Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 17. Calamità naturali |
Capitolo: | 17.2 provvedimenti per la ricostruzione |
Data: | 07/11/1983 |
Numero: | 623 |
Sommario |
Art. 1. 1. Per far fronte alle esigenze abitative, ivi comprese le necessarie opere di urbanizzazione primaria e secondaria conseguenti al fenomeno bradisismico dell'area [...] |
Art. 1 bis. |
Art. 2. 1. All'art. 3 - duodecies del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 696, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1982, n. 883, il termine "31 dicembre 1985" è [...] |
Art. 3. 1. I soggetti che nell'anno solare 1983 effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi imponibili o non soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. [...] |
Art. 4. 1. Il Ministro per i beni culturali ed ambientali, ferme restando le competenze del Ministro dei lavori pubblici, sulla base di un programma di interventi, è autorizzato [...] |
Art. 5. |
Art. 5 bis. |
Art. 5 ter. |
Art. 5 quater. |
Art. 6. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...] |
§ 17.2.94 – D.L. 7 novembre 1983, n. 623. [1]
Interventi urgenti per le zone colpite dal bradisismo dell'area flegrea e dal terremoto del 1980.
(G.U. 7 novembre 1983, n. 305).
1. Per far fronte alle esigenze abitative, ivi comprese le necessarie opere di urbanizzazione primaria e secondaria conseguenti al fenomeno bradisismico dell'area flegrea è autorizzata la complessiva spesa di lire 420 miliardi in ragione di lire 100 miliardi nell'anno 1983 e di lire 320 miliardi nell'anno 1984, fermi restando gli interventi programmati o in corso di realizzazione delle amministrazioni statali, ordinarie e straordinarie, nonché regionali [2].
1 bis. Le opere di edilizia residenziale e di urbanizzazione di cui al comma precedente sono realizzate sulla base di un apposito piano, articolato per parti funzionali. Il piano, che può localizzare le opere di urbanizzazione secondaria anche in zone esterne a quelle previste per gli insediamenti residenziali, è approvato dal Comune di Pozzuoli, con le procedure di urgenza fissate con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [3].
1 ter. A valere sulla predetta autorizzazione di spesa, una quota di lire 40 miliardi è finalizzata ad interventi di recupero del patrimonio edilizio, ivi compresa la corresponsione delle indennità di espropriazione, determinate ai sensi del titolo VIII della
1 quater. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno schema di ordinanza per gli interventi finalizzati al recupero. Il Consiglio comunale di Pozzuoli, nel termine di trenta giorni dalla ricezione, esprime il proprio parere. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile adotta l'ordinanza su conforme parere del consiglio comunale [5].
1 quinquies. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Regione Campania provvede all'attribuzione dei fondi per l'edilizia convenzionata e agevolata non ancora ripartiti alla data predetta, con priorità per le cooperative assegnatarie di aree in piani di zona del Comune di Pozzuoli [6].
2. All'onere relativo all'anno 1983 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità esistenti nel conto corrente di tesoreria intestato alla Cassa depositi e prestiti, denominato "Cassa depositi e prestiti - Apporto dello Stato per mutui decennali destinati all'acquisizione ed urbanizzazione aree - Art. 3,
3. Il Ministro del tesoro, in deroga all'art. 10 della
4. All'onere di lire 320 miliardi relativo all'anno 1984 si provvede mediante i prestiti esteri di cui al secondo comma dell'art. 5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ed a provvedere al successivo versamento al fondo di cui al terzo comma [7].
5. Le suddette riduzioni che con il presente articolo vengono apportate alle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 3 del
6. [8].
1. In relazione alla necessità che il Comune di Pozzuoli disponga con urgenza della indispensabile strumentazione urbanistica, qualora la regione non ne abbia approvato il piano regolatore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la stessa si pronuncia definitivamente entro trenta giorni da tale data. Qualora ciò non avvenga, il piano regolatore generale è approvato definitivamente.
2. Il Comune di Pozzuoli adotta, con la procedura di cui al comma successivo, le varianti indispensabili per adeguare il piano regolatore agli interventi programmati in conseguenza del fenomeno del bradisismo nonché, sulla base degli studi e delle ricerche in corso, alle esigenze di sicurezza connesse al fenomeno medesimo.
3. Non sono soggetti ad approvazione regionale le varianti al piano regolatore ed ogni suo strumento attuativo, anche in variante, ivi compreso il piano per l'edilizia economica e popolare, i piani per insediamenti produttivi e i piani di recupero di cui al titolo IV della
4. E’ prorogata per il Comune di Pozzuoli l'applicazione delle norme recate dal quarto e dal quinto comma dell'art. 1 della
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al 31 dicembre 1986 [10].
1. All'art. 3 - duodecies del
2. Il CIPE, nella ripartizione dei fondi di cui all'art. 4 della
3. Restano in vigore, fino al 31 dicembre 1985, le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 5 del
1. I soggetti che nell'anno solare 1983 effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi imponibili o non soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 5 del
2. L'obbligo relativo alla comunicazione sussiste anche per i soggetti che effettuano nell'anno solare 1983 acquisti ed importazioni di beni e servizi con l'imposta sul valore aggiunto detraibile ai sensi dell'art. 19 del
3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità relative alla comunicazione di cui ai precedenti commi 1 e 2. L'omessa o inesatta comunicazione è punita con la sanzione prevista dall'art. 47 del
4. L'art. 77 della
1. Il Ministro per i beni culturali ed ambientali, ferme restando le competenze del Ministro dei lavori pubblici, sulla base di un programma di interventi, è autorizzato ad effettuare spese, nel limite complessivo di lire 5.000 milioni, per la salvaguardia, la protezione, il recupero ed il restauro di beni culturali, statali e non statali, interessati dal fenomeno bradisismico dell'area flegrea.
