§ 27.6.229 - D.M. 5 luglio 1996, n. 420.
Regolamento recante norme per l'emissione di titoli obbligazionari da parte degli enti locali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.6 finanza locale
Data:05/07/1996
Numero:420


Sommario
Art. 1.  Contenuto della delibera di emissione.
Art. 2.  Prestiti in valuta estera - Copertura rischio di cambio
Art. 3.  Prestiti da collocare all'estero - Comunicazione al Ministero del tesoro.
Art. 4.  Benestare preventivo della Banca d'Italia.
Art. 5.  Procedura per la raccolta del risparmio.
Art. 6.  Certificazione dei bilanci degli enti emittenti.
Art. 7.  Collocamento del prestito obbligazionario.
Art. 8.  Regolamento del prestito obbligazionario.
Art. 9.  Erogazione del ricavato del prestito.
Art. 10.  Servizio del prestito - Garanzie.
Art. 11.  Caratteristiche dei titoli obbligazionari.
Art. 12.  Commissioni di collocamento.
Art. 13.  Contributo al bilancio statale.
Art. 14.  Quotazione sul mercato secondario.
Art. 15.  Disposizioni finali.


§ 27.6.229 - D.M. 5 luglio 1996, n. 420.

Regolamento recante norme per l'emissione di titoli obbligazionari da parte degli enti locali.

(G.U. 13 agosto 1996, n. 189).

 

 

Art. 1. Contenuto della delibera di emissione.

     1. Gli enti locali di cui agli articoli 35 e 37 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, possono deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari subordinatamente alla preventiva approvazione:

     a) del piano economico-finanziario di cui all'art. 46 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ove il prestito sia finalizzato alla realizzazione di opere pubbliche destinate all'esercizio di servizi pubblici a rilevanza imprenditoriale;

     b) del progetto o del piano esecutivo dell'investimento previsto dall'art. 43 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.

     2. La delibera di emissione deve essere corredata del piano di ammortamento finanziario del prestito stesso; il rimborso avrà luogo mediante decurtazione delle quote nominali di capitale in concomitanza con il pagamento delle cedole. La delibera di emissione deve attestare la sussistenza dei requisiti richiesti per l'emissione e, in particolare, di quelli previsti dal comma 1 del presente articolo, nonché di quelli previsti dall'art. 35, commi 2 e 3, della legge n. 724 del 1994 e, per i prestiti da emettere in valuta, anche di quelli previsti dall'art. 5 del decreto-legge 5 maggio 1996, n. 287. Qualora l'emissione del prestito sia deliberata da enti locali in situazioni di dissesto o in situazione strutturalmente deficitaria, la delibera deve espressamente indicare anche la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 37 della legge n. 724 del 1994. La rata di ammortamento del prestito deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi.

     3. Nel caso di emissioni di prestiti convertibili o con warrant in azioni di società possedute dagli enti locali, nella delibera di emissione dovranno essere indicate le modalità di conversione e di esercizio del warrant. La conversione dei prestiti in azioni potrà essere esercitata dai portatori delle obbligazioni, secondo il rapporto di conversione e nel periodo stabiliti dall'ente emittente, per ogni quota di capitale divenuta rimborsabile. I warrant potranno circolare separatamente dai prestiti e potranno essere esercitati nei periodi indicati nella delibera di emissione.

     4. Oltre a quanto espressamente previsto all'art. 35 della legge n. 724 del 1994 e dal successivo art. 2 gli enti locali non possono emettere titoli obbligazionari con opzioni ed attivare strumenti derivati che modifichino la struttura del titolo nel corso della sua vita.

     5. Nella delibera di emissione devono inoltre essere indicati l'investimento da realizzare, l'ammontare nominale del prestito, il prezzo di emissione alla pari, la data entro cui l'ente intenda procedere all'emissione, la data di godimento, la durata, la data e le modalità di rimborso, le caratteristiche delle cedole e la natura del tasso, fisso o variabile, degli interessi da corrispondere ai sottoscrittori del prestito. Nel caso in cui il prestito sia emesso a tasso variabile sul mercato interno, le cedole successive alla prima saranno determinate utilizzando come parametro di riferimento il rendimento all'emissione dei BOT trimestrali, semestrali o annuali o, in alternativa, il «Rome Interbank Offered Rate» (RIBOR) a 3, 6 e 12 mesi, rispettivamente nel caso di periodicità trimestrale, semestrale o annuale delle cedole. Per i prestiti a tasso variabile emessi sul mercato estero e per quelli in valuta il parametro di riferimento per le cedole successive alla prima sarà il «London Interbank Offered Rate» (LIBOR) a 3, 6 e 12 mesi, rispettivamente nel caso di periodicità trimestrale, semestrale ed annuale delle cedole. Le modalità di determinazione delle cedole indicizzate, ivi compresa l'eventuale applicazione della maggiorazione sui menzionati parametri, che non potrà risultare superiore ad un punto percentuale annuo, devono essere indicate nella delibera di emissione del prestito.

