§ 98.1.18567 - Legge 26 aprile 1983, n. 131.
Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, recante provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:26/04/1983
Numero:131


Sommario
Art. unico.      Il decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, recante provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983, è convertito in legge con le seguenti [...]


§ 98.1.18567 - Legge 26 aprile 1983, n. 131.

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, recante provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983.

(G.U. 30 aprile 1983, n. 117)

 

     Art. unico.

     Il decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, recante provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

     Dopo l'art. 1, sono aggiunti i seguenti:

     "Art. 1-bis. - I comuni e le province che in sede di formazione del bilancio 1981 hanno previsto tra le spese relative al personale, a titolo di indennità integrativa speciale, un importo inferiore a quello dovuto in base alla legge, a richiesta del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 1, possono modificare la relativa certificazione includendo la differenza nel contributo integrativo di cui all'art. 5-bis del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51".

     "Art. 1-ter. - (1) Per le amministrazioni provinciali ed i comuni che debbono provvedere alla rinnovazione del rispettivo consiglio nel periodo dal 15 aprile al 15 giugno 1983, i termini per la deliberazione del bilancio e per gli adempimenti ad essa connessi o collegati sono prorogati di 45 giorni.

     (2) Il termine del 31 maggio 1983, previsto dall'art. 19, secondo comma, è differito al 15 luglio 1983. La relativa deliberazione è immediatamente esecutiva".

     "Art. 1-quater. - (1) Le provincie e i comuni partecipano alla elaborazione dei programmi regionali di sviluppo sulla base dei princìpi sanciti dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dall'art. 34 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e dagli statuti regionali.

     (2) Le provincie e i comuni devono operare scelte prioritarie coerenti con gli indirizzi e gli obiettivi della programmazione economica nazionale e dei programmi regionali di sviluppo.

     (3) Le provincie e i comuni sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione una relazione previsionale e programmatica per il periodo considerato dal bilancio pluriennale della regione.

     (4) Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, udita l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), l'obbligo di redigere il bilancio pluriennale potrà essere esteso ai comuni con popolazione sino a 20.000 abitanti.

     (5) La relazione previsionale e programmatica e gli schemi di bilancio pluriennale e annuale, predisposti dalla giunta, sono presentati entro il 15 novembre al consiglio.

     (6) In pari tempo la relazione previsionale e programmatica è comunicata alla regione che può formulare proprie osservazioni in relazione agli obiettivi programmatici di sviluppo risultanti dal programma regionale di sviluppo.

     (7) La relazione previsionale e programmatica e i progetti di bilancio pluriennale ed annuale sono deliberati contestualmente dal consiglio provinciale o comunale entro il 15 dicembre, previo espresso pronunciamento in ordine alle eventuali osservazioni formulate dalla regione.

     (8) La deliberazione relativa al bilancio annuale di previsione viene trasmessa dal segretario dell'ente all'organo regionale di controllo entro i dieci giorni successivi alla adozione.

     (9) Il termine per l'esame del bilancio da parte del comitato regionale di controllo è fissato in trenta giorni dal ricevimento. In caso di richiesta di chiarimenti, gli enti locali sono tenuti a provvedere entro dieci giorni dal ricevimento. Le richieste di chiarimento hanno effetto sospensivo solo se motivate.

     (10) Il comitato regionale di controllo adotta in ogni caso il proprio provvedimento definitivo entro i dieci giorni successivi a quello ultimo assegnato o al giorno in cui perviene la risposta dell'ente.

     (11) Decorso il suindicato termine assegnato al comitato regionale di controllo, senza che quest'ultimo abbia emanato il relativo provvedimento, la deliberazione del bilancio diventa esecutiva.".

     All'art. 2:

     al punto 2), è aggiunto in fine il seguente periodo: "Non si tiene conto della eventuale riduzione disposta ai sensi dell'art. 8, secondo comma, del citato decreto-legge;";

     dopo il punto 3), è aggiunto il seguente:

     "3.1) all'ammontare delle somme attribuite a compensazione della minore entrata accertata per l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili rispetto a quella prevista nel 1982 e non coperta da maggiori accertamenti di altri tributi ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge di cui al precedente punto 1).".