2. L'onere di cui al precedente comma 1 grava sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del presente decreto.
1. All'art. 9 del
“Il Ministro del tesoro può far ricorso, con le modalità di cui all'art. 15bis del
2. A valere sulle disponibilità indicate nel comma precedente, sono destinate:
a) lire 320 miliardi all'attuazione dei programmi abitativi di cui all'art. 1 del presente decreto;
b) lire 400 miliardi e lire 800 miliardi al completamento degli interventi di cui agli artt., rispettivamente, 21 e 32 della
c) lire 700 miliardi alla prosecuzione del programma abitativo di cui al titolo VIII della
1. Ai datori di lavoro le cui aziende siano ubicate nel Comune di Pozzuoli è concesso, relativamente al personale dipendente ivi occupato, l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per i periodi di paga in scadenza dopo il 1° settembre 1983 e fino al 31 dicembre 1984 [14].
2. I coltivatori diretti, mezzadri, coloni e rispettivi concedenti, gli artigiani e gli esercenti attività commerciali, nonché i pescatori autonomi di cui alla
3. Il Fondo per la protezione civile rimborsa, entro il limite massimo di lire 2.500 milioni, alle gestioni previdenziali ed assistenziali le somme corrispondenti ai contributi di cui ai precedenti commi, su presentazione di appositi rendiconti.
4. A favore delle imprese industriali, commerciali, artigiane, turistiche e di navigazione, danneggiate o distrutte dal bradisismo dell'area flegrea, si applicano, senza altre formalità, le provvidenze di cui al
5. Sulle rate di dicembre 1983 e giugno 1984, relative ai mutui, connessi all'attività, contratti da imprese commerciali, artigiane, turistiche e di navigazione è corrisposto un contributo in conto interessi, a carico del Fondo per la protezione civile, nella misura di tre punti percentuali sull'importo dell'interesse applicato per ciascun mutuo. I criteri e le modalità per l'attuazione del presente comma sono determinati con provvedimento del Ministro per il coordinamento della protezione civile d'intesa con il Ministro del tesoro.
6. In deroga alle disposizioni contenute nella
1. Per il ripristino delle opere e degli edifici danneggiati dal terremoto del 9 novembre 1983 e dalle alluvioni del novembre 1982 e del settembre 1983, sono concessi i seguenti contributi straordinari da erogare nel triennio 1984-1986:
a) alla Regione Emilia-Romagna lire 84 miliardi, da destinare: quanto a lire 70 miliardi, in ragione di lire 20 miliardi per l'anno 1984 e di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986, agli interventi in Provincia di Parma relativi al terremoto; quanto a lire 6 miliardi, in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1984, 1985 e 1986 agli interventi nelle Provincie di Parma e di Modena relativi all'alluvione del 1982, e quanto a lire 8 miliardi, in ragione di lire 4 miliardi per l'anno 1984 e di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986, a quelli in Provincia di Reggio Emilia relativi al terremoto del 1983;
b) alla Regione Friuli-Venezia Giulia, lire 48 miliardi da destinare agli interventi in Provincia di Udine, in ragione di lire 18 miliardi per l'anno 1984 e di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986;
c) alla Regione Lombardia, lire 18 miliardi, da destinare agli interventi nelle Province di Como e di Sondrio in ragione di lire 6 miliardi per ciascuno degli anni 1984, 1985 e 1986.
2. Le Regioni interessate provvedono a disciplinare l'utilizzazione dei contributi di cui al precedente comma secondo i principi ed i criteri di cui alla
3. All'onere di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1984, 1985 e 1986, derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 8319 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.
4. Restano conseguentemente sospesi, per il medesimo triennio, i versamenti delle annualità di cui al
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni del bilancio.
1. Per provvedere alle necessità di riparazione, di ripristino e di ricostruzione degli edifici di proprietà dello Stato, degli edifici privati in uso ad uffici pubblici statali, degli edifici per il culto, di quelli monumentali tutelati ai sensi della
2. L'ANAS provvede agli interventi per il ripristino delle strade statali nelle zone delle Regioni Emilia Romagna e Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi di cui al precedente art. 5ter, nonché al completamento della strada di raccordo in variante delle strade statali numeri 308 e 523 tra Ghiare di Berceto e Bivio Bertorella.
3. L'onere derivante dall'attuazione del precedente comma, valutato in lire 20 miliardi per gli interventi da realizzare in Emilia Romagna ed in lire 12 miliardi per quelli in Friuli-Venezia Giulia, fa carico al capitolo 503 dello stato di previsione della spesa dell'ANAS per l'anno finanziario 1984.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della
[2] Comma così modificato dalla
[3] Comma aggiunto dalla
[4] Comma aggiunto dalla
[5] Comma aggiunto dalla
[6] Comma aggiunto dalla
[7] Comma così sostituito dalla
[8] Comma abrogato dalla
[9] Articolo aggiunto dalla
[10] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 1989 dall'art. 1 del
[11] Articolo così sostituito dalla
[12] Comma così modificato dall'art. 84 bis della
[13] Articolo aggiunto dalla
[14] Per una proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 9 della
[15] Articolo aggiunto dalla
[16] Articolo aggiunto dall'articolo unico della
[17] Comma così sostituito dall'art. 13 octiesdecies del