§ 95.19.80 - Legge 11 maggio 1981, n. 213.
Modificazioni al regime fiscale degli spiriti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.19 imposta di fabbricazione
Data:11/05/1981
Numero:213


Sommario
Art. 1.      Sono soppressi gli abbuoni e le riduzioni d'imposta di fabbricazione sugli alcoli e le acquaviti, prodotti dalla data di entrata in vigore della presente legge, previsti:
Art. 2.      Le differenze in meno riscontrate tra l'alcole accertato mediante misuratore meccanico e quello corrispondentemente determinato all'atto dell'introduzione in magazzino, non sono contabilizzate [...]
Art. 3.      Allo spirito (alcole etilico) detenuto nei magazzini fiduciari di fabbrica, sussidiari di fabbrica e degli opifici di rettificazione, e avviato alla rettifica o ridistillazione, è concesso [...]
Art. 4.      Non sono ammessi rimborsi, anche parziali, del prezzo pagato per l'acquisto dei contrassegni di Stato applicati o da applicare ai recipienti contenenti prodotti alcolici soggetti ad imposta di [...]
Art. 5. 
Art. 6.      Il primo comma dell'art. 21 del testo unico delle leggi per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, e successive modificazioni, è sostituito [...]
Art. 6 bis. 
Art. 7.      Nel primo comma dell'art. 176 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, le parole "mezzo litro" sono sostituite con le parole "litri 0,200" e le parole "due terzi di litro", sono sostituite con [...]
Art. 8.      La misura del diritto erariale derivante dal disposto dell'art. 1 della legge 18 agosto 1978, n. 506, si applica agli alcoli esistenti, alla data di entrata in vigore della citata legge, nei [...]
Art. 9.      Nel caso di assoggettamento ad aumenti di imposte di fabbricazione o di diritti erariali gravanti su prodotti che hanno già assolto il tributo con l'aliquota precedentemente vigente, i [...]
Art. 10. 
Art. 11.      Le disposizioni di cui al penultimo ed ultimo comma dell'art. 6 del decreto-legge 18 aprile 1950, numero 142, convertito nella legge 16 giugno 1950, n. 331, concernenti l'invecchiamento [...]
Art. 12.      Sugli alcoli in natura o contenuti nei prodotti, ammessi in caso di esportazione alla procedura dell'abbuono dell'imposta di fabbricazione, si applica l'abbuono dei diritti erariali su di essi [...]
Art. 13.      L'abbuono dell'imposta di fabbricazione e degli eventuali diritti erariali gravanti sui prodotti esportati è accordato di ufficio secondo le condizioni e le modalità stabilite con decreto del [...]
Art. 14.      Nei casi di fabbricazione di liquori vermut e marsala con impiego di alcole e zucchero esteri in regime di temporanea importazione e, promiscuamente, di alcole e zucchero nazionali gravati da [...]
Art. 15.      I contingenti annui di distillati da canna e da cereali e di spiriti assegnati alla zona franca di Gorizia ed i contingenti annui di spiriti e di prodotti alcolici assegnati alla Valle d'Aosta [...]
Art. 16.      Al primo comma dell'art. 21 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, dopo le parole: "di cereali" sono aggiunte le [...]


§ 95.19.80 - Legge 11 maggio 1981, n. 213.

Modificazioni al regime fiscale degli spiriti.

(G.U. 18 maggio 1981, n. 213).

 

     Art. 1.

     Sono soppressi gli abbuoni e le riduzioni d'imposta di fabbricazione sugli alcoli e le acquaviti, prodotti dalla data di entrata in vigore della presente legge, previsti:

     a) dall'art. 2 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3, modificato da ultimo con l'art. 15 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249;

     b) dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, n. 1037;

     c) dall'art. 2, lettera b), della legge 18 agosto 1978, n. 506.

 

          Art. 2.

     Le differenze in meno riscontrate tra l'alcole accertato mediante misuratore meccanico e quello corrispondentemente determinato all'atto dell'introduzione in magazzino, non sono contabilizzate ai fini dell'applicazione della tassazione, sino al limite del 2 per cento.

     Le eccedenze sono sempre contabilizzate ai fini dell'imposizione fiscale.

 

          Art. 3.