     Dopo l'art. 2, sono aggiunti i seguenti:

     "Art. 2-bis. - (1) Per ciascuno degli anni 1984 e 1985 il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune e provincia un contributo pari a quello spettante per l'anno 1983 ai sensi del precedente art. 2, con la stessa periodicità fissata per il 1983.

     (2) Si applicano anche per il 1984 e per il 1985 le disposizioni di cui all'art. 11-bis del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, nonchè quelle di cui all'art. 23, sesto e settimo comma, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299.

     (3) L'erogazione della quarta rata resta subordinata all'inoltro ai Ministeri all'interno e del tesoro, entro il 31 marzo di ciascun anno, di un'apposita certificazione, firmata dal legale rappresentante dell'ente e dal segretario, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e la Unione delle province d'Italia. Si applicano le norme del quinto comma dell'art. 3.".

     "Art. 2-ter. - (1) Ai comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti che nel 1982 abbiano ottenuto, a norma degli articoli 5, 5-bis e 12 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, trasferimenti dallo Stato complessivamente inferiori a quelli del 1981 di cui agli articoli 23, 24 e 25 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, è riconosciuto per lo stesso anno 1982 un contributo integrativo pari alla differenza, purchè tale differenza non dipenda dall'utilizzazione per il finanziamento delle spese correnti dell'avanzo di amministrazione e delle entrate una tantum ai sensi dell'art. 7, secondo e quarto comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.

     (2) Tale contributo integrativo costituisce base per i trasferimenti statali per il 1983 in aggiunta a quanto previsto dal precedente art. 2.

     (3) Per la corresponsione del contributo integrativo di cui al precedente primo comma, i comuni debbono far pervenire al Ministero dell'interno, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 15 maggio 1983, motivata istanza, firmata dal sindaco e dal segretario comunale. Al pagamento relativo, nel limite di lire 5 miliardi, provvede il Ministero dell'interno prioritariamente a carico del fondo di cui al successivo art. 4, primo comma, lettera a). Qualora le richieste superino il limite di spesa anzidetto, la ripartizione avverrà proporzionalmente.".

     All'art. 3:

     al primo comma, le parole: "il 30 settembre ed il 30 novembre 1983" sono sostituite dalle seguenti: "il 20 luglio ed il 20 ottobre 1983";

     al secondo comma, dopo la parola: "conguaglio", sono aggiunte le seguenti: "da effettuarsi entro il 20 ottobre";

     dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente:

     "(5.1) Qualora il Ministero dell'interno non provveda ad emettere i mandati di pagamento entro i termini di cui al primo comma verranno riconosciuti agli enti locali gli interessi passivi relativi al periodo che intercorre tra la data di scadenza e la data di effettiva emissione dei titoli di spesa al tasso previsto dalle convenzioni di tesoreria di ogni singolo ente. Il riconoscimento degli interessi passivi è subordinato all'avvenuta attivazione delle anticipazioni di tesoreria per il finanziamento di spese correnti e sempre che il ritardo nella emissione di mandati di pagamento non sia imputabile all'ente locale.".

     Dopo l'art. 3, è aggiunto il seguente:

     "Art. 3-bis. - (1) L'avanzo di amministrazione, per la parte non derivante dai residui passivi perenti, può essere destinato al finanziamento di spese una tantum o di investimento; esso può altresì essere utilizzato per il finanziamento di eventuali passività relative ad esercizi pregressi, ovvero per il finanziamento di spese correnti in sede di assestamento del bilancio di previsione, da effettuare entro il 30 novembre ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421.

     (2) Il finanziamento dei residui passivi perenti reclamati dai creditori, deve essere prioritariamente assicurato con la parte dell'avanzo di amministrazione a tale scopo accantonata.

     (3) Il finanziamento del disavanzo di amministrazione accertato in sede di rendiconto deve essere obbligatoriamente assicurato con il ricorso ai mezzi ordinari di bilancio.".

