dal commissario liquidatore alla data del 31 dicembre 1993, provvede il Ministero dei lavori pubblici.

     5. Le funzioni demandate al commissario liquidatore, ai sensi dell'articolo 19, limitatamente alle opere ed ai progetti di cui al comma 1, sono attribuite, a decorrere dalla cessazione dell'attività dello stesso commissario, al Ministero dei lavori pubblici che vi provvede, tramite il commissario ad acta, fino alla data del 15 ottobre 1995 [16]. Decorso tale termine il Ministero dei lavori pubblici assume la diretta gestione delle attività.

     6. Per la definizione delle attività previste dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 9, dal comma 5 del presente articolo, nonché dall'articolo 10, in favore del commissario ad acta possono essere disposte apposite aperture di credito. I relativi ordini di accreditamento sono emessi in deroga ai limiti di somma stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; qualora gli stessi non siano estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi, possono essere trasportati a quelli successivi.

     7. Per lo svolgimento delle proprie attività il commissario ad acta si avvale anche degli uffici decentrati e periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

     8. Per gli eventuali completamenti, nonché per la realizzazione di nuovi interventi, il Ministero dei lavori pubblici applica le disposizioni contenute nei regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827, sulla contabilità generale dello Stato, e successive modificazioni e integrazioni, salva l'applicazione della normativa comunitaria, ricorrendone i presupposti.

     9. Gli oneri, da definire con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, per i compensi del commissario ad acta, nonché per i componenti della commissione consultiva nominata con decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 1° settembre 1993 e per non più di cinque consulenti giuridici, da utilizzare per la definizione del contenzioso, sono a carico della quota del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, assegnata al Ministero dei lavori pubblici [17].

 

     Art. 10. Gestione delle acque.

     1. Per gli interventi riguardanti opere infrastrutturali idriche di adduzione, distribuzione, depurazione e di fognature già in gestione diretta da parte della cessata Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'art. 5 della legge 1° marzo 1986, n. 64, e le opere comprese nei piani annuali di attuazione per le quali risultino stipulate dalla soppressa Agenzia le relative convenzioni con i soggetti attuatori e per il completamento delle opere stesse, nonché per la realizzazione delle altre opere che dovessero ritenersi necessarie, il commissario liquidatore, nominato ai sensi dell'art. 19, è autorizzato a costituire una società per azioni cui è affidata in regime di concessione la gestione degli impianti idrici, dandone preventiva informazione al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che ne riferisce alle competenti commissioni parlamentari [18].

     2. Alla società per azioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni contenute nei commi 4 e 5 dell'articolo 15 e dell'articolo 19 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. Le azioni della predetta società sono attribuite al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica esercita i diritti dell'azionista previa intesa con il Ministro dei lavori pubblici [19].

     3. Il commissario liquidatore di cui all'articolo 19, comma 1, provvede al versamento delle somme necessarie alla costituzione del capitale sociale della predetta società, nel complessivo limite di lire 10 miliardi, a valere sulle disponibilità di tesoreria derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64 [20].

     4. Al capitale sociale della predetta società possono partecipare, nei limiti stabiliti dall'azionista, imprese ed altri soggetti economici, nonché enti locali ed acquedottistici [21].

     5. Il Ministero dei lavori pubblici procede alla ricognizione delle opere già in gestione diretta da parte della cessata Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'art. 5 della legge 1° marzo 1986, n. 64, nonché delle opere comprese nei piani annuali di attuazione. Lo stesso Ministero, di concerto con il Ministero dell'ambiente, adempie alle funzioni, di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), della citata legge n. 488 del 1992, di programmazione e di coordinamento, nonché a promuovere il completamento delle opere infrastrutturali sottoponendo i programmi di utilizzazione dei finanziamenti ordinari pluriennali di settore all'approvazione del CIPE.

     6. Al Ministero delle politiche agricole e forestali sono trasferite le competenze in materia di acque irrigue ed invasi strettamente finalizzati all'agricoltura, per il successivo affidamento della gestione e manutenzione dei relativi impianti ai consorzi di bonifica.

