§ 98.1.27732 - D.L. 15 giugno 1984, n. 232 .
Modificazioni al regime fiscale per gli alcoli e per alcune bevande alcoliche in attuazione delle sentenze 15 luglio 1982 e 15 marzo 1983 emesse [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:15/06/1984
Numero:232


Sommario
Art. 1.      1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono soppressi i diritti erariali sugli alcoli previsti dagli articoli 16 e 17 del decreto-legge 18 marzo 1976, [...]
Art. 2.      1. Per le cessioni e le importazioni di gin, acquaviti a denominazione di origine o di provenienza regolamentate e tutelate con norme specifiche sul territorio di [...]
Art. 3.      1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sullo spirito (alcole etilico) previste [...]
Art. 3 bis.  [7]
Art. 3 ter.  [8]
Art. 3 quater.  [9]
Art. 4.      1. Gli aumenti di imposta stabiliti dall'art. 3 si applicano agli alcoli, anche se contenuti nei prodotti, nazionali o di importazione, da chiunque o comunque detenuti o [...]
Art. 4 bis.  [13]
Art. 5.  [14]
Art. 6.      1. Per gli alcoli ottenuti, dopo il 19 aprile 1984, dalle distillazioni effettuate ai sensi della disciplina comunitaria decise per la campagna vitivinicola 1983-84, [...]
Art. 7.      1. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente decreto, valutate in lire 25 miliardi 700 milioni nell'anno 1984, in lire 51 miliardi 300 milioni [...]
Art. 8.  [18]
Art. 9.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.27732 - D.L. 15 giugno 1984, n. 232 [1] .

Modificazioni al regime fiscale per gli alcoli e per alcune bevande alcoliche in attuazione delle sentenze 15 luglio 1982 e 15 marzo 1983 emesse dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause n. 216/81 e n. 319/81, nonché aumento dell'imposta sul valore aggiunto su alcuni vini spumanti e dell'imposta di fabbricazione sugli alcoli

(G.U. 18 giugno 1984, n. 166)

 

     Art. 1.

     1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono soppressi i diritti erariali sugli alcoli previsti dagli articoli 16 e 17 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, modificati dall'art. 1 della legge 18 agosto 1978, n. 506.

     2. La disposizione di cui al precedente comma si applica agli alcoli, anche se contenuti nei prodotti, nazionali o di importazione, da chiunque e comunque detenuti o viaggianti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano ancora assolto i diritti erariali.

 

          Art. 2.

     1. Per le cessioni e le importazioni di gin, acquaviti a denominazione di origine o di provenienza regolamentate e tutelate con norme specifiche sul territorio di produzione, indicati nel n. 27) della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 30 per cento.

     2. [2]

     3. Per le operazioni soggette all'aliquota del 30 per cento, la percentuale di cui al quarto comma dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è stabilita nella misura del 23,05 per cento. Nei casi in cui gli importi siano comprensivi di imponibile e di imposta, la quota imponibile può essere ottenuta, in alternativa alla diminuzione della percentuale sopra indicata, dividendo tali importi per 130, moltiplicando il quoziente per cento e arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, alla unità più prossima.

     4. Per le cessioni e le importazioni dei prodotti indicati nel comma 1 l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 20 per cento dal 1° marzo 1986 [3] .

 

          Art. 3.

     1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sullo spirito (alcole etilico) previste dall'art. 16 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, sono aumentate da L. 290.000 a L. 420.000 per ettanidro, alla temperatura di 15,56 gradi del termometro centesimale [4] .

     1-bis. In deroga alla disposizione del comma 1, fino al 31 dicembre 1988 per gli alcoli ottenuti dalla distillazione del vino, dei sottoprodotti della vinificazione, delle patate, della frutta, del sorgo, dei fichi, delle carrube e dei cereali l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sono fissate in L. 340.000 per ettanidro [5].

     2. [6]

     3. I maggiori introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo sono riservati allo Stato.

 

          Art. 3 bis. [7]

     1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sull'alcole metilico, propilico ed isopropilico sono abolite.

     2. E' altresì abolito il diritto erariale speciale sull'alcole metilico, propilico ed isopropilico denaturati con denaturante generale dello Stato o con denaturanti speciali stabilito in L. 2.000 per ettanidro dall'art. 1 della legge 28 marzo 1968, n. 415.

     3. E' vietato l'impiego di alcole metilico nella produzione di alimenti e bevande, profumerie alcoliche, cosmetici e prodotti d'igiene personale, medicinali, disinfettanti ed essenze naturali e sintetiche. E' altresì vietato l'impiego di alcole metilico come solvente per colori e vernici, adesivi, mastici e sigillanti, inchiostri, prodotti di uso domestico, fatte salve in tutti i casi le quantità derivanti dalla denaturazione dall'alcole etilico, utilizzato allo scopo, e le tolleranze e deroghe espressamente previste dalle leggi speciali applicabili ai prodotti considerati.

     4. L'alcole metilico deve essere imballato ed etichettato in conformità a quanto per esso previsto dalle norme di attuazione della legge 29 maggio 1974, n. 256, concernente la classificazione e disciplina dell'imballaggio e della etichettatura delle sostanze e preparati pericolosi e la sua detenzione e commercio sono subordinati alle prescrizioni concernenti il commercio delle sostanze velenose di cui agli articoli 146 e147 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

 

          Art. 3 ter. [8]

     L'agevolazione di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 15 marzo 1937, n. 226, convertito in legge, con modificazioni, della legge 17 giugno 1937, n. 1004, e successive modificazioni, è estesa ai fabbricanti di estratti alcolici aromatizzanti alle condizioni che verranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

 

          Art. 3 quater. [9]

     All'alcole etilico denaturato, impiegato in usi industriali ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1388, soggetto al pagamento del diritto erariale speciale, si applicano le norme di cui all'art. 2 della legge 28 marzo 1968, n. 415.

