§ 17.2.94 – D.L. 7 novembre 1983, n. 623.
Interventi urgenti per le zone colpite dal bradisismo dell'area flegrea e dal terremoto del 1980.


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.2 provvedimenti per la ricostruzione
Data:07/11/1983
Numero:623


Sommario
Art. 1.      1. Per far fronte alle esigenze abitative, ivi comprese le necessarie opere di urbanizzazione primaria e secondaria conseguenti al fenomeno bradisismico dell'area [...]
Art. 1 bis. 
Art. 2.      1. All'art. 3 - duodecies del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 696, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1982, n. 883, il termine "31 dicembre 1985" è [...]
Art. 3.      1. I soggetti che nell'anno solare 1983 effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi imponibili o non soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. [...]
Art. 4.      1. Il Ministro per i beni culturali ed ambientali, ferme restando le competenze del Ministro dei lavori pubblici, sulla base di un programma di interventi, è autorizzato [...]
Art. 5. 
Art. 5 bis. 
Art. 5 ter. 
Art. 5 quater. 
Art. 6.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 17.2.94 – D.L. 7 novembre 1983, n. 623. [1]

Interventi urgenti per le zone colpite dal bradisismo dell'area flegrea e dal terremoto del 1980.

(G.U. 7 novembre 1983, n. 305).

 

     Art. 1.

     1. Per far fronte alle esigenze abitative, ivi comprese le necessarie opere di urbanizzazione primaria e secondaria conseguenti al fenomeno bradisismico dell'area flegrea è autorizzata la complessiva spesa di lire 420 miliardi in ragione di lire 100 miliardi nell'anno 1983 e di lire 320 miliardi nell'anno 1984, fermi restando gli interventi programmati o in corso di realizzazione delle amministrazioni statali, ordinarie e straordinarie, nonché regionali [2].

     1 bis. Le opere di edilizia residenziale e di urbanizzazione di cui al comma precedente sono realizzate sulla base di un apposito piano, articolato per parti funzionali. Il piano, che può localizzare le opere di urbanizzazione secondaria anche in zone esterne a quelle previste per gli insediamenti residenziali, è approvato dal Comune di Pozzuoli, con le procedure di urgenza fissate con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [3].

     1 ter. A valere sulla predetta autorizzazione di spesa, una quota di lire 40 miliardi è finalizzata ad interventi di recupero del patrimonio edilizio, ivi compresa la corresponsione delle indennità di espropriazione, determinate ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, nonché, fino al limite di lire 5 miliardi, a studi, progettazioni e sperimentazioni [4].

     1 quater. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno schema di ordinanza per gli interventi finalizzati al recupero. Il Consiglio comunale di Pozzuoli, nel termine di trenta giorni dalla ricezione, esprime il proprio parere. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile adotta l'ordinanza su conforme parere del consiglio comunale [5].

     1 quinquies. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Regione Campania provvede all'attribuzione dei fondi per l'edilizia convenzionata e agevolata non ancora ripartiti alla data predetta, con priorità per le cooperative assegnatarie di aree in piani di zona del Comune di Pozzuoli [6].

     2. All'onere relativo all'anno 1983 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità esistenti nel conto corrente di tesoreria intestato alla Cassa depositi e prestiti, denominato "Cassa depositi e prestiti - Apporto dello Stato per mutui decennali destinati all'acquisizione ed urbanizzazione aree - Art. 3, legge 25 marzo 1982, n. 94". Resta conseguentemente ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3 del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, e successive modificazioni e integrazioni.

     3. Il Ministro del tesoro, in deroga all'art. 10 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è autorizzato ad effettuare il prelevamento di cui al precedente secondo comma, nonché ad apportare le variazioni di bilancio necessarie per l'iscrizione dello stanziamento di lire 100 miliardi nell'anno 1983 in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro relativo al medesimo anno finanziario, per il successivo versamento al fondo di cui all'art. 1 del D.L. 12 novembre 1982, n. 829, convertito con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938.