 

     Art. 11. Partecipazioni finanziarie ed enti di promozione.

     1. Le partecipazioni finanziarie che l'Agenzia detiene nell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, nell'Istituto regionale per il finanziamento all'industria in Sicilia, nel Credito industriale sardo sono conferite al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il quale adotterà i provvedimenti anche concernenti fusioni e incorporazioni con altri istituti di credito nazionali o internazionali, ai fini del loro razionale assetto e del conseguimento di obiettivi di economicità di gestione.

     2. Le competenze in materia di enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno di cui all'art. 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64, sono conferite, salvo quanto previsto dal presente articolo, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il quale provvede al loro immediato commissariamento al fine del successivo riordino, ristrutturazione, privatizzazione o liquidazione secondo criteri di razionalità ed efficienza gestionale.

     3. Il Centro di formazione e studi FORMEZ, il cui compito istituzionale è la formazione prevalentemente a favore della pubblica amministrazione, risponde della propria attività alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica, che provvede al suo assetto utilizzando le disponibilità iscritte ai capitoli 2559 e 7640 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1996 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Rubrica 10 - Dipartimento della funzione pubblica, destinate al Centro di formazione e studi FORMEZ. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apporta, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La vigilanza sul FORMEZ è esercitata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento del bilancio e dei servizi amministrativi e tecnici [22].

     4. L'Istituto di assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno (IASM), il cui compito istituzionale è la promozione industriale, risponde della propria attività al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che provvede al suo assetto.

 

     Art. 12. Gestione speciale per il terremoto e interventi per l'occupazione giovanile.

     1. Le competenze e le funzioni svolte, secondo la normativa vigente, dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dai soppressi organismi per l'intervento straordinario e dall'Ufficio speciale per il terremoto, in ordine alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 1980/1981, sono attribuite al Ministero dei lavori pubblici, per il settore residenziale e delle opere pubbliche, e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il settore delle attività produttive. Le disponibilità esistenti sul conto corrente di tesoreria per l'attuazione degli interventi del Ministero dei lavori pubblici di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici [23].

     2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le competenze dell'Agenzia in materia di concessione e erogazione delle agevolazioni previste per l'occupazione giovanile nel Mezzogiorno dalla legge 11 aprile 1986, n. 113.

 

     Art. 13. Interventi per la metanizzazione nel Mezzogiorno.

     1. L'attività istruttoria prevista dall'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, viene svolta, secondo le direttive del CIPE, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

 

     Art. 14. Personale degli organismi soppressi. [24]

     1. Il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in servizio alla data del 14 agosto 1992, che risulti tale alla data del 15 aprile 1993 e che entro il 28 febbraio 1994 non abbia revocato la domanda, presentata entro il 15 settembre 1993 al commissario liquidatore, ai fini della iscrizione nel ruolo transitorio ad esaurimento presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è inquadrato, anche in soprannumero, nei ruoli delle amministrazioni statali, regionali e locali e di enti pubblici non economici che gestiscono servizi pubblici, nonché di aziende municipalizzate, ai quali è stato assegnato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero ad una delle amministrazioni regionali e locali, alle quali sia riassegnato su richiesta delle stesse con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. In tale ultima ipotesi i relativi oneri restano a carico delle amministrazioni richiedenti. Nelle amministrazioni statali il personale è inquadrato nelle qualifiche attribuite, sulla base delle corrispondenze tra le qualifiche e le professionalità rivestite nel precedente ordinamento contrattuale e le qualifiche e i profili vigenti per il personale delle amministrazioni statali, definite, tenuto conto anche del titolo di studio posseduto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Nelle amministrazioni diverse da quelle statali, il personale è inquadrato nelle qualifiche corrispondenti, secondo il rispettivo ordinamento e in conformità ai vigenti princìpi in materia di mobilità, a quelle statali.

     2. Avverso l'attribuzione delle qualifiche adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del comma 1 è ammesso ricorso in opposizione da presentare entro il 31 luglio 1994 o entro trenta giorni se l'interessato abbia avuto conoscenza del provvedimento dopo il 2 luglio 1994. Sul ricorso decide, con provvedimento definitivo, il Presidente del Consiglio dei Ministri entro novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso, sentita una commissione costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e formata da un magistrato amministrativo, che la presiede, e da quattro dirigenti generali designati rispettivamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e dai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale.

