Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 03/10/1987 |
Numero: | 399 |
Sommario |
Art. 1. Il D.L. 31 luglio 1987, n. 318, recante norme urgenti in materia di agevolazioni della produzione industriale delle piccole e medie imprese e di rifinanziamento degli interventi di politica [...] |
§ 98.1.26430 - Legge 3 ottobre 1987, n. 399. [1]
Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31 luglio 1987, n. 318, recante norme urgenti in materia di agevolazioni della produzione industriale delle piccole e medie imprese e di rifinanziamento degli interventi di politica mineraria
(G.U. 3 ottobre 1987, n. 231)
Il
All'art. 1, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La quota del contributo concesso ai sensi del comma 1, relativa agli investimenti di cui alla lettera d), non può superare il venticinque per cento del contributo totale".
All'art. 2, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Sono considerate aree insufficientemente sviluppate ai sensi del
All'art. 6, comma 1, quinto capoverso, le parole: "La Direzione generale delle miniere" sono sostituite dalle seguenti: "La commissione tecnica di cui all'art. 5, secondo comma, della
L'art. 9 è soppresso.
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del
La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Abrogata dall'art. 23 del