     4. All'onere di lire 320 miliardi relativo all'anno 1984 si provvede mediante i prestiti esteri di cui al secondo comma dell'art. 5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ed a provvedere al successivo versamento al fondo di cui al terzo comma [7].

     5. Le suddette riduzioni che con il presente articolo vengono apportate alle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 3 del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9 convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, e alla legge 12 febbraio 1981, n. 17, saranno reintegrate nell'anno 1985 in sede di legge finanziaria dell'anno medesimo.

     6. [8].

 

          Art. 1 bis. [9]

     1. In relazione alla necessità che il Comune di Pozzuoli disponga con urgenza della indispensabile strumentazione urbanistica, qualora la regione non ne abbia approvato il piano regolatore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la stessa si pronuncia definitivamente entro trenta giorni da tale data. Qualora ciò non avvenga, il piano regolatore generale è approvato definitivamente.

     2. Il Comune di Pozzuoli adotta, con la procedura di cui al comma successivo, le varianti indispensabili per adeguare il piano regolatore agli interventi programmati in conseguenza del fenomeno del bradisismo nonché, sulla base degli studi e delle ricerche in corso, alle esigenze di sicurezza connesse al fenomeno medesimo.

     3. Non sono soggetti ad approvazione regionale le varianti al piano regolatore ed ogni suo strumento attuativo, anche in variante, ivi compreso il piano per l'edilizia economica e popolare, i piani per insediamenti produttivi e i piani di recupero di cui al titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457. Qualora siano previsti pareri vincolati di amministrazioni statali e subregionali, i predetti strumenti sono approvati soltanto dopo l'acquisizione di tali pareri in senso favorevole, da esprimere entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Ai fini della applicazione dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, le sezioni a competenza statale degli uffici del genio civile devono pronunciarsi entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di parere del Comune di Pozzuoli.

     4. E’ prorogata per il Comune di Pozzuoli l'applicazione delle norme recate dal quarto e dal quinto comma dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

     5. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al 31 dicembre 1986 [10].

 

          Art. 2.

     1. All'art. 3 - duodecies del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 696, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1982, n. 883, il termine "31 dicembre 1985" è sostituito da quello "31 dicembre 1983".

     2. Il CIPE, nella ripartizione dei fondi di cui all'art. 4 della legge 14 maggio 1981, n. 219, tiene conto dei maggiori oneri conseguiti per effetto del precedente comma 1.

     3. Restano in vigore, fino al 31 dicembre 1985, le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 5 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 875.

 

          Art. 3.

     1. I soggetti che nell'anno solare 1983 effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi imponibili o non soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 875, e successive modificazioni, comprese quelle non soggette, ai sensi dell'art. 2, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per un ammontare complessivo superiore a 15 milioni di lire, devono comunicare al competente ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto, entro il 31 gennaio 1984, l'ammontare delle suddette operazioni non soggette all'imposta, suddiviso per aliquota applicabile, registrate nell'anno 1983, ai sensi degli artt. 23 e 24 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

     2. L'obbligo relativo alla comunicazione sussiste anche per i soggetti che effettuano nell'anno solare 1983 acquisti ed importazioni di beni e servizi con l'imposta sul valore aggiunto detraibile ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o non soggetti all'imposta ai sensi dell'art. 2, lettera l), del medesimo decreto e dell'art. 5 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 875, registrati nel medesimo anno ai sensi dell'art. 25 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per un ammontare complessivo superiore al limite stabilito nel precedente comma 1. I cennati soggetti devono indicare distintamente per aliquota applicabile l'ammontare delle operazioni non soggette ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 875.

     3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità relative alla comunicazione di cui ai precedenti commi 1 e 2. L'omessa o inesatta comunicazione è punita con la sanzione prevista dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

     4. L'art. 77 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è abrogato.

 

          Art. 4.

