§ 58.3.13 - Legge 29 aprile 1949, n. 264.
Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati.


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.3 collocamento
Data:29/04/1949
Numero:264


Sommario
Artt. 1. - 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11.       E' vietato l'esercizio della mediazione anche se gratuito quando il collocamento è demandato agli Uffici autorizzati
Artt. 12. - 14. 
Art. 15.      (omissis)
Artt. 16. - 20. 
Art. 21.      I datori di lavoro sono tenuti altresì a comunicare la cessazione dei rapporti di lavoro, entro i cinque giorni successivi, quando trattasi di rapporti a tempo [...]
Artt. 22. - 23. 
Artt. 24. -  25.
Art. 26. 
Art. 27. 
Artt. 28. - 29. 
Art. 30.      Fino a quando non sia disciplinato, in sede di riforma della previdenza sociale, l'ordinamento delle prestazioni per la disoccupazione involontaria, si applicano le [...]
Art. 31.      La norma dell'art. 1 del regio decreto-legge 17 marzo 1941, n. 124, concernente la elevazione da 120 a 180 del numero massimo delle giornate di godimento dell'indennità [...]
Art. 32.      L'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione è esteso
Art. 33.      Per i lavoratori agricoli l'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione ha effetto dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge per le categorie e [...]
Art. 34.      Gli assegni integrativi istituiti col decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 579, modificato col regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, e col [...]
Art. 35.      Agli aventi diritto all'indennità giornaliera di disoccupazione prevista dall'art. 19 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito con modificazioni, nella [...]
Art. 36.      Per determinate località e limitatamente a particolari categorie professionali, può essere disposta, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di [...]
Art. 37.      I lavoratori agricoli possono essere ammessi ai sussidi straordinari con le norme stabilite dal precedente articolo, purché, entro i tre mesi dalla entrata in vigore [...]
Art. 38.      Sono esclusi dal sussidio straordinario di disoccupazione i disoccupati già ricoverati in case di cura e da esse dimessi per guarigione clinica, per stabilizzazione o [...]
Art. 39.      Si applicano per la corresponsione del sussidio straordinario di disoccupazione le norme sull'assicurazione per la disoccupazione involontaria relative alla concessione [...]
Art. 40.      Il lavoratore, per godere della concessione del sussidio straordinario previsto dall'apposito decreto ministeriale, deve presentare domanda, per il tramite dell'Ufficio [...]
Art. 41.      L'erogazione del sussidio straordinario cessa di diritto
Art. 42.      Alla corresponsione dei sussidi straordinari provvede l'Istituto nazionale della previdenza sociale, tenendo per essi una contabilità distinta presso il Fondo di [...]
Art. 43.      All'onere derivante dalla erogazione dei sussidi straordinari si provvede con i contributi dovuti dai datori di lavoro per gli assegni integrativi delle indennità di [...]
Art. 44.      Chi indebitamente riscuote il sussidio straordinario di disoccupazione o continua a percepirlo dopo la cessazione del suo stato di disoccupazione è punito con l'ammenda [...]
Art. 45. 
Art. 46.      I corsi per disoccupati sono rivolti all'addestramento, alla qualificazione, al perfezionamento o alla rieducazione professionale dei lavoratori che, a causa dello stato [...]
Art. 47.      I corsi per lavoratori disoccupati possono essere promossi dalle Amministrazioni dello Stato e dai Comuni, nonché da altri enti, istituzioni e associazioni anche presso [...]
Art. 48.      I promotori dei corsi per lavoratori disoccupati possono ottenere, qualora dimostrino di avere l'attrezzatura idonea per l'effettuazione dei medesimi, i finanziamenti e [...]
Art. 49.      L'iscrizione ai corsi avviene su domanda dell'interessato diretta all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione che, d'intesa con le direzioni dei [...]
Art. 50. 
Art. 51.      Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale stabilisce le modalità per il funzionamento dei corsi per disoccupati
Art. 52.      Nelle località e per quelle categorie per le quali sono stati istituiti corsi, i lavoratori disoccupati, di età inferiore ai quaranta anni, sono obbligati alla frequenza [...]
Art. 53.      Le imprese industriali, non a ciclo stagionale, che occupano almeno mille dipendenti, e che reputano di avere una minore funzionalità per effetto di una maestranza in [...]
Art. 54.      Le imprese previste dall'articolo precedente rivolgono domanda documentata al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, a mezzo dell'Ispettorato del lavoro [...]
Art. 55.      I corsi di cui agli articoli precedenti durano da tre a otto mesi e si svolgono in locali distinti da quelli adibiti dall'impresa alla normale attività secondo le [...]
Art. 56.      Agli operai dei corsi, in deroga al disposto di cui all'art. 6 del decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 869, è corrisposta l'integrazione salariale nella misura dei [...]
Art. 57.      Sul Fondo costituito ai sensi dell'art. 62 si possono ridurre, fino ad un terzo del loro ammontare, le spese sostenute dalle botteghe artigiane o dalle imprese con non [...]
Art. 58.      Agli effetti del riconoscimento alle botteghe e alle imprese della idoneità all'insegnamento del mestiere agli apprendisti per l'ammissione ai benefici previsti [...]
Art. 59.      Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste e con quello per i lavori pubblici, a seconda della [...]
Art. 60.      Il proprietario di terreno idoneo a lavori di rimboschimento, di bonifica o di sistemazione montana, può chiedere l'autorizzazione ad aprire cantieri-scuola al Ministro [...]
Art. 61. 
Art. 62.      Il "Fondo per la qualificazione, il perfezionamento e la rieducazione dei lavoratori italiani", di cui all'art. 4 del decreto legislativo 7 novembre 1947, n. 1264, [...]
Art. 63. 
Art. 64.      Le disponibilità del fondo, di cui all'art. 62 dovranno essere annualmente impiegate, almeno per la metà, nel Mezzogiorno e nelle Isole per le finalità previste dal [...]
Art. 65.      Sono abrogati il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 novembre 1947, n. 1264, e il decreto legislativo 14 gennaio 1948, n. 2
Art. 66.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge, attingendo al [...]
Art. 67.      Sono abrogate le disposizioni contrarie a quelle della presente legge o con essa incompatibili
Art. 68.      Fino al 30 aprile 1949, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e gli organi da lui dipendenti sono autorizzati a provvedere alla istituzione dei corsi [...]
Art. 69.      La presente legge entra in vigore cinque giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 58.3.13 - Legge 29 aprile 1949, n. 264.

Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati.

(G.U. 1 giugno 1949, n. 125, S.O.).

 

 

TITOLO I

COMMISSIONE CENTRALE PER L'AVVIAMENTO AL LAVORO E PER L'ASSISTENZA DEI DISOCCUPATI [1]

 

     Artt. 1. - 6. [2]

 

Titolo II

DISCIPLINA DEL COLLOCAMENTO

 

Capo I

DISCIPLINA DELL'AVVIAMENTO AL LAVORO

 

          Art. 7. [3]

 

          Art. 8. [4]

 

          Art. 9. [5]

 

          Art. 10. [6]

 

          Art. 11.

     E' vietato l'esercizio della mediazione anche se gratuito quando il collocamento è demandato agli Uffici autorizzati.

     (omissis) [7]

 

          Artt. 12. - 14. [8]

 

          Art. 15.

     (omissis) [9].

     (omissis) [10].

     I lavoratori licenziati da un'azienda per riduzione di personale hanno la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda entro sei mesi. [11]

     (omissis) [12].

 

          Artt. 16. - 20. [13]

 

          Art. 21.

     I datori di lavoro sono tenuti altresì a comunicare la cessazione dei rapporti di lavoro, entro i cinque giorni successivi, quando trattasi di rapporti a tempo indeterminato ovvero nei casi in cui la cessazione sia avvenuta in data diversa da quella comunicata all'atto dell'assunzione [14].

     (omissis) [15]

 

          Artt. 22. - 23. [16]

 

Capo II

ORGANI DEL COLLOCAMENTO

 

          Artt. 24. - 25. [17]

 

          Art. 26. [18]

 

Capo III

DISPOSIZIONI PENALI

 

          Art. 27. [19]

     [Chiunque esercita la mediazione in violazione delle norme della presente legge, è punito con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni, con il conseguente sequestro del mezzo di trasporto se adoperato a questo fine. Se vi è scopo di lucro, la pena è dell'arresto fino a sei mesi e l'ammenda è aumentata fino al triplo.

     (omissis) [20]

     I datori di lavoro che non comunicano alla commissione circoscrizionale per l'impiego, nei termini di cui all'articolo 21, primo comma, la cessazione del rapporto di lavoro sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da lire centomila a lire trecentomila per ogni lavoratore interessato.]

 

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Artt. 28. - 29. [21]

 

Titolo III

ASSISTENZA ECONOMICA AI LAVORATORI INVOLONTARIAMENTE DISOCCUPATI

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

          Art. 30.

     Fino a quando non sia disciplinato, in sede di riforma della previdenza sociale, l'ordinamento delle prestazioni per la disoccupazione involontaria, si applicano le disposizioni del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, modificato col regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, salvo le modificazioni disposte con il presente capo.

 

          Art. 31.

     La norma dell'art. 1 del regio decreto-legge 17 marzo 1941, n. 124, concernente la elevazione da 120 a 180 del numero massimo delle giornate di godimento dell'indennità di disoccupazione, già prorogata coi decreti legislativi 29 luglio 1947, n. 841, e 15 aprile 1948, n. 549, continua ad avere vigore fino a quando non sia disciplinato, come previsto dall'articolo precedente, il nuovo ordinamento delle prestazioni per la disoccupazione involontaria.

     La maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente articolo rimane a carico della gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.

 

          Art. 32.

