§ 77.6.178 - D.L. 18 gennaio 1993, n. 11 .
Rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.6 pensioni
Data:18/01/1993
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Miglioramenti delle pensioni a carico dei Fondi di previdenza per il personale dipendente dall'ENEL e dalle aziende elettriche private, per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, per [...]
Art. 2.  Miglioramenti delle pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia.
Art. 3.  Miglioramenti delle pensioni a carico dei Fondi di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti [...]
Art. 4.  Miglioramenti delle pensioni ai superstiti.
Art. 5.  Interpretazione autentica.
Art. 5 bis.  Classi di contribuzione.
Art. 6.  Copertura finanziaria.
Art. 7.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in [...]


§ 77.6.178 - D.L. 18 gennaio 1993, n. 11 [1].

Rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS.

(G.U. 19 gennaio 1993, n. 14).

 

     Art. 1. Miglioramenti delle pensioni a carico dei Fondi di previdenza per il personale dipendente dall'ENEL e dalle aziende elettriche private, per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo e per il personale di volo.

     1. Le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale dipendente dall'ENEL e dalle aziende elettriche private, del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, del Fondo di previdenza per il personale di volo, liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1988, sono aumentate, con effetto dal 1° gennaio 1991, in misura corrispondente alla differenza tra l'importo del trattamento pensionistico all'atto della prima liquidazione, rivalutato per effetto della variazione dell'indice annuo del costo della vita, calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, tra l'anno di decorrenza della pensione e l'anno 1990, e l'importo dello stesso trattamento spettante alla data del 1° gennaio 1991 comprensivo dell'intero computo dell'ammontare dei miglioramenti di cui al comma 1 dell'art. 2-bis del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59.

     2. Gli aumenti di cui al comma 1 sono attribuiti nelle misure percentuali previste dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59.

     3. Alle pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale dipendente dall'ENEL e dalle aziende elettriche private, del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, del Fondo di previdenza per il personale di volo è attribuito, se più favorevole, un aumento mensile, per ogni anno di anzianità contributiva effettiva e figurativa alla data di decorrenza del trattamento pensionistico, pari a lire 1.000, aumentate di lire 140 per ogni anno di più remota decorrenza della pensione rispetto all'anno 1987, con il limite dell'anno 1975 per l'anno di più remota decorrenza delle pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale dipendente dall'ENEL e dalle aziende elettriche private e con il limite dell'anno 1963 per l'anno di più remota decorrenza delle pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.

     4. Gli aumenti dei trattamenti pensionistici, derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, sono corrisposti, con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno del quadriennio 1991-1994, in misura pari, rispettivamente, al 20, 40, 70 e 100 per cento del loro ammontare, fatto salvo l'importo minimo di cui al comma 5 da corrispondersi per intero dal 1° gennaio 1991.

     5. Dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo non può in ogni caso derivare un aumento complessivo mensile dei trattamenti pensionistici computati a calcolo per un importo inferiore a L. 30.000 e superiore a L. 800.000.

     6. Alle pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1958, l'aumento minimo mensile di cui al comma 5 è stabilito nella misura pari a L. 50.000.

 

          Art. 2. Miglioramenti delle pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia.

     1. Con effetto dal 1° gennaio 1991, le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1988, sono aumentate in misura corrispondente alla differenza tra l'importo del trattamento pensionistico all'atto della prima liquidazione, rivalutato per effetto della variazione dell'indice annuo del costo della vita, calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno di decorrenza della pensione e l'anno 1990, e l'importo dello stesso trattamento spettante alla data del 1° gennaio 1991.

     2. L'aumento complessivo mensile di cui al comma 1 è attribuito in misura pari al 100 per cento per la quota di ammontare fino a L. 400.000, in misura pari al 65 per cento per la quota da L. 400.001 a L. 1.000.000, in misura pari al 25 per cento per la quota oltre L. 1.000.000.

     3. Alle pensioni di cui al presente articolo è attribuito, se più favorevole, l'aumento previsto al comma 3 dell'art. 1.

     4. Gli aumenti derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 sui trattamenti pensionistici computati a calcolo non possono essere inferiori a L. 30.000 mensili ed hanno effetto dal 1° gennaio di ciascun anno del quadriennio 1991-1994, in misura pari, rispettivamente, al 40, 60, 80 e 100 per cento del loro ammontare, salvo quanto previsto al comma 5.

     5. Gli aumenti mensili di importo fino a L. 250.000 sono corrisposti fino alla misura di L. 100.000 dal 1° gennaio 1991 e in misura di eguale importo per la parte restante con decorrenza, rispettivamente, dal 1° gennaio 1992, dal 1° gennaio 1993 e dal 1° gennaio 1994.

 

          Art. 3. Miglioramenti delle pensioni a carico dei Fondi di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici e per il personale dipendente dalle aziende private del gas.