     1. Il Ministro per i beni culturali ed ambientali, ferme restando le competenze del Ministro dei lavori pubblici, sulla base di un programma di interventi, è autorizzato ad effettuare spese, nel limite complessivo di lire 5.000 milioni, per la salvaguardia, la protezione, il recupero ed il restauro di beni culturali, statali e non statali, interessati dal fenomeno bradisismico dell'area flegrea.

     2. L'onere di cui al precedente comma 1 grava sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del presente decreto.

 

          Art. 5. [11]

     1. All'art. 9 del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, è aggiunto in fine, il seguente comma:

     “Il Ministro del tesoro può far ricorso, con le modalità di cui all'art. 15bis del D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, anche ad altri prestiti esteri nel limite massimo complessivo di lire 2.220 miliardi, le cui rate di ammortamento gravano per l'anno 1984 sul fondo di cui all'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e per gli anni 1985 e 1986 sull'accantonamento predisposto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, sul capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1984, alla voce Difesa del suolo" [12] .

     2. A valere sulle disponibilità indicate nel comma precedente, sono destinate:

     a) lire 320 miliardi all'attuazione dei programmi abitativi di cui all'art. 1 del presente decreto;

     b) lire 400 miliardi e lire 800 miliardi al completamento degli interventi di cui agli artt., rispettivamente, 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

     c) lire 700 miliardi alla prosecuzione del programma abitativo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219.

 

          Art. 5 bis. [13]

     1. Ai datori di lavoro le cui aziende siano ubicate nel Comune di Pozzuoli è concesso, relativamente al personale dipendente ivi occupato, l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per i periodi di paga in scadenza dopo il 1° settembre 1983 e fino al 31 dicembre 1984 [14].

     2. I coltivatori diretti, mezzadri, coloni e rispettivi concedenti, gli artigiani e gli esercenti attività commerciali, nonché i pescatori autonomi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, residenti nel Comune di Pozzuoli, sono esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per i versamenti compresi tra il 1° settembre 1983 ed il 31 dicembre 1984.

     3. Il Fondo per la protezione civile rimborsa, entro il limite massimo di lire 2.500 milioni, alle gestioni previdenziali ed assistenziali le somme corrispondenti ai contributi di cui ai precedenti commi, su presentazione di appositi rendiconti.

     4. A favore delle imprese industriali, commerciali, artigiane, turistiche e di navigazione, danneggiate o distrutte dal bradisismo dell'area flegrea, si applicano, senza altre formalità, le provvidenze di cui al D.L. 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a valere sulle disponibilità della stessa legge.

     5. Sulle rate di dicembre 1983 e giugno 1984, relative ai mutui, connessi all'attività, contratti da imprese commerciali, artigiane, turistiche e di navigazione è corrisposto un contributo in conto interessi, a carico del Fondo per la protezione civile, nella misura di tre punti percentuali sull'importo dell'interesse applicato per ciascun mutuo. I criteri e le modalità per l'attuazione del presente comma sono determinati con provvedimento del Ministro per il coordinamento della protezione civile d'intesa con il Ministro del tesoro.

     6. In deroga alle disposizioni contenute nella legge 11 giugno 1971, n. 426, è consentita la concessione temporanea di licenza commerciale ai titolari di licenza costretti ad abbandonare la località di origine per effetto del bradisismo dell'area flegrea.

 

          Art. 5 ter. [15]

     1. Per il ripristino delle opere e degli edifici danneggiati dal terremoto del 9 novembre 1983 e dalle alluvioni del novembre 1982 e del settembre 1983, sono concessi i seguenti contributi straordinari da erogare nel triennio 1984-1986:

     a) alla Regione Emilia-Romagna lire 84 miliardi, da destinare: quanto a lire 70 miliardi, in ragione di lire 20 miliardi per l'anno 1984 e di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986, agli interventi in Provincia di Parma relativi al terremoto; quanto a lire 6 miliardi, in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1984, 1985 e 1986 agli interventi nelle Provincie di Parma e di Modena relativi all'alluvione del 1982, e quanto a lire 8 miliardi, in ragione di lire 4 miliardi per l'anno 1984 e di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986, a quelli in Provincia di Reggio Emilia relativi al terremoto del 1983;

     b) alla Regione Friuli-Venezia Giulia, lire 48 miliardi da destinare agli interventi in Provincia di Udine, in ragione di lire 18 miliardi per l'anno 1984 e di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986;

     c) alla Regione Lombardia, lire 18 miliardi, da destinare agli interventi nelle Province di Como e di Sondrio in ragione di lire 6 miliardi per ciascuno degli anni 1984, 1985 e 1986.