 

          Art. 4.

     1. Gli aumenti di imposta stabiliti dall'art. 3 si applicano agli alcoli, anche se contenuti nei prodotti, nazionali o di importazione, da chiunque o comunque detenuti o viaggianti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non hanno ancora assolto l'imposta di fabbricazione o la corrispondente sovrimposta di confine. Tuttavia, fino al 30 giugno 1986, gli aumenti non si applicano:

     a) agli alcoli, anche se contenuti nei prodotti nazionali o di importazione, gravati da imposta di fabbricazione o da sovrimposta di confine, da chiunque o comunque detenuti o viaggianti che, alla data del 19 aprile 1984, hanno assolto il diritto erariale o per i quali è stato versato, entro quindici giorni da tale data, un importo pari a quello del diritto erariale precedentemente dovuto;

     b) agli alcoli, anche se contenuti nei prodotti nazionali o di importazione, gravati da imposta di fabbricazione o da sovrimposta di confine, ottenuti dalla distillazione delle materie vinose (vino, vinacce e cascami della vinificazione) nonché dalla distillazione delle patate di produzione nazionale, da chiunque o comunque detenuti o viaggianti alla data del 19 aprile 1984. [10]

     2. La restituzione dell'imposta di fabbricazione prevista dalle vigenti disposizioni per gli alcoli contenuti nei prodotti esportati è effettuata nelle misure di imposta stabilite dall'art. 3, per le esportazioni, rispettivamente, successive al 30 giugno 1986 e al 31 dicembre 1988 [11] .

     2-bis. Per il marsala e le acqueviti di origine viticola l'esenzione dall'aumento di imposta di fabbricazione, di cui al comma 1, si applica anche se essi sono estratti dagli speciali magazzini di invecchiamento dopo il 30 giugno 1986 [12] .

 

          Art. 4 bis. [13]

     1. La riduzione di imposta di fabbricazione sugli spiriti prevista per la preparazione del vino marsala e del vermouth dall'art. 29 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1388, e successive modificazioni, è estesa a tutti i vini liquorosi e a tutti i vini aromatizzati, ivi compresi quelli prodotti nei Paesi C.E.E. ed importati in Italia, secondo norme da adottare, entro il 31 dicembre 1985, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

     2. Con decreto di cui al comma 1 deve essere esteso ai vini liquorosi l'obbligo di vendita al consumo in recipienti muniti di apposito contrassegno di Stato vigente per i vini aromatizzati, e devono essere determinate le caratteristiche di tale contrassegno, che verrà ceduto al prezzo stabilito per quello vigente per i vini aromatizzati.

 

          Art. 5. [14]

     Per le ditte produttrici di bevande e profumerie alcoliche, sottoposte a vigilanza permanente della Guardia di finanza, il Ministro delle finanze, con proprio decreto, può impartire particolari disposizioni atte ad eliminare, ferma la salvaguardia degli interessi dell'erario, alcuni compiti demandati al personale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, sostituendoli con controlli contabili o con adempimenti da parte dei militari della Guardia di finanza presenti in fabbrica.

 

          Art. 6.

     1. Per gli alcoli ottenuti, dopo il 19 aprile 1984, dalle distillazioni effettuate ai sensi della disciplina comunitaria decise per la campagna vitivinicola 1983-84, restano fermi i prezzi di ritiro da parte dell'AIMA, fissati con decreto ministeriale 13 gennaio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1984.

     2. Gli alcoli, di cui al precedente comma 1, devono essere acquistati dall'AIMA entro e non oltre il periodo di sessanta giorni a datare dal termine ultimo previsto dalle disposizioni comunitarie per la conclusione delle operazioni di distillazione.

     3. L'AIMA è autorizzata al ritiro, per i prezzi e secondo le modalità da determinare con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze, della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, degli alcoli ottenuti, dopo il 19 aprile 1984, dalle distillazioni:

     a) della vinaccia e dei cascami della vinificazione, conseguenti alle distillazioni comunitarie decise per la campagna vitivinicola 1983-84, nei termini di cui al comma secondo;

     b) della frutta, delle patate, del sorgo, dei fichi, delle carrube e dei cereali di produzione nazionale, entro e non oltre il 31 dicembre 1984 [15] .

     3-bis. Le disposizioni del comma 4 dell'art. 25 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1985 [16] .

 

          Art. 7.

     1. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente decreto, valutate in lire 25 miliardi 700 milioni nell'anno 1984, in lire 51 miliardi 300 milioni nell'anno 1985 e in lire 75 miliardi 300 milioni nell'anno 1986, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui al decreto-legge 27 febbraio 1984, n. 15, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 85, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi, nonché proroga del trattamento fiscale agevolato per le miscele di alcoli e benzina usate per autotrazione nelle prove sperimentali [17] .

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 8. [18]

 

          Art. 9.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 28 luglio 1984, n. 408.

[2]  Comma soppresso dalla legge di conversione.

[3]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[4]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[5]  Comma aggiunto dalla legge di conversione. L'importo di cui al presente comma è stato elevato a L. 442.000 per ettanidro alla temperatura di 20 gradi centigradi, a decorrere dal 16 gennaio 1988 e fino al 31 dicembre 1992, dall'art. 8 della L. 11 marzo 1988, n. 67.

[6]  Comma soppresso dalla legge di conversione.

[7]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[8]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[9]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[10]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[11]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[12]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[13]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[14]  Articolo così modificato dalla legge di conversione.

[15]  Lettera così modificata dalla legge di conversione.

[16]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[17]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[18]  Articolo soppresso dalla legge di conversione.