§ 30.2.00B - Legge 25 ottobre 1968, n. 1089.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, recante provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:30. Credito
Capitolo:30.2 credito al commercio
Data:25/10/1968
Numero:1089


Sommario
Art. 1.      E' convertito in legge il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, recante provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori [...]
Art. 2.      E' autorizzata la spesa di lire 60 miliardi ad incremento dell'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 13 della legge 22 luglio 1966, n. 614, per gli interventi straordinari in favore dei [...]
Art. 3.      Per far fronte alla spesa di cui al precedente articolo, il Ministro per il tesoro è autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche negli anni 1968, 1969 e 1970 mutui [...]
Art. 4.      Allo scopo di accelerare il progresso e lo sviluppo del sistema industriale del Paese e l'adozione delle tecnologie e delle tecniche più avanzate, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi da [...]
Art. 5.      Tutte le operazioni effettuate ai sensi del precedente articolo e tutti gli atti, contratti e formalità relativi alle operazioni stesse, alla loro esecuzione ed estinzione, sono esenti da [...]
Art. 6.      Per la copertura della spesa derivante dagli articoli 4 e 5 il Ministro per il tesoro è autorizzato ad emettere negli anni 1968 e 1969 certificati speciali di credito per un ricavo netto [...]
Art. 7.      L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata a dare esecuzione a costruzioni ed opere per il rinnovamento, il riclassamento, l'ammodernamento ed il potenziamento dei mezzi di [...]
Art. 8.      E' fatto obbligo all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di destinare una quota della spesa di cui al primo comma dell'art. 7 non inferiore a lire 180 miliardi a costruzioni ed opere per [...]
Art. 9.      I fondi occorrenti per il finanziamento della spesa di lire 650 miliardi saranno provveduti con mutui, anche obbligazionari, da contrarsi con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, [...]


§ 30.2.00B - Legge 25 ottobre 1968, n. 1089. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, recante provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato e nuove norme sui territori depressi del centro-nord, sulla ricerca scientifica e tecnologica e sulle ferrovie dello Stato.

(G.U. 28 ottobre 1968, n. 276)

 

     Art. 1.

     E' convertito in legge il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, recante provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con le seguenti modificazioni:

     All'art. 3 è aggiunto il seguente comma:

     "Le agevolazioni creditizie previste dalle norme richiamate dal presente articolo, ferme restando le altre disposizioni stabilite dalle norme stesse, sono concesse con la procedura stabilita dall'art. 2 della legge 15 febbraio 1967, n. 38".

     All'art. 8 sono aggiunti i seguenti commi:

     "Nei casi di investimenti da parte di consorzi costituiti tra enti cooperativi, con capitali apportati dagli associati, gli investimenti di cui al precedente comma si considerano effettuati dagli enti consorziali entro i limiti dei conferimenti da ciascuno di essi apportati.

     La detrazione prevista dal primo comma opera ai soli fini dell'applicazione delle imposte di ricchezza mobile e sulle società e relative addizionali.

     Nel caso di impianti ceduti col sistema della locazione finanziaria, i canoni dovuti per tutto il periodo di locazione sono equiparati agli investimenti nei confronti del conduttore. Nei confronti del locatore non si tiene conto degli investimenti effettuati nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e nei due esercizi successivi in impianti dati in locazione negli esercizi medesimi".

     Dopo l'art. 8 è aggiunto il seguente:

Art. 8 bis.

     "Per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto e per i due esercizi successivi, l'esenzione prevista dall'art. 34 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e successive proroghe, è concessa sulla parte non superiore al 70 per cento degli utili dichiarati, fino alla concorrenza del 50 per cento del costo delle opere e degli impianti".

     All'art. 12 la parola: depositato, è sostituita con le parole: presentato per la vidimazione.

     L'Art. 14 è sostituito con il seguente:

     "Sono esenti dalla tassa di concessione governativa e sono soggetti alla tassa fissa di registro gli aumenti di capitale in denaro delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata nonchè delle società cooperative e loro consorzi, deliberati e versati entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     Per le società che si costituiscono entro il predetto termine, le agevolazioni previste dal precedente comma si applicano alle sottoscrizioni in denaro del capitale sociale effettuate in sede di costituzione ed a quelle successive, purchè il conferimento effettivo abbia luogo entro il medesimo termine.

     Per le società che abbiano o che portino il loro capitale al di sopra di 5 miliardi, la concessione delle agevolazioni tributarie di cui ai commi precedenti ha effetto se il Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio, sentito per l'autorizzazione di cui alla legge 3 maggio 1955, n. 428, riconosca che l'impiego dell'aumento del capitale stesso e corrispondente alle direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica".