     L'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione è esteso:

     a) ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze, limitatamente alle categorie dei salariati fissi ed assimilati, obbligati e braccianti fissi, giornalieri di campagna, piccoli coloni e compartecipanti familiari e individuali, anche se in via sussidiaria esercitano un'attività agricola in proprio; agli stessi spetta l'indennità di disoccupazione qualora risultino iscritti negli elenchi di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta l'indennità, ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri .

     La durata della corresponsione dell'indennità di disoccupazione è pari, per i lavoratori agricoli predetti, alla differenza tra il numero di 270 ed il numero delle giornate di effettiva occupazione prestate nell'anno comprese quelle per attività agricole in proprio o coperte da indennità da malattia, infortunio, maternità, e sino ad un massimo di 180 giornate annue [22];

     b) agli impiegati, anche delle pubbliche amministrazioni, cui non sia garantita la stabilità di impiego, senza limiti di retribuzione [23].

     Sono estese alle predette categorie, in quanto compatibili con la disposizione della presente legge, le disposizioni vigenti per le categorie già comprese nell'obbligo dell'assicurazione della disoccupazione involontaria ed in particolare quelle relative ai contributi per le indennità giornaliere e per il Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali [24].

     L'estensione dell'obbligo assicurativo per gli appartenenti alle categorie di prestatori di opera, di cui alla lettera b) del primo comma, si applica con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 33.

     Per i lavoratori agricoli l'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione ha effetto dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge per le categorie e secondo le modalità di cui al regolamento previsto dalla lettera a) del precedente articolo.

     Le misure dei contributi dovuti per l'assicurazione obbligatoria e per gli assegni integrativi saranno stabilite annualmente in conformità del disposto dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, sostituito dall'articolo unico del decreto legislativo 31 ottobre 1947, n. 1378.

     I contributi predetti saranno riscossi secondo le modalità stabilite nel regolamento.

 

Capo II

ASSEGNI INTEGRATIVI DELLE INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE

 

          Art. 34.

     Gli assegni integrativi istituiti col decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 579, modificato col regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, e col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, ed i sussidi straordinari istituiti col regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, modificato col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, per la disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro, sono disciplinati dalla presente legge, la quale sostituisce i citati decreti che, pertanto, sono abrogati.

 

          Art. 35.

     Agli aventi diritto all'indennità giornaliera di disoccupazione prevista dall'art. 19 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, è concesso, per il periodo di godimento di tale indennità, un assegno integrativo di L. 200 per ogni giornata di corresponsione della indennità stessa a carico del Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali, istituito con decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177.

      (omissis) [25].

     Oltre gli assegni integrativi di cui al precedenti commi sono corrisposte al disoccupato le indennità di caropane previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e 16 luglio 1947, n. 770, e dalla legge 7 luglio 1948, n. 1093.

     Gli assegni integrativi sono corrisposti unitamente alla indennità giornaliera di disoccupazione con l'osservanza delle norme che disciplinano la corresponsione dell'indennità stessa.

 

Capo III

SUSSIDI STRAORDINARI

 

          Art. 36.

     Per determinate località e limitatamente a particolari categorie professionali, può essere disposta, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro, la concessione di sussidi straordinari di disoccupazione ai lavoratori che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro e che non abbiano i requisiti prescritti per il diritto all'indennità giornaliera di disoccupazione.

     Nell'ambito delle località e delle categorie professionali per le quali è fatta la concessione, i singoli lavoratori disoccupati godranno della concessione stessa purché si verifichino per essi le seguenti condizioni:

     1) risulti che sia stato versato un numero minimo di contributi settimanali per l'assicurazione per la disoccupazione involontaria, secondo quanto disposto dal penultimo comma del presente articolo;

     2) siano da almeno cinque giorni iscritti nelle liste di collocamento di cui all'art. 8 senza aver ottenuto offerta di occupazione;

     3) siano nell'impossibilità di seguire i corsi di qualificazione professionale o di prestare la loro opera presso i cantieri di cui al titolo IV, per comprovata inidoneità fisica, o perché i corsi o cantieri distino eccessivamente dal luogo di residenza o perché, pur avendone fatta domanda, non vi siano stati ammessi per deficienza di posti;

     4) non appartengano a famiglia di cui almeno due membri siano occupati;

     5) non beneficino di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali o di pensioni o rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza e assistenza sociale, fatta eccezione per le pensioni di guerra. Il sussidio straordinario di disoccupazione può essere corrisposto anche a titolari di rendite da infortuni sul lavoro che abbiano i requisiti richiesti purché, per il periodo di godimento del sussidio straordinario, rinuncino alla rendita loro spettante.