     3. Il personale della soppressa Agenzia, che non abbia presentato la domanda di cui al comma 1, ovvero che abbia revocato la domanda stessa, cessa dal rapporto di impiego con la predetta Agenzia a decorrere dal 13 ottobre 1993, con diritto al trattamento pensionistico e previdenziale ad esso spettante in base alla normativa vigente in materia alla stessa data di cessazione del rapporto di impiego. Nei confronti del personale che cessa dal rapporto di lavoro con la soppressa Agenzia non si applica la sospensione del diritto ai trattamenti pensionistici di anzianità, stabilita dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, come modificato dal comma 8 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno si intende ricompreso tra il personale di cui all'articolo 13, comma 4, lettera f), della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

     4. Nei confronti del personale di cui al comma 1 si applicano, dalla data del 13 ottobre 1993, le disposizioni proprie dell'amministrazione di assegnazione in materia di trattamento di fine rapporto. Cessa l'iscrizione previdenziale presso l'INA e la polizza ivi intestata all'Agenzia, dall'INA gestita e rivalutata secondo gli accordi in atto al momento della cessazione del rapporto di impiego con l'Agenzia, è ripartita per ogni singolo dipendente.

     5. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di mobilità per il personale non assegnato o per quello in soprannumero anche a seguito della rideterminazione delle piante organiche ai sensi degli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, gli organici delle amministrazioni e degli enti ai quali è stato assegnato il personale di cui al comma 1, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per gli organici delle amministrazioni regionali e delle province autonome, sono incrementati, dalla data del 13 ottobre 1993, in misura pari al numero delle unità assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del medesimo comma 1. Le amministrazioni alle quali siano state attribuite competenze ai sensi del presente decreto provvedono, nella prima attuazione della presente norma, all'attribuzione dei posti disponibili, relativamente alle qualifiche funzionali, negli organici come sopra rideterminati, al personale già di ruolo alla data del 15 settembre 1993, secondo le procedure e nel rispetto delle norme in vigore [25].

 

     Art. 14 bis. Trattamento economico del personale. [26]

     1. Il personale di cui all'articolo 14, comma 1, nonché il personale che sia già volontariamente, anche a seguito di domanda di revoca espressa entro il 28 febbraio 1994, cessato dal servizio dopo la data del 12 ottobre 1993 e che ne faccia apposita domanda entro il 31 luglio 1994, può optare alternativamente per uno dei seguenti trattamenti economici:

     a) cessazione del rapporto di impiego con la soppressa Agenzia con diritto alla contestuale liquidazione da parte dell'INA del trattamento di fine rapporto costituito alla data del 12 ottobre 1993, in base alla normativa vigente in materia alla stessa data; definizione, con riferimento alla suddetta data del 12 ottobre 1993, della posizione pensionistica già costituita; instaurazione, dal 13 ottobre 1993, del rapporto di servizio con le amministrazioni di assegnazione. In alternativa l'interessato può richiedere che la definizione della propria posizione pensionistica venga riferita alla data del 31 luglio 1994. Al dipendente spetta il trattamento economico previsto per la qualifica attribuita ai fini dell'inquadramento, computando, ai soli fini della progressione economica, secondo le modalità previste per le qualifiche dirigenziali statali, l'anzianità di qualifica maturata presso l'ultimo organismo di provenienza. La percezione del trattamento pensionistico maturato presso l'INPS e l'INPDAI alla data del 12 ottobre 1993 potrà avvenire solo alla cessazione del rapporto di lavoro con l'amministrazione di assegnazione. I servizi già coperti dall'iscrizione previdenziale presso l'INA non sono riscattabili ai fini dell'indennità di buonuscita;