     Dopo l'art. 17 è aggiunto il seguente:

Art. 17 bis.

     "Le tariffe dell'energia elettrica per usi industriali, commerciali e agricoli con potenza fino a 30 kW sono ridotte del 25 per cento anche per quanto riguarda la quota fissa, a partire dalle letture dei contatori relative ai periodi di consumo che avranno inizio successivamente alla data dell'entrata in vigore del presente decreto.

     Tale riduzione vale fino alla lettura dei contatori relativa all'ultimo periodo di consumo del 1970".

     L'art. 18 è sostituito con il seguente:

     "A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 agosto 1968 e fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1972, è concesso uno sgravio sul complesso dei contributi da corrispondere all'Istituto nazionale della previdenza sociale dalle aziende industriali ed artigiane che impiegano dipendenti nei territori indicati dall'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523.

     Lo sgravio contributivo è stabilito nella misura del 10 per cento delle retribuzioni assoggettate alla contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria corrisposta ai dipendenti che effettivamente lavorano nei territori di cui al precedente comma, al netto dei compensi per lavoro considerato straordinario dai contratti collettivi e, in mancanza, dalla legge.

     Il predetto sgravio contributivo si distribuisce fra i datori di lavoro e i lavoratori, tenuto conto della percentuale in cui rispettivamente concorrono al complesso dei contributi per le assicurazioni sociali obbligatorie, nella misura dell'8,50 per cento e dell'1,50 per cento delle retribuzioni.

     A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 ottobre 1968 e fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1972, alle aziende industriali ed artigiane è concesso un ulteriore sgravio contributivo, nella misura del 10 per cento delle retribuzioni, calcolate con i criteri di cui al secondo comma del presente articolo, corrisposto al solo personale assunto posteriormente alla data del 30 settembre 1968 e risultante superiore al numero complessivo dei lavoratori occupati dall'azienda nei sopra indicati territori del Mezzogiorno alla data medesima, ancorchè lavoranti ad orario ridotto o sospesi.

     Ai fini della determinazione della misura dello sgravio aggiuntivo di cui al precedente comma, si considera il complesso dei lavoratori dipendenti dalla stessa impresa ancorchè distribuiti in diversi stabilimenti, cantieri ed altre unita operative svolgenti la propria attività nei territori anzidetti.

     Per ognuno dei lavoratori in attività di servizio alla data del 30 settembre 1968, licenziato successivamente alla data stessa, si esclude dalla determinazione della misura delle retribuzioni, sulle quali calcolare l'ulteriore sgravio contributivo di cui al precedente quarto comma, la retribuzione corrisposta ad uno dei lavoratori, assunti dopo la data suddetta seguendo l'ordine di assunzione fino a concorrenza della copertura dei posti in essere alla data del 30 settembre 1968.

     Gli imprenditori sono tenuti a fornire all'Istituto nazionale della previdenza sociale tutte le notizie e le documentazioni necessarie a dimostrare il diritto all'applicazione degli sgravi e l'esatta determinazione degli stessi.

     I datori di lavoro deducono l'importo degli sgravi dal complesso delle somme dovute per contributi all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

     Il datore di lavoro che applichi gli sgravi in misura maggiore di quella prevista a norma del presente decreto, sarà tenuto a versare una somma pari a cinque volte l'importo dello sgravio indebitamente applicato.

     I proventi derivanti all'Istituto nazionale della previdenza sociale dall'applicazione delle sanzioni previste dal comma precedente sono devoluti alla gestione per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

     All'art. 19, il primo comma è sostituito con il seguente:

     "L'importo dello sgravio concesso in applicazione del precedente articolo è posto a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, gestita dall'istituto nazionale della previdenza sociale, che vi farà fronte con corrispondente apporto dello Stato, determinato, salvo conguaglio, in lire 466.500 milioni, da erogarsi, in rate bimestrali anticipate, nei seguenti importi annuali:

     lire 27.600 milioni per l'anno 1968;

     lire 86.600 milioni per l'anno 1969;

     lire 100.700 milioni per l'anno 1970;

     lire 116.800 milioni per l'anno 1971;

     lire 134.800 milioni per l'anno 1972".