     Salvo quanto è disposto nell'articolo seguente per i lavoratori agricoli, il numero minimo di contributi versati richiesto per la concessione del sussidio straordinario è di cinque settimanali per gli operai o uno mensile per gli impiegati alla data di entrata in vigore della presente legge, e aumenta mensilmente di tanti contributi versati quante sono le settimane o i mesi di effettiva occupazione. Raggiunto il numero di 52 contributi settimanali prescritto dal regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, anche in difetto dei due anni di assicurazione, al diritto di godere il sussidio straordinario subentra il diritto all'indennità giornaliera di disoccupazione.

     La concessione del sussidio straordinario per determinate località e categorie è disposta avuto riguardo alle condizioni di lavoro e delle industrie locali ed ai lavori pubblici da eseguire.

 

          Art. 37.

     I lavoratori agricoli possono essere ammessi ai sussidi straordinari con le norme stabilite dal precedente articolo, purché, entro i tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, per essi siano stati versati o risultino dovuti i contributi settimanali e giornalieri minimi previsti dal regolamento, sia per i salariati fissi che per i lavoratori giornalieri. Il regolamento prevederà anche l'aumento periodico, a decorrere dal compimento del terzo mese dall'entrata in vigore della presente legge, dei contributi che dovranno essere pagati in relazione ad effettiva occupazione per essere ammessi al sussidio straordinario.

     Sono utilizzabili, per costituire i minimi indicati, i contributi eventualmente versati per mezzo di marche, in dipendenza dell'esercizio, da parte dell'assicurato, di altre attività già comprese nell'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione; a tale effetto per i lavoratori giornalieri sei contributi giornalieri equivalgono ad un contributo settimanale.

 

          Art. 38.

     Sono esclusi dal sussidio straordinario di disoccupazione i disoccupati già ricoverati in case di cura e da esse dimessi per guarigione clinica, per stabilizzazione o per prosecuzione delle cure antitubercolari, quando usufruiscano del sussidio post-sanatoriale a norma delle disposizioni vigenti.

 

          Art. 39.

     Si applicano per la corresponsione del sussidio straordinario di disoccupazione le norme sull'assicurazione per la disoccupazione involontaria relative alla concessione ed erogazione delle indennità giornaliere, alla sospensione ed alla cessazione del diritto al godimento dell'indennità medesima, ai ricorsi contro la negata concessione di essa ed agli organi erogatori e ai controlli.

     I sussidi straordinari sono di importo pari a quello degli assegni integrativi di cui al capo II del presente titolo.

     I sussidi straordinari di regola si erogano per 90 giorni prorogabili al massimo a 180; e, in casi eccezionali, entro un più ampio termine, previsto dal decreto di concessione.

 

          Art. 40.

     Il lavoratore, per godere della concessione del sussidio straordinario previsto dall'apposito decreto ministeriale, deve presentare domanda, per il tramite dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

     La domanda è redatta sul modulo fornito dall'Istituto predetto contenente un particolare richiamo alle sanzioni penali previste in caso di alterazione della verità.

     La domanda deve essere trasmessa con una dichiarazione dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, con la quale si attesti l'esistenza nel richiedente dei requisiti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) dell'art. 36.

 

          Art. 41.

     L'erogazione del sussidio straordinario cessa di diritto:

     1) quando sia trascorso il periodo massimo di godimento previsto dall'art. 39;

     2) quando il disoccupato attenda comunque a proficuo lavoro, o quando abbia rifiutato un'occupazione adeguata;

     3) quando il disoccupato avviato ai corsi per la qualificazione professionale dei lavoratori o ai cantieri vi si sia rifiutato senza giusti motivi;

     4) quando il disoccupato non abbia adempiuto, senza giustificato motivo, agli obblighi per comprovare in ogni momento la continuità della disoccupazione;

     5) quando il disoccupato non abbia rinnovato l'iscrizione nelle liste di collocamento entro la fine del mese susseguente a quello della iscrizione o della conferma.

     Il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ordina di ufficio la cessazione della erogazione del sussidio straordinario non appena gli risulti il verificarsi di una o più delle ipotesi previste dal presente articolo.

 

          Art. 42.

     Alla corresponsione dei sussidi straordinari provvede l'Istituto nazionale della previdenza sociale, tenendo per essi una contabilità distinta presso il Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali e osservando le norme previste per le gestioni e il controllo di detto Fondo dal decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177.

 

          Art. 43.

     All'onere derivante dalla erogazione dei sussidi straordinari si provvede con i contributi dovuti dai datori di lavoro per gli assegni integrativi delle indennità di disoccupazione nella misura fissata annualmente ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, e col concorso dello Stato.

     Per l'anno finanziario 1948 - 49 lo Stato verserà all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la corresponsione dei sussidi straordinari la somma di lire cinque miliardi da corrispondersi in due rate semestrali all'inizio di ciascun semestre. Per gli anni finanziari successivi il contributo statale sarà determinato nella legge del bilancio.

 

          Art. 44.

