§ 76.1.33 - L. 10 febbraio 1982, n. 39.
Autorizzazione alle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a proseguire nella realizzazione dei programmi di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:76. Poste
Capitolo:76.1 disciplina generale
Data:10/02/1982
Numero:39


Sommario
Art. 1.  Interventi straordinari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
Art. 2.  Settori di intervento.
Art. 3.  Impegni e stanziamenti.
Art. 4.  Procedure relative ai programmi.
Art. 5.  Finanziamenti.
Art. 6.  Ammortamenti.
Art. 7.  Concessioni.
Art. 8.  Alloggi di servizio.
Art. 9.  Concessione degli alloggi. Canoni e spese.
Art. 10.  Accelerazione dei programmi.
Art. 11.  Programmi dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
Art. 12.  Collaudi.
Art. 13.  Lavori di lieve entità.
Art. 14.  Competenza dei dirigenti.
Art. 15.  Dotazioni organiche.
Art. 16.      Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge


§ 76.1.33 - L. 10 febbraio 1982, n. 39.

Autorizzazione alle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a proseguire nella realizzazione dei programmi di potenziamento e di riassetto dei servizi e di costruzione di alloggi di servizio per il personale postelegrafonico - Disciplina dei collaudi.

(G.U. 22 febbraio 1982, n. 51).

 

Art. 1. Interventi straordinari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

     Fermo restando quanto disposto dalla legge 23 gennaio 1974, n. 15, e dalla legge 7 giugno 1975, n. 227, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a dare attuazione ad un programma di interventi straordinari concernente opere e forniture per l'importo complessivo di lire 2.750 miliardi da eseguirsi negli anni dal 1982 al 1987.

 

     Art. 2. Settori di intervento.

     L'importo indicato nell'articolo 1 è destinato:

     1) per lire 250 miliardi al completamento degli impianti di meccanizzazione della rete del movimento delle corrispondenze e dei pacchi;

     2) per lire 100 miliardi al completamento dell'automazione dei servizi amministrativo-contabili, nonché al potenziamento dei servizi di banco- posta;

     3) per lire 260 miliardi al completamento e alla integrazione della rete telex e trasmissione dati;

     4) per lire 40 miliardi al rinnovamento e potenziamento dei centri radio gestiti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

     5) per lire 350 miliardi al completamento degli edifici destinati a sede degli impianti di meccanizzazione della rete del movimento delle corrispondenze e dei pacchi, nonché alla costruzione di edifici per i servizi operativi e del movimento postale;

     6) per lire 350 miliardi alla costruzione ed all'acquisto di edifici destinati agli uffici di settore e di quartiere nelle grandi città, come previsto nei piani regolatori postali;

     7) per lire 450 miliardi alla costruzione ed all'acquisto di immobili da destinare ad alloggi di servizio da assegnare in locazione semplice ai dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

     8) per lire 750 miliardi alla costruzione ed all'acquisto di edifici da adibire a sede di uffici locali non ubicati in capoluogo di provincia, sulla base delle proposte dei comitati tecnico-amministrativi, previsti dall'articolo 14 della legge 12 marzo 1968, n. 325;

     9) per lire 150 miliardi all'acquisto dei mezzi operativi occorrenti per il potenziamento dei trasporti postali urbani ed interurbani su strada in gestione diretta, nonché delle relative infrastrutture;

     10) per lire 50 miliardi al potenziamento e allo sviluppo dell'attività scientifica.

 

     Art. 3. Impegni e stanziamenti.

     Per la realizzazione del programma degli interventi straordinari di cui al precedente articolo 1, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata ad assumere, anche in via immediata ed indipendentemente dal perfezionamento delle operazioni di credito di cui al successivo articolo 5, impegni fino alla concorrenza di 2.750 miliardi di lire, fermo restando che i pagamenti non possono superare i limiti degli stanziamenti annuali che verranno iscritti in appositi capitoli del titolo II - spese in conto capitale - del bilancio della stessa Amministrazione.