     6. L'importo del prestito, al netto delle spese di collocamento e di tutti gli altri oneri connessi con l'emissione del prestito, ivi compresi quelli di cui al successivo art. 2, non può essere superiore all'ammontare della spesa risultante dal progetto esecutivo nel caso in cui il prestito sia finalizzato alla realizzazione di opere pubbliche, ovvero al valore riconosciuto dall'ufficio tecnico dell'ente emittente per le altre tipologie di investimento. Nel caso in cui l'investimento sia finanziato anche con risorse diverse da quelle derivanti dal prestito, la delibera di emissione deve indicare dettagliatamente tali risorse.

     7. La delibera di emissione deve altresì indicare l'ufficio incaricato delle operazioni di assegnazione, l'intermediario o gli intermediari incaricati del servizio di collocamento e del servizio finanziario del prestito, il termine entro il quale l'intermediario o gli intermediari devono presentare le richieste di assegnazione, l'ammontare della commissione di collocamento determinato entro il limite stabilito dal successivo art. 12.

     8. Nell'ipotesi in cui gli enti emittenti siano unioni di comuni, comunità montane o consorzi tra enti locali, la delibera di emissione deve contenere altresì l'indicazione delle singole autorizzazioni all'emissione rilasciate dagli enti locali che ne fanno parte.

     9. Il rimborso anticipato del prestito, ove previsto, può essere disposto solo nei limiti dei proventi effettivamente realizzati e rivenienti dall'alienazione dei cespiti patrimoniali disponibili.

 

     Art. 2. Prestiti in valuta estera - Copertura rischio di cambio

     1. Per la copertura del rischio di cambio tutti i prestiti in valuta estera devono essere accompagnati, al momento dell'emissione, da una corrispondente operazione di swap. L'operazione di swap dovrà trasformare, per l'emittente, l'obbligazione in valuta in un'obbligazione in lire, senza introdurre elementi di rischio. Il costo di tale operazione, insieme con tutti gli oneri sopportati dall'ente emittente in relazione all'emissione del prestito, ivi compresa la commissione di cui al successivo art. 12, concorre alla determinazione del costo effettivo di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 287 del 1996.

     2. L'operazione di swap dovrà essere effettuata da intermediari di provata affidabilità ed esperienza nel settore, con riferimento anche alla valutazione assegnata agli intermediari medesimi dalle maggiori agenzie di rating.

 

     Art. 3. Prestiti da collocare all'estero - Comunicazione al Ministero del tesoro. [1]

 

     Art. 4. Benestare preventivo della Banca d'Italia.

     1. Per le emissioni disposte sul mercato interno la delibera deve essere trasmessa alla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 35, comma 9, della legge n. 724 del 1994, per il benestare preventivo all'emissione del prestito, qualora questo ecceda il limite fissato dall'art. 129 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

     2. L'ente dovrà prendere atto con successiva delibera delle eventuali determinazioni della Banca d'Italia.

 

     Art. 5. Procedura per la raccolta del risparmio.

     1. L'offerta al pubblico dei valori mobiliari che ai sensi del presente regolamento gli enti locali possono emettere sul mercato interno, salvo quanto indicato nell'art. 6, è sottoposta alla disciplina di cui agli articoli 18 e seguenti della legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni ed integrazioni e, nel caso previsto dall'art. 35, comma 5, della legge n. 724 del 1994, anche alla disciplina contenuta nel capo I della legge 18 febbraio 1992, n. 149. Il prospetto informativo che gli enti emittenti sono tenuti a redigere ai sensi di tale normativa deve contenere, tra l'altro, la precisa indicazione che il prestito non è assistito da alcuna garanzia a carico dello Stato, ai sensi dell'art. 35, comma 8, della legge n. 724 del 1994.