     Allo spirito (alcole etilico) detenuto nei magazzini fiduciari di fabbrica, sussidiari di fabbrica e degli opifici di rettificazione, e avviato alla rettifica o ridistillazione, è concesso l'abbuono dell'imposta di fabbricazione ed eventualmente del diritto erariale sui cali accertati di lavorazione entro il limite massimo dell'1,50 per cento del quantitativo di spirito sottoposto a rettifica o ridistillazione.

     Resta confermato l'abbuono massimo dell'1,50 per cento per i cali effettivi di ridistillazione delle acquaviti previsto dall'art. 5 del decreto-legge 16 marzo 1957, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 12 maggio 1957, n. 307.

     Il primo comma dell'art. 5 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, è abrogato.

     Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226, convertito, con modificazioni, nella legge 17 giugno 1937, n. 1004, e successive modificazioni, si applicano anche allo spirito tal quale, o contenuto nei liquori e nelle acquaviti, aggiunto alla frutta.

     Per la preparazione di liquori, di acquaviti e di frutta allo spirito, effettuata ai sensi dell'art. 2 del predetto regio decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226, e dell'art. 14, secondo comma, del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1955, n. 1037, è concesso l'abbuono dell'imposta di fabbricazione o della corrispondente sovrimposta di confine sui cali effettivamente accertati di spirito impiegato purchè non superino le seguenti misure:

     a) 3 per cento per tutte le operazioni di preparazione, di trasformazione e di confezionamento;

     b) in aggiunta al calo di cui alla lettera a), 4 per cento o 6 per cento rispettivamente dopo sei mesi o dopo dodici mesi di giacenza in magazzino. Per i periodi successivi ai cali suddetti si aggiunge il 5 per cento annuo. Gli abbuoni di cui alla presente lettera sono frazionabili per mese. [1]

     L'abbuono di cui al precedente comma si applica anche per la produzione in cauzione di vermut e marsala destinati al consumo interno limitatamente alla preparazione degli estratti alcolici aromatizzati.

     Sui cali eccedenti quelli sopra indicati è dovuto il pagamento dei tributi.

     L'abbuono di cui alla lettera b) del precedente quinto comma non si applica per i liquori e le acquaviti aggiunti alla frutta che abbiano già goduto prima del detto impiego dello stesso beneficio.

     Nei casi di cui alle lettere a) e b) del precedente quinto comma non si applica l'art. 19 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, mentre l'art. 2 del decreto-legge 25 ottobre 1971, n. 854, convertito, con modificazioni, nella legge 6 dicembre 1971, n. 1039, e l'art. 3, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, si applicano a decorrere dal tredicesimo mese dalla data di introduzione del prodotto nel magazzino fiduciario di conservazione.

     E' abrogato l'art. 13 del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1322, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1952, n. 2384.

 

          Art. 4.

     Non sono ammessi rimborsi, anche parziali, del prezzo pagato per l'acquisto dei contrassegni di Stato applicati o da applicare ai recipienti contenenti prodotti alcolici soggetti ad imposta di fabbricazione o alla corrispondente sovrimposta di confine.

     Con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze i fabbricanti dei prodotti suindicati possono essere autorizzati ad acquistare contrassegni di Stato col pagamento del prezzo ridotto ad un quarto di quello normale quando si riconosca la necessità di sostituire un corrispondente quantitativo di contrassegni dello stesso tipo già acquistati e regolarmente applicati ai recipienti contenenti detti prodotti o ancora da applicare agli stessi.

 

          Art. 5. [2]

     1. Gli importatori dai Paesi appartenenti alle Comunità europee e dai Paesi terzi, individuati ai sensi del comma 7, di bevande alcoliche prodotte in detti Paesi, possono essere autorizzati ad acquistare contrassegni di Stato da applicare ai recipienti contenenti i suindicati prodotti prima della loro presentazione in dogana per l'importazione.

     2. L'autorizzazione è subordinata alla prestazione di una cauzione il cui importo va determinato, in relazione al quantitativo di prodotto da importare, mediante applicazione dell'aliquota della sovrimposta di confine vigente al momento dell'acquisto dei contrassegni sugli alcoli di primi categoria e con riguardo ad un contenuto alcolico non inferiore a 40 gradi.

     3. E' conservata la facoltà di concedere l'esonero dalla prestazione della cauzione di cui all'art. 19 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161.