     Per il 1982 gli stanziamenti sono fissati in lire 470 miliardi, di cui lire 60 miliardi per il completamento degli impianti di meccanizzazione della rete del movimento delle corrispondenze e dei pacchi, lire 90 miliardi per il completamento delle relative sedi e per la costruzione di edifici per i servizi operativi e del movimento postale, lire 10 miliardi per il completamento dell'automazione dei servizi amministrativo-contabili, lire 50 miliardi per il completamento e la integrazione della rete telex e trasmissione dati, lire 5 miliardi per il rinnovamento e il potenziamento dei centri radio postelegrafonici, lire 30 miliardi per la costruzione e l'acquisto di edifici destinati ad uffici di settore e di quartiere, lire 100 miliardi per la costruzione e l'acquisto di alloggi di servizio, lire 100 miliardi per la costruzione e l'acquisto di uffici locali, lire 20 miliardi per l'acquisto di mezzi operativi per i trasporti postali e lire 5 miliardi per il potenziamento e lo sviluppo dell'attività scientifica.

     Per gli esercizi dal 1983 al 1987 gli stanziamenti annuali saranno determinati dalla legge finanziaria, di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

 

     Art. 4. Procedure relative ai programmi.

     Il programma di interventi straordinari è sottoposto, previo parere del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, al Comitato interministeriale per la programmazione economica, ed è quindi approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto, con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro del tesoro.

     Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, trasmette alle Camere il programma di utilizzo delle somme stanziate con la presente legge per acquisire il parere delle commissioni permanenti competenti per materia.

     Trascorsi sessanta giorni dalla trasmissione di cui al precedente comma, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni provvede all'assunzione dei relativi impegni.

     Le eventuali variazioni ai programmi saranno approvate con le medesime procedure di cui ai commi precedenti.

     Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni darà comunicazione al Parlamento ogni anno, in allegato al bilancio di previsione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dello stato di attuazione dei programmi al 31 dicembre dell'anno precedente nonché della valutazione, ripartita per annualità, delle maggiori occorrenze eventualmente necessarie per il completamento delle opere e delle forniture previste. Gli stanziamenti per tali maggiori occorrenze verranno disposti annualmente con la legge finanziaria di cui all'ultimo comma del precedente articolo 3.

 

     Art. 5. Finanziamenti.

     Ai fini del finanziamento della spesa per le opere e le forniture di cui al precedente articolo 2 si provvederà con anticipazione della Cassa depositi e prestiti sui fondi dei conti correnti postali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, fino all'ammontare di lire 2.750 miliardi da somministrarsi secondo gli importi stabiliti dal precedente articolo 3. In alternativa anche parziale alle anticipazioni della Cassa depositi e prestiti, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a contrarre mutui a medio e lungo termine, in lire o in valuta, con istituti di credito. I predetti mutui potranno essere contratti anche con istituti di credito esteri.

     I mutui previsti dal precedente comma saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipulare tra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e gli enti mutuanti con l'intervento del Ministro del tesoro e da approvarsi con decreto del Ministro stesso.

     Con lo stesso decreto, nel caso di mutui in valuta, è concessa la garanzia per i rischi di cambio rispetto a quello vigente al momento della stipula e della erogazione dei mutui.

     Qualora alla chiusura dell'esercizio finanziario non siano state perfezionate le operazioni di credito di cui al precedente comma, l'importo corrispondente alla parte rimasta da finanziare viene iscritto in bilancio fra i residui attivi. La stessa facoltà deve intendersi riconosciuta all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dalla locuzione «è autorizzata ad assumere, anche in via immediata, impegni» di cui all'articolo 3 della legge 7 giugno 1975, n. 227.

     L'ammortamento delle singole anticipazioni della Cassa depositi e prestiti è effettuato in non più di 35 anni al tasso del 3,70 per cento annuo.

     Le rate di ammortamento, per capitale ed interessi, delle anticipazioni e dei mutui sono iscritte, con distinta imputazione, nel bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e specificatamente vincolate a favore della Cassa depositi e prestiti e degli enti mutuanti. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ha facoltà di avvalersi delle disposizioni del presente articolo per la realizzazione dei programmi previsti dalla legge 7 giugno 1975, n. 227, relativamente alla parte dei programmi stessi non ancora finanziata.

 

     Art. 6. Ammortamenti.

     Le quote di capitale delle rate di ammortamento delle anticipazioni e dei mutui di cui alla presente legge sono rimborsate dal Ministero del tesoro all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e i corrispondenti importi sono iscritti negli stati di previsione della spesa di detto Ministero e, correlativamente, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

     La quota relativa alle operazioni di indebitamento effettuate nell'anno 1982, valutata in lire 10.500 milioni, sarà iscritta nel bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1983.