     Dopo l'art. 4, sono aggiunti i seguenti:

     "Art. 4-bis. - (1) Per gli anni 1984 e 1985 è istituito un fondo perequativo per i comuni, il cui importo è stabilito dalla legge finanziaria.

     (2) Il fondo perequativo è ripartito:

     a) per il 55 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT, ponderata prima con il coefficiente 1 per i comuni fino a 4.999 abitanti, 1,2 per i comuni da 5.000 a 19.999 abitanti, 1,3 per i comuni da 20.000 a 59.999 abitanti, 1,6 per i comuni da 60.000 a 99.999 abitanti, 1,8 per i comuni da 100.000 a 499.999 abitanti, e 2 per gli altri comuni e poi con il coefficiente 1,1 per i soli comuni che nel decennio 1971-81 abbiano avuto un incremento demografico superiore al 10 per cento;

     b) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune, moltiplicata per il reciproco del reddito medio pro capite della provincia di appartenenza quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione;

     c) per il 15 per cento fra i comuni la cui spesa corrente pro capite prevista nel bilancio di previsione del penultimo anno precedente, attestata nel certificato finanziario e calcolata secondo quanto indicato all'art. 5, è inferiore alla media nazionale. La ripartizione è effettuata secondo il procedimento indicato negli articoli 4 e 5.

     (3) Qualora in un esercizio finanziario le somme occorrenti per consentire ai predetti enti locali di raggiungere la media nazionale dovessero essere inferiori alla consistenza delle suddette quote, ciascuna eccedenza viene ripartita rispettivamente fra i comuni in base alla popolazione residente.

     (4) Il Ministro dell'interno provvede con proprio decreto, da emanare entro il 31 ottobre 1983 per l'anno 1984 ed entro il 31 ottobre 1984 per l'anno 1985, a determinare i parametri finanziari risultanti dalla applicazione a ciascun comune dei criteri di cui alle lettere a) e b).".

     "Art. 4-ter. - (1) Per gli anni 1984 e 1985 è istituito un fondo perequativo per le provincie, il cui importo è stabilito dalla legge finanziaria.

     (2) Il fondo perequativo è ripartito:

     a) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione secondo i dati pubblicati dall'ISTAT;

     b) per il 30 per cento in proporzione alla lunghezza delle strade provinciali, quali risultano dalle segnalazioni effettuate dalle provincie in esecuzione del decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 1981, ponderata con il coefficiente 1,1 per le strade situate in territorio definito montano a norma delle vigente disposizioni;

     c) per il 25 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascuna provincia, moltiplicata per il reciproco del reddito medio pro capite della provincia stessa, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione;

     d) per il 15 per cento fra le provincie la cui spesa corrente pro capite prevista nel bilancio di previsione del penultimo anno precedente, attestata nel certificato finanziario e calcolata secondo quanto indicato all'art. 5, è inferiore alla media nazionale. La ripartizione è effettuata secondo il procedimento indicato negli articoli 4 e 5.

     (3) Qualora in un esercizio finanziario le somme occorrenti per consentire ai predetti enti locali di raggiungere la media nazionale dovessero essere inferiori alla consistenza delle suddette quote, ciascuna eccedenza viene ripartita rispettivamente fra le provincie in base alla popolazione residente.

     (4) Il Ministro dell'interno provvede con proprio decreto, da emanare entro il 31 ottobre 1983 per l'anno 1984 ed entro il 31 ottobre 1984 per l'anno 1985, a determinare i parametri finanziari risultanti dall'applicazione a ciascuna provincia dei criteri di cui alle lettere a), b) e c).".

     "Art. 4-quater. - (1) Nel 1984 e 1985 al complesso dei comuni e delle provincie - tenuto conto del disposto del precedente art. 2-bis, dei fondi perequativi di cui ai precedenti articoli 4-bis e 4-ter e dell'aumento delle entrate tributarie ed extra-tributarie di comuni e provincie - dovrà essere assicurata la possibilità di conseguire un incremento complessivo, rispetto all'esercizio precedente, delle dotazioni finanziarie non inferiore al tasso programmato di inflazione.