     Chi indebitamente riscuote il sussidio straordinario di disoccupazione o continua a percepirlo dopo la cessazione del suo stato di disoccupazione è punito con l'ammenda dal doppio al decuplo delle somme percepite a titolo di sussidio, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

     Indipendentemente da tali pene il responsabile viene escluso dal sussidio straordinario per la durata di un anno. Nell'ipotesi di tentativo, tale durata è ridotta a sei mesi.

     Una ammenda uguale a quella prevista nel primo comma, salvo che il fatto costituisca reato più grave, è applicata al datore di lavoro o a chiunque renda possibile l'indebita percezione del sussidio di disoccupazione.

 

Titolo IV

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE [26]

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

          Art. 45. [27]

     Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, nei casi e con le modalità stabilite nel presente titolo, promuove direttamente o autorizza l'istituzione di corsi di addestramento professionale, nonché l'apertura dei cantieri-scuola per disoccupati, per l'attività forestale e vivaistica, di rimboschimento, di sistemazione montana e di costruzione di opere di pubblica utilità.

 

Capo II

CORSI PER DISOCCUPATI

 

          Art. 46.

     I corsi per disoccupati sono rivolti all'addestramento, alla qualificazione, al perfezionamento o alla rieducazione professionale dei lavoratori che, a causa dello stato di disoccupazione o in dipendenza degli eventi di guerra, abbiano bisogno di riacquistare, accrescere o mutare rapidamente le loro capacità tecniche, adattandole alla necessità della efficienza produttiva, alle esigenze del mercato interno del lavoro e alla possibilità di emigrazione.

     Essi hanno carattere eminentemente pratico, con applicazione degli allievi in opere attinenti all'attività professionale oggetto del corso.

     I corsi sono diurni con orario corrispondente a quello normale di lavoro, durano di regola da due a otto mesi e possono essere seguiti da corsi più progrediti di uguale durata per gli stessi allievi che abbiano frequentato i corsi di addestramento.

 

          Art. 47.

     I corsi per lavoratori disoccupati possono essere promossi dalle Amministrazioni dello Stato e dai Comuni, nonché da altri enti, istituzioni e associazioni anche presso scuole, a termini del regio decreto-legge 21 giugno 1938, n. 380.

 

          Art. 48.

     I promotori dei corsi per lavoratori disoccupati possono ottenere, qualora dimostrino di avere l'attrezzatura idonea per l'effettuazione dei medesimi, i finanziamenti e le sovvenzioni necessarie, nonché le indennità per gli allievi previste dal presente titolo. L'autorizzazione è data con provvedimento del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro.

     La coordinazione dei corsi in rapporto alle esigenze regionali è demandata al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

     Le proposte di istituzione dei singoli corsi devono essere inoltrate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione territorialmente competente, munite di parere della Commissione provinciale.

 

          Art. 49.

     L'iscrizione ai corsi avviene su domanda dell'interessato diretta all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione che, d'intesa con le direzioni dei corsi, provvede alla selezione e all'avviamento, tenendo presenti criteri razionali di orientamento professionale.

     Gli istituti, gli enti e le associazioni che promuovono corsi sono tenuti a comunicare, almeno dieci giorni prima della data di inizio dei corsi stessi, agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, alle sedi provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, agli Ispettorati del lavoro, ai Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica e alle locali associazioni sindacali, la istituzione dei corsi, e, ad inizio avvenuto, a segnalare i nominativi degli iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

 

          Art. 50. [28]

     I promotori dei corsi devono richiedere un delegato ministeriale che presenzi agli esami finali e devono rimettere entro 120 giorni dalla chiusura dei corsi stessi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a mezzo dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente, il resoconto didattico, tecnico ed economico dei singoli corsi.

 

          Art. 51.

     Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale stabilisce le modalità per il funzionamento dei corsi per disoccupati.

 

          Art. 52.

     Nelle località e per quelle categorie per le quali sono stati istituiti corsi, i lavoratori disoccupati, di età inferiore ai quaranta anni, sono obbligati alla frequenza per poter percepire il sussidio straordinario di disoccupazione, di cui al titolo III, e tutte le altre agevolazioni dipendenti dal loro stato di disoccupazione, salvo le eccezioni previste dall'art. 36, secondo comma, n. 3.

     Tutti gli allievi che frequentino con diligenza i corsi hanno diritto, oltre al sussidio di disoccupazione, eventualmente ad essi spettante, ad una integrazione di L. 200 per ogni giornata effettiva di presenza a carico del Fondo di cui all'art. 62.

     Gli allievi del corso che non percepiscano, quantunque disoccupati, nè l'indennità giornaliera di disoccupazione, nè il sussidio straordinario di disoccupazione, oltre alla suindicata integrazione giornaliera di L. 200, ricevono un secondo assegno giornaliero pari a L. 100 aumentato di L. 60 per ogni figlio, per la moglie e per i genitori, purché siano a carico.

     I lavoratori che abbiano frequentato con regolarità e diligenza i corsi e abbiano superato la prova finale conseguono un attestato ed ottengono un premio di L. 3.000. Il predetto attestato, a parità di altre condizioni, dà diritto di preferenza nell'avviamento al lavoro o nella emigrazione.

