§ 14.8.33 - Legge 5 aprile 1985, n. 135.
Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico
Capitolo:14.8 beni stranieri in Italia e italiani all'estero
Data:05/04/1985
Numero:135


Sommario
Art. 1.      Il primo comma dell'art. 1 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, è sostituito dal seguente: (Omissis
Art. 2.      L'art. 2 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, è sostituito dal seguente: (Omissis
Art. 3.      L'art. 4 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, è sostituito dal seguente: (Omissis
Art. 4.      L'art. 5 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, è sostituito dal seguente: (Omissis
Art. 5.      La domanda per ottenere i benefici previsti dalla legge 26 gennaio 1980, n. 16, e dalla presente legge deve essere presentata, sotto pena di decadenza, al Ministero del [...]
Art. 6.      Il terz'ultimo comma dell'art. 9 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, è sostituito dai seguenti: (Omissis
Art. 7.      L'art. 11 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, è sostituito dal seguente: (Omissis
Art. 8.      Ai titolari di beni di cui alla legge 6 marzo 1968, n. 193, verrà corrisposto, a saldo definitivo di ogni ulteriore pretesa e diritto, un indennizzo determinato mediante [...]
Art. 9.  [1]
Art. 10.      All'art. 3 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, la lettera c) è sostituita dalla seguente lettera: (Omissis
Art. 11.  [2]
Art. 12.      L'onere complessivo derivante dall'attuazione della presente legge, ad eccezione del precedente art. 2, è valutato in lire 550 miliardi, da ripartire nel sessennio [...]


§ 14.8.33 - Legge 5 aprile 1985, n. 135.

Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero.

(G.U. 19 aprile 1985, n. 93)

 

 

     Art. 1.

     Il primo comma dell'art. 1 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, è sostituito dal seguente: (Omissis)

 

          Art. 2.

     L'art. 2 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, è sostituito dal seguente: (Omissis)

     Coloro per i quali siano già intervenute le liquidazioni del contributo nella misura prevista dall'art. 2 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, possono presentare domanda, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per chiedere l'integrazione del contributo fino all'8 per cento.

 

          Art. 3.

     L'art. 4 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, è sostituito dal seguente: (Omissis)

 

          Art. 4.

     L'art. 5 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, è sostituito dal seguente: (Omissis)

 

          Art. 5.

     La domanda per ottenere i benefici previsti dalla legge 26 gennaio 1980, n. 16, e dalla presente legge deve essere presentata, sotto pena di decadenza, al Ministero del tesoro, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'originario avente diritto all'indennizzo o dai suoi aventi causa, o, nel caso di più aventi diritto, anche da uno solo di essi per sè e per gli altri ovvero da colui cui sia stata ceduta in tutto o in parte la titolarità dell'indennizzo.

     Dall'onere della presentazione della domanda prevista dal precedente comma sono esonerati coloro che hanno già presentato domanda d'indennizzo o denuncia di danno ai sensi delle precedenti disposizioni normative regolanti la materia.

 

          Art. 6.

     Il terz'ultimo comma dell'art. 9 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, è sostituito dai seguenti: (Omissis)

 

          Art. 7.

     L'art. 11 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, è sostituito dal seguente: (Omissis)

 

          Art. 8.

     Ai titolari di beni di cui alla legge 6 marzo 1968, n. 193, verrà corrisposto, a saldo definitivo di ogni ulteriore pretesa e diritto, un indennizzo determinato mediante valutazioni con riferimento ai prezzi di comune commercio correnti al 1938 nei territori in cui erano situati i beni stessi, moltiplicati per il coefficiente unico 200, detratti eventuali anticipazioni o indennizzi parziali percepiti.

     Ai medesimi titolari si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 2.

     La competenza per la liquidazione e le riliquidazioni è devoluta alle commissioni previste dalle leggi precedenti in materia, integrate dai rappresentanti delle categorie, mentre gli indennizzi saranno corrisposti in contanti ed in titoli di credito in base ai criteri ed alle modalità previste dalla legge 26 gennaio 1980, n. 16.

     Dall'importo risultante dalla maggiorazione degli indennizzi, prevista dal precedente primo comma, saranno detratte le somme già corrisposte a qualsiasi titolo agli aventi diritto.

     L'indennizzo, relativo alle domande che fino alla data dell'entrata in vigore della presente legge non hanno potuto essere liquidate per insufficiente documentazione in ordine alla quantificazione del danno, sarà liquidato dalle commissioni interministeriali competenti per materia con i criteri stabiliti dall'art. 1226 del codice civile previa presentazione da parte dell'avente diritto di una dichiarazione giurata ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

     Per gli immobili tale dichiarazione giurata deve venir resa, oltre che dall'avente diritto, anche da quattro cittadini italiani profughi già residenti nello stesso comune del richiedente.

     Sono valide le domande già presentate ai sensi dei precedenti provvedimenti in materia. Nuove domande o integrazioni di quelle già prodotte potranno venire presentate entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     Sono altresì valide ai fini della concessione dell'indennizzo le domande presentate per ottenere la libera disponibilità ai sensi dell'accordo italo-jugoslavo del 3 luglio 1965, ratificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1966, n. 575, e dell'art. 4 del trattato di Osimo, ratificato con legge 14 marzo 1977, n. 73, e che, anche in parte, non siano state accolte.

 

          Art. 9. [1]

     1. La precedenza nella liquidazione degli indennizzi previsti dalla presente legge e dalle precedenti leggi in materia è concessa in base ai seguenti criteri e nell'ordine:

     a) reimpiego degli indennizzi;

     b) mancata effettuazione di qualsiasi pagamento ai sensi delle leggi sopra indicate;

     c) data del verificarsi delle perdite;

     d) gravi infermità o menomazioni;

     e) priorità inversa rispetto all'entità dell'indennizzo.

     2. Al fine di far valere il diritto alla precedenza di cui al comma 1, gli interessati presentano apposita domanda, corredata della specifica documentazione, al Ministero del tesoro.

 

          Art. 10.

     All'art. 3 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, la lettera c) è sostituita dalla seguente lettera: (Omissis)

 

          Art. 11. [2]

     Gli indennizzi corrisposti in base alla presente legge sono esenti da ogni imposta.

 

          Art. 12.

     L'onere complessivo derivante dall'attuazione della presente legge, ad eccezione del precedente art. 2, è valutato in lire 550 miliardi, da ripartire nel sessennio 1985-1990. Le quote relative agli anni 1985, 1986 e 1987 restano rispettivamente determinate in lire 79 miliardi, lire 38 miliardi e lire 37 miliardi.

     Per la concessione del concorso statale nel pagamento degli interessi di cui al precedente art. 2 sono autorizzati, in aggiunta al limite d'impegno di cui al terzo comma dell'art. 12 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, gli ulteriori limiti di impegno quindicennali di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni dal 1985 al 1990.

     All'onere di lire 80 miliardi per l'anno 1985 si provvede, quanto a lire 40 miliardi, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 e, quanto a lire 40 miliardi, con riduzione del medesimo capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo utilizzando, per entrambi, lo specifico accantonamento "Indennizzo a titolari di beni abbandonati nei territori della Zona ex B di Trieste".

     All'onere di lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987 si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento indicato nel comma precedente iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.


[1]  Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 29 gennaio 1994, n. 98.

[2]  Per l'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 1 della L. 29 gennaio 1994, n. 98.