     1. Con effetto dal 1° gennaio 1991, alle pensioni a carico del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici e del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, liquidate anteriormente al 1° gennaio 1988, sono attribuiti gli aumenti derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 1, da applicarsi sul trattamento pensionistico determinato secondo la normativa di ciascun Fondo, al netto delle eventuali quote esclusive non corrispondenti a periodi di iscrizione al Fondo stesso.

     2. Gli aumenti di cui al presente articolo sono corrisposti alle decorrenze fissate dal comma 4 dell'art. 1 del presente decreto, entro i limiti di importo stabiliti dal comma 5 dello stesso articolo.

 

          Art. 4. Miglioramenti delle pensioni ai superstiti.

     1. Ai trattamenti pensionistici spettanti ai superstiti sono attribuiti, con effetto dal 1° gennaio 1991, i miglioramenti derivanti dall'applicazione del presente decreto, determinati per le pensioni di reversibilità con riferimento alla data di decorrenza del trattamento pensionistico diretto e alla composizione del nucleo familiare esistente alla data dei miglioramenti stessi, in misura comunque non inferiore a L. 30.000 mensili sui trattamenti pensionistici computati a calcolo.

 

          Art. 5. Interpretazione autentica.

     1. Le disposizioni di cui alla legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 21, comma 6, devono essere interpretate nel senso che si applicano anche all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS).

 

          Art. 5 bis. Classi di contribuzione. [2]

     1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sostituisce le tabelle C, D e F allegate al decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, elevando il numero delle classi di contribuzione a settanta senza che risulti diminuito il complessivo gettito contributivo.

 

          Art. 6. Copertura finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto si provvede come segue:

     a) per il Fondo di previdenza per il personale dipendente dall'ENEL e dalle aziende elettriche private, a copertura del maggior onere valutato per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993 e 1994, rispettivamente, in lire 23.268 milioni, 33.778 milioni, 52.381 milioni a 72.844 milioni, con l'aumento dell'aliquota contributiva di 1,02 punti percentuali a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1991, e di ulteriori 0,31 punti percentuali a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1995;

     b) per il Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, a copertura del maggior onere valutato per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993 e 1994, rispettivamente, in lire 31.834 milioni, 40.668 milioni, 61.016 milioni, 84.603 milioni, con l'aumento dell'aliquota contributiva di 0,94 punti percentuali a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1991, e di ulteriori 0,19 punti percentuali a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1995;

     c) per il Fondo di previdenza per il personale di volo, a copertura del maggior onere valutato per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993 e 1994, rispettivamente, in lire 780 milioni, 1.262 milioni, 1.984 milioni, 2.727 milioni, con le disponibilità della gestione;

     d) per il Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici, a copertura del maggior onere valutato per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993 e 1994, rispettivamente, in lire 1.871 milioni, 2.581 milioni, 3.949 milioni, 5.435 milioni, con le disponibilità della gestione;

     e) per il Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, a copertura del maggior onere valutato per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993 e 1994, rispettivamente, in lire 1.572 milioni, 1.766 milioni, 2.398 milioni, 3.221 milioni, con le disponibilità della gestione;

     f) per il Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, a copertura del maggior onere valutato per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993 e 1994, rispettivamente, in lire 15.970 milioni, 18.368 milioni, 20.181 milioni, 21.988 milioni, con l'aumento dell'aliquota contributiva di 0,57 punti percentuali a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1991, ridotto da 0,57 a 0,54 punti percentuali a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1995;

     2. Gli aumenti di aliquota contributiva disposti al comma 1 sono ripartiti fra lavoratori e datori di lavoro secondo le disposizioni vigenti nella normativa di ciascun Fondo. L'aumento dell'aliquota contributiva di cui alla lettera b) del comma 1 non si applica, per la quota a loro carico, ai dipendenti collocati in quiescenza ai sensi dell'art. 3 della legge 12 luglio 1988, n. 270.

     2-bis. Al fine di assicurare l'equilibrio finanziario delle gestioni dei fondi di previdenza di cui al presente decreto, le misure delle rispettive aliquote contributive, su proposta degli organi di amministrazione dei fondi di previdenza medesimi, sono variate in relazione alle risultanze e al fabbisogno delle gestioni interessate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro [3] .

     3. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 1 per le pensioni a carico del fondo di previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, valutati rispettivamente in lire 3.964 milioni per l'anno 1991, in lire 4.454 milioni per l'anno 1992; in lire 5.212 milioni per l'anno 1993 e in lire 5.977 milioni a decorrere dall'anno 1994, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente riducendo l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro per lire 13.630 milioni per l'anno 1993 e lire 5.977 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995 [4] .

 

          Art. 7.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge dall' art. 1 della L. 19 marzo 1993, n. 70.

[2] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[3] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[4] Comma così sostituito dalla legge di conversione.