     b) ricongiungimento del servizio prestato presso l'Agenzia e di quello prestato successivamente alla data del 12 ottobre 1993 con il servizio prestato presso l'amministrazione di assegnazione. Al dipendente è attribuito lo stipendio iniziale della qualifica attribuitagli ai fini dell'inquadramento, comprensivo dell'indennità integrativa speciale ed incrementato di un importo, calcolato secondo le modalità previste per le qualifiche dirigenziali statali, corrispondente ai bienni di anzianità nell'ultima qualifica rivestita e valutata ai fini dell'inquadramento alla data del 13 ottobre 1993. Al dipendente, in aggiunta alla retribuzione come sopra determinata, è attribuito un assegno personale pensionabile, riassorbibile con qualsiasi successivo miglioramento, pari alla differenza tra la predetta retribuzione e lo stipendio già percepito presso la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, ma comunque non superiore a lire 1.500.000 lorde mensili. Le altre indennità eventualmente spettanti presso l'amministrazione di destinazione, diverse dall'indennità integrativa speciale, sono corrisposte solo nella misura eventualmente eccedente l'importo del predetto assegno personale. Ai fini previdenziali si applica l'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Il trattamento di fine rapporto costituito presso l'INA, di cui all'articolo 14, comma 4, è corrisposto al momento della cessazione dal servizio presso l'amministrazione di assegnazione, aggiuntivamente all'indennità di buonuscita. I servizi già coperti dall'iscrizione previdenziale presso l'INA non sono riscattabili ai fini dell'indennità di buonuscita.

     2. Qualora la posizione pensionistica del dipendente alla data di cessazione del rapporto e del ricongiungimento sia di almeno trenta anni di anzianità contributiva, presso l'INPS o presso l'INPDAI, tale posizione, a richiesta dell'interessato, è mantenuta fino al raggiungimento dei trentacinque anni di anzianità contributiva, tramite versamenti integrativi di contributi previdenziali a carico dello Stato, di importo tale che i contributi previdenziali complessivamente a carico dello Stato non siano inferiori a quelli dovuti alla stessa data di cessazione del rapporto e del ricongiungimento.

     3. Le indennità corrisposte secondo l'ordinamento della soppressa Agenzia, anche se previste dalla legge, sono soppresse.

     4. Il personale cessato dal servizio dopo la data del 13 ottobre 1993 e prima della data di entrata in vigore del presente decreto, che non abbia optato per il mantenimento della posizione pensionistica di provenienza, può chiedere la restituzione dei contributi versati se non computati ai fini della ricongiunzione dei periodi previdenziali.

     5. Nelle more della determinazione del trattamento economico ai sensi del presente articolo e comunque non oltre il 31 marzo 1995, è autorizzata la corresponsione a titolo di acconto al personale di cui all'articolo 14, da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del trattamento economico della qualifica attribuita per l'inquadramento, incrementato di un importo, calcolato secondo le modalità previste per le qualifiche dirigenziali statali, corrispondente ai bienni di anzianità nell'ultima qualifica rivestita e valutata ai fini dell'inquadramento alla data del 13 ottobre 1993, fatti comunque salvi i conseguenti conguagli determinati dalle amministrazioni in sede di inquadramento.

 

     Art. 15. Personale del soppresso Dipartimento e degli enti di promozione.

     1. [27]

     2. [28]

     3. [29]

     4. I contratti di consulenza e per gli esperti, stipulati dall'Agenzia e dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, in corso alla data del 15 aprile 1993, cessano di avere efficacia. Essi possono essere rinnovati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica soltanto se strettamente necessari e comunque con scadenza non oltre il 31 dicembre 1993.

 

     Art. 16. Qualità dei servizi resi dalla pubblica amministrazione.

     1. Avvalendosi anche del personale di cui all'art. 14, le amministrazioni statali sono tenute a svolgere la propria attività nelle aree depresse del territorio nazionale in modo da garantire alle popolazioni residenti livelli di servizi paragonabili a quelli forniti nel resto del Paese e nella Comunità europea.

     2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tutte le amministrazioni predispongono una relazione sugli interventi realizzati, che dia anche conto della qualità dei servizi resi dalla pubblica amministrazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riceve le predette relazioni e le trasmette al Parlamento, corredate da una propria relazione.

