§ 80.9.286 - Legge 3 marzo 1987, n. 59.
Disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:03/03/1987
Numero:59


Sommario
Art. 1.      1. Le disposizioni dell'art. 15, comma 6, lettera c), della legge 8 luglio 1986, n. 349, si applicano altresì al personale dipendente di enti pubblici, anche economici, [...]
Art. 2.      1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso sulla proposta del Ministro dell'ambiente, fatta d'intesa con i [...]
Art. 3.      1. All'art. 10, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349, è aggiunta la seguente lettera
Art. 4.      1. La Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, istituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 ottobre 1979, pubblicato nella [...]
Art. 5.      1. E' autorizzata la spesa di lire 9 miliardi e 750 milioni per l'anno 1987, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, per provvedere alla [...]
Art. 6.      1. E' autorizzata la spesa di lire 4 miliardi per l'anno 1987, di lire 5 miliardi per l'anno 1988 e di lire 5 miliardi per l'anno 1989 da iscrivere nello stato di [...]
Art. 7.      1. Il Ministro dell'ambiente, nelle aree individuate come zone da destinarsi a parchi nazionali e riserve naturali statali, può adottare, sentite le regioni e gli enti [...]
Art. 8.      1. Fuori dei casi di cui il comma 3 dell'art. 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, qualora si verifichino situazioni di grave pericolo di danno ambientale e non si possa [...]
Art. 9.      1. In relazione alla istituzione della ragioneria centrale presso il Ministero dell'ambiente, di cui all'art. 15 della legge 8 luglio 1986, n. 349, le dotazioni [...]
Art. 10.      1. Nel comma 1 dell'art. 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349, la lettera c) è sostituita dalla seguente
Art. 11.      1. Il posto portato in aumento nella qualifica di dirigente superiore nel ruolo dei dirigenti amministrativi dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, [...]
Art. 12.      1. Anche prima degli inquadramenti di cui al comma 6 dell'art. 15 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e in deroga all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, un quinto [...]
Art. 13.      1. Per l'organizzazione e l'attuazione delle iniziative e manifestazioni che sarà necessario promuovere in occasione dell'anno europeo dell'ambiente, proclamato dal [...]
Art. 14.      1. Le somme non utilizzate nel capitolo 2073 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1986 possono essere utilizzate nell'anno [...]
Art. 15.      1. Con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto col Ministro del tesoro è stabilita la misura del compenso dei componenti della commissione tecnico-scientifica per [...]
Art. 16.      1. Alla copertura dei 35 posti portati in aumento alla dotazione organica dei ruoli centrali della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'art. 15 della legge 8 [...]
Art. 17.      1. Agli oneri conseguenti all'attuazione della presente legge, fatta eccezione per gli articoli 2, 5, 6, 13 e 15, si provvede a carico dell'autorizzazione di spesa [...]
Art. 18.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 80.9.286 - Legge 3 marzo 1987, n. 59.

Disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente.

(G.U. 4 marzo 1987, n. 52)

 

 

     Art. 1.

     1. Le disposizioni dell'art. 15, comma 6, lettera c), della legge 8 luglio 1986, n. 349, si applicano altresì al personale dipendente di enti pubblici, anche economici, in posizione di comando presso l'ufficio del Ministro per l'ecologia ai sensi dell'art. 12 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e successive modificazioni e integrazioni.

     2. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, saranno individuati i criteri e le procedure per l'applicazione delle disposizioni del comma 7 dell'art. 15 della legge 8 luglio 1986, n. 349, agli inquadramenti di cui al comma 1 del presente articolo.

 

          Art. 2.