     I lavoratori che non frequentano assiduamente i corsi possono essere radiati, e in tal caso decadono dal diritto al sussidio straordinario di disoccupazione.

 

Capo III

CORSI AZIENDALI DI RIQUALIFICAZIONE

 

          Art. 53.

     Le imprese industriali, non a ciclo stagionale, che occupano almeno mille dipendenti, e che reputano di avere una minore funzionalità per effetto di una maestranza in parte non rispondente alle esigenze aziendali o per il mancato adeguamento del carico di mano d'opera alle proprie possibilità funzionali ed economiche, possono chiedere di aprire corsi di riqualificazione per maestranze di età non superiore ai quarantacinque anni, qualora almeno i due terzi dei lavoratori interessati desiderino di frequentarli. Analogamente più imprese industriali, con meno di mille dipendenti ciascuna, possono chiedere di aprire corsi interaziendali, purché i due terzi dei lavoratori interessati desiderino di frequentarli. La responsabilità della gestione dei corsi è assunta dalla impresa presso la quale i corsi stessi sono attuati.

 

          Art. 54.

     Le imprese previste dall'articolo precedente rivolgono domanda documentata al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, a mezzo dell'Ispettorato del lavoro competente, che esprime il parere sulla opportunità del corso e sulla razionalità della sua organizzazione.

     La facoltà del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concedere l'autorizzazione è esercitata d'intesa con i Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio.

 

          Art. 55.

     I corsi di cui agli articoli precedenti durano da tre a otto mesi e si svolgono in locali distinti da quelli adibiti dall'impresa alla normale attività secondo le direttive stabilite dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

     Al termine del corso i non qualificati sono licenziati; i qualificati invece sono riassorbiti dall'azienda nei limiti delle sue possibilità. Alle prove di fine corso presenzierà un tecnico designato dalla Commissione provinciale.

 

          Art. 56.

     Agli operai dei corsi, in deroga al disposto di cui all'art. 6 del decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 869, è corrisposta l'integrazione salariale nella misura dei due terzi della retribuzione globale per le ore da ventiquattro a quaranta settimanali a carico della Cassa integrazione guadagni operai dell'industria. Ad essi inoltre a carico del Fondo di cui all'art. 62 sarà corrisposta settimanalmente una somma pari alla integrazione di cui sopra, oltre alla integrazione giornaliera di L. 100. Agli stessi sono corrisposti gli assegni familiari nella misura prevista per la categoria cui il lavoratore appartiene, a carico della rispettiva Cassa degli assegni familiari.

     Ad essi non spetta il premio finale di L. 3.000.

     Sono a carico delle imprese promotrici dei corsi le spese per l'istituzione, l'attrezzatura ed il funzionamento dei corsi stessi, quelle per le assicurazioni infortuni, nonché quelle per l'indennità di licenziamento nelle ipotesi previste dall'articolo precedente.

 

Capo IV

FACILITAZIONI ALLE PICCOLE AZIENDE ED ALLE BOTTEGHE ARTIGIANE

 

          Art. 57.

     Sul Fondo costituito ai sensi dell'art. 62 si possono ridurre, fino ad un terzo del loro ammontare, le spese sostenute dalle botteghe artigiane o dalle imprese con non più di cinque dipendenti, che si trovino nelle condizioni previste nell'articolo seguente, per corrispondere i contributi al Fondo di integrazione delle assicurazioni sociali e al Fondo di solidarietà sociale per conto degli apprendisti minori dei 18 anni da esse istruiti.

     Le botteghe e le imprese che intendono ottenere il rimborso di cui al precedente comma, alla scadenza di ogni semestre a partire dal 1° gennaio 1949 trasmettono apposita domanda, corredata dei documenti comprovanti l'avvenuto versamento dei contributi considerati, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tramite gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, i quali devono accertare il possesso, da parte dei richiedenti, dei requisiti prescritti ai sensi dell'articolo seguente.

     I benefici previsti dal presente articolo a favore delle imprese non sono concessi nei casi in cui l'apprendista sia distratto dal tirocinio per lavori non direttamente connessi all'insegnamento e alla pratica del mestiere.

 

          Art. 58.

     Agli effetti del riconoscimento alle botteghe e alle imprese della idoneità all'insegnamento del mestiere agli apprendisti per l'ammissione ai benefici previsti dall'articolo precedente, sono istituiti in ogni provincia appositi registri, la cui formazione e tenuta sono affidate agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, secondo le norme indicate nel seguente comma.

     Spetta alla Commissione centrale di determinare, ai fini della formazione e della tenuta dei registri delle botteghe e imprese:

     a) l'elenco dei mestieri per cui è ammessa l'iscrizione nei registri;

     b) le modalità per la tenuta dei registri e i requisiti per stabilire l'idoneità delle imprese all'insegnamento del mestiere ai fini del conseguimento dei benefici previsti nell'articolo precedente;

     c) le modalità necessarie per l'azione di vigilanza e di controllo sull'efficienza dell'insegnamento agli apprendisti da parte delle botteghe e imprese iscritte nei registri.