     4. La cauzione resta in tutto o in parte definitivamente incamerata all'erario qualora nel termine di dodici mesi dalla data di acquisto dei contrassegni la merce non sia stata presentata in dogana per l'importazione o non si sia provveduto alla restituzione dei contrassegni non utilizzati per qualsiasi motivo. Per i contrassegni riconsegnati non compete alcun rimborso dell'importo pagato [3].

     5. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni del presente articolo.

     6. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni del testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta di fabbricazione degli spiriti, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924 e successive modificazioni.

     7. Sulla base degli specifici accordi conclusi con l'Italia in materia di mutua assistenza amministrativa o di quelli conclusi con le Comunità europee in materia di associazione o di cooperazione, il Ministro delle finanze determina, con proprio decreto, i Paesi terzi alle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo.

 

          Art. 6.

     Il primo comma dell'art. 21 del testo unico delle leggi per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     "La denaturazione di cui all'art. 19 deve essere effettuata presso le distillerie e gli opifici di rettificazione nei quali gli alcoli sono stati prodotti o rettificati e che siano soggetti alla vigilanza permanente della finanza, presso i relativi magazzini sussidiari di fabbrica per l'alcole di propria produzione ovvero nei depositi doganali per gli alcoli d'importazione".

     Il terzo comma è sostituito dal seguente:

     "Gli alcoli denaturati con denaturanti speciali presso le distillerie, gli opifici di rettificazione, i magazzini sussidiari di fabbrica o presso i depositi doganali, non possono essere ceduti se non agli stabilimenti che esercitano l'industria a favore della quale sia stato ammesso l'uso degli stessi denaturanti".

 

          Art. 6 bis. [4]

     1. Su autorizzazione dell'Ufficio tecnico di finanza, i prodotti alcolici gravati da imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovraimposta di confine possono essere ceduti, lavorati, imbottigliati, depositati anche per l'invecchiamento, ovvero trasferiti in cauzione, da opifici o da magazzini fiduciari ubicati nello stesso stabilimento o al di fuori, ad altri opifici, a magazzini doganali di proprietà privata, a magazzini assimilati ai doganali, nell'ambito della stessa impresa o di più imprese.

     2. Nel caso di cessione la cauzione prestata dal cedente per l'imposta gravante sui prodotti di cui al comma 1 viene svincolata e deve essere sostituita da altra corrispondente cauzione prestata dal cessionario.

 

          Art. 7.

     Nel primo comma dell'art. 176 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, le parole "mezzo litro" sono sostituite con le parole "litri 0,200" e le parole "due terzi di litro", sono sostituite con le parole "litri 0,33".

 

          Art. 8.

     La misura del diritto erariale derivante dal disposto dell'art. 1 della legge 18 agosto 1978, n. 506, si applica agli alcoli esistenti, alla data di entrata in vigore della citata legge, nei magazzini o depositi fiduciari in genere o viaggianti sotto scorta di bolletta di cauzione, nonchè all'alcole che abbia assolto il tributo vigente precedentemente e che, all'atto di entrata in vigore della citata legge, si sia trovato in recinti, spazi o locali nei quali viene esercitata la vigilanza finanziaria, nelle fabbriche produttrici presso gli stabilimenti o comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti o degli importatori, con esclusione dei prodotti con essi fabbricati quali liquori, acquaviti e profumerie alcoliche.

     La disposizione del precedente comma costituisce interpretazione autentica dell'art. 4 della legge 8 agosto 1978, n. 506.

     Non si fa luogo a rimborso di imposte comunque pagate.

 

          Art. 9.

     Nel caso di assoggettamento ad aumenti di imposte di fabbricazione o di diritti erariali gravanti su prodotti che hanno già assolto il tributo con l'aliquota precedentemente vigente, i possessori devono denunciare le giacenze possedute alla dogana o all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competenti per territorio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento che dispone gli aumenti.

     Entro la stessa data i soggetti obbligati alla presentazione della denuncia devono versare alla sezione provinciale di tesoreria la differenza di imposta o di diritti erariali dovuti sulle giacenze dichiarate.