 

     Art. 17. Mutui.

     1. Sono attribuite al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica le competenze e le funzioni della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la contrazione dei mutui anche esteri previsti dalla normativa vigente.

 

     Art. 18. Norme organizzatorie per la prima attuazione.

     1. In sede di prima applicazione del presente decreto ed ai fini dell'attuazione dei compiti da esso previsti e del perseguimento degli obiettivi di sviluppo delle aree depresse, anche in connessione con il processo di integrazione economica europea, si procede alla definizione del quadro organizzativo e funzionale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito delle attribuzioni ad esso demandate dall'ordinamento, in modo da individuare le funzioni in relazione a complessi di materie omogenee e organicamente collegate dal perseguimento dei fini di politica economica che attengono alle competenze istituzionali del Ministero ed in particolare alla definizione della politica economica e di bilancio, al coordinamento delle politiche settoriali e sociali e alle politiche di sviluppo del territorio e delle aree depresse. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e d'altro livello dirigenziale e delle corrispondenti funzioni si procede, entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo le modalità di cui all'art. 14, comma 5, nel rispetto dei princìpi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, nonché di razionalizzazione delle funzioni, articolazioni degli uffici per funzioni omogenee e integrazione per obiettivi delle risorse umane e materiali.

     2. Nell'ambito delle attribuzioni di cui al comma 1, un ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica cura i compiti connessi al coordinamento delle azioni proposte e realizzate dalle amministrazioni ed enti pubblici nelle aree depresse, alla valutazione dei risultati e alla stima degli effetti degli interventi previsti o programmati, nonché, per l'insieme delle aree depresse, svantaggiate, in declino o in crisi industriale del territorio nazionale, le funzioni svolte dal soppresso Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, relative al processo di integrazione europea ed ai rapporti con la CEE per il coordinamento o la programmazione degli interventi cofinanziati dalla stessa Comunità sui fondi strutturali ai predetti fini di sviluppo delle aree depresse.

 

     Art. 19. Norme transitorie e finali.

     1. A decorrere dal 15 aprile 1993 è nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, un commissario liquidatore per l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

     2. Il commissario liquidatore provvede a verificare, entro la data del 31 maggio 1993, il conto consuntivo dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno riguardante l'anno 1992 ed il conto consuntivo per il primo quadrimestre 1993. Qualora gli organi della soppressa Agenzia non abbiano provveduto a detti adempimenti, ferme restando le responsabilità specificamente previste in materia, provvede il commissario liquidatore [30].

     3. Il commissario liquidatore che, per quanto non previsto dal presente decreto, opera con i poteri di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, provvede a liquidare i rapporti giuridici facenti capo al Dipartimento e all'Agenzia già formalmente definiti alla data del 15 aprile 1993 e a definire i rapporti pendenti che le amministrazioni competenti, anche di intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, indicheranno come indilazionabili. Il commissario provvede altresì, a decorrere dal 15 aprile 1993, alle operazioni di trasferimento alle amministrazioni competenti delle attività, delle funzioni, dei beni strumentali individuando il personale organicamente addetto ad esse ai fini delle operazioni di cui agli articoli 14 e 15, trattenendo, per esigenze di servizio fino al 31 dicembre 1993 anche coloro che non abbiano presentato la domanda di cui all'art. 14, comma 2, secondo le norme del presente decreto e tenendo presente l'esigenza di non determinare soluzioni di continuità nelle operazioni in corso, utilizzando per lo scopo le risorse derivanti dal Fondo di cui al comma 5. Il commissario provvede inoltre alla temporanea gestione del personale rimasto in servizio, curando gli adempimenti di cui all'art. 14, nonché all'attività di funzionamento ed organizzazione del proprio ufficio con le predette risorse, sulle quali gravano anche il compenso al predetto commissario liquidatore, determinato con il decreto di nomina o atto equipollente successivo [31].

     4. Il commissario liquidatore provvede, altresì, ad una ricognizione delle competenze residue attribuite al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno che non risultino trasferite ad altre amministrazioni ai sensi del presente decreto e ne fa relazione al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che ne assume temporaneamente la titolarità.