 

     Art. 7. Concessioni.

     L'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni è autorizzata a provvedere al completamento dei previsti programmi di costruzione di alloggi di servizio e di costruzione e ristrutturazione di edifici da adibire a sede di uffici locali con le modalità previste dall'articolo 7 della legge 23 gennaio 1974, n. 15.

     Le concessioni sono accordate dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sulla base delle convenzioni in corso con la società concessionaria stipulate per stabilire i diritti e gli obblighi derivati dalla concessione.

 

     Art. 8. Alloggi di servizio.

     Gli alloggi di servizio previsti nel punto 7) del precedente articolo 2 sono realizzati nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, e devono avere le caratteristiche stabilite dalle norme vigenti per le abitazioni costruite e da costruirsi a totale carico dello Stato; gli alloggi possono essere realizzati anche mediante case albergo.

     L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata ad acquisire in proprietà, anche direttamente, le aree occorrenti alla costruzione degli alloggi di cui al precedente comma ovvero a richiedere la concessione del diritto di superficie su di esse, anche a tempo determinato. Le dette aree potranno essere acquisite anche al di fuori dei piani di zona con l'applicazione delle disposizioni contenute nella legge 3 gennaio 1978, n. 1.

     Gli oneri di urbanizzazione sono a carico dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

     L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata anche - entro il limite massimo del quindici per cento degli importi di cui al punto 7) del precedente articolo 2 - a provvedere direttamente all'acquisto di immobili residenziali privati, già costruiti o in corso di costruzione, aventi le caratteristiche stabilite dalle norme vigenti per l'edilizia residenziale convenzionata, anche se ubicati al di fuori dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167.

     L'autorizzazione di cui al precedente comma è limitata ai primi due anni di attuazione del programma di cui all'articolo 1 della presente legge.

     La congruità dei prezzi di acquisto è accertata dagli uffici tecnici erariali competenti per territorio.

 

     Art. 9. Concessione degli alloggi. Canoni e spese.

     La determinazione dei canoni di concessione degli alloggi di servizio delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle

telecomunicazioni e delle relative spese accessorie è effettuata sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia di canone sociale.

     Oltre al canone mensile sono a carico dei concessionari degli alloggi le piccole riparazioni previste dall'articolo 1609 del codice civile, il consumo di acqua e di luce, il riscaldamento dell'alloggio ed eventuali altri servizi necessari. Il concessionario provvede direttamente alle piccole riparazioni di cui al presente comma.

     Sono ripartite tra i concessionari, in rapporto alla consistenza millesimale dell'alloggio, le spese di gestione e di funzionamento degli ascensori e dei montacarichi, della pulizia delle parti comuni e della loro illuminazione e di altri eventuali servizi comuni.

     La concessione decade dopo un anno dalla cessazione del dipendente dal servizio.

     Le disposizioni che precedono si applicano a tutti gli alloggi di proprietà delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, concessi per motivi di servizio, anche se costruiti o acquistati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

     Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, emanerà, con proprio decreto, un regolamento contenente norme di attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, con particolare riferimento: alla individuazione e alla classificazione degli alloggi di servizio; alle modalità di concessione degli alloggi; alla determinazione del calcolo del canone e degli altri oneri e delle spese accessorie a carico degli assegnatari, alla formazione delle graduatorie ed in specie al punteggio che è determinato in base alla composizione ed al reddito del nucleo familiare nonché ai benefici già goduti e alle condizioni di disagio causato dal trasferimento in una nuova sede; alle condizioni di decadenza dalla concessione a seguito di trasferimento e di cessazione dal servizio.

     In caso di cessazione dell'incarico dal quale il dipendente trae titolo alla concessione ovvero in caso di trasferimento in altra sede, la concessione stessa può essere prorogata, a discrezione

dell'Amministrazione, per un periodo di tempo la cui durata non può comunque superare i dodici mesi.

 

     Art. 10. Accelerazione dei programmi. [1]

 

     Art. 11. Programmi dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

     L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata ad attuare un programma di interventi straordinari per l'importo complessivo di lire 400 miliardi da eseguirsi negli anni dal 1982 al 1987, di cui lire 30 miliardi per il riassetto ed il completamento delle strutture della rete telefonica nazionale e dei suoi «centri nodali», nonché per lo sviluppo di sistemi avanzati di trasmissione impieganti fibre ottiche e lire 100 miliardi per la costruzione e l'acquisto di alloggi di servizio da assegnare in locazione semplice ai propri dipendenti.