     (2) In ogni caso la quota parte delle risorse aggiuntive rispetto ai trasferimenti del 1983 provenienti dal bilancio dello Stato affluiscono nei fondi perequativi di cui agli articoli 4-bis e 4-ter.".

     All'art. 6:

     al primo comma, le parole: "contestualmente alla" sono sostituite dalle altre: "non oltre la data della";

     dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente:

     "(5.1) Il costo complessivo dei servizi pubblici a domanda individuale deve essere coperto in misura non inferiore al 22 per cento nel 1983, al 27 per cento nel 1984 e al 30 per cento nel 1985. Per i comuni terremotati dichiarati disastrati o gravemente danneggiati le predette percentuali possono essere ridotte fino alla metà. L'individuazione dei costi di ciascun anno è fatta con riferimento alle previsioni di bilancio dell'anno relativo".

     All'art. 7:

     al secondo comma, le parole: "Le percentuali di aumento" sono sostituite dalle seguenti: "Le suddette percentuali" e le parole: "di un punto per i comuni terremotati" sono sostituite dalle seguenti: "di quattro punti per i comuni disastrati, di tre punti per i comuni gravemente danneggiati e di un punto per gli altri comuni terremotati";

     al quinto comma, sono soppresse le parole: "ed alla copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale per una percentuale di almeno il 30 per cento";

     al sesto comma, sono soppresse le parole: "- con esclusione degli oneri per cui lo Stato non è tenuto ad assicurare il finanziamento ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153 -".

     All'art. 8:

     dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

     "(2.1) Entro il 30 giugno 1983 le regioni, qualora non abbiano regolato la materia con loro provvedimenti di legge, debbono corrispondere ai comuni e alle provincie un importo pari a quello dovuto per il 1982, aumentato del 13 per cento, per le funzioni già da esse esercitate e trasferite agli enti locali con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.".

     Dopo l'art. 8, è aggiunto il seguente:

     "Art. 8-bis. - (1) Per la formulazione dei bilanci 1984 e 1985 le regioni, entro il 30 settembre dell'anno precedente, sono tenute a comunicare a ciascun comune ed a ciascuna provincia l'importo spettante per le spese attinenti alle funzioni già esercitate dalle regioni ed attribuite ai comuni ed alle provincie dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1977, n. 616.

     (2) In mancanza della comunicazione, i comuni e le provincie sono autorizzati a prevedere importi corrispondenti a quelli ricevuti in assegnazione per l'anno precedente, maggiorati della percentuale pari al tasso di inflazione programmato.".

     All'art. 9:

     al primo comma, lettera c), sono soppresse le parole: "secondo le rispettive competenze";

     il quarto comma è sostituito dal seguente:

     "(4) Per gli esercizi 1984 e 1985 l'importo dei mutui da concedersi dalla Cassa depositi e prestiti è determinato rispettivamente in 5.500 miliardi e 6.000 miliardi, che verranno ripartiti nella medesima percentuale indicata al primo comma.".

     All'art. 10:

     al primo comma, alla lettera e), dopo la parola: "finanziamenti" sono aggiunte le seguenti: "regionali o di altri enti, in misura non inferiore al 50 per cento della spesa prevista, e";

     dopo la lettera g), è aggiunta la seguente:

     "g/1) investimenti destinati ad aziende municipalizzate, provincializzate o consortili, garantiti con delegazioni sulle entrate delle aziende stesse;";

     la lettera l), è sostituita dalla seguente:

     “l) altre opere di urbanizzazione primaria, opere cimiteriali, di manutenzione straordinaria e ristrutturazione con esclusione del verde attrezzato.".

     All'art. 11:

     al primo comma, la parola: "delegare" è sostituita dalla seguente: "affidare";

     dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

     "(3.1) Le unità sanitarie locali, ove non dispongano di propri uffici legali, possono avvalersi dei corrispondenti uffici dei comuni di appartenenza.".

     Dopo l'art. 12, sono aggiunti i seguenti:

     "Art. 12-bis. - (1) Gli amministratori delle aziende pubbliche locali sono scelti con criteri di prestigio, di competenza e di esperienza politico-amministrativa, di cui va data pubblica ragione dal consiglio dell'ente locale competente per la nomina.