     All'art. 20, il primo comma è sostituito con il seguente:

     "Per la copertura della spesa derivante dal precedente articolo, il Ministro per il tesoro è autorizzato ad emettere certificati speciali di credito per un ricavo netto di lire 466.500 milioni ripartito come segue:

     lire 27.600 milioni per l'anno finanziario 1968;

     lire 86.600 milioni per l'anno finanziario 1969;

     lire 100.700 milioni per l'anno finanziario 1970;

     lire 116.800 milioni per l'anno finanziario 1971;

     lire 134.800 milioni per l'anno finanziario 1972".

 

          Art. 2.

     E' autorizzata la spesa di lire 60 miliardi ad incremento dell'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 13 della legge 22 luglio 1966, n. 614, per gli interventi straordinari in favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale.

     La somma di lire 60 miliardi sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 20 miliardi nell'anno finanziario 1968, lire 20 miliardi nell'anno finanziario 1969 e lire 20 miliardi nell'anno finanziario 1970.

 

          Art. 3.

     Per far fronte alla spesa di cui al precedente articolo, il Ministro per il tesoro è autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche negli anni 1968, 1969 e 1970 mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto rispettivamente di lire 20 miliardi, 20 miliardi e 20 miliardi. Per gli anni 1968 e 1969 il mutuo comprenderà, oltre al ricavo netto anzidetto, la somma per interessi ed oneri relativi agli stessi esercizi.

     I mutui di cui al precedente comma da ammortizzarsi in un periodo non superiore ai 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi fra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreti del Ministro medesimo.

     Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche a decorrere dall'esercizio successivo a quello nel quale i mutui saranno stipulati.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli anni finanziari 1968, 1969 e 1970, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 4.

     Allo scopo di accelerare il progresso e lo sviluppo del sistema industriale del Paese e l'adozione delle tecnologie e delle tecniche più avanzate, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi da destinare alla ricerca applicata. [2]

     (Omissis) [3]

     (Omissis) [4]

     (Omissis) [5]

     (Omissis) [6]

     (Omissis) [7]

     (Omissis) [8]

     (Omissis) [9]

     (Omissis) [10]

 

          Art. 5.

     Tutte le operazioni effettuate ai sensi del precedente articolo e tutti gli atti, contratti e formalità relativi alle operazioni stesse, alla loro esecuzione ed estinzione, sono esenti da qualsiasi tassa, imposta e contributo presente o futuro spettanti così all'Erario come agli Enti locali, fatta eccezione:

     della imposta di bollo sulle cambiali, che è ridotta nella misura prevista dall'art. 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1228;

     delle tasse ed imposte sugli atti giudiziari, per le quali l'Istituto mobiliare italiano godrà del beneficio riconosciuto per gli atti del gratuito patrocinio.

     Le agevolazioni fiscali di cui sopra sono applicabili anche alle operazioni ed agli atti che dovranno essere effettuati dai soggetti finanziati ai sensi del precedente articolo.

 

          Art. 6.

     Per la copertura della spesa derivante dagli articoli 4 e 5 il Ministro per il tesoro è autorizzato ad emettere negli anni 1968 e 1969 certificati speciali di credito per un ricavo netto complessivo di lire 100 miliardi.

     I suddetti certificati di credito sono emessi secondo le condizioni e le modalità di cui agli articoli 9 e 10 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1967, n. 267.

     Agli oneri derivanti dall'emissione e dal collocamento dei certificati di credito, nonchè dagli interessi relativi per gli anni 1968 e 1969 si farà fronte con una corrispondente maggiorazione dell'ammontare dell'emissione stessa.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli esercizi finanziari 1968 e 1969 le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 7.

     L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata a dare esecuzione a costruzioni ed opere per il rinnovamento, il riclassamento, l'ammodernamento ed il potenziamento dei mezzi di esercizio, delle linee e degli impianti della rete e per l'ulteriore importo di lire 450 miliardi a completamento della seconda fase del piano decennale di opere e costruzioni di cui alla legge 27 aprile 1962, n. 211, con priorità per le opere già in fase di avanzata esecuzione, la cui produttività è legata al loro completamento.

     L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad assumere impegni fino alla concorrenza della somma indicata nel precedente comma regolando i conseguenti pagamenti in modo da non superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti nel titolo secondo - spese in conto capitale - del bilancio della stessa azienda, in ragione di:

     lire 110 miliardi nell'esercizio 1969;

     lire 110 miliardi nell'esercizio 1970;

     lire 130 miliardi nell'esercizio 1971;

     lire 100 miliardi nell'esercizio 1972.

     Per l'esecuzione delle costruzioni e delle opere di cui al primo comma si applicano le norme dell'art. 3 della legge 28 marzo 1968, n. 374.