 

     Art. 6. Certificazione dei bilanci degli enti emittenti.

     1. Per i soggetti indicati nell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 77 del 1995 e per i consorzi a cui si applicano le norme degli enti locali che intendono procedere all'emissione di prestiti obbligazionari, l'ultimo rendiconto della gestione, corredato della relazione di cui all'art. 73 del decreto legislativo n. 77 del 1995, deve essere certificato dall'organo di revisione economico finanziaria con le modalità di cui all'art. 105, comma 1, lettera d), dello stesso decreto legislativo.

     2. Per i consorzi tra enti locali territoriali aventi rilevanza economica ed imprenditoriale che intendono procedere all'emissione di prestiti obbligazionari, l'ultimo bilancio approvato deve essere certificato da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

     3. Nell'ipotesi di emissione di prestiti obbligazionari convertibili o con warrant in azioni di società possedute dagli enti locali, l'ultimo bilancio approvato della società emittente le azioni da offrire in conversione o di compendio deve essere certificato da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

 

     Art. 7. Collocamento del prestito obbligazionario.

     1. Effettuati gli adempimenti di cui agli articoli precedenti, l'ente procede al collocamento del prestito per il tramite dei soggetti incaricati, scelti con le modalità ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti, tenuto conto anche dei requisiti di provata affidabilità e capacità di collocamento sul mercato dei soggetti medesimi.

     2. L'assegnazione deve essere effettuata alla presenza di un funzionario, in qualità di ufficiale rogante, incaricato dall'ente emittente, il quale redige apposito verbale.

     3. L'ente non procederà all'assegnazione dei titoli nell'ipotesi in cui l'importo richiesto sia inferiore a quello deliberato.

     4. Qualora l'importo richiesto sia superiore a quello deliberato, si provvederà all'assegnazione del prestito agli intermediari secondo i criteri di riparto previsti dall'art. 4 della legge n. 149 del 1992, e dalle relative norme di attuazione.

 

     Art. 8. Regolamento del prestito obbligazionario.

     1. Nella data prevista per il regolamento del prestito gli intermediari dovranno versare al tesoriere dell'ente l'importo a ciascuno assegnato.

 

     Art. 9. Erogazione del ricavato del prestito.

     1. L'ente emittente utilizza il ricavato del prestito in base ai documenti giustificativi della spesa, ovvero sulla base di stati di avanzamento dei lavori secondo quanto previsto dall'art. 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e, per gli enti emittenti diversi dai consorzi aventi rilevanza economica ed imprenditoriale, anche dall'art. 46 del decreto legislativo n. 77 del 1995.

     2. In applicazione del princìpio sancito dall'art. 14-bis del decreto- legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, per i mutui non assistiti da alcun intervento finanziario dello Stato, anche i prestiti obbligazionari non sono soggetti alle disposizioni sulla tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.

     3. Il tesoriere dell'ente emittente esegue i pagamenti a valere sulle somme rivenienti dal prestito solo se i relativi titoli di spesa sono corredati da una dichiarazione del legale rappresentante dell'ente, attestante che la somma è riferita al pagamento di stati di avanzamento dei lavori, ovvero attestante il rispetto delle modalità previste nella delibera di emissione nei casi in cui il prestito non sia finalizzato alla realizzazione di opere pubbliche.

 

     Art. 10. Servizio del prestito - Garanzie.

     1. Il tesoriere dell'ente emittente deve provvedere alle previste scadenze, secondo il piano di ammortamento finanziario, al versamento presso l'ente o gli enti creditizi incaricati del servizio del prestito dei fondi occorrenti per il servizio stesso.

     2. Per gli enti emittenti di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 77 del 1995 e per i consorzi non aventi rilevanza economica ed imprenditoriale, il servizio del prestito è assicurato attraverso il rilascio di delegazioni di pagamento ai sensi degli articoli 48 e 62 dello stesso decreto legislativo.

     3. Per effetto di quanto disposto dall'art. 25, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le delegazioni di pagamento e il limite di indebitamento per i consorzi aventi rilevanza economica ed imprenditoriale sono disciplinati dalle disposizioni recate dall'art. 10-bis del decreto- legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440; le entrate da assumere a riferimento, sia per le delegazioni di pagamento che per il limite di indebitamento, sono costituite per i consorzi dalle entrate proprie effettive quali risultano individuate dal conto economico dello schema tipo di bilancio approvato con decreto del Ministro del tesoro del 26 aprile 1995 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 1995.