     (2) Le proposte di nomina degli amministratori delle aziende pubbliche locali non possono essere discusse e deliberate ove non siano adeguatamente corredate dagli specifici titoli e requisiti di cui al primo comma.".

     "Art. 12-ter. - (1) Dopo il primo comma dell'art. 27-nonies del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, è aggiunto il seguente:

     "I componenti il collegio dei revisori dei conti debbono in ogni caso essere scelti fuori dell'ambito dei componenti i consigli degli enti proprietari".

     (2) All'art. 27-nonies del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, è aggiunto il seguente comma:

     "Le proposte di scelta dei revisori, di cui al primo comma, e dei certificatori o società di certificazione, di cui al sesto comma, non possono essere discusse e deliberate dai consigli degli enti proprietari ove non siano adeguatamente motivate e corredate dagli specifici titoli e requisiti professionali".".

     All'art. 13:

     il primo comma è sostituito dal seguente:

     "(1) Lo Stato concorre al finanziamento dell'onere di ammortamento dei mutui contratti dai comuni e dalle provincie negli anni 1983 e 1984 nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, salvo i casi previsti da norme particolari e fermo restando il limite del 25 per cento di cui all'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43. L'onere di ammortamento dei mutui contratti a decorrere dal 1° gennaio 1985 deve essere fronteggiato senza che ne consegua aggravio per il bilancio dello Stato.";

     dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

     "(1.1) Qualora gli enti suddetti intendano contrarre mutui al di fuori dei casi previsti dall'art. 10 del presente decreto, l'intero onere di ammortamento dovrà essere fronteggiato dagli enti stessi, senza che ne consegua aggravio alcuno per il bilancio dello Stato. Per tutti gli altri mutui contratti dai medesimi enti nello stesso esercizio, il concorso dello Stato ai sensi del primo comma è ridotto al 50 per cento.";

     dopo il terzo comma, sono aggiunti i seguenti:

     "(3.1) Ai fini dell'erogazione delle competenze professionali in conto dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti o da altri istituti di credito, le relative specifiche o parcelle dovranno riportare il visto del competente ordine professionale; i relativi oneri sono a carico del professionista interessato.

     (3.2) Qualora la fornitura di beni e servizi venga effettuata con ricorso a mutuo della Cassa depositi e prestiti, il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi di ritardato pagamento non tiene conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale, purchè tale circostanza sia stata richiamata nel bando di gara.".

     All'art. 15:

     al primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nonchè per la sostituzione, eventualmente non ancora effettuata, del personale di ruolo o non di ruolo cessato dal servizio nell'anno 1982. Limitatamente all'anno 1983 è consentito, altresì, confermare in servizio, nella medesima posizione giuridica e per lo stesso periodo per il quale è stato chiamato in servizio, il personale non di ruolo eventualmente assunto dall'ente in forma diversa da quella prevista dall'art. 5, quindicesimo comma, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.";

     al secondo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Tale limite non opera per le aziende speciali che abbiano chiuso il bilancio in pareggio e che non abbiano, comunque, usufruito di contributi in conto esercizio.";

     al terzo comma, lettera b), le parole: "nonchè per le opere dichiarate necessarie per l'attivazione di nuovi impianti di energia nucleare", sono sostituite dalle seguenti: "di nuovi impianti di cogenerazione, nonchè per i controlli e la vigilanza effettuati dai comuni sede degli impianti energetici di cui all'articolo unico, primo comma, della legge 10 gennaio 1983, n. 8.";

     dopo il quarto comma, sono aggiunti i seguenti:

     "(4.1) Fermo restando il presupposto della partecipazione al fondo perequativo, per i soli comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti la detta percentuale di possibili nuove assunzioni è elevata al 30 ovvero al 20 per cento dei posti vacanti d'organico, qualora il rapporto dipendenti-popolazione all'atto dell'assunzione risulti rispettivamente inferiore ad un dipendente ogni 200 ovvero ogni 150 abitanti.