     L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è altresì autorizzata ad assumere ulteriori impegni fino alla concorrenza della somma di lire 200 miliardi per opere riguardanti la costruzione di nuovi collegamenti ferroviari anche non compresi nel piano decennale di cui al precedente primo comma, che all'atto della progettazione risultino effettivamente completabili nei limiti di tale copertura e che siano più urgenti in base ad una valutazione, da effettuarsi nelle sedi appropriate, delle condizioni attuali della rete ferroviaria nelle sue priorità soprattutto in relazione ad un accertamento delle situazioni di maggiore debolezza, nel quadro della programmazione e dei suoi obiettivi di riequilibrio territoriale.

     I conseguenti pagamenti dovranno essere regolati in modo da non superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti nel titolo secondo - spese in conto capitale - del bilancio della stessa azienda in ragione di:

     lire 30 miliardi per l'esercizio 1969;

     lire 40 miliardi per l'esercizio 1970;

     lire 40 miliardi per l'esercizio 1971;

     lire 40 miliardi per l'esercizio 1972;

     lire 50 miliardi per l'esercizio 1973.

     Per la più rapida realizzazione delle opere di cui al presente articolo, l'Azienda delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad avvalersi delle facoltà previste dal decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150, convertito nella legge 22 dicembre 1930, n. 1752, e successive modificazioni, ferme restando le facoltà stabilite dalle leggi, per l'azienda, in materia di progettazione ed esecuzione delle opere.

     Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile è autorizzato a costituire, con proprio decreto, le necessarie unità speciali occorrenti per la realizzazione delle opere di cui al presente articolo, nell'ambito delle piante organiche dell'Azienda delle ferrovie dello Stato.

 

          Art. 8.

     E' fatto obbligo all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di destinare una quota della spesa di cui al primo comma dell'art. 7 non inferiore a lire 180 miliardi a costruzioni ed opere per il rinnovamento, il riclassamento, l'ammodernamento e il potenziamento dei mezzi di esercizio e degli impianti ferroviari dell'Italia meridionale ed insulare.

     E' fatto obbligo all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di riservare una quota delle forniture e delle lavorazioni occorrenti per la costruzione e le opere di cui all'art. 7 per un importo almeno di lire 260 miliardi, sulla base dei prezzi risultanti dalle gare e trattative a carattere nazionale, agli stabilimenti industriali dell'Italia meridionale ed insulare che sono obbligati ad acquistare dalle industrie delle stesse regioni i macchinari, gli accessori, i semilavorati ed i finimenti occorrenti per l'espletamento delle commesse acquisite.

     E' fatto altresì obbligo all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di destinare una quota della spesa di cui al primo comma dell'art. 7 non inferiore a lire 2,5 miliardi per lo studio previsto dalla legge 28 marzo 1968, n. 384.

 

          Art. 9.

     I fondi occorrenti per il finanziamento della spesa di lire 650 miliardi saranno provveduti con mutui, anche obbligazionari, da contrarsi con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, secondo le norme di cui agli articoli 5 e 6 della legge 27 aprile 1962, n. 211. Il Consorzio di credito per le opere pubbliche è altresì autorizzato ad effettuare le operazioni di mutuo occorrenti per il finanziamento delle spese di cui alle leggi 6 agosto 1967, n. 688, e 28 marzo 1968, n. 374.

     Con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio, l'Azienda delle ferrovie dello Stato può anche essere autorizzata a contrarre mutui all'estero.

     Le rate di ammortamento in conto capitale dei mutui da contrarre sono rimborsate dal Ministero del tesoro all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e vanno, pertanto, iscritte negli stati di previsione della spesa di detto Ministero e, correlativamente, negli stati di previsione dell'entrata della Azienda ferroviaria.

     Le operazioni di mutuo di cui al presente articolo e tutti gli atti ad esse inerenti e conseguenti sono esenti da ogni tributo, compresa l'imposta annua di abbonamento di cui all'art. 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1228.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'attuazione degli articoli 7 e 8, le occorrenti variazioni al bilancio dello Stato ed a quello dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2] Comma così modificato dall' art. 9 del D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297.

[3] Comma abrogato dall'art. 9 del D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297.

[4] Comma abrogato dall'art. 9 del D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297.

[5] Comma abrogato dall'art. 9 del D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297.

[6] Comma abrogato dall'art. 9 del D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297.

[7] Comma abrogato dall'art. 9 del D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297.

[8] Comma abrogato dall'art. 9 del D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297.

[9] Comma abrogato dall'art. 9 del D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297.

[10] Comma abrogato dall'art. 9 del D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297.