     1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso sulla proposta del Ministro dell'ambiente, fatta d'intesa con i Ministri dei lavori pubblici e del tesoro, nonchè con il Ministro per la funzione pubblica, si provvede alla riorganizzazione del Servizio geologico, trasferito al Ministero dell'ambiente dall'art. 17 della legge 8 luglio 1986, n. 349, attribuendo ad esso autonomia funzionale e scientifica e garantendo che di esso possano avvalersi direttamente le amministrazioni dello Stato con competenza sul territorio e l'ambiente nonchè, sulla base di una convenzione-tipo, le regioni e che esso possa a sua volta avvalersi dell'attività, della consulenza e di prestazioni di organismi tecnico-scientifici, anche privati.

     2. Il Servizio geologico è diretto da un dirigente generale tecnico, che fa parte di diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Tale dirigente è nominato con la procedura di cui al comma 1.

     3. La dotazione organica complessiva prevista dalla legge 8 luglio 1986, n. 349, è aumentata di dieci unità di personale con qualifiche non dirigenziali, da determinare con il decreto di cui al comma 1. Conseguentemente sono modificate le tabelle allegate alla citata legge 8 luglio 1986, n. 349.

     4. All'onere derivante dall'applicazione del comma 3, determinato in ragione di lire 250 milioni annue, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-89, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Istituzione del Servizio geologico nazionale".

     5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 3.

     1. All'art. 10, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349, è aggiunta la seguente lettera:

     "e) servizio di collaborazione al funzionamento degli organi di cui agli articoli 11 e 12 e per l'organizzazione e il coordinamento dei loro uffici ausiliari".

     2. Per il funzionamento dei servizi previsti, rispettivamente, dall'art. 2 della presente legge e dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 10 della legge 8 luglio 1986, n. 349, aggiunta dal comma 1 del presente articolo, la tabella A allegata alla predetta legge n. 349 del 1986, è modificata con l'aggiunta di n. 2 dirigenti generali - livello C, dei quali uno nel quadro A e uno nel quadro B, nonchè di n. 1 dirigente superiore e n. 1 primo dirigente, entrambi nel quadro A.

 

          Art. 4.

     1. La Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, istituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 ottobre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 9 novembre 1979, è integrata con un rappresentante del Ministero dell'ambiente, designato dal Ministro dell'ambiente.

 

          Art. 5.

     1. E' autorizzata la spesa di lire 9 miliardi e 750 milioni per l'anno 1987, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, per provvedere alla ristrutturazione ed all'ampliamento della sede e al potenziamento delle attrezzature del Servizio geologico nazionale.

     2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Istituzione del Servizio geologico nazionale".

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 6.

     1. E' autorizzata la spesa di lire 4 miliardi per l'anno 1987, di lire 5 miliardi per l'anno 1988 e di lire 5 miliardi per l'anno 1989 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, per l'erogazione di contributi alle associazioni ambientaliste, individuate ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349, per il finanziamento di programmi finalizzati proposti dalle associazioni stesse, nonchè per le spese sostenute per l'esercizio delle facoltà loro attribuite dall'art. 18 della medesima legge 8 luglio 1986, n. 349. I criteri per la concessione dei contributi sono definiti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente, sentito il Consiglio nazionale per l'ambiente.

     2. All'onere di lire 4 miliardi per il 1987, 5 miliardi per il 1988 e 5 miliardi per il 1989, derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Contributo alle associazioni ambientaliste".

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 7.

     1. Il Ministro dell'ambiente, nelle aree individuate come zone da destinarsi a parchi nazionali e riserve naturali statali, può adottare, sentite le regioni e gli enti locali interessati ovvero decorsi trenta giorni dalla data di richiesta del parere senza che questo sia stato espresso, le necessarie misure di salvaguardia con le quali può essere vietata qualsiasi trasformazione dello stato dei luoghi.

     2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, può adottare misure di salvaguardia a tutela delle aree individuate come zone da destinare a riserve marine. Con il provvedimento che prescrive le misure di salvaguardia, possono essere vietate la trasformazione e l'utilizzazione dell'area, nonchè la pesca.

     3. Il provvedimento di salvaguardia è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

     4. E' in facoltà del Ministro dell'ambiente graduare il contenuto della misura di salvaguardia in relazione alle esigenze del caso.

