Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 27/03/1987 |
Numero: | 121 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, recante interventi urgenti in materia di distribuzione commerciale ed ulteriori modifiche alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, [...] |
§ 98.1.26423 - Legge 27 marzo 1987, n. 121.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, recante interventi urgenti in materia di distribuzione commerciale ed ulteriori modifiche alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, sulla disciplina del credito agevolato al commercio.
(G.U. 28 marzo 1987, n. 73)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
1. Il
L'art. 1 è sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. L'art. 8 del
"Art. 8. - 1. Limitatamente ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sprovvisti del piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita il consiglio comunale stabilisce ai sensi degli articoli 11 e seguenti della
2. A modificazione di quanto disposto dall'art. 24, secondo comma, secondo periodo, della
3. Qualora gli ampliamenti o i trasferimenti di cui al comma 2 richiedano trasformazioni urbanistiche ed edilizie ai sensi degli articoli 1 e seguenti della
4. Fermo rimanendo quanto disposto dalla
5. Le disposizioni di cui all'art. 6, secondo comma, della
6. Sono fatte salve le potestà legislative e le funzioni amministrative attribuite in materia alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano.
7. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 4 del
2. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1987 e si applicano fino alla data di entrata in vigore della riforma della legislazione sul commercio".
All'art. 3:
al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato indica con proprio provvedimento, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le organizzazioni del commercio, della cooperazione e dell'associazionismo maggiormente rappresentative sul piano nazionale, le caratteristiche dei centri commerciali all'ingrosso e di quelli al dettaglio";
dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
"8-bis. Sono ammessi alle agevolazioni finanziarie ed alle stesse condizioni previste dall'art. 3, commi 1 e 2, del
Dopo l'art. 3 sono inseriti i seguenti:
"Art. 3-bis. - 1. Il quinto comma dell'art. 4 della
"Il trasferimento della titolarità dell'azienda dei commercianti ambulanti per atto tra vivi a favore di terzi comporta il trasferimento dell'autorizzazione, sempreché sia provata l'effettiva cessione dell'azienda e il subentrante sia iscritto nella sezione speciale del registro".
Art. 3-ter. - 1. All'art. 5, quarto comma, della
"b) aver assolto agli obblighi scolastici riferiti al periodo di frequenza del richiedente".
Art. 3-quater. - 1. Al quarto comma dell'art. 4 della
Art. 3-quinquies. - 1. Dopo il comma 4 dell'art. 74 del
"4-bis. - Quando la circolazione dei prodotti sopra menzionati concerne esclusivamente il loro trasferimento tra i magazzini principali e quelli secondari o tra i magazzini centrali ed i punti di vendita di una stessa impresa di distribuzione, questa, in luogo degli obblighi previsti dai commi precedenti, è tenuta all'emissione di un documento riepilogativo settimanale contenente l'indicazione della ragione sociale, di chi effettua il trasporto, del codice fiscale, del nominativo e dell'indirizzo del destinatario, della qualità e quantità dei prodotti e dell'identificazione del periodo in cui il trasporto è stato effettuato. L'originale del documento è trattenuto dall'impresa mentre la prima e la seconda copia vanno inviate rispettivamente al comune e all'ufficio per la repressione delle frodi competenti per territorio, nei termini indicati dal comma 2. Al documento riepilogativo predetto sono applicabili le disposizioni del successivo comma 9".
Art. 3-sexies. - 1. Il comma 7 dell'art. 74 del
"7. A tutti gli utilizzatori di sostanze zuccherine, ad eccezione di quelli che somministrino al pubblico o che producano alimenti in laboratori annessi a esercizi di vendita o somministrazione, compresi quelli artigiani, e di quelli in possesso del registro di carico e scarico delle materie prime, vidimato dall'ufficio per la repressione delle frodi o del registro modello H-18 vidimato dall'UTIF, è fatto obbligo di tenere un registro di carico e scarico con le stesse modalità previste dal comma 5 e annotarvi giornalmente per prodotti omogenei i quantitativi delle sostanze zuccherine impiegate".
Art. 3-septies. - 1. Per le violazioni dell'art. 74 del
Art. 3-octies. - 1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito un Fondo nazionale di promozione e sviluppo del commercio.
2. Fino alla data di entrata in vigore della riforma della legislazione sul commercio l'attività del Fondo si esplica attraverso il finanziamento sotto forma di contributi in conto capitale per la realizzazione dell'assistenza tecnica, di progettazione dell'innovazione tecnologica e organizzativa e di qualificazione professionale delle imprese commerciali, singole o associate. I soggetti beneficiari dei contributi sono i centri, gli istituti e le strutture operative promosse da organismi rappresentativi dell'associazionismo economico e sindacale delle imprese commerciali e della cooperazione nonché le imprese singole o associate.
3. I criteri, le procedure e le modalità di concessione del contributo, ivi compresa la verifica di attuazione dei progetti, sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanarsi entro tre mesi dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, sentite le organizzazioni del commercio, della cooperazione e dell'associazionismo maggiormente rappresentative sul piano nazionale e l'Unione nazionale delle camere di commercio.
4. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1, di lire 20 miliardi per il 1987, 20 miliardi per il 1988 e 50 miliardi per il 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Provvedimenti di sostegno e di riforma per l'artigianato ed il commercio".
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.