 

Capo V

CANTIERI-SCUOLA

 

          Art. 59.

     Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste e con quello per i lavori pubblici, a seconda della materia, promuove direttamente o autorizza, in zone ove la disoccupazione sia particolarmente accentuata, l'apertura di cantieri-scuola per disoccupati, per l'attività forestale e vivaistica, di rimboschimento, di sistemazione montana e di costruzione di opere di pubblica utilità.

     Ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e dei lavori pubblici ed ai loro uffici periferici, nell'ambito delle rispettive competenze, è demandato il compito dell'approvazione dei progetti, della sorveglianza tecnica e del collaudo delle opere eseguite nei cantieri di cui al presente articolo.

     I detti Ministeri ed uffici periferici, a richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, forniranno altresì l'assistenza tecnica ai detti cantieri.

     Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale stabilisce le modalità organizzative dei cantieri-scuola.

 

          Art. 60.

     Il proprietario di terreno idoneo a lavori di rimboschimento, di bonifica o di sistemazione montana, può chiedere l'autorizzazione ad aprire cantieri-scuola al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il quale ha facoltà di concederla. La stessa concessione può essere accordata anche ad Amministrazioni pubbliche, Enti o Consorzi nell'ambito delle leggi vigenti.

     Qualora il rimboschimento non venga effettuato dal proprietario del suolo, il terreno dopo l'esecuzione delle semine o delle piantagioni è consegnato al Corpo forestale dello Stato per gli ulteriori interventi necessari ad assicurare il buon esito dei lavori. In tale caso la cessione temporanea del terreno è disciplinata con le norme stabilite dagli articoli 76 e 78 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

     Alle spese occorrenti per le indennità di occupazione dei terreni compresi nei perimetri di rimboschimento, per la fornitura di semi e piantine e per gli interventi atti ad assicurare il buon esito dei lavori è provveduto con gli stanziamenti iscritti sul bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     Analogamente per le spese occorrenti per la costruzione di opere di pubblica utilità, di competenza del Ministero dei lavori pubblici, e non previste nell'articolo seguente, è provveduto con gli stanziamenti iscritti sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici stesso.

 

          Art. 61. [29]

     I lavoratori disoccupati possono chiedere di essere ammessi al lavoro nei cantieri-scuola in qualità di lavoratori volontari, entro il numero massimo dei posti e per la durata che, per ciascun cantiere, sono stabiliti, sentiti i proponenti degli stessi, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. L'iscrizione ai cantieri-scuola avviene su domanda dell'interessato, diretta all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, che, d'intesa con la Direzione dei cantieri stessi, provvede alla selezione ed all'avviamento.

     I lavoratori hanno diritto, oltre al sussidio di disoccupazione, a lire 300 giornaliere.

     Qualora non abbiano diritto a tale sussidio percepiranno, oltre le lire 300, un assegno di lire 200 giornaliere ed un assegno integrativo di lire 60 per i familiari previsti dal secondo comma dell'art. 35 della presente legge.

     Ai lavoratori coniugati deve essere comunque assicurato un trattamento complessivo non inferiore a lire 600 giornaliere.

     Ai lavoratori spetta, inoltre, per ogni mese di servizio assiduo ed operoso, un premio di lire 1.000, corrisposto a giudizio insindacabile del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     Le spese riguardanti l'organizzazione ed il funzionamento dei cantieri-scuola e le indennità ai lavoratori in essi avviati sono a carico del Fondo di cui all'art. 62.

 

Capo VI

FINANZIAMENTI

 

          Art. 62.

     Il "Fondo per la qualificazione, il perfezionamento e la rieducazione dei lavoratori italiani", di cui all'art. 4 del decreto legislativo 7 novembre 1947, n. 1264, proveniente dall'assorbimento del Fondo di cui al regio decreto 24 aprile 1939, n. 1059, assume la denominazione di "Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori". Esso costituisce un fondo speciale gestito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e depositato presso un istituto di credito di diritto pubblico [30].

     Il Fondo è alimentato:

     a) da contributi straordinari da stabilirsi sulle gestioni della assicurazione contro la disoccupazione, dei relativi assegni integrativi e dei sussidi straordinari di disoccupazione, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

     b) da un contributo annuo dello Stato fissato in lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1948-49;

     c) da contribuzioni ed erogazioni eventualmente effettuate da privati, enti e associazioni o da organismi o da amministrazioni di qualsiasi natura;

     d) da recuperi su finanziamenti ai corsi ed altre eventuali entrate.

     Al Fondo restano devolute le attività del Fondo nazionale per l'addestramento professionale, costituito con contratto collettivo di lavoro stipulato in data 1° marzo 1943, tra l'ex Federazione nazionale dei costruttori edili e l'ex Federazione nazionale dei lavoratori dell'edilizia.

     Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sono stabilite le norme per l'amministrazione e l'erogazione delle disponibilità del Fondo, di cui al primo comma del presente articolo, e per l'incasso dei contributi.

 

          Art. 63. [31]

     Sul Fondo di cui all'articolo precedente il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro, provvede:

     a) al finanziamento o alla sovvenzione dei corsi di cui alla presente legge;

     b) al finanziamento dei cantieri-scuola di cui alla presente legge;

     c) ai rimborsi alle botteghe artigiane e alle piccole imprese di cui all'art. 57;

     d) all'erogazione di contributi a favore di enti ed istituti aventi per scopo l'addestramento professionale dei lavoratori;

     e) alle spese per il funzionamento della Commissione centrale e della segreteria di cui all'art. 3.

 

          Art. 64.

     Le disponibilità del fondo, di cui all'art. 62 dovranno essere annualmente impiegate, almeno per la metà, nel Mezzogiorno e nelle Isole per le finalità previste dal presente titolo.

 

          Art. 65.

     Sono abrogati il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 novembre 1947, n. 1264, e il decreto legislativo 14 gennaio 1948, n. 2.

 

Titolo V

DISPOSIZIONI GENERALI

 

          Art. 66.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge, attingendo al "Fondo-lire" le somme occorrenti per fronteggiare gli oneri previsti ai titoli III e IV e per quelli previsti al titolo II provvedendo con le entrate di cui alla legge 3 febbraio 1949, n. 31, concernente variazioni al bilancio dell'entrata.

 

          Art. 67.

     Sono abrogate le disposizioni contrarie a quelle della presente legge o con essa incompatibili.

 

          Art. 68.

     Fino al 30 aprile 1949, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e gli organi da lui dipendenti sono autorizzati a provvedere alla istituzione dei corsi previsti dal titolo IV, anche prima che siano costituite le Commissioni di cui all'art. 25.

 

          Art. 69.

     La presente legge entra in vigore cinque giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Titolo abrogato dall'art. 8 del D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.

[2] Articoli abrogati dall'art. 8 del D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297, che ha abrogato l'intero Titolo I.

[3] Articolo abrogato dall'art. 8 del D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.

[4] Articolo modificato dall'art. 2 della L. 10 febbraio 1961, n. 5 e abrogato dall'art. 8 del D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.

[5] Articolo modificato, da ultimo, dall'art. 10 della L. 28 febbraio 1987, n. 56 e abrogato dall'art. 8 del D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.

[6] Articolo abrogato dall'art. 8 del D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.

[7] I sei commi successivi sono stati abrogati dall'art. 8 del D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.

[8] Articoli abrogati dall'art. 8 del D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.

[9] I tre commi, precedentemente sostituiti dall'art. 4della L. 10 febbraio 1961, n. 5, sono stati abrogati dall'art. 8 del D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.

[10] Due commi abrogati dall'art. 8 del D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.

[11] Comma così modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.

[12] Comma, aggiunto dall'art. unico della L. 16 novembre 1962, n. 1618, e abrogato dall'art. 8 del D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.

[13] Articoli abrogati dall'art. 8 del D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.

[14] Comma così sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.

[15] Comma abrogato dall'art. 8 del D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.

[16] Articoli abrogati dall'art. 8 del D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.

[17] Articoli abrogati dall'art. 8 del D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.

[18] Articolo, modificato dall'art. unico della L. 21 agosto 1949, n. 586, e abrogato dall'art. 8 del D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.

[19] Articolo, modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e sostituito dell'art. 26 della L. 28 febbraio 1987, n. 56. Quest’ultimo è stato abrogato dall'art. 8 del D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297. Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 85 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

[20] Comma abrogato dall'art. 8 del D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.

[21] Articoli abrogati dall'art. 8 del D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.

[22] Lettera così sostituita dall'art. 1del D.P.R. 3 dicembre 1970, n. 1049.

[23] Con la sentenza 3 luglio 1975, n. 177, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della presente lettera, in quanto esclude gli operai delle pubbliche amministrazioni dall'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

[24] Il Fondo di integrazione di cui al presente comma è stato soppresso dall' art. 14 della L. 4 aprile 1952, n. 218 e la sua gestione è stata fusa nella gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.

[25] Comma abrogato dall'art. 7 della L. 5 novembre 1968, n. 1115.

[26] Titolo così sostituito dall'art. 1 della L. 4 maggio 1951, n. 456.

[27] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 4 maggio 1951, n. 456.

[28] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 11 febbraio 1970, n. 35.

[29] Articolo così sostituito dall'art. unico della L. 2 febbraio 1952, n. 54.

[30] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 24 aprile 1950, n. 259. Il Fondo di cui al presente comma è stato soppresso dall'art. 23 della L. 21 dicembre 1978, n. 845.

[31] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L. 4 maggio 1951, n. 456.