     L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione verifica la regolarità delle denunce e controlla che l'ammontare del tributo versato sia pari a quello dovuto. Qualora risulti corrisposta una somma inferiore, la relativa differenza deve essere versata entro venti giorni dalla data di notificazione o di ricezione dell'invito di pagamento spedito a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento. Se la somma versata risulta superiore a quella dovuta, il rimborso può essere effettuato con l'osservanza delle modalità da stabilirsi dal Ministro delle finanze mediante autorizzazione ad estrarre prodotti in esenzione d'imposta di fabbricazione o di diritti erariali in misura tale da consentire il recupero delle somme di cui è riconosciuto il diritto al rimborso.

     Sulle somme non versate tempestivamente si applicano l'interesse di mora a norma dell'art. 16 del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1978, n. 388, e l'indennità di mora ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 1286.

 

          Art. 10. [5]

     Chiunque omette di presentare la denuncia di cui al precedente articolo o presenta denuncia inesatta o in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che si sia tentato di frodare.

     La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo del minimo quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di trenta giorni stabilito nello stesso precedente articolo.

 

          Art. 11.

     Le disposizioni di cui al penultimo ed ultimo comma dell'art. 6 del decreto-legge 18 aprile 1950, numero 142, convertito nella legge 16 giugno 1950, n. 331, concernenti l'invecchiamento dell'acquavite di vino in appositi magazzini assimilati ai doganali, sono estese all'acquavite di vinaccia sottoposta ad invecchiamento ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, come sostituito dall'art. 4 della legge 13 agosto 1980, n. 465. Per le caratteristiche dei recipienti di conservazione si osservano le prescrizioni stabilite da quest'ultima disposizione.

     Con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 11 del citato decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, e 17 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, può essere istituito un apposito contrassegno di Stato attestante l'invecchiamento per almeno un anno dell'acquavite di vinaccia.

 

          Art. 12.

     Sugli alcoli in natura o contenuti nei prodotti, ammessi in caso di esportazione alla procedura dell'abbuono dell'imposta di fabbricazione, si applica l'abbuono dei diritti erariali su di essi gravanti.

     La disposizione di cui al precedente comma costituisce interpretazione autentica dell'art. 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1947, n. 1100, e dell'art. 9 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388.

 

          Art. 13.

     L'abbuono dell'imposta di fabbricazione e degli eventuali diritti erariali gravanti sui prodotti esportati è accordato di ufficio secondo le condizioni e le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze dopo che l'Amministrazione abbia accertato l'avvenuta esportazione.

     La disposizione del precedente comma si applica anche nei confronti dei prodotti esportati prima dell'entrata in vigore della presente legge e per i quali gli interessati non hanno presentato o hanno presentato in ritardo domanda di abbuono a condizione che anche in questi casi l'Amministrazione abbia accertato l'avvenuta esportazione. Si fanno in ogni caso salvi gli effetti dei rapporti già definiti.

 

          Art. 14.

     Nei casi di fabbricazione di liquori vermut e marsala con impiego di alcole e zucchero esteri in regime di temporanea importazione e, promiscuamente, di alcole e zucchero nazionali gravati da imposta di fabbricazione ed eventualmente da diritti erariali, questi ultimi prodotti sono assoggettati alle disposizioni previste per le lavorazioni in temporanea importazione e per la successiva riesportazione all'estero dei prodotti ottenuti.

     Per le lavorazioni di cui al precedente comma, effettuate prima dell'entrata in vigore della presente legge, può prescindersi dalla presentazione della domanda d'abbuono sui prodotti nazionali impiegati sotto vigilanza finanziaria qualora l'esportazione sia avvenuta con l'osservanza delle disposizioni della temporanea importazione.

 

          Art. 15.

     I contingenti annui di distillati da canna e da cereali e di spiriti assegnati alla zona franca di Gorizia ed i contingenti annui di spiriti e di prodotti alcolici assegnati alla Valle d'Aosta nella misura stabilita dall'art. 26-bis del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, sono, rispettivamente, aumentati del 50 per cento e del 25 per cento.

 

          Art. 16.

     Al primo comma dell'art. 21 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, dopo le parole: "di cereali" sono aggiunte le seguenti: "e di canna".


[1] Comma così sostituito dall'art. 8 della L. 11 marzo 1988, n. 67.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 34 della L. 29 dicembre 1990, n. 428.

[3] Comma così modificato dall'art. 5 bis del D.L. 13 maggio 1991, n. 151.

[4] Articolo aggiunto dall'art. 5 bis del D.L. 13 maggio 1991, n. 151.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 26 dicembre 1981, n. 777.