§ 98.1.26430 - Legge 3 ottobre 1987, n. 399.
Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31 luglio 1987, n. 318, recante norme urgenti in materia di agevolazioni della produzione [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:03/10/1987
Numero:399


Sommario
Art. 1.      Il D.L. 31 luglio 1987, n. 318, recante norme urgenti in materia di agevolazioni della produzione industriale delle piccole e medie imprese e di rifinanziamento degli interventi di politica [...]


§ 98.1.26430 - Legge 3 ottobre 1987, n. 399. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31 luglio 1987, n. 318, recante norme urgenti in materia di agevolazioni della produzione industriale delle piccole e medie imprese e di rifinanziamento degli interventi di politica mineraria

(G.U. 3 ottobre 1987, n. 231)

 

     Art. 1.

     Il D.L. 31 luglio 1987, n. 318, recante norme urgenti in materia di agevolazioni della produzione industriale delle piccole e medie imprese e di rifinanziamento degli interventi di politica mineraria, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

     All'art. 1, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La quota del contributo concesso ai sensi del comma 1, relativa agli investimenti di cui alla lettera d), non può superare il venticinque per cento del contributo totale".

     All'art. 2, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     "1-bis. Sono considerate aree insufficientemente sviluppate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, quelle interessate dalla crisi siderurgica, i cui comuni vengano individuati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato".

     All'art. 6, comma 1, quinto capoverso, le parole: "La Direzione generale delle miniere" sono sostituite dalle seguenti: "La commissione tecnica di cui all'art. 5, secondo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 246,".

     L'art. 9 è soppresso.

     Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 10 giugno 1987, n. 212.

     La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Abrogata dall'art. 23 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, fatto salvo quanto ivi previsto.