Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.7 leggi di spesa |
Data: | 12/06/1985 |
Numero: | 295 |
Sommario |
Art. 1. Per l'attuazione del processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica nel quadro del rilancio della politica marittima nazionale, secondo [...] |
Art. 2. Il primo alinea e la lettera a) del primo comma dell'art. 2 della legge 10 giugno 1982, n. 361, sono sostituiti nel modo seguente |
Art. 3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, in ragione di lire 620 miliardi nell'anno 1985, di lire 650 miliardi nel 1986 e di lire 200 miliardi nel 1987, [...] |
§ 27.7.195 – L. 12 giugno 1985, n. 295. [1]
Finanziamento delle linee programmatiche per favorire, nel triennio 1984-86, il processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica, nel quadro del rilancio della politica marittima nazionale, relativamente al periodo 1985-88.
(G.U. 22 giugno 1985, n. 146).
Per l'attuazione del processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica nel quadro del rilancio della politica marittima nazionale, secondo le linee programmatiche per il triennio 1984-86 approvato dal Comitato interministeriale per la politica industriale (CIPI) nella seduta del 19 giugno 1984, è autorizzata, per il periodo 1985-1988, la complessiva spesa di lire 1.275 miliardi, in aggiunta agli stanziamenti già recati per il settore dalle leggi 9 gennaio 1962, n. 1, 10 giugno 1982, n. 361, 14 agosto 1982, n. 598, 14 agosto 1982, n. 599, e 14 agosto 1982, n. 600, e successive modificazioni e integrazioni. La quota relativa all'anno finanziario 1985 resta stabilita in lire 515 miliardi.
Le somme di cui al precedente comma si intendono complessivamente destinate, quanto a lire 905 miliardi, agli interventi in favore dell'industria delle costruzioni navali e, quanto a lire 370 miliardi, agli interventi in favore dell'industria armatoriale.
Per le finalità di cui al primo comma sono altresì autorizzati, in aggiunta ai limiti di impegno previsti dall'art. 10 della
E' inoltre autorizzata, in aggiunta allo stanziamento previsto dalla
Nell'ambito delle autorizzazioni di spesa di lire 25 miliardi per l'anno 1985 e di lire 35 miliardi per l'anno 1986 concernenti il rifinanziamento della
Il Ministero della marina mercantile, successivamente all'approvazione dei suddetti programmi, corrisponde, previa presentazione di idonea fidejussione bancaria o assicurativa, anticipazioni pari al cinquanta per cento della spesa prevista.
La liquidazione del contributo è disposta dal Ministero della marina mercantile sulla base dei documenti contabili relativi ai sopraddetti oneri.
Lo stanziamento di lire 515 miliardi, relativo all'anno finanziario 1985, di cui al primo comma, è così ripartito:
a) lire 225 mila milioni per la concessione dei contributi di cui agli articoli 3, 11, 12 e 13 della
b) lire 15 mila milioni per la concessione dei contributi di cui all'art. 1 della
c) lire 20 mila milioni per la concessione dei contributi di cui all'art. 16 della
d) lire 5 mila milioni per la concessione dei contributi sugli immobilizzi pertinenti all'attività di costruzione e riparazione di navi mercantili svolta dai cantieri maggiori;
e) lire 40 mila milioni per il finanziamento degli interventi di cui al titolo terzo della
f) lire 200 mila milioni per il finanziamento degli interventi di cui al titolo primo della
g) lire 10 mila milioni per incrementare il Fondo centrale di garanzia costituito presso il Ministero del tesoro ai sensi dell'art. 13 della
Gli stanziamenti di cui allo stesso comma, relativi agli anni successivi, saranno ripartiti con decreto del Ministro della marina mercantile e del Ministro del tesoro.
Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato si provvede annualmente alla ripartizione delle somme di cui al secondo comma tra gli specifici interventi individuati sulla base delle linee programmatiche richiamate nel primo comma.
Il primo alinea e la lettera a) del primo comma dell'art. 2 della
"Sono ammissibili al contributo di cui al precedente art. 1 i lavori di costruzione, trasformazione, modificazione e grandi riparazioni delle unità a scafo metallico o realizzato con altri materiali a tecnologia avanzata, abilitate alla navigazione, di seguito indicate:
a) navi mercantili di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate; tale limite è ridotto a 75 tonnellate di stazza lorda per le unità a tecnologia avanzata per trasporto passeggeri".
Il termine previsto dall'art. 7 della
I limiti di età previsti al punto 1) dell'art. 21 della
Tale disposizione si applica ai contratti di demolizione stipulati dal 1° luglio 1984.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, in ragione di lire 620 miliardi nell'anno 1985, di lire 650 miliardi nel 1986 e di lire 200 miliardi nel 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-87, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando gli specifici accantonamenti "Misure di sostegno per il settore dell'industria navale, meccanica ed armatoriale (rifinanziamento leggi numeri 361, 598, 599 e 600 del 1982)" e "Modifiche ed integrazioni della
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 24 del