     2. Le Regioni interessate provvedono a disciplinare l'utilizzazione dei contributi di cui al precedente comma secondo i principi ed i criteri di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, in quanto compatibili.

     3. All'onere di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1984, 1985 e 1986, derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 8319 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

     4. Restano conseguentemente sospesi, per il medesimo triennio, i versamenti delle annualità di cui al D.L. 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, e successive modificazioni.

     5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni del bilancio.

 

          Art. 5 quater. [16]

     1. Per provvedere alle necessità di riparazione, di ripristino e di ricostruzione degli edifici di proprietà dello Stato, degli edifici privati in uso ad uffici pubblici statali, degli edifici per il culto, di quelli monumentali tutelati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, aventi sede nelle Province di Parma e Reggio Emilia danneggiate dal terremoto del 9 novembre 1983 nonché degli edifici dell'Università di Parma, è autorizzata la spesa di lire 22 miliardi che farà carico al capitolo 8405 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici [17].

     2. L'ANAS provvede agli interventi per il ripristino delle strade statali nelle zone delle Regioni Emilia Romagna e Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi di cui al precedente art. 5ter, nonché al completamento della strada di raccordo in variante delle strade statali numeri 308 e 523 tra Ghiare di Berceto e Bivio Bertorella.

     3. L'onere derivante dall'attuazione del precedente comma, valutato in lire 20 miliardi per gli interventi da realizzare in Emilia Romagna ed in lire 12 miliardi per quelli in Friuli-Venezia Giulia, fa carico al capitolo 503 dello stato di previsione della spesa dell'ANAS per l'anno finanziario 1984.

 

          Art. 6.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 23 dicembre 1983, n. 748.

[2] Comma così modificato dalla L. di conversione 23 dicembre 1983, n. 748.

[3] Comma aggiunto dalla L. di conversione 23 dicembre 1983, n. 748.

[4] Comma aggiunto dalla L. di conversione 23 dicembre 1983, n. 748.

[5] Comma aggiunto dalla L. di conversione 23 dicembre 1983, n. 748.

[6] Comma aggiunto dalla L. di conversione 23 dicembre 1983, n. 748.

[7] Comma così sostituito dalla L. di conversione 23 dicembre 1983, n. 748.

[8] Comma abrogato dalla L. di conversione 23 dicembre 1983, n. 748.

[9] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 23 dicembre 1983, n. 748.

[10] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 1989 dall'art. 1 del D.L. 3 gennaio 1987, n. 1, nel testo risultante dall'art. 3 del D.L. 30 giugno 1989, n. 245.

[11] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 23 dicembre 1983, n. 748.

[12] Comma così modificato dall'art. 84 bis della L. 14 maggio 1981, n. 219. Per l’elevazione dell’importo di lire 2.200 miliardi di cui al presente comma, vedi l'art. 16 della L. 28 febbraio 1986, n. 41, l'art. 6 della L. 22 dicembre 1986, n. 910, l'art. 10 del D.L. 26 gennaio 1987, n. 8 e l'art. 17 della L. 11 marzo 1988, n. 67.

[13] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 23 dicembre 1983, n. 748.

[14] Per una proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 9 della L. 28 ottobre 1986, n. 730.

[15] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 23 dicembre 1983, n. 748.

[16] Articolo aggiunto dall'articolo unico della L. di conversione 23 dicembre 1983, n. 748.

[17] Comma così sostituito dall'art. 13 octiesdecies del D.L. 26 maggio 1984, n. 159.