     5. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è istituito un apposito Fondo, da ripartire tra le amministrazioni competenti, al quale affluiscono le disponibilità di bilancio destinate al perseguimento delle finalità di cui al presente decreto, con esclusione di quelle relative all'articolo 5, comma 4, all'articolo 12, comma 1, e all'articolo 13. Al Fondo affluiscono altresì, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, il ricavo dei mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nonché le disponibilità di tesoreria relative alle competenze trasferite [32].

     5 bis. Il Fondo di cui al comma 5 è ripartito sulla base di apposite delibere del CIPE, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tenendo conto degli impegni assunti in relazione alle competenze trasferite a ciascuna delle amministrazioni interessate, nonché delle esigenze segnalate dalle amministrazioni stesse. Con la stessa procedura il CIPE può rideterminare entro il 15 maggio di ciascun anno il predetto riparto per gli anni successivi [33].

     5 ter. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto, ivi comprese quelle di carattere compensativo tra i capitoli di natura corrente derivanti dal riparto del Fondo di cui al comma 5. Le somme iscritte in conto competenze e in conto residui sui pertinenti capitoli, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio finanziario, a partire dal 1995, sono mantenute in bilancio per essere versate in entrata e riassegnate nell'esercizio successivo, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, al Fondo di cui al comma 5. Alle stesse si applicano le modalità e le procedure di ripartizione previste nel comma 5 bis [34].

     6. Al termine della gestione commissariale, il centro elaborazione dati esistente presso l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno con il personale in servizio alla data del 15 aprile 1993, è attribuito all'amministrazione identificata entro il 30 ottobre 1993 d'intesa con il presidente dell'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione. Al centro elaborazione dati possono accedere tutte le amministrazioni alle quali sono assegnate competenze ai sensi del presente decreto.

     7. Tutte le attività del commissario liquidatore cessano alla data del 31 dicembre 1993: fino alla predetta data il controllo sulle attività del commissario liquidatore è esercitato dal collegio dei revisori dei conti in carica alla data del 15 aprile 1993, ferme restando le competenze della Corte dei conti. Entro il 31 ottobre 1994 il commissario liquidatore ha l'obbligo di presentazione del conto, verificato dal collegio dei revisori dei conti, relativamente alle attività connesse alla gestione commissariale alla data del 31 dicembre 1993. Analogamente per tutte le operazioni finanziarie e patrimoniali, attive e passive, compiute successivamente alla predetta data, il commissario liquidatore è tenuto a rendere il conto, la cui veridicità è previamente verificata dal collegio dei revisori dei conti. Per i detti adempimenti si avvale del centro di elaborazione dati, nonché di un ufficio stralcio contabile costituito, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da unità scelte tra il personale già appartenente agli uffici bilancio, ragioneria, economato e personale della soppressa Agenzia; nei confronti di tale personale, l'utilizzazione presso le amministrazioni o enti di assegnazione decorre dalla data di rendimento del conto e, comunque, dal 1° novembre 1994. Il commissario liquidatore può continuare ad avvalersi di esperti, in numero non superiore a sette unità, da lui designati e nominati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I relativi compensi sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro il complessivo limite di spesa non superiore a lire 250 milioni, al cui onere continua a provvedersi a carico del Fondo di cui al comma 5 [35].

     8. La Cassa depositi e prestiti provvede all'attuazione delle funzioni attribuitele ai sensi del presente decreto con gestione autonoma [36].

 

     Art. 20.

Entrata in vigore.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Titolo così corretto con avviso pubblicato sulla G.U. 6 aprile 1993, n. 80.

[2] Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedere l'art. 18 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244.

[3] Comma così modificato dall'art. 16, del D.L. 8 febbraio 1995, n. 32.

[4] Comma così modificato dall'art. 16, del D.L. 8 febbraio 1995, n. 32.

[5] L'art. 6 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341, ha soppresso l'Osservatorio delle politiche regionali.

[6] Il CIPI è stato soppresso dall'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Tutte le sue competenze sono state distribuite tra il CIPE, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in base a quanto stabilito dall'art. 2 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373.

