§ 66.1.3C - Legge 6 giugno 1973, n. 312.
Modifiche agli articoli 25 e 26 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla disciplina dei canoni e sopracanoni dovuti dai rivenditori di generi di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:66. Monopoli di Stato
Capitolo:66.1 disciplina generale
Data:06/06/1973
Numero:312


Sommario
Art. 1.      L'art. 26 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, già modificato con l'art. 1 della legge 5 febbraio 1968, n. 64, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      I limiti di valore indicati nell'art. 25 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, già modificati con l'art. 2 della legge 5 febbraio 1968, n. 64, sono elevati da L. 500 mila a L. 1.000.000.
Art. 3.      Il canone ed i sopracanoni sono aboliti a far tempo dal 1° gennaio 1976. Entro tale data sarà stabilita con decreto del Ministro per le finanze la misura dell'imposta di concessione governativa [...]
Art. 4.      La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.


§ 66.1.3C - Legge 6 giugno 1973, n. 312.

Modifiche agli articoli 25 e 26 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla disciplina dei canoni e sopracanoni dovuti dai rivenditori di generi di monopolio.

(G.U. 20 giugno 1973, n. 157)

 

     Art. 1.

     L'art. 26 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, già modificato con l'art. 1 della legge 5 febbraio 1968, n. 64, è sostituito dal seguente:

     "Le rivendite ordinarie e speciali sono tenute al pagamento di un canone annuo all'Amministrazione quando nell'esercizio precedente il reddito abbia superato le L. 1.000.000. Oltre tale somma il canone è dovuto nella seguente misura:

     sulla parte di reddito:

     da L. 1.000.001 a L. 2.000.000, il 20 per cento;

     da L. 2.000.001 a L. 3.000.000, il 22 per cento;

     da L. 3.000.001 a L. 6.000.000, il 24 per cento;

     da L. 6.000.001 a L. 10.000.000, il 27 per cento;

     oltre L. 10.000.000, il 30 per cento.

     Il canone minimo è stabilito in L. 1.000 annue.

     Le rivendite ordinarie e speciali tenute al pagamento del canone debbono inoltre corrispondere un sopracanone convenzionale annuo".

 

          Art. 2.

     I limiti di valore indicati nell'art. 25 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, già modificati con l'art. 2 della legge 5 febbraio 1968, n. 64, sono elevati da L. 500 mila a L. 1.000.000.

 

          Art. 3.

     Il canone ed i sopracanoni sono aboliti a far tempo dal 1° gennaio 1976. Entro tale data sarà stabilita con decreto del Ministro per le finanze la misura dell'imposta di concessione governativa dovuta dai titolari delle rivendite di tabacchi per la loro esclusiva di vendita al dettaglio.

 

          Art. 4.

     La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.