Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 29/10/1987 |
Numero: | 449 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 7 settembre 1987, n. 371, recante interventi urgenti di adeguamento strutturale e funzionale di immobili destinati a musei, archivi e biblioteche e [...] |
§ 98.1.26445 - Legge 29 ottobre 1987, n. 449.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 371, recante interventi urgenti di adeguamento strutturale e funzionale di immobili destinati a musei, archivi e biblioteche e provvedimenti urgenti a sostegno delle attività culturali.
(G.U. 3 novembre 1987, n. 257)
1. Il
All'articolo 1, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. E' autorizzata la spesa di lire 620 miliardi nell'anno 1987, di cui non meno del 50 per cento da localizzare nel Mezzogiorno, per la realizzazione di un programma di interventi urgenti volto a garantire:
a) l'adeguamento strutturale e funzionale degli immobili statali e di enti pubblici destinati a musei, archivi e biblioteche, delle aree archeologiche e delle altre sedi del Ministero per i beni culturali e ambientali, che può comprendere, ove necessario, l'installazione e l'adeguamento di impianti tecnologici e di sicurezza;
b) il restauro conservativo e il consolidamento degli edifici in particolari condizioni di precarietà statica e funzionale di interesse artistico e storico dello Stato e di enti pubblici, nonché il restauro dei beni mobili connessi e del patrimonio archivistico e librario;
c) il restauro conservativo e il consolidamento di edifici in particolari condizioni di precarietà statica e funzionale e il restauro dei beni mobili connessi, di interesse artistico e storico, di proprietà di privati, fondazioni ed associazioni legalmente riconosciute;
d) l'acquisto di beni mobili ed immobili di interesse artistico e storico, anche mediante l'esproprio e l'esercizio del diritto di prelazione;
e) la modernizzazione delle strutture e dei servizi degli organi centrali, degli istituti centrali e degli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali ivi compresa l'attivazione del Sistema bibliotecario nazionale".
All'articolo 2:
al comma 1, le parole: "250 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "400 miliardi";
dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. Il programma, nei quindici giorni successivi, è trasmesso alla competente commissione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Decorsi trenta giorni, il Ministro per i beni culturali e ambientali adotta il programma con proprio decreto".
All'articolo 3, al comma 1, le parole: "può richiedere" sono sostituite dalla seguente: "richiede".
L'articolo 4 è sostituito dal seguente:
"Art. 4. 1. Per le attività e le iniziative connesse alla celebrazione del XXX anniversario della costituzione del Festival dei Due Mondi, il Ministero per i beni culturali e ambientali partecipa con iniziative proprie e con contributi al comune di Spoleto per quelle promosse dal comune medesimo o dall'apposito comitato per la costituzione della fondazione "Festival dei Due Mondi". è autorizzata a tal fine, per l'anno 1987, la spesa di lire 2.500 milioni.
2. Per le attività e le iniziative connesse alle celebrazioni di anniversari di eventi culturali per le quali, alla data del 30 ottobre 1987, risulti istituito con decreto del Presidente della Repubblica apposito comitato nazionale, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni.
3. Il Ministro per i beni culturali e ambientali ripartisce, con proprio decreto, la somma di cui al comma 2 tra le diverse manifestazioni celebrative. I contributi destinati a ciascuna manifestazione sono assegnati ai rispettivi comitati nazionali.
4. Per il sostegno di attività ed iniziative di particolare prestigio culturale promosse, nell'anno 1987, da amministrazioni comunali e provinciali ovvero da enti o fondazioni, con il patrocinio del Presidente della Repubblica e con il contributo finanziario delle regioni, è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, assegna tali contributi agli enti promotori.
5. Le attività e le iniziative di cui ai precedenti commi riguardano il restauro di beni culturali pubblici e privati e la realizzazione di manifestazioni culturali, artistiche, congressuali e scientifiche, a carattere anche internazionale.
6. In occasione del duecentocinquantesimo anniversario della fondazione del Teatro San Carlo di Napoli, è autorizzata, nel 1987, la spesa di lire 3.000 milioni da destinare al "Centro di documentazione e cultura musicale e teatrale" del Teatro San Carlo. Il predetto contributo è assegnato all'Ente lirico Teatro San Carlo.
7. All'onere di lire 3.000 milioni, derivante dall'attuazione del comma 6, nell'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio finanziario, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Iniziative per il duecentocinquantesimo anniversario del Teatro San Carlo di Napoli"".
Dopo l'articolo 4, sono aggiunti i seguenti:
"Art. 4-bis 1. Per interventi volti al consolidamento e al restauro conservativo del patrimonio artistico, monumentale e storico caratterizzato dal "barocco leccese", è autorizzata, per l'anno 1987, la spesa di lire 10.000 milioni. Il Ministro per i beni culturali e ambientali promuove, in accordo con la regione Puglia, il comune, la provincia e l'Università di Lecce, un programma di interventi in cui convergano anche altri finanziamenti. Qualora entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il predetto accordo non sia intervenuto, il Ministro per i beni culturali e ambientali approva il programma degli interventi statali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.
2. Sulla base di un programma predisposto dalla regione Sicilia per interventi volti alla conservazione ed al recupero del patrimonio artistico, monumentale e storico dei centri della Sicilia sud orientale caratterizzati dal "barocco siciliano", sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, è concesso alla regione Sicilia, nell'anno 1987, un contributo di lire 10.000 milioni.
3. All'onere di lire 20.000 milioni derivante, per l'anno 1987, dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio finanziario, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Conservazione e recupero del patrimonio artistico, monumentale e storico dei centri della Sicilia sud orientale caratterizzati dal 'barocco coloniale' (Noto, Scicli, Ispica, Modica, Ragusa e Ibla) e dei centri caratterizzati dal 'barocco leccese'".
Art. 4-ter. 1. E' concesso all'Accademia nazionale dei Lincei un contributo, per l'anno 1987, di lire 2.800 milioni.
2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987 all'uopo utilizzando l'accantonamento "Contributo all'Accademia nazionale dei Lincei"".
All'articolo 5, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. All'onere di lire 620 miliardi derivante dall'applicazione dell'art. 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, utilizzando, quanto a lire 550 miliardi, parte dell'accantonamento "Iniziative per la tutela, la valorizzazione e il restauro dei beni culturali, compreso il rifinanziamento dell'art. 15 della
2. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1, 2 e 4 dell'art. 4, pari a lire 10.000 milioni per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando gli accantonamenti "Provvedimenti organici per il sostegno e lo sviluppo delle attività culturali" e "Rifinanziamento della
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-
3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.