§ 98.1.26319 - Legge 24 gennaio 1986, n. 7.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, recante provvedimenti urgenti per il contenimento dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:24/01/1986
Numero:7


Sommario
Art. 1.      Il decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, recante provvedimenti urgenti per il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione, è convertito in legge con le seguenti modificazioni
Art. 2.      1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 9 settembre 1985, n. 463, non convertito [...]


§ 98.1.26319 - Legge 24 gennaio 1986, n. 7.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, recante provvedimenti urgenti per il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione.

(G.U. 24 gennaio 1986, n. 19)

 

     Art. 1.

     Il decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, recante provvedimenti urgenti per il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

     All'art. 3:

     al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Entro il 31 dicembre 1986 il Ministro della sanità, di intesa con il Ministro per l'ecologia e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, predispone uno studio per una più completa ed aggiornata valutazione degli effetti dell'NTA sulla salute e sull'ambiente, anche avvalendosi delle conoscenze sperimentali e scientifiche dei Paesi ove questo è impiegato, e lo trasmette al Parlamento con le opportune proposte";

     dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

     "1-bis. In assenza di indagini conclusive tossicologiche, mutagenetiche, cancerogenetiche e di impatto ambientale, l'impiego del sale sodico dell'acido nitrilotriacetico (NTA) nei detersivi in sostituzione dei composti di fosforo è ammesso nei limiti, nelle percentuali e alle condizioni previste dal decreto del Ministro della sanità 17 giugno 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 30 giugno 1983";

     al comma 6, le parole: "quattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi".

     All'art. 4:

     al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: "e debbono essere biodegradabili ai sensi della legge 26 aprile 1983, n. 136".

     All'art. 5:

     è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "1-bis. Le regioni provvedono al censimento dei corpi idrici soggetti al rischio eutrofico e alla individuazione dell'entità dei contributi dei nutrienti (fosforo, azoto e simili) generati dai singoli settori: civile, agricolo, zootecnico, industriale".

     All'art. 6:

     al comma 1, le parole "31 ottobre 1987" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1987";

     il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. Entro il 31 marzo 1988, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per l'ecologia e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale, la percentuale massima del 2,50 per cento per i composti di fosforo, espressi come fosforo, nei preparati per lavare di cui all'art. 3, comma 5, è ridotta sino al limite dell'1 per cento ed è altresì stabilita la relativa disciplina transitoria".

     All'art. 8:

     le parole: "con caratteri di evidenza" sono sostituite dalle seguenti: "in posizioni e con caratteri di grande evidenza".

     All'art. 10:

     il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. Le regioni possono concorrere a finanziare programmi aventi le finalità di cui al presente decreto nonchè quelle previste dall'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 319";

     il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. In relazione alla situazione di emergenza determinata dall'eutrofizzazione delle acque marine e lacustri, lo Stato concorre per il solo anno 1985, nella misura massima del 90 per cento, alle spese sostenute dalle regioni ai sensi del comma 1. Le somme non utilizzate nel predetto anno 1985 possono essere utilizzate nell'anno successivo".

     L'art. 11 è sostituito dal seguente:

     "1. Per favorire i processi di adeguamento dell'industria e garantire i livelli di occupazione, il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e anche tenuto conto delle determinazioni di cui all'art. 3, detta, entro il 15 marzo 1986, con propria delibera, direttive per la riconversione totale o parziale dell'industria produttrice dei composti di fosforo per preparati per lavare, nonchè la misura del contributo pubblico e le relative modalità di erogazione.

     2. Con la medesima delibera il CIPI stabilisce le condizioni di ammissibilità dei programmi delle imprese produttrici dei composti di fosforo per preparati per lavare al fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

     3. I progetti di riconversione, che possono prevedere anche attività sostitutive, sono presentati al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale li approva con proprio decreto. A valere sullo stanziamento previsto per l'esercizio finanziario 1986, a favore del fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale, dall'art. 29, punto I, lettera b), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la somma di lire 20 miliardi è riservata agli interventi di cui al comma 1.

     4. Entro il 31 dicembre 1986 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato riferisce al Parlamento sui progetti delle imprese di cui al presente articolo e sul relativo stato di avanzamento".

     All'art. 12:

     al comma 1, le parole: "che pervengono nelle acque costiere" sono sostituite dalle seguenti: "che pervengono nei laghi e nelle acque marine costiere";

     è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "2-bis. Le regioni provvedono ad una revisione dei loro piani di risanamento in funzione del presente decreto; in particolare a tal fine le regioni adeguano la disciplina relativa agli scarichi zootecnici ed alle modalità del loro smaltimento sul suolo al fine di limitare gli apporti di nutrienti nelle acque superficiali".

     All'art. 13:

     le parole: "provvedono le province, le quali si avvalgono" sono sostituite dalle seguenti: "provvede il sindaco, il quale si avvale".

     All'art. 15:

     il comma 2 è soppresso.

 

          Art. 2.

     1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 9 settembre 1985, n. 463, non convertito in legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.