     (4.2) Per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti la percentuale è elevata al 15 per cento solo se il rapporto dipendenti-popolazione risulti inferiore a un dipendente ogni 150 abitanti.

     (4.3) L'eventuale frazione di posto derivante dall'applicazione delle percentuali indicate nel presente articolo si arrotonda all'unità o all'unità superiore.

     (4.4) Il Ministero dell'interno ha l'obbligo di aggiornare periodicamente, sentiti l'ANCI, l'UPI, la CISPEL e l'UNCEM, i dati del censimento generale del personale in servizio presso gli enti locali e le aziende speciali di cui all'art. 4 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3. Per il finanziamento di tale periodica operazione il Ministero dell'interno attingerà dal fondo già istituito per il funzionamento della Commissione centrale per la finanza locale.

     (4.5) Sono fatte salve, in ogni caso, le assunzioni dei vincitori dei concorsi pubblici le cui operazioni risultino già espletate ed esaurite e le cui graduatorie siano state approvate entro il 31 dicembre 1982, nonchè la copertura dei posti riservati o da riservare dagli enti locali per il collocamento in ruolo dei giovani inseriti nelle graduatorie uniche regionali istituite in attuazione dell'art. 26-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.".

     Dopo l'art. 15 è aggiunto il seguente:

     "Art. 15-bis. - Il personale dell'Ente autonomo Tirrenia, di cui alregio decreto-legge 3 novembre 1932, n. 1466, convertito nella legge 27 dicembre 1932, n. 1990, è trasferito al comune di Pisa, mantenendo lo stato giuridico ed economico in vigore all'atto della cessazione dell'Ente stesso.".

     All'art. 16:

     dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

     "(2.1) Lo stanziamento di cui al primo comma è integrato del 13 per cento mediante corrispondente aumento delle quote di riparto, ivi comprese quelle di cui al secondo comma, con erogazioni poste a carico del bilancio dello Stato per l'anno 1984.".

     Dopo l'art. 16, è aggiunto il seguente:

     "Art. 16-bis. - Per gli anni 1984 e 1985 il Ministero del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a corrispondere, per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93, un contributo pari a quello spettante per il 1983 ai sensi dell'art. 16, incrementato del tasso programmato di inflazione.".

     All'art. 17, dopo le parole: "dalla legge 15 aprile 1973, n. 94" sono aggiunte le seguenti: "e con decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 536"; e le parole: "nonchè i comuni del Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del 1976 ed i comuni della Basilicata, della Campania, della Puglia e della Calabria colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del 21 marzo 1982" sono sostituite dalle seguenti: "i comuni del Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del 1976, i comuni della Basilicata, della Campania, della Puglia e della Calabria individuati con il decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128, con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1981, 22 maggio 1981, 13 novembre 1981 e 30 aprile 1982, nonchè i comuni della regione Umbria individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 1983.".

     All'art. 20:

     al sesto comma, le parole: "lire centosettantamila" sono sostituite dalle seguenti: "lire 190.000";

     al decimo comma, le parole: "al 55 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al 60 per cento".

     All'art. 24:

     al quarto comma, le parole: "nell'anno 1983" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 1983, 1984 e 1985";

     al quinto comma, le parole: "nel detto anno 1983" sono sostituite dalle seguenti: "nei detti anni 1983, 1984 e 1985";

     l'ultimo comma è sostituito dai seguenti:

     "(8) Le deliberazioni istitutive della addizionale sono immediatamente esecutive ed irrevocabili. Esse devono essere adottate e comunicate all'impresa distributrice della energia elettrica entro il 31 gennaio dell'anno di applicazione.

     (8.1) Per l'anno 1983, dette deliberazioni devono essere adottate e comunicate all'impresa distributrice dell'energia elettrica entro il 31 marzo 1983 ed hanno effetto dal 1° marzo 1983. Le deliberazioni adottate entro il 31 gennaio 1983 hanno effetto dal 1° gennaio 1983.

     (8.2) I comuni possono istituire l'addizionale per entrambe le dette categorie di consumi, ovvero per la sola categoria dei consumi nelle abitazioni.".

     All'art. 30:

     al secondo comma, dopo le parole: "di conversione del presente decreto" sono aggiunte le seguenti: "i riscatti"; e le parole: "della vedova" sono sostituite dalle seguenti: "del coniuge";

     dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

     "(2.1) Per le Casse pensioni dipendenti enti locali, sanitari ed insegnanti degli istituti di previdenza, la retribuzione annua contributiva, definita dagli articoli 12, 13 e 14 della legge 11 aprile 1955, n. 379, è costituita dalla somma degli emolumenti fissi e continuativi dovuti come remunerazione per l'attività lavorativa.";

     dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente:

     "(4.1) Ai fini previdenziali restano validi ed efficaci i provvedimenti adottati dagli enti locali per l'applicazione dell'accordo nazionale del 5 marzo 1974, aventi decorrenza posteriore al 1° gennaio 1975.".

     Dopo l'art. 30, sono aggiunti i seguenti:

     "Art. 30-bis. - Agli effetti dei pensionamenti derivati dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, all'art. 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, è aggiunto il seguente comma:

     "All'onere finanziario, derivante dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, al personale indicato dall'art. 4 della legge stessa, valutato in ragione di lire 300 miliardi all'anno provvede l'ente, l'istituto o l'azienda, datore di lavoro all'uopo parzialmente utilizzando o le disponibilità del proprio bilancio provenienti dai trasferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite in bilancio in relazione alle specifiche attività svolte dai medesimi".";

     "Art. 30-ter. - I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed aventi ad oggetto il pagamento dei valori capitali corrispettivi ai benefici attribuiti al personale di cui all'art. 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336, in applicazione della legge stessa, ovvero la ripetizione delle somme già pagate allo stesso titolo sono dichiarati estinti di ufficio con compensazione delle spese tra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetti.".

     All'art. 31:

     al quinto comma, dopo le parole: "ad eccezione di quelle per lavoratori", sono aggiunte le seguenti: ", studenti, portatori di handicaps, e pensionati con trattamento pensionistico non superiore al minimo corrisposto dall'INPS e privi di altri redditi";

     dopo il quinto comma, sono aggiunti i seguenti:

     "(5.1) Le aziende di trasporto sono tenute a trasmettere alle regioni apposita certificazione, sottoscritta dal legale rappresentante e dai revisori dei conti o dai sindaci ove esistano, da cui risulti:

     a) il risultato di esercizio relativo all'anno 1983;

     b) l'incremento dei costi di esercizio rispetto all'anno 1982;

     c) gli adeguamenti tariffari derivanti da quanto disposto dai precedenti commi e la data della loro attivazione.

     (5.2) Qualora dalla predetta certificazione risulti una perdita di esercizio, le regioni sono autorizzate a corrispondere un contributo integrativo in misura comunque non superiore al 13 per cento della quota attribuita nel 1982 a ciascuna azienda, sempre che l'azienda abbia registrato un aumento dei costi di esercizio non superiore al 13 per cento rispetto al 1982 e che abbia applicato gli adeguamenti tariffari previsti dal presente articolo non oltre il 15 maggio 1983 e sempre che all'azienda stessa la regione abbia corrisposto nel 1983 un contributo di esercizio in misura non inferiore a quello corrisposto nel 1982.

     (5.3) Le erogazioni disposte dalle regioni ai sensi del precedente comma vengono riconosciute in aumento alla quota del Fondo nazionale trasporti loro spettante per l'anno 1984, ai sensi della legge 10 aprile 1981, n. 151.".

     All'art. 33:

     dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

     "(1.1) Nei comuni della Campania e della Basilicata dichiarati disastrati o gravemente danneggiati a seguito del sisma del novembre 1980 e del febbraio 1981, la tassa per l'occupazione permanente e temporanea di spazi ed aree pubbliche di cui al testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, non è riscossa nei confronti degli operatori industriali, artigiani e commerciali che esercitano la loro attività in strutture provvisorie sostitutive dei locali distrutti o danneggiati.".

     All'art. 34:

     dopo il quarto comma, sono aggiunti i seguenti:

     "(4.1) All'art. 8, primo comma, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, come modificato dall'art. 7 della legge 18 febbraio 1983, n. 50, dopo le parole: "dalla Banca nazionale del lavoro" sono inserite le altre: "due membri designati dalla Cassa depositi e prestiti".

     (4.2) Allo stesso art. 8, sesto comma, sono sostituite le parole: "e gli altri due scelti tra gli altri membri componenti il Consiglio" con le altre: "uno tra i consiglieri designati dalla Cassa depositi e prestiti ed uno tra gli altri membri componenti il Consiglio".".

     Dopo l'art. 35, sono aggiunti i seguenti:

     "Art. 35-bis. - (1) Gli enti locali, le loro aziende e le associazioni dei comuni presso i quali hanno sede sezioni regionali e provinciali dell'ANCI, dell'UPI, dell'AICCE, dell'UNCEM, della CISPEL e sue federazioni, possono con apposita deliberazione, da adottarsi dal rispettivo consiglio, mettere a disposizione gratuita per tali sedi locali di loro proprietà ed assumere le relative spese di illuminazione, riscaldamento, telefoniche e postali a carico del proprio bilancio.

     (2) Gli enti locali, le loro aziende e associazioni dei comuni possono disporre il distacco temporaneo, a tempo pieno o parziale, di propri dipendenti presso gli organismi nazionali e regionali dell'ANCI, dell'UPI, dell'AICCE, dell'UNCEM, della CISPEL e sue federazioni, ed autorizzarli a prestare la loro collaborazione in favore di tali associazioni. I dipendenti distaccati mantengono la posizione giuridica ed il corrispondente trattamento economico, a cui provvede l'ente di appartenenza. Gli enti di cui sopra possono inoltre autorizzare, a proprie spese, la partecipazione di propri dipendenti a riunioni delle associazioni sopra accennate.

     (3) Le associazioni di cui al precedente comma non possono utilizzare più di 10 dipendenti distaccati dagli enti locali, dalle loro aziende e dalle associazioni dei comuni, presso le rispettive sedi nazionali e non più di 3 dipendenti predetti presso ciascuna sezione regionale.";

     "Art. 35-ter. - (1) Le norme stabilite dalle vigenti disposizioni di legge relativamente alla posizione e al trattamento dei lavoratori pubblici e privati chiamati a funzioni elettive si applicano anche per la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali, delle loro aziende e delle associazioni dei comuni alle attività effettuate dagli organi nazionali e regionali dell'ANCI, dell'UPI, dell'AICCE, dell'UNCEM, della CISPEL e sue federazioni.

     (2) Le spese che gli enti locali e le loro aziende ritengono di sostenere per la partecipazione dei componenti dei propri organi elettivi alle attività nazionali e regionali delle associazioni di cui al comma precedente, deliberate dal competente organo dell'ente, dell'azienda o dell'associazione dei comuni, fanno carico al bilancio degli stessi.".

     "Art. 35-quater. - (1) Per gli operatori economici impossibilitati al regolare svolgimento della loro attività a causa della completa distruzione dei locali commerciali provocata dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 che non abbiano beneficiato dell'assegnazione di strutture provvisorie sostitutive o non vi abbiano provveduto direttamente, è sospeso fino al ripristino della normale attività, il pagamento della tassa annuale sulla concessione comunale, di cui all'art. 1, n. 21), del decreto ministeriale 29 novembre 1978, modificato dal decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nellalegge 26 febbraio 1982, n. 51.

     (2) A detti soggetti non si applicano le disposizioni dell'art. 31, lettera b), della legge 11 giugno 1971, n. 426.".

     L'art. 37 è soppresso.

     Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione delle disposizioni di cui aititoli I e IV, nonchè di quelle contenute negli articoli 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39 e 40 del titolo III del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 952 [1].


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 11 ottobre 1983, n. 307, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma nella parte in cui prevede che "restano validi gli atti e i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione" dell'art. 45, primo comma lett. a), del decreto-legge n. 952 del 1982.