 

          Art. 8.

     1. Fuori dei casi di cui il comma 3 dell'art. 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, qualora si verifichino situazioni di grave pericolo di danno ambientale e non si possa altrimenti provvedere, il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri eventualmente competenti, può emettere ordinanze contingibili e urgenti per la tutela dell'ambiente. Le ordinanze hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

 

          Art. 9.

     1. In relazione alla istituzione della ragioneria centrale presso il Ministero dell'ambiente, di cui all'art. 15 della legge 8 luglio 1986, n. 349, le dotazioni organiche delle qualifiche di dirigente superiore e di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti amministrativi dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, di cui al quadro I della tabella VII allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come modificata dalla legge 7 agosto 1985, n. 427, si intendono incrementate, rispettivamente, di n. 1 posto, con funzioni di direttore di ragioneria centrale, e di n. 3 posti, con funzioni di direttore di divisione.

 

          Art. 10.

     1. Nel comma 1 dell'art. 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     "c) le funzioni già attribuite allo Stato, in materia di inquinamento atmosferico ed acustico, salvo quelle previste dall'art. 102, numeri 1), 3), 4), 5) e 10) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che vengono esercitate di concerto con il Ministro della sanità; nonchè quelle previste al n. 7) dell'articolo citato che vengono esercitate di concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro della sanità".

 

          Art. 11.

     1. Il posto portato in aumento nella qualifica di dirigente superiore nel ruolo dei dirigenti amministrativi dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'art. 9, sarà conferito in aggiunta alle disponibilità messe a concorso per l'anno 1986 ai sensi dell'art. 24, primo comma, n. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

     2. I tre posti di primo dirigente portati in aumento dall'art. 9 saranno conferiti, in aggiunta alle disponibilità accertate alla data del 31 dicembre 1986, con le procedure di cui all'art. 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

 

          Art. 12.

     1. Anche prima degli inquadramenti di cui al comma 6 dell'art. 15 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e in deroga all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, un quinto dei posti della dotazione organica delle qualifiche non dirigenziali può essere conferito per il 50 per cento mediante concorsi speciali consistenti in una prova d'esame i cui contenuti sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica; per l'ulteriore 50 per cento, mediante assunzione degli idonei di concorsi espletati nell'ultimo biennio dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, secondo la ricognizione delle esigenze definita dal predetto decreto. Per le assunzioni di cui al presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'art. 8, comma 12, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

 

          Art. 13.

     1. Per l'organizzazione e l'attuazione delle iniziative e manifestazioni che sarà necessario promuovere in occasione dell'anno europeo dell'ambiente, proclamato dal Consiglio dei Ministri d'Europa, è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni.

     2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme sulla riconversione o chiusura di giardini zoologici".

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 14.

     1. Le somme non utilizzate nel capitolo 2073 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1986 possono essere utilizzate nell'anno successivo, unitamente alla somma di lire 23 miliardi autorizzata con l'art. 5, comma 6, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

     2. A tal fine, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare variazioni in conto residui dell'iscrizione di dette somme nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

 

          Art. 15.

     1. Con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto col Ministro del tesoro è stabilita la misura del compenso dei componenti della commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale, di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, in analogia ai criteri di cui all'art. 3, comma 8, della legge 17 dicembre 1986, n. 878, commisurata alla portata e alla durata dei compiti assegnati.

     2. All'onere derivante dal comma 1 si fa fronte mediante riduzione del capitolo 1142 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno finanziario 1987.

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 16.

     1. Alla copertura dei 35 posti portati in aumento alla dotazione organica dei ruoli centrali della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'art. 15 della legge 8 luglio 1986, n. 349, si provvederà utilizzando le graduatorie dei concorsi in atto e di quelli già espletati alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 17.

     1. Agli oneri conseguenti all'attuazione della presente legge, fatta eccezione per gli articoli 2, 5, 6, 13 e 15, si provvede a carico dell'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 19 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

 

          Art. 18.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.