§ 45.1.120 – D.L. 12 febbraio 1986, n. 24.
Interventi urgenti per la manutenzione e salvaguardia del territorio nonchè del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:45. Finanziamenti
Capitolo:45.1 finanziamenti
Data:12/02/1986
Numero:24


Sommario
Art 1.      1. E' autorizzata la concessione a favore del comune di Palermo di un contributo straordinario di lire venticinque miliardi, da iscriversi nello stato di previsione del [...]
Art. 2.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 45.1.120 – D.L. 12 febbraio 1986, n. 24. [1]

Interventi urgenti per la manutenzione e salvaguardia del territorio nonchè del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo.

(G.U. 13 febbraio 1986, n. 36).

 

     Art 1.

     1. E' autorizzata la concessione a favore del comune di Palermo di un contributo straordinario di lire venticinque miliardi, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno dell'anno finanziario 1986, quale concorso dello Stato nella spesa per l'esecuzione da parte del comune stesso di lavori in economia relativi ad interventi indifferibili ed urgenti di manutenzione e salvaguardia del territorio, nonchè del patrimonio artistico e monumentale della città.

     2. All'esecuzione degli interventi di cui al comma precedente il comune provvede sotto la direzione dei propri uffici tecnici. Ove occorra, il comune può far ricorso a contratti di diritto privato a termine per l'utilizzazione, sino ad un massimo di mille unità, di lavoratori, avviati dall'ufficio di collocamento, residenti nel comune di Palermo ed iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle liste di collocamento con qualifiche del settore edilizio. I predetti contratti non possono avere durata superiore a sei mesi e sono rinnovabili, per comprovate esigenze, una sola volta per altri sei mesi.

     3. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 8405 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1986.

     4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 2.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge dall'art. 1 della L. 9 aprile 1986, n. 96.