[7] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398.

[8] Comma così sostituito dall'art. 7 del D.L. 8 febbraio 1995, n. 32.

[9] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398.

[10] Comma così sostituito dall'art. 7 del D.L. 8 febbraio 1995, n. 32.

[11] Le funzioni ora attribuite al Ministero dei lavori pubblici, sono svolte secondo le procedure che regolavano in precedenza l'attività degli organismi per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno, ora soppressi (vedere art. 20 bis del D.L. 25 marzo 1997, n. 67).

[12] Articolo aggiunto dall'art. 7 del D.L. 8 febbraio 1995, n. 32.

[13] Gli originari commi 2 e 3, già sostituiti dagli attuali commi 2, 2 bis e 3 ai sensi dell'art. 17 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244, sono stati ulteriormente sostituiti dalla L. 1 agosto 2002, n. 166, come modificata dall'art. 11 del D.L. 25 ottobre 2002, n. 236. Il presente comma, già modificato dall'art. 18 del D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, convertito dalla L. 27 febbraio 2004, n. 47 e dall'art. 13 del D.L. 9 novembre 2004, n. 266, convertito dalla L. 27 dicembre 2004, n. 306 è stato così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51.

[14] Gli originari commi 2 e 3, già sostituiti dagli attuali commi 2, 2 bis e 3 ai sensi dell'art. 17 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244, sono stati, da ultimo, così sostituiti dalla L. 1 agosto 2002, n. 166, come modificata dall'art. 11 del D.L. 25 ottobre 2002, n. 236.

[15] Gli originari commi 2 e 3, già sostituiti dagli attuali commi 2, 2 bis e 3 ai sensi dell'art. 17 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244, sono stati, da ultimo, così sostituiti dalla L. 1 agosto 2002, n. 166, come modificata dall'art. 11 del D.L. 25 ottobre 2002, n. 236.

[16] Termine così prorogato dall'art. 17 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244.

[17] Le funzioni ora attribuite al Ministero dei lavori pubblici, sono svolte secondo le procedure che regolavano in precedenza l'attività degli organismi per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno, ora soppressi (vedere art. 20 bis del D.L. 25 marzo 1997, n. 67).

[18] Comma così modificato dall'art. 20 del D.L. 8 febbraio 1995, n. 32.

[19] Comma così sostituito dall'art. 20 del D.L. 8 febbraio 1995, n. 32.

[20] Comma così sostituito dall'art. 20 del D.L. 8 febbraio 1995, n. 32.

[21] Comma così sostituito dall'art. 20 del D.L. 8 febbraio 1995, n. 32.

[22] Comma così sostituito dall'art. 3 del D.L. 10 maggio 1996, n. 254.

[23] Comma così modificato dall'art. 7 del D.L. 8 febbraio 1995, n. 32.

[24] Articolo così sostituito dall'art. 9 del D.L. 8 febbraio 1995, n. 32.

[25] Comma così modificato dall'art. 20 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244.

[26] Articolo aggiunto dall'art. 9 del D.L. 8 febbraio 1995, n. 32.

[27] Comma abrogato dall'art. 10 del D.L. 8 febbraio 1995, n. 32.

[28] Comma abrogato dall'art. 10 del D.L. 8 febbraio 1995, n. 32.

[29] Comma abrogato dall'art. 10 del D.L. 8 febbraio 1995, n. 32.

[30] Comma così modificato dall'art. 11 del D.L. 8 febbraio 1995, n. 32.

[31] Comma così modificato dall'art. 11 del D.L. 8 febbraio 1995, n. 32.

[32] Comma così sostituito dall'art. 3 del D.L. 8 febbraio 1995, n. 32.

[33] Comma aggiunto dall'art. 3 del D.L. 8 febbraio 1995, n. 32.

[34] Comma aggiunto dall'art. 3 del D.L. 8 febbraio 1995, n. 32 e così modificato dall'art. 4 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 548.

[35] Comma così modificato dall'art. 11 del D.L. 8 febbraio 1995, n. 32.

[36] Comma così modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284.