 

     Art. 11. Caratteristiche dei titoli obbligazionari.

     1. I prestiti sono inizialmente rappresentati da un unico certificato globale di valore pari all'importo nominale emesso; lo stesso certificato è destinato al subdeposito accentrato ai sensi della legge 19 giugno 1986, n. 289, presso la Monte Titoli S.p.a. ovvero, per i prestiti collocati sui mercati esteri presso appositi enti internazionali; il certificato può altresì essere gestito a cura dell'emittente. Il certificato rappresentativo del prestito, da emettere privo di cedole, deve prevedere apposite caselle da stampigliare all'atto del pagamento delle rate di interesse maturate o delle quote di rimborso capitale, secondo il piano previsto dal regolamento del prestito.

     2. Per i prestiti emessi sul mercato interno l'ente emittente provvederà, a spese del richiedente, alla stampa dei titoli, qualora ne venga richiesto l'allestimento materiale. I titoli dovranno avere segni caratteristici analoghi a quelli fissati con i decreti del Ministero del tesoro per i titoli di Stato a medio-lungo termine in quanto applicabili.

     3. L'ente emittente, in relazione all'ammontare dei titoli allestiti per ciascun prestito e alle quote di capitale rimborsate, aggiorna il valore del certificato globale emesso, se direttamente gestito. Analogo aggiornamento va altresì effettuato se il certificato globale è rappresentativo di obbligazioni convertibili in azioni, per la quota parte convertita. L'aggiornamento del certificato globale, in caso di sub- deposito accentrato di cui al precedente comma 1, avverrà a cura della Monte Titoli S.p.a. con le modalità indicate nella convenzione di cui al successivo comma.

     4. Qualora l'ente emittente decida di avvalersi della gestione accentrata dei titoli, è tenuto a stipulare apposita convenzione con la Monte Titoli S.p.a. ovvero con gli enti internazionali di cui al comma 1 del presente articolo.

 

     Art. 12. Commissioni di collocamento.

     1. A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso, l'ente emittente corrisponderà agli intermediari incaricati del collocamento una provvigione non superiore allo 0,50 per cento dell'ammontare da ciascuno sottoscritto.

     2. Per le emissioni da collocare sul mercato interno gli intermediari non dovranno applicare alcun onere di intermediazione alla clientela.

 

     Art. 13. Contributo al bilancio statale.

     1. Il contributo una tantum dello 0,1 per cento calcolato sull'ammontare del prestito obbligazionario sottoscritto è versato dall'ente emittente all'entrata statale con imputazione al capo X, capitolo 3350, entro i trenta giorni successivi al versamento presso il tesoriere dell'ente emittente dell'importo del prestito sottoscritto.

 

     Art. 14. Quotazione sul mercato secondario.

     1. L'ente emittente può richiedere la quotazione ufficiale dei propri titoli sul mercato secondario interno ed estero. Per la quotazione sul mercato interno si osservano le disposizioni vigenti in materia.

 

     Art. 15. Disposizioni finali.

     1. Il presente regolamento sostituisce il precedente regolamento adottato con decreto ministeriale 29 gennaio 1996, n. 152, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 23 marzo 1996.

 

 

Allegato A

 

Al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Servizio I - Divisione I

Comunicazione (ai sensi dell'art. 3 del regolamento)

 

Emittente: .....

Ammontare nominale (in valuta): .....

Intermediari: .....

Data di lancio: .....

Prezzo d'emissione: .....

Costo complessivo ..... (%) .....

Tasso di interesse: .....

Metodo di indicizzazione (nel caso di interesse variabile) ..... Maggiorazione LIBOR: .....

Commissioni: .....

Data di godimento: .....

Scadenza: .....

Quotazione presso la Borsa valori di: .....

Opzione di rimborso anticipato da parte dell'emittente: ..... Swap: .....

Equivalente ammontare in lire .....

Intermediario Swap: .....

Il prestito verrà collocato presso il mercato .....

Titolo di riferimento: .....

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 41 della L. 28 dicembre 2001, n. 448.