     Per la realizzazione del programma di cui al comma precedente si applicano tutte le disposizioni dettate dalla presente legge per l'analogo programma di interventi straordinari dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni di cui al precedente articolo 1, ivi comprese quelle relative al finanziamento delle spese ed al rimborso delle conseguenti anticipazioni, nonché quelle di cui al precedente articolo 9. Al relativo finanziamento potrà provvedersi anche mediante la stipulazione di mutui con istituti di credito esteri.

     Gli stanziamenti saranno iscritti in appositi capitoli del titolo II - spese in conto capitale - del bilancio della stessa Azienda di Stato per i servizi telefonici ed entro di essi dovranno essere contenuti i pagamenti annuali.

     Per il 1982 gli stanziamenti sono fissati in lire 15 miliardi, di cui lire 5 miliardi per la costruzione o l'acquisto di alloggi di servizio.

     Per gli esercizi dal 1983 al 1987 gli stanziamenti annuali saranno determinati dalla legge finanziaria, di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

     La quota relativa alle operazioni di indebitamento, effettuate nell'anno 1982, valutata in lire 950 milioni, sarà iscritta nel bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 1983.

 

          Art. 12. Collaudi. [2]

 

     Art. 13. Lavori di lieve entità.

     All'esecuzione di lavori, che non presentino particolare complessità tecnica o funzionale, gli organi della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici competenti per la spesa possono provvedere direttamente o a mezzo di impresa, senza che sia richiesta apposita perizia, fino all'importo di L. 1.500.000.

     Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni sono dettate le occorrenti norme di esecuzione.

 

     Art. 14. Competenza dei dirigenti.

     I limiti di somma indicati negli articoli 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come modificati dalla legge 25 maggio 1978, n. 233, sono raddoppiati per i dirigenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e della Azienda di Stato per i servizi telefonici.

 

     Art. 15. Dotazioni organiche.

     Il quadro D della tabella XIII dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, relativo alla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, modificato dall'articolo 14 della legge 12 agosto 1974, n. 370, è sostituito dal quadro D, allegato alla presente legge.

     L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a bandire un concorso interno per titoli, integrato da un colloquio, ad un numero di posti pari al 50 per cento di quelli disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, di consigliere del ruolo del personale tecnico delle costruzioni, riservato al personale assunto ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 gennaio 1974, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, che abbia prestato lodevole servizio per almeno due anni ed al personale di ruolo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni che sia munito del diploma di laurea in ingegneria

- sezione edile e meccanica - o in architettura.

     E' abrogato il secondo comma dell'articolo 14 della legge 12 agosto 1974, n. 370, limitatamente al quadro C della tabella XIII dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

     La qualifica di primo dirigente tecnico delle telecomunicazioni e delle costruzioni dell'Amministrazione delle poste e delle

telecomunicazioni è conferita, nel limite dei posti complessivamente disponibili sino al 31 dicembre 1982, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli impiegati della corrispondente carriera direttiva con qualifica non inferiore a vice dirigente o equiparata, in possesso dell'anzianità complessiva di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica superiore e quella di consigliere ed equiparata.

     Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel precedente comma le promozioni alla qualifica di primo dirigente si effettuano prescindendo dall'osservanza dei termini previsti dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

     I promossi ai sensi dei precedenti commi alla qualifica di primo dirigente, che provengono dalla qualifica ad esaurimento, conservano l'anzianità acquisita in detta qualifica.

     Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel primo comma del presente articolo le promozioni alla qualifica di dirigente superiore tecnico delle costruzioni si effettuano prescindendo dall'osservanza dei termini previsti dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

     Agli oneri finanziari derivanti dalle disposizioni del presente articolo si provvederà con gli stanziamenti iscritti negli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno 1982 e per gli anni successivi.

 

     Art. 16.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

 

Allegato. [3]

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 11 febbraio 1991, n. 43.

[2] Sostituisce l'art. 34 della L. 12 marzo 1968, n. 325.

[3] Sostituisce il quadro D, tab. XIII